Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 15.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9228/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 5/3/1969 in Fiumefreddo di Sicilia (CT), c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Iannino Francesco;
Ricorrente C.F._1
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il signor già riconosciuto invalido con capacità lavorativa ridotta nella misura Pt_1 del 46%, portatore di handicap in situazione di non gravità, non presenta elementi oggettivi di maggiore gravità rispetto alla precedente valutazione medico legale che si conferma in questa sede”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1. in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità nella
[...] misura del 100% (o in subordine di quell'altra nella misura compresa tra il 74% e il 99% che sarà accertata in seguito dell'espletanda CTU) e per la fruizione dei ratei relativi alla pensione di inabilità (o in subordine all'assegno di invalidità civile), per i motivi esposti, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a far data dalla presentazione della domanda o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, a seguito dell'espletanda CTU;
2. accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
a seguito dell'espletanda CTU;
3. disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio
a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente alla CTU già depositata. Si indica sin da ora quale consulente tecnico di parte il Dott. con studio Persona_1 medico legale a Catania, o altro consulente che ci si riserva di nominare;
4. con vittoria di spese e compensi del giudizio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “1) , in atto, è stato riscontrato Parte_1 affetto da “Mielopatia cervicale e lombo-sacrale in esito di intervento chirurgico di artrodesi cervicale (2021) e artrodesi lombare e lombosacrale (2022). Disturbo ansioso depressivo in terapia farmacologica “; 2) la patologia aveva concretizzato, al momento della presentazione della domanda amministrativa, della visita medica della commissione invalidi civili di Giarre e al momento dell'osservazione del CTU dell'ATP una invalidità del 68% ed una condizione di handicap di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104/92; 3) per aggravamenti e peggioramenti funzionali successivi e con il numero e l'entità delle infermità ora rilevate, diversamente incidenti funzionalmente nel tempo, si è venuta a concretizzare una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 82% e la condizione di portatore di handicap di cui all'art.3 comma 1 della legge 104/92, a far tempo presumibilmente dal mese di ottobre 2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione, ad eccezione dell'accertamento relativo allo stato di handicap, in quanto parte ricorrente non risulta aver formulato domande sotto questo profilo.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza da ottobre 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
2 pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 15/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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