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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 557/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Casciana Terme, Lari (PI), Via Livornese Est, 194-196, (c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tortorella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Galilei, 2, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, (c.f. ) nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Guercio del Foro di Livorno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Livorno, P.zza Pamela Ognissanti n.19, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, accertata
l'illegittimità dei comportamenti del convenuto relativamente ai prezzi praticati ai clienti, rispetto a quelli previsti nei listini di vendita dell'azienda, condannarlo al
1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella misura che sarà provata, oltre interessi moratori e compensi del presente giudizio ".
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di svolgere attività di commercio al minuto e all'ingrosso di mobili ed articoli di arredamento;
- in data 11/10/2019 ha assunto, come dipendente, il Sig. Controparte_1 presso la sede di Perignano, Via Livornese Est, 194, dove, insieme al Sig.
avendo conquistato la fiducia del legale rappresentante della CP_2 società comparente, ha gestito, in piena autonomia, tale punto vendita;
- tutti i dipendenti hanno da sempre ricevuto l'ordine di vendere la merce al prezzo di listino, salvi casi eccezionali in cui potevano effettuare uno sconto sul prezzo previa necessaria autorizzazione del legale rappresentante della società;
- in data 29/5/2021, il sig. si è inspiegabilmente dimesso, ed è così CP_1 iniziata una revisione delle attività da lui compiute, da parte del Rag.
[...] di Livorno, dalla quale è emerso che, durante il periodo in cui è stato CP_3 alle dipendenze dell'attrice (dall'11/10/2019 al 29/6/2021), il ha CP_1 praticato, in numerose occasioni, notevoli riduzioni rispetto ai prezzi di listino, con un danno, per l'azienda, di circa Euro 19.000,00 nel 2019, di circa Euro
116.000,00 nel 2020 e di circa Euro 59.000,00 nel 2021, come risulta dagli ordini prodotti;
- l'attrice ha tentato di raggiungere un accordo conciliativo, invitando il convenuto a comparire dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di
Livorno, con ma il convenuto non si è presentato come risulta dal verbale depositato.
Alla luce di tali fatti, la ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 18/12/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., come poi ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha precisato la misura del danno di cui chiede il risarcimento, quantificato nell'importo di € 272.120,11.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
Costituisce circostanza pacifica e non contestata che il convenuto abbia lavorato alle dipendenze della società attorea dal 11/10/2019 e fino al 29/6/2021, data nella quale ha presentato le proprie dimissioni volontarie.
Risulta confermato, altresì, dall'istruzione della causa quanto allegato dalla parte attrice, ossia che al sig. , così come a tutti i dipendenti della CP_1 [...]
al momento dell'assunzione era impartito l'ordine di vendere ai clienti Parte_1 la merce secondo il prezzo di listino, senza la possibilità di applicare discrezionalmente sconti, in mancanza di un'apposita autorizzazione in tal senso da parte del legale rappresentante della società datrice di lavoro.
Tutti i testi escussi nel corso del giudizio, infatti, hanno confermato tale circostanza, che del resto non è stata smentita nemmeno dalla stessa parte convenuta.
Ciò posto, l'attrice ha contestato al convenuto la violazione di tale regola contrattuale, avendo quest'ultimo, durante tutto il periodo di vigenza del contratto di lavoro, applicato illegittimamente degli sconti ai clienti, senza essere a ciò autorizzato dal datore di lavoro, come confermato dalla documentazione depositata in atti che mette in evidenza la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo applicato in concreto dal sig. CP_1
Si rammenta, sul punto, in termini di teoria generale del diritto, che in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte, il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione.
Ciò posto, nel caso in esame, l'attrice, dal canto suo, ha dato prova dell'obbligazione contrattuale che sussisteva in capo al convenuto, allegando il suo inadempimento, mentre il convenuto, a ben vedere, neppure ha contestato tale inadempimento imputatogli dalla controparte, non contestando -in buona sostanza- di aver effettivamente applicato sconti non autorizzati agli ordini da lui conclusi, e limitandosi a contestare la mancata prova del danno lamentato da controparte ed eccependo l'esistenza di metodi di gestione dell'azienda che permettevano al datore di lavoro un effettivo controllo sugli ordini effettuati dai dipendenti che rendevano
3 impossibile per la controparte non avvedersi di comportamenti scorretti dei propri dipendenti.
Su quest'ultimo punto, va evidenziato che, come emerso nel corso dell'istruttoria della causa, e in particolare come dichiarato dai testi escussi, il datore di lavoro/legale rappresentante della società attorea aveva la concreta ed effettiva possibilità di controllare, giornalmente e/o periodicamente, il lavoro svolto dai dipendenti e in particolar modo gli ordini conclusi dagli stessi.
Ciò posto, va richiamato nel caso in esame l'art. 1227, comma 1, c.c., che, nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno.
Nel caso in esame, questo giudice ritiene che la società attrice ben avrebbe potuto avvedersi, già prima delle dimissioni volontarie del convenuto, del comportamento scorretto tenuto da quest'ultimo, così evitando la produzione e comunque l'aggravamento dei danni subiti.
Tale accertamento, sebbene non idoneo ad elidere del tutto la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni per cui è causa, in quanto ha effettivamente posto in essere una condotta violativa di obblighi contrattuali, è però idoneo a ritenere accertata una responsabilità concorsuale anche dell'attore danneggiato, che può essere valutata nella misura 30%, tenuto conto dell'omesso controllo sull'operato del dipendente, con conseguente responsabilità di quest'ultimo al 70%.
La concorrente responsabilità delle parti in causa incide sulla quantificazione dei danni risarcibili come liquidati di seguito.
3. La società attrice ha prodotto copiosa documentazione dal quale emerge la differenza tra i prezzi applicati dal convenuto agli ordini da lui conclusi e i prezzi di listino che avrebbe invero dovuto applicare, come prescritto dagli obblighi assunti al momento della conclusione del contratto di lavoro.
Nonostante le contestazioni in merito formulate da parte convenuta, si ritiene che parte attrice abbia provato, con un sufficiente grado di certezza, l'entità del danno subito, consistito nel minor incasso ricevuto per l'illegittima applicazione di sconti da parte del convenuto. Ed invero, la puntuale ricostruzione effettuata da parte attrice merita di essere condivisa e recepita in toto, in quanto immune da contraddizioni e vizi logici e sorretta da idonea documentazione probatoria. L'attrice ha infatti, prodotto tutti gli ordini conclusi dal sig. durante il periodo di vigenza del CP_1 contratto di lavoro, e i relativi listini prezzi della casa produttrice del mobilio (la
4 Scavolini) per gli anni interessati. Dall'esame della suddetta documentazione emerge, effettivamente, una discrasia tra il prezzo applicato dal convenuto e quello che avrebbe dovuto applicare secondo i listini applicabili, come comandato dal datore di lavoro (cfr. documentazione allegata in atti da parte attrice).
Il danno subito dalla società attrice deve, dunque, essere quantificato nell'importo complessivo di € 272.120,11.
Ciò posto, e accertata la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione e/o aggravamento di tali danni nella misura del 30% per le ragioni innanzi specificate, il convenuto deve essere conseguentemente condannato al risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti nella misura del 70% e dunque pari ad € 190.484,07.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Si ritengono, inoltre, sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e dell'accertamento della concorrente responsabilità tra le parti nella causazione dei danni per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna il convenuto al risarcimento in favore di parte Controparte_1 attrice dei danni subiti quantificati nell'importo complessivo di € 190.484,07, oltre interessi legali dall'introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna il convenuto al rimborso in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi € 5.258,40 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute. Compensa le spese nella residua misura di 1/3.
Così deciso.
Livorno, 07/04/2025
5 Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 557/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Casciana Terme, Lari (PI), Via Livornese Est, 194-196, (c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tortorella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Galilei, 2, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, (c.f. ) nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Guercio del Foro di Livorno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Livorno, P.zza Pamela Ognissanti n.19, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, accertata
l'illegittimità dei comportamenti del convenuto relativamente ai prezzi praticati ai clienti, rispetto a quelli previsti nei listini di vendita dell'azienda, condannarlo al
1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella misura che sarà provata, oltre interessi moratori e compensi del presente giudizio ".
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di svolgere attività di commercio al minuto e all'ingrosso di mobili ed articoli di arredamento;
- in data 11/10/2019 ha assunto, come dipendente, il Sig. Controparte_1 presso la sede di Perignano, Via Livornese Est, 194, dove, insieme al Sig.
avendo conquistato la fiducia del legale rappresentante della CP_2 società comparente, ha gestito, in piena autonomia, tale punto vendita;
- tutti i dipendenti hanno da sempre ricevuto l'ordine di vendere la merce al prezzo di listino, salvi casi eccezionali in cui potevano effettuare uno sconto sul prezzo previa necessaria autorizzazione del legale rappresentante della società;
- in data 29/5/2021, il sig. si è inspiegabilmente dimesso, ed è così CP_1 iniziata una revisione delle attività da lui compiute, da parte del Rag.
[...] di Livorno, dalla quale è emerso che, durante il periodo in cui è stato CP_3 alle dipendenze dell'attrice (dall'11/10/2019 al 29/6/2021), il ha CP_1 praticato, in numerose occasioni, notevoli riduzioni rispetto ai prezzi di listino, con un danno, per l'azienda, di circa Euro 19.000,00 nel 2019, di circa Euro
116.000,00 nel 2020 e di circa Euro 59.000,00 nel 2021, come risulta dagli ordini prodotti;
- l'attrice ha tentato di raggiungere un accordo conciliativo, invitando il convenuto a comparire dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di
Livorno, con ma il convenuto non si è presentato come risulta dal verbale depositato.
Alla luce di tali fatti, la ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 18/12/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., come poi ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha precisato la misura del danno di cui chiede il risarcimento, quantificato nell'importo di € 272.120,11.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
Costituisce circostanza pacifica e non contestata che il convenuto abbia lavorato alle dipendenze della società attorea dal 11/10/2019 e fino al 29/6/2021, data nella quale ha presentato le proprie dimissioni volontarie.
Risulta confermato, altresì, dall'istruzione della causa quanto allegato dalla parte attrice, ossia che al sig. , così come a tutti i dipendenti della CP_1 [...]
al momento dell'assunzione era impartito l'ordine di vendere ai clienti Parte_1 la merce secondo il prezzo di listino, senza la possibilità di applicare discrezionalmente sconti, in mancanza di un'apposita autorizzazione in tal senso da parte del legale rappresentante della società datrice di lavoro.
Tutti i testi escussi nel corso del giudizio, infatti, hanno confermato tale circostanza, che del resto non è stata smentita nemmeno dalla stessa parte convenuta.
Ciò posto, l'attrice ha contestato al convenuto la violazione di tale regola contrattuale, avendo quest'ultimo, durante tutto il periodo di vigenza del contratto di lavoro, applicato illegittimamente degli sconti ai clienti, senza essere a ciò autorizzato dal datore di lavoro, come confermato dalla documentazione depositata in atti che mette in evidenza la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo applicato in concreto dal sig. CP_1
Si rammenta, sul punto, in termini di teoria generale del diritto, che in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte, il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione.
Ciò posto, nel caso in esame, l'attrice, dal canto suo, ha dato prova dell'obbligazione contrattuale che sussisteva in capo al convenuto, allegando il suo inadempimento, mentre il convenuto, a ben vedere, neppure ha contestato tale inadempimento imputatogli dalla controparte, non contestando -in buona sostanza- di aver effettivamente applicato sconti non autorizzati agli ordini da lui conclusi, e limitandosi a contestare la mancata prova del danno lamentato da controparte ed eccependo l'esistenza di metodi di gestione dell'azienda che permettevano al datore di lavoro un effettivo controllo sugli ordini effettuati dai dipendenti che rendevano
3 impossibile per la controparte non avvedersi di comportamenti scorretti dei propri dipendenti.
Su quest'ultimo punto, va evidenziato che, come emerso nel corso dell'istruttoria della causa, e in particolare come dichiarato dai testi escussi, il datore di lavoro/legale rappresentante della società attorea aveva la concreta ed effettiva possibilità di controllare, giornalmente e/o periodicamente, il lavoro svolto dai dipendenti e in particolar modo gli ordini conclusi dagli stessi.
Ciò posto, va richiamato nel caso in esame l'art. 1227, comma 1, c.c., che, nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno.
Nel caso in esame, questo giudice ritiene che la società attrice ben avrebbe potuto avvedersi, già prima delle dimissioni volontarie del convenuto, del comportamento scorretto tenuto da quest'ultimo, così evitando la produzione e comunque l'aggravamento dei danni subiti.
Tale accertamento, sebbene non idoneo ad elidere del tutto la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni per cui è causa, in quanto ha effettivamente posto in essere una condotta violativa di obblighi contrattuali, è però idoneo a ritenere accertata una responsabilità concorsuale anche dell'attore danneggiato, che può essere valutata nella misura 30%, tenuto conto dell'omesso controllo sull'operato del dipendente, con conseguente responsabilità di quest'ultimo al 70%.
La concorrente responsabilità delle parti in causa incide sulla quantificazione dei danni risarcibili come liquidati di seguito.
3. La società attrice ha prodotto copiosa documentazione dal quale emerge la differenza tra i prezzi applicati dal convenuto agli ordini da lui conclusi e i prezzi di listino che avrebbe invero dovuto applicare, come prescritto dagli obblighi assunti al momento della conclusione del contratto di lavoro.
Nonostante le contestazioni in merito formulate da parte convenuta, si ritiene che parte attrice abbia provato, con un sufficiente grado di certezza, l'entità del danno subito, consistito nel minor incasso ricevuto per l'illegittima applicazione di sconti da parte del convenuto. Ed invero, la puntuale ricostruzione effettuata da parte attrice merita di essere condivisa e recepita in toto, in quanto immune da contraddizioni e vizi logici e sorretta da idonea documentazione probatoria. L'attrice ha infatti, prodotto tutti gli ordini conclusi dal sig. durante il periodo di vigenza del CP_1 contratto di lavoro, e i relativi listini prezzi della casa produttrice del mobilio (la
4 Scavolini) per gli anni interessati. Dall'esame della suddetta documentazione emerge, effettivamente, una discrasia tra il prezzo applicato dal convenuto e quello che avrebbe dovuto applicare secondo i listini applicabili, come comandato dal datore di lavoro (cfr. documentazione allegata in atti da parte attrice).
Il danno subito dalla società attrice deve, dunque, essere quantificato nell'importo complessivo di € 272.120,11.
Ciò posto, e accertata la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione e/o aggravamento di tali danni nella misura del 30% per le ragioni innanzi specificate, il convenuto deve essere conseguentemente condannato al risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti nella misura del 70% e dunque pari ad € 190.484,07.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Si ritengono, inoltre, sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e dell'accertamento della concorrente responsabilità tra le parti nella causazione dei danni per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna il convenuto al risarcimento in favore di parte Controparte_1 attrice dei danni subiti quantificati nell'importo complessivo di € 190.484,07, oltre interessi legali dall'introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna il convenuto al rimborso in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi € 5.258,40 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute. Compensa le spese nella residua misura di 1/3.
Così deciso.
Livorno, 07/04/2025
5 Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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