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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 162/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/01/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6/A 22063 CANTU' ITALIA con l'Avv. FUSI ALFREDO
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 22040 BRENNA ITALIA con l'Avv. MANFREDI ANNA PAOLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CANTU', in data 18/04/1998,
(anno 1998, atto n. 20, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 21/01/2021 omologato con decreto del 16/02/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Riduzione dell'assegno di mantenimento indiretto per il figlio da parte del padre ad euro Pt_2
800,00 (con rivalutazione annuale a decorrere a far data dal 2026) più suddivisione spese straordinarie 2/3 padre – 1/3 madre.
- La madre dichiara di impegnarsi al pagamento in via esclusiva della benzina dell'auto in uso al figlio, rimanendo invariato l'ulteriore accordo tra i genitori circa la suddivisione delle spese di manutenzione dell'auto al 50% tra i genitori.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 18/04/1998, in CANTU' con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTU'
(anno 1998, atto n. 20, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANTU' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/01/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6/A 22063 CANTU' ITALIA con l'Avv. FUSI ALFREDO
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 22040 BRENNA ITALIA con l'Avv. MANFREDI ANNA PAOLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CANTU', in data 18/04/1998,
(anno 1998, atto n. 20, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 21/01/2021 omologato con decreto del 16/02/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Riduzione dell'assegno di mantenimento indiretto per il figlio da parte del padre ad euro Pt_2
800,00 (con rivalutazione annuale a decorrere a far data dal 2026) più suddivisione spese straordinarie 2/3 padre – 1/3 madre.
- La madre dichiara di impegnarsi al pagamento in via esclusiva della benzina dell'auto in uso al figlio, rimanendo invariato l'ulteriore accordo tra i genitori circa la suddivisione delle spese di manutenzione dell'auto al 50% tra i genitori.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 18/04/1998, in CANTU' con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTU'
(anno 1998, atto n. 20, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANTU' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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