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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2362/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.49 per separazione e divorzio giudiziali
TRA
(C.F ), nata a Zhejiang in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Città di Castello (PG), alla Via Gio Batta Venturelli n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA
CASTORI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Città di Castello (PG), alla Via
Carlo Liviero n.2, giusta procura depositata, telematicamente. P.e.c.:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F ), nato a Zhejiang in [...], il [...], ultima CP_1 C.F._2 residenza nota in Fano (PU), al Corso G. Matteotti n. 4 ( irreperibile)
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 21.1.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. in data 18.10.2008 ha contratto matrimonio civile con il sig. Parte_1 CP_1 in San Giustino (PG), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giustino (PG), Anno
2008, Numero 7, Parte I, dal quale è nato il figlio il 4.10.2008. ricorso Persona_1
pagina 1 di 4 diretto al Tribunale di Perugia la ricorrente ha esposto che il resistente avrebbe lasciato la casa coniugale dal 2015 e che da tale momento, questi non avrebbe ormai più alcun rapporto né con la moglie né con il figlio, che non avrebbe versato alcuna somma per il mantenimento del minore e che attualmente risulta irreperibile. Ha dichiarato di avere un'altra figlia, Elena, avuta da una precedente relazione che vive che con lei e il minore e di lavorare come dipendente presso la ditta individuale Hu
CH in Città di Catello (PG). Ha altresì rappresentato che con provvedimento del 15.04.2020, il
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha dichiarato il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore . Persona_1
Ha chiesto pronuncia di separazione giudiziale , l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso la stessa e la previsione di un contributo mensile al mantenimento del figlio in capo al padre di euro 300,00 mensili.
Ha chiesto, con lo stesso ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis nr. 49 c.p.c. che , decorso il termine di legge, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio ( alle stesse condizioni della pronuncia di separazione).
, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne CP_1
è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale della sola ricorrente che ha insistito nelle richieste formulate nell'atto introduttivo, ha dichiarato che il figlio minore frequenta la scuola a Città di Castello e, quanto al reddito da lei percepito, lo ha quantificato in una somma pari ad euro 1000,00 mensili. Disposta l'acquisizione del decreto del TM e la discussione della causa con sentenza nr. 442/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e disposto, quanto alle condizioni accessorie, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nelle forme del Per_1
c.d. affido “ rafforzato”, prevedendo la possibilità per il padre di eventuali incontri con il figlio in modalità protetta e con organizzazione dei tempi e modalità di incontro da demandarsi ai Servizi
Sociali del Comune di residenza del minore. Ha previsto, a carico del padre, contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' stata quindi fissata udienza per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia di divorzio, previo passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.
La sentenza nr. 442/2024 RG è divenuta irrevocabile. Per l'udienza di “ prosecuzione” del giudizio il resistente è rimasto contumace e la ricorrente ha chiesto, in assenza di riconciliazione o ripresa della convivenza, che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già disposte con la sentenza di separazione.
La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza per il periodo previsto dalla legge. Del resto, attese le risultanze di causa, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia, definitivamente, venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Con riguardo alle domande accessorie vanno confermate le condizioni disposte con la pronuncia di separazione. Va confermato, in particolare, l'affidamento esclusivo, nella forma c.d. dell'affidamento pagina 2 di 4 c.d. rafforzato, del figlio minore alla sola madre, con attribuzione alla stessa del potere di assumere anche tutte le decisioni di maggior rilevanza per la vita del minore. In tema di affido esclusivo ad un solo genitore si ricorda che lo stesso viene disposto laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore , come ad esempio nei casi di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio . Nel caso in esame si rileva che il Tribunale per i
Minorenni dell'Umbria con provvedimento del 15.04.2020 ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti del figlio per il disinteresse e lo stato di abbandono di fatto del minore. Anche all'attualità il padre, che si è reso irreperibile, non ha più alcun tipo di rapporto con il minore ed ha anche omesso, del tutto, di contribuire al suo mantenimento sicchè ricorrono i presupposti per l'affidamento esclusivo alla sola madre.
Quanto alla possibilità per il padre di vedere e frequentare il minore si prevede che laddove il resistente si renda reperibile il diritto di visita e frequentazione con il figlio vada subordinato al consenso della madre ( oltre che dello stesso minore), con organizzazione di visite ed incontri in modalità esclusivamente assistita, sotto la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di residenza del minore.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico va evidenziato che anche quando intervenga la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il genitore continua ad essere gravato di tutti i compiti di cura ed assistenza dei figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti, tra cui quello del mantenimento. Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole è funzionale a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella previsione di cui all'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, non si hanno indicazioni circa l'attività lavorativa del resistente e sulla sua capacità di produzione di reddito. In assenza di tali informazioni, valutata la modesta entità dei redditi di cui gode la ricorrente, si ritiene equo disporre, a carico del padre, contributo mensile di mantenimento di
300,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in favore della madre affidataria, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa, da rimborsarsi previa esibizione di adeguata documentazione da parte della madre affidataria.
L'irreperibilità del resistente e l'assenza di attività difensiva giustifica dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite. pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giustino (PG) il 18.10.2008 tra la
Sig.ra e il Sig. , trascritto nel Registro di Stato Civile del Parte_1 CP_1 relativo comune al n. 7, P. 1, dell'anno 2008;
2) Dispone che – previo invio dell'estratto autentico della pronuncia da parte della Cancelleria
– l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Giustino ( PG) provveda alle annotazioni e trascrizioni di legge;
3) Conferma in via definitiva le condizioni accessorie disposte con la sentenza di separazione nr.
442/2024 ai punti 3),4) e 5) del dispositivo ( da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”) riportati peraltro in parte motiva.
Dichiara le spese di lite irripetibili
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 24.1.2025 Il presidente
Loredana Giglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2362/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.49 per separazione e divorzio giudiziali
TRA
(C.F ), nata a Zhejiang in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Città di Castello (PG), alla Via Gio Batta Venturelli n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA
CASTORI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Città di Castello (PG), alla Via
Carlo Liviero n.2, giusta procura depositata, telematicamente. P.e.c.:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F ), nato a Zhejiang in [...], il [...], ultima CP_1 C.F._2 residenza nota in Fano (PU), al Corso G. Matteotti n. 4 ( irreperibile)
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 21.1.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. in data 18.10.2008 ha contratto matrimonio civile con il sig. Parte_1 CP_1 in San Giustino (PG), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giustino (PG), Anno
2008, Numero 7, Parte I, dal quale è nato il figlio il 4.10.2008. ricorso Persona_1
pagina 1 di 4 diretto al Tribunale di Perugia la ricorrente ha esposto che il resistente avrebbe lasciato la casa coniugale dal 2015 e che da tale momento, questi non avrebbe ormai più alcun rapporto né con la moglie né con il figlio, che non avrebbe versato alcuna somma per il mantenimento del minore e che attualmente risulta irreperibile. Ha dichiarato di avere un'altra figlia, Elena, avuta da una precedente relazione che vive che con lei e il minore e di lavorare come dipendente presso la ditta individuale Hu
CH in Città di Catello (PG). Ha altresì rappresentato che con provvedimento del 15.04.2020, il
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha dichiarato il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore . Persona_1
Ha chiesto pronuncia di separazione giudiziale , l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso la stessa e la previsione di un contributo mensile al mantenimento del figlio in capo al padre di euro 300,00 mensili.
Ha chiesto, con lo stesso ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis nr. 49 c.p.c. che , decorso il termine di legge, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio ( alle stesse condizioni della pronuncia di separazione).
, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne CP_1
è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale della sola ricorrente che ha insistito nelle richieste formulate nell'atto introduttivo, ha dichiarato che il figlio minore frequenta la scuola a Città di Castello e, quanto al reddito da lei percepito, lo ha quantificato in una somma pari ad euro 1000,00 mensili. Disposta l'acquisizione del decreto del TM e la discussione della causa con sentenza nr. 442/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e disposto, quanto alle condizioni accessorie, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nelle forme del Per_1
c.d. affido “ rafforzato”, prevedendo la possibilità per il padre di eventuali incontri con il figlio in modalità protetta e con organizzazione dei tempi e modalità di incontro da demandarsi ai Servizi
Sociali del Comune di residenza del minore. Ha previsto, a carico del padre, contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese alla madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
E' stata quindi fissata udienza per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia di divorzio, previo passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.
La sentenza nr. 442/2024 RG è divenuta irrevocabile. Per l'udienza di “ prosecuzione” del giudizio il resistente è rimasto contumace e la ricorrente ha chiesto, in assenza di riconciliazione o ripresa della convivenza, che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già disposte con la sentenza di separazione.
La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza per il periodo previsto dalla legge. Del resto, attese le risultanze di causa, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia, definitivamente, venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Con riguardo alle domande accessorie vanno confermate le condizioni disposte con la pronuncia di separazione. Va confermato, in particolare, l'affidamento esclusivo, nella forma c.d. dell'affidamento pagina 2 di 4 c.d. rafforzato, del figlio minore alla sola madre, con attribuzione alla stessa del potere di assumere anche tutte le decisioni di maggior rilevanza per la vita del minore. In tema di affido esclusivo ad un solo genitore si ricorda che lo stesso viene disposto laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore , come ad esempio nei casi di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio . Nel caso in esame si rileva che il Tribunale per i
Minorenni dell'Umbria con provvedimento del 15.04.2020 ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti del figlio per il disinteresse e lo stato di abbandono di fatto del minore. Anche all'attualità il padre, che si è reso irreperibile, non ha più alcun tipo di rapporto con il minore ed ha anche omesso, del tutto, di contribuire al suo mantenimento sicchè ricorrono i presupposti per l'affidamento esclusivo alla sola madre.
Quanto alla possibilità per il padre di vedere e frequentare il minore si prevede che laddove il resistente si renda reperibile il diritto di visita e frequentazione con il figlio vada subordinato al consenso della madre ( oltre che dello stesso minore), con organizzazione di visite ed incontri in modalità esclusivamente assistita, sotto la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di residenza del minore.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico va evidenziato che anche quando intervenga la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il genitore continua ad essere gravato di tutti i compiti di cura ed assistenza dei figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti, tra cui quello del mantenimento. Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole è funzionale a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella previsione di cui all'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, non si hanno indicazioni circa l'attività lavorativa del resistente e sulla sua capacità di produzione di reddito. In assenza di tali informazioni, valutata la modesta entità dei redditi di cui gode la ricorrente, si ritiene equo disporre, a carico del padre, contributo mensile di mantenimento di
300,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in favore della madre affidataria, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa, da rimborsarsi previa esibizione di adeguata documentazione da parte della madre affidataria.
L'irreperibilità del resistente e l'assenza di attività difensiva giustifica dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite. pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giustino (PG) il 18.10.2008 tra la
Sig.ra e il Sig. , trascritto nel Registro di Stato Civile del Parte_1 CP_1 relativo comune al n. 7, P. 1, dell'anno 2008;
2) Dispone che – previo invio dell'estratto autentico della pronuncia da parte della Cancelleria
– l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Giustino ( PG) provveda alle annotazioni e trascrizioni di legge;
3) Conferma in via definitiva le condizioni accessorie disposte con la sentenza di separazione nr.
442/2024 ai punti 3),4) e 5) del dispositivo ( da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”) riportati peraltro in parte motiva.
Dichiara le spese di lite irripetibili
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 24.1.2025 Il presidente
Loredana Giglio
pagina 4 di 4