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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Resistenza Partigiana n. Parte_1
55\B, C.F. , elettivamente domiciliata a Modica, in Via Resistenza Partigiana C.F._1
n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fabio Borrometi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C. da Spana snc, C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2024 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il 28.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e , celebrato in Modica in CP_1
data 04.09.1996, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 115, parte II, serie A, anno 1996, chiedendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, nonché di porre in capo allo l'obbligo di versare alla CP_1
ricorrente la complessiva somma di euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni e non economicamente indipendenti, oltre al 50 % delle spese Per_1 Per_2
straordinarie, essendo, invece, gli altri due figli, e , economicamente Per_3 Per_4
indipendenti; la ricorrente ha all'uopo dedotto che, a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi, definitasi con accordo di negoziazione assistita del 16.02.2015, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 23.03.2015, con deposito in data 24.03.2015, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza del resistente all'udienza del 22.06.2023, il Presidente, ha nominato sé stesso come Giudice istruttore, rinviando all'udienza del 17.04.2024; in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 27.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 16.02.2015, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 23.03.2015, con cui è stata definita la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
quanto alla determinazione economica, relativa alla corresponsione di un assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in favore dei figli e rispettivamente di anni 24 e 20, non Per_1 Per_2
dovendo disporsi alcunché in favore dei figli e , in quanto, per come dichiarato Per_3 Per_4
dalla stessa ricorrente, risultano essere entrambi economicamente indipendente, è emerso nel corso del giudizio che risulta essere studentessa universitaria fuori sede, a Roma, mentre il Per_1 Per_2
quale ai tempi del deposito del ricorso introduttivo frequentava l'ultimo anno di scuola superiore presso l'Istituto Grimaldi di Modica, ha verosimilmente completato il proprio percorso scolastico, va ritenuto doversi accogliere la relativa domanda della ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate;
invero, in primo luogo, va rilevato che i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente", non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato.
Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020); si rilevi come, la legge non fissa una età limite oltre la quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, potendosi piuttosto individuare detto limite nella non protraibilità, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, che tuttavia non può certamente dirsi raggiunto, nel caso che ci impegna, dato che, verosimilmente, la figlia sta continuando il proprio percorso di formazione universitario, Per_1
mentre il figlio il quale ha raggiunto la maggiore età da poco in quanto appena ventenne, Per_2
non ha ancora potuto acquisire una capacità lavorativa o una collocazione che possa assicurargli un'indipendenza economica;
ciò premesso, riconosciuto, dunque, sussistente il diritto al mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, relativamente alla sua quantificazione, alla luce delle dichiarazioni dell'odierna ricorrente, non contestate da parte resistente, non essendosi, quest'ultimo, costituitosi in giudizio seppur regolarmente citato, può ritenersi congruo porre a carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
difatti, seppur non si conoscono le attuali condizioni economiche del resistente, mentre la ricorrente, aiuto cuoca, ha depositato in atti le proprie documentazioni fiscali degli ultimi anni, da cui si evince un reddito complessivo lordo di euro 8.016,00 per il 2018, euro 8.123,00 per il 2019 ed euro 7.107 per il 2021 (cfr. doc. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo), devono intendersi inevitabilmente accresciute le esigenze quotidiane dei figli e Per_1 Per_2
alla luce di quanto affermato, considerato che, da un lato, le esigenze di vita quotidiana dei figli e sono accresciute in proporzione all'età degli stessi, dall'altro, il resistente, il quale Per_1 Per_2
era obbligato a versare alla ricorrente la complessiva somma di euro 900,00 per tutti e quattro i figli, per come statuto in sede di separazione, allo stato, non è più tenuto a versare alcunché per i figli e , in quanto oramai economicamente indipendenti, appare congruo porre a Per_4 Per_3 carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e nella misura di euro 250,00 Per_1 Per_2
ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
relativamente alla casa coniugale, sita in Modica, Via Resistenza Partigiana n. 55\B, nell'immutato quadro probatorio in atti, nulla va disposto quanto assegnazione della stessa alla ricorrente, in quanto proprietaria esclusiva dell'immobile; relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la contumacia del resistente le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio benché CP_1
regolarmente citato;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Modica il giorno 04.09.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Modica al n. 115, Parte II, serie A, anno 1996;
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere mensilmente alla a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 500,00, nella Per_1 Per_2
misura di euro 250,00 ciascuno, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Resistenza Partigiana n. Parte_1
55\B, C.F. , elettivamente domiciliata a Modica, in Via Resistenza Partigiana C.F._1
n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fabio Borrometi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C. da Spana snc, C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2024 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il 28.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e , celebrato in Modica in CP_1
data 04.09.1996, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 115, parte II, serie A, anno 1996, chiedendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, nonché di porre in capo allo l'obbligo di versare alla CP_1
ricorrente la complessiva somma di euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni e non economicamente indipendenti, oltre al 50 % delle spese Per_1 Per_2
straordinarie, essendo, invece, gli altri due figli, e , economicamente Per_3 Per_4
indipendenti; la ricorrente ha all'uopo dedotto che, a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi, definitasi con accordo di negoziazione assistita del 16.02.2015, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 23.03.2015, con deposito in data 24.03.2015, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza del resistente all'udienza del 22.06.2023, il Presidente, ha nominato sé stesso come Giudice istruttore, rinviando all'udienza del 17.04.2024; in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 27.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
ciò detto, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 16.02.2015, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 23.03.2015, con cui è stata definita la separazione personale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
quanto alla determinazione economica, relativa alla corresponsione di un assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in favore dei figli e rispettivamente di anni 24 e 20, non Per_1 Per_2
dovendo disporsi alcunché in favore dei figli e , in quanto, per come dichiarato Per_3 Per_4
dalla stessa ricorrente, risultano essere entrambi economicamente indipendente, è emerso nel corso del giudizio che risulta essere studentessa universitaria fuori sede, a Roma, mentre il Per_1 Per_2
quale ai tempi del deposito del ricorso introduttivo frequentava l'ultimo anno di scuola superiore presso l'Istituto Grimaldi di Modica, ha verosimilmente completato il proprio percorso scolastico, va ritenuto doversi accogliere la relativa domanda della ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate;
invero, in primo luogo, va rilevato che i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti economicamente", non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato.
Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020); si rilevi come, la legge non fissa una età limite oltre la quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, potendosi piuttosto individuare detto limite nella non protraibilità, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, che tuttavia non può certamente dirsi raggiunto, nel caso che ci impegna, dato che, verosimilmente, la figlia sta continuando il proprio percorso di formazione universitario, Per_1
mentre il figlio il quale ha raggiunto la maggiore età da poco in quanto appena ventenne, Per_2
non ha ancora potuto acquisire una capacità lavorativa o una collocazione che possa assicurargli un'indipendenza economica;
ciò premesso, riconosciuto, dunque, sussistente il diritto al mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, relativamente alla sua quantificazione, alla luce delle dichiarazioni dell'odierna ricorrente, non contestate da parte resistente, non essendosi, quest'ultimo, costituitosi in giudizio seppur regolarmente citato, può ritenersi congruo porre a carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
difatti, seppur non si conoscono le attuali condizioni economiche del resistente, mentre la ricorrente, aiuto cuoca, ha depositato in atti le proprie documentazioni fiscali degli ultimi anni, da cui si evince un reddito complessivo lordo di euro 8.016,00 per il 2018, euro 8.123,00 per il 2019 ed euro 7.107 per il 2021 (cfr. doc. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo), devono intendersi inevitabilmente accresciute le esigenze quotidiane dei figli e Per_1 Per_2
alla luce di quanto affermato, considerato che, da un lato, le esigenze di vita quotidiana dei figli e sono accresciute in proporzione all'età degli stessi, dall'altro, il resistente, il quale Per_1 Per_2
era obbligato a versare alla ricorrente la complessiva somma di euro 900,00 per tutti e quattro i figli, per come statuto in sede di separazione, allo stato, non è più tenuto a versare alcunché per i figli e , in quanto oramai economicamente indipendenti, appare congruo porre a Per_4 Per_3 carico dello l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e nella misura di euro 250,00 Per_1 Per_2
ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
relativamente alla casa coniugale, sita in Modica, Via Resistenza Partigiana n. 55\B, nell'immutato quadro probatorio in atti, nulla va disposto quanto assegnazione della stessa alla ricorrente, in quanto proprietaria esclusiva dell'immobile; relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la contumacia del resistente le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia del convenuto , non costituitosi in giudizio benché CP_1
regolarmente citato;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Modica il giorno 04.09.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Modica al n. 115, Parte II, serie A, anno 1996;
Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere mensilmente alla a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 500,00, nella Per_1 Per_2
misura di euro 250,00 ciascuno, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti