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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione a precetto”, promossa
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in TT (ME), in via C.F._1
Sant'Antonino n. 34/36, presso lo studio dell'avv. Saverio Sangiorgio che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore opponente;
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con sede legale in Milano, viale Brenta n. 18/B, (codice fiscale e partita IVA n. ), e, per essa, quale mandataria P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona,
viale dell'Agricoltura n. 7, (iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e
1 codice fiscale , P.IVA ), rappresentata e difesa, come P.IVA_2 P.IVA_3
da procura in atti, dall'avv. Carmine Picone
( ); Email_1
Convenuta opposta;
All'udienza del 18-02-2025, svoltasi, giusta decreto del 17-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio (già CP_2 Controparte_3
nella qualità di mandataria di e, per le Controparte_1
ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto di opposizione a precetto con istanza di sospensione, chiedeva all'intestato Tribunale di “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva nei confronti dell'odierno attore del titolo esecutivo, ovvero del contratto di mutuo edilizio stipulato in Messina, innanzi alla dott.ssa Adele Penna Notaio, il 23.07.1993 tra la c.f. Controparte_4
( e la soc. con sede in P.IVA_4 Controparte_5 Controparte_6
TT, via Fontanelle n. 14, c.f. , per la somma di lire 1.820.000.000 P.IVA_5
(unmiliardoottocentoventimilioni), nonché dei successivi atti di erogazione n. 19903
Rep. Del 21.03.1994 e n. 20270 rep. Del 20.07.1994; - in ogni caso dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, ovvero per la mancanza di legittimazione al credito, ovvero per prescrizione
2 del diritto di credito e, qualora esistente, in ogni caso per la prescrizione dell'ipoteca,
essendo decorsi 20 anni dalla trascrizione del titolo di acquisto, e per la nullità della rinnovazione dell'ipoteca del 22.07.2013 iscritta ai nn. 18900/1784, non sussistendo alcun titolo di credito nei confronti dell'attore. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7-03-2023, la società
opposta instava per “1) preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità per violazione del bis in idem o, in subordine, la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 1443/2021 R.G., pendente avanti alla dott.ssa (ud. 16/5/2023); Per_1
2) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente; 3) rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto;
4) condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della concludente”.
Con ordinanza del 3 aprile 2023, emessa all'udienza di prima comparizione, il G.I., “rilevata l'insussistenza della eccepita litispendenza,
trattandosi la presente di opposizione a precetto, e rilevato che il vaglio della chiesta riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 1443/2021 R.G. ritarderebbe la decisione sulla richiesta di natura cautelare formulata da parte opponente il quale ha evidenziato il periculum in mora;
Ritenuto, pertanto, doversi valutare l'eventuale riunione eventualmente nel corso del giudizio ma senza preclusione, in tale fase, del vaglio dell'istanza di sospensione del Lembo;
A tal riguardo, si osserva che l'istanza di sospensione va accolta sussistendo il fumus nei motivi di opposizione e il periculum in mora nella minacciata esecuzione (...)”, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla posizione dell'opponente Pt_1
3 Antonio e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 23-10-2023.
Di talché, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 18-02-2025, svoltasi, come da decreto del
17-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, rileva notare che, nella comparsa conclusionale del 17
aprile 2025, parte convenuta, premettendo che “Con ordinanza resa ex art. 702
ter c.p.c. resa all'esito del richiamato giudizio R.G. n. 1443/2021 il Tribunale di TT
ha accertato che “limitatamente all'immobile di proprietà di , si Parte_1
è estinta per prescrizione l'ipoteca giudiziale in questione e va pertanto dichiarato il diritto dello stesso alla cancellazione dell'ipoteca dai RR.II.” e per l'effetto ha così
disposto: “Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede: (i) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritta, limitatamente all'immobile di proprietà di identificato nel NCEU del Comune di TT al foglio 13, part. 939, Parte_2
sub. 10 (già nel catasto terreni al foglio 13, part. 889), l'ipoteca volontaria iscritta nei
RR.II. al numero di registro particolare 1838 del 30/07/1993; (ii) dichiara il diritto di alla cancellazione della superiore ipoteca dai RR.II. (limitatamente Parte_1
all'immobile di proprietà del ricorrente); (iii) condanna Controparte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in 3.809,00 Parte_1
euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta); e 286,00 euro per spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Saverio Sangiorgio quale procuratore
4 antistatario” e che “la predetta ordinanza non è stata gravata da alcuna delle parti”
ha chiesto “all'Ill.mo Tribunale adito di voler accertare e dichiarare la avvenuta cessazione della materia del contendere essendo intervenuta tra le parti una pronuncia giudiziale, passata in giudicato, che ha definitivamente accolto il motivo di opposizione qui articolato dal Signor in ordine alla avvenuta estinzione ex art. Pt_1
2880 c.c. dell'ipoteca gravante sul bene di sua proprietà”.
Sennonché, non si ritiene che, nella specie, si sia verificata la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al thema decidendum della presente controversia avente ad oggetto l'opposizione a precetto notificato il
12-12-2022 a mentre il giudizio n. 1443/2021 R.G. venne Parte_1
instaurato dal “per far dichiarare la prescrizione della predetta iscrizione Pt_1
ipotecaria; e far accertare il proprio diritto alla cancellazione di detta formalità dai
Registri Immobiliari”.
Cionondimeno, non può sottacersi dell'incidenza di tale decisione, passata in autorità di cosa giudicata, nel presente giudizio.
3. Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, dovendosi confermare, anche in sede decisoria, la valutazione sommaria già compiuta con ordinanza del 3-04-2023, atteso che, come chiarito dalla S.C. nella sentenza (richiamata dalle parti) del 28/08/2019 n.21752. che si attaglia ad ipotesi del tipo di quelle che si agitano nel presente giudizio: “A
tale stregua, correttamente la domanda proposta dal V. e dalla L. nei confronti della società…. di estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2880 c.c., dell'iscrizione ipotecaria effettuata in data 12/2/1983 sull'immobile de quo, è stata dalla corte di merito (in riforma della pronunzia del giudice di prime cure) accolta in ragione della ravvisata esclusione della possibilità di riconoscersi efficacia interruttiva
5 della prescrizione ex art. 2880 c.c., alla suindicata domanda di ammissione al passivo del Fallimento del mutuatario R., nonché del successivo atto di rinnovazione d'ipoteca del 19/12/2002, anche nei confronti dei terzi acquirenti dell'immobile ipotecato odierni controricorrenti. Alcuna efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2880 c.c., può essere infatti nella specie riconosciuta all'ammissione al passivo del fallimento del debitore originario R. E ciò a prescindere dall'operatività o meno del T.U. n. 646 del 1905, art. 20, nei confronti di ICR (6)
s.r.l., cui è subentrata la società…. cessionaria dell'originario credito fondiario… già
ammesso al passivo, non essendo pertanto necessario l'approfondimento della disciplina in forza della quale si è determinata siffatta cessione, dovendo conseguentemente provvedersi ex art. 384 c.p.c., comma 4, a correggere sul punto la motivazione (nella specie effettuata invero per relationem) della sentenza impugnata,
il cui dispositivo è conforme a diritto (cfr. Cass., 7/7/2016, n. 13941; Cass., 7/7/2016,
n. 13940). In mancanza di validi atti interruttivi, l'accertata estinzione della garanzia reale per maturarsi della prescrizione prevista all'art. 2880 c.c., ha infatti,
nella specie determinato il venir meno della pretesa del cessionario del credito nei confronti dei terzi acquirenti odierni controricorrenti (non obbligati personalmente nei suo confronti), acquirenti di un immobile ormai divenuto libero da vincoli di garanzia”, anche nel caso in esame, non appare predicabile l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'ipoteca sul bene di parte opponente per effetto della rinnovazione di ipoteca del 22.07.2013.
D'altronde, “In tema di ipoteca, l'art. 2880 cod. civ. detta una disciplina che distingue il diritto di espropriare il bene (che spetta al creditore nei confronti del terzo acquirente) dal diritto di credito (che spetta al creditore nei confronti del debitore), in modo che, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, il
6 creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo nei termini il processo esecutivo individuale contro il terzo,
posto che l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia. La regola non trova deroga nemmeno nel disposto dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (applicabile ratione temporis) che, nell'ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi. causa, prevede che gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della prescrizione di esse, possono essere diretti contro il debitore iscritto;
in tale eventualità, il privilegio riconosciuto al creditore fondiario è dato dalla possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore,
rivolgendo a quest'ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a terzi” (Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, n.13940).
Peraltro, nell'atto di precetto impugnato, l'intimante ha precisato che:
ad ulteriore riprova dell'analogia della fattispecie in esame con quelle decise dalle summenzionate pronunce della S.C.
Giova, infine, sottolineare la valenza di giudicato dell'ordinanza ex art. 702
ter in atti emessa il 25-09-2023 nel giudizio n. 1443/2021 R.G. con cui il
Tribunale di TT “ACCOGLIE IL RICORSO E PER L'EFFETTO DICHIARA
7 PRESCRITTA, LIMITATAMENTE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI
LEMBO ANTONINO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL COMUNE DI PATTI
AL FOGLIO 13, PART. 939, SUB. 10 (GIA' NEL Controparte_7
13, PART. 889), L'IPOTECA VOLONTARIA ISCRITTA NEI RR.II. AL
[...]
NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE 1838 DEL 30/07/1993; DICHIARA
IL DIRITTO DI ALLA CANCELLAZIONE DELLA Parte_1
SUPERIORE IPOTECA DAI RR.II. (LIMITATAMENTE ALL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' DEL RICORRENTE)”.
4. Conclusivamente, in applicazione dei superiori principi giurisprudenziali e dovendosi premettere che l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione grava su chi ha esercitato il diritto (cfr. Cass.
26-2-2021 n. 5413), e che, nella specie, la società convenuta non ha soddisfatto tale onere probatorio, non avendo provato (né allegato invero) di aver promosso, nei termini, il processo esecutivo individuale contro il terzo acquirente, vanno accolte le domande di parte opponente, tenuto, altresì,
conto del giudicato formatosi inter partes in ordine a quanto statuito dal
Tribunale di TT nel predetto giudizio n. 1443/2021 R.G.
Pertanto, va dichiarata la nullità del precetto notificato il 12-12-2022 a per intervenuta prescrizione del diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata sull'immobile in questione ovvero sull'appartamento facente parte di un complesso edilizio sito in TT (ME), Frazione Mongiove,
Via Grotte, individuato al fg. 13, part. 939 sub 10, cat. A/2, su cui, in data 30-
07-1993, era stata iscritta ipoteca ai nn. 19175/1838, rinnovata in data 22-07-
8 Ogni altra doglianza dell' opponente deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia
(indeterminabile/complessità bassa).
5.1. Con riferimento all'autonoma istanza di condanna della parte soccombente alle spese per la fase denominata “cautelare”, la richiesta va disattesa posto che non si trattava di un autonomo procedimento cautelare ma, bensì, di una fase incidentale interna al procedimento principale n. 4/2023
R.G.
5.2. Non si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi la colpa grave o addirittura la mala fede nella condotta di quale mandataria di CP_2 [...]
considerato che “ La responsabilità ex art. 96,comma Controparte_1
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi infondata,
dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, 12 luglio
2023 n. 19948).
9 5.3. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, occorre avere riguardo al seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di TT, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 4/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara nullo l'atto di precetto opposto per intervenuta prescrizione dell'ipoteca sul bene indicato in parte motiva;
2. Condanna quale mandataria di CP_2 [...]
al pagamento delle spese processuali, in favore di Controparte_1
parte opponente, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria, da distrarsi in favore del procuratore dell' attore, avv. Saverio Sangiorgio, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in TT, il 26 maggio 2025
10 Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 ai nn. 18900 reg. gen. e 1784 reg. part.