TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 13.3.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2224/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c. f. Parte_1 residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Ioppolo (c.
f. ) e Valentino Pizzino (c.f. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Rocca di Capri Leone, via XXIV Maggio n.2, PEC:
- giusta procura. Email_1 Email_2
Ricorrente
CONTRO
, Agente della riscossione per la Controparte_1
Provincia di Messina, in persona del l.r. pro tempore (c. f. ), con sede in P.IVA_1
Messina, via Ugo Bassi n. 126;
Resistente c.f. Controparte_2
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu
c.f. , pec t e C.F._4 Email_3 dall'Avv. Antonello Monoriti c.f. giusta procura generale alle C.F._5
liti a firma del Dott. notaio in Fiumicino, del 23 gennaio 2023, Rep. Persona_1
37590 e Racc. 7131, elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria, 1, presso gli
Uffici dell'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obblicatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 3.7.2023, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' e l' in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90041323 15/000, notificata a mezzo pec in data 23.6.2023 da
, della somma complessiva di € 84.337,37, di cui € Controparte_1
31.167,18 derivante da presunti omessi versamenti di contributi previdenziali di titolarità dell' sede di Messina per gli anni 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2019 e CP_2
2018, relativi agli avvisi di addebito nn. 59520140004823408000,
59520150001677054000 e 59520190001482789000.
Deduceva la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento e la nullità degli atti successivi.
Sosteneva la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti predetti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata l'1.2.2024 rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e depositando le notifiche prodromiche all'atto di intimazione impugnato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 5 L non si costituiva in giudizio e, pertanto, se ne Controparte_1
dichiara la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2023
90041323 15/000, notificata a mezzo pec in data 23.6.2023 da Controparte_3
, della somma complessiva di € 84.337,37, di cui € 31.167,18 derivante da
[...] omessi versamenti di contributi previdenziali di titolarità dell' sede di Messina per CP_2
gli anni 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2019 e 2018, relativi agli avvisi di addebito nn.
59520140004823408000, 59520150001677054000 e 59520190001482789000, deducendo anzitutto la mancata notifica delle cartelle impugnate e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento.
CP_ Ebbene, l' ha depositato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, asserendo la mancanza dell'avvenuta prescrizione del credito vantato.
CP_ Precisamente l' ha depositato:
- avviso di addebito n. 59520140004823408000, notificato per compiuta giacenza in data 13/02/2015;
- avviso di addebito n. 59520150001677054000, notificato in data 02/11/2015;
- avviso di addebito n. 59520190001482789000, notificato in data il 25/7/2019
A fronte di ciò, il ricorrente ha sostenuto la nullità della notifica di tutti e tre gli avvisi di addebito impugnato, deducendo che l'indirizzo civico inserito in tutte le buste prodotte dall'Ente impositore sarebbe erroneo, come si evincerebbe dal certificato storico di residenza.
Tanto premesso, partendo dal dato che gli atti in questione sono stati notificati in luogo diverso da quello di residenza del ricorrente, va rammentato che, in tema di opposizione
Pag. 3 di 5 all'avviso di addebito per contributi previdenziali, ex art. 139 c.p.c., se la notificazione avviene in luoghi diversi, perde ogni rilevanza il rapporto tra il consegnatario e la persona a cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi nulla, così come sarà nulla se avviene in uno dei luoghi indicati dalla norma, ma a persona che non ha le qualifiche precisate dalla legge.
Inoltre, solo quando il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e non sia stato possibile consegnare la copia da notificare per mere difficoltà di ordine materiale (quali la momentanea assenza,
l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.), sarà consentito per l'ufficiale giudiziario fare ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140 del c.p.c..
Per procedere a quest'ultima forma di notifica, infatti, occorre che si abbia certezza che il luogo dove è stata tentata la notificazione sia quello in cui vive o lavora il destinatario, potendosi supporre che l'assenza dello stesso o degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto sia solo momentanea e che quindi il destinatario verrà comunque a conoscenza della avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.
CP_ Nel caso di specie, le cartoline prodotte dall' come prova della regolarità della notifica, sono state consegnate al civico 347, mentre il ricorrente abita al civico 186 in
Via Trazzera Marina.
Di conseguenza, mancando la prova della regolarità della notifica degli avvisi di addebito indicati in in ricorso, l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente agli importi indicati nei predetti atti presupposti.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 4 di 5 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
-Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90041323 15/000, emessa da
[...]
, limitatamente crediti sottesi agli avvisi di addebito: Controparte_1
- n. 59520140004823408000, dell'importo di € 15.137,29;
- n. 59520150001677054000, dell'importo di €14.579,97.
-n. 59520190001482789000, dell'importo di € 1.449,92;
Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_2 Controparte_3 delle spese di lite, in ragione della metà in favore del ricorrente, che si liquidano in €
3.291,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 5.6.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 13.3.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2224/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c. f. Parte_1 residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Ioppolo (c.
f. ) e Valentino Pizzino (c.f. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Rocca di Capri Leone, via XXIV Maggio n.2, PEC:
- giusta procura. Email_1 Email_2
Ricorrente
CONTRO
, Agente della riscossione per la Controparte_1
Provincia di Messina, in persona del l.r. pro tempore (c. f. ), con sede in P.IVA_1
Messina, via Ugo Bassi n. 126;
Resistente c.f. Controparte_2
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu
c.f. , pec t e C.F._4 Email_3 dall'Avv. Antonello Monoriti c.f. giusta procura generale alle C.F._5
liti a firma del Dott. notaio in Fiumicino, del 23 gennaio 2023, Rep. Persona_1
37590 e Racc. 7131, elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria, 1, presso gli
Uffici dell'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obblicatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 3.7.2023, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' e l' in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90041323 15/000, notificata a mezzo pec in data 23.6.2023 da
, della somma complessiva di € 84.337,37, di cui € Controparte_1
31.167,18 derivante da presunti omessi versamenti di contributi previdenziali di titolarità dell' sede di Messina per gli anni 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2019 e CP_2
2018, relativi agli avvisi di addebito nn. 59520140004823408000,
59520150001677054000 e 59520190001482789000.
Deduceva la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento e la nullità degli atti successivi.
Sosteneva la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti predetti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata l'1.2.2024 rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e depositando le notifiche prodromiche all'atto di intimazione impugnato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 5 L non si costituiva in giudizio e, pertanto, se ne Controparte_1
dichiara la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2023
90041323 15/000, notificata a mezzo pec in data 23.6.2023 da Controparte_3
, della somma complessiva di € 84.337,37, di cui € 31.167,18 derivante da
[...] omessi versamenti di contributi previdenziali di titolarità dell' sede di Messina per CP_2
gli anni 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2019 e 2018, relativi agli avvisi di addebito nn.
59520140004823408000, 59520150001677054000 e 59520190001482789000, deducendo anzitutto la mancata notifica delle cartelle impugnate e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento.
CP_ Ebbene, l' ha depositato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, asserendo la mancanza dell'avvenuta prescrizione del credito vantato.
CP_ Precisamente l' ha depositato:
- avviso di addebito n. 59520140004823408000, notificato per compiuta giacenza in data 13/02/2015;
- avviso di addebito n. 59520150001677054000, notificato in data 02/11/2015;
- avviso di addebito n. 59520190001482789000, notificato in data il 25/7/2019
A fronte di ciò, il ricorrente ha sostenuto la nullità della notifica di tutti e tre gli avvisi di addebito impugnato, deducendo che l'indirizzo civico inserito in tutte le buste prodotte dall'Ente impositore sarebbe erroneo, come si evincerebbe dal certificato storico di residenza.
Tanto premesso, partendo dal dato che gli atti in questione sono stati notificati in luogo diverso da quello di residenza del ricorrente, va rammentato che, in tema di opposizione
Pag. 3 di 5 all'avviso di addebito per contributi previdenziali, ex art. 139 c.p.c., se la notificazione avviene in luoghi diversi, perde ogni rilevanza il rapporto tra il consegnatario e la persona a cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi nulla, così come sarà nulla se avviene in uno dei luoghi indicati dalla norma, ma a persona che non ha le qualifiche precisate dalla legge.
Inoltre, solo quando il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e non sia stato possibile consegnare la copia da notificare per mere difficoltà di ordine materiale (quali la momentanea assenza,
l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.), sarà consentito per l'ufficiale giudiziario fare ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140 del c.p.c..
Per procedere a quest'ultima forma di notifica, infatti, occorre che si abbia certezza che il luogo dove è stata tentata la notificazione sia quello in cui vive o lavora il destinatario, potendosi supporre che l'assenza dello stesso o degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto sia solo momentanea e che quindi il destinatario verrà comunque a conoscenza della avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.
CP_ Nel caso di specie, le cartoline prodotte dall' come prova della regolarità della notifica, sono state consegnate al civico 347, mentre il ricorrente abita al civico 186 in
Via Trazzera Marina.
Di conseguenza, mancando la prova della regolarità della notifica degli avvisi di addebito indicati in in ricorso, l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente agli importi indicati nei predetti atti presupposti.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 4 di 5 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
-Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90041323 15/000, emessa da
[...]
, limitatamente crediti sottesi agli avvisi di addebito: Controparte_1
- n. 59520140004823408000, dell'importo di € 15.137,29;
- n. 59520150001677054000, dell'importo di €14.579,97.
-n. 59520190001482789000, dell'importo di € 1.449,92;
Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP_2 Controparte_3 delle spese di lite, in ragione della metà in favore del ricorrente, che si liquidano in €
3.291,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 5.6.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5