Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 274 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a Termini Imerese (PA), in [...] Parte_1
12/05/1985, ivi elettivamente domiciliata in corso Umberto e Margherita
n. 61, presso l'Avv. Pierangelo Sorce, che la rappresenta e difende con l'avv. Fabrizio Naro;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 23,
presso l'Avv. Angela Maria Barillaro, che la rappresenta e difende con l'avv. Giovanni Macina
– resistente –
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
2.automation. CP_2
[...] E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/11/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro-
nunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumi-
bili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti of-
frono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affec-
tio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presuppo-
sto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività
istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Va emessa quindi sentenza parziale con rimessione delle parti dinan-
zi al giudice delgato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Tribunale di Termini Imerese
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2.automation.olecont ainer Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie già
adottate
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-
nunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...], in data [...], ed
[...] CP_1
, nato a [...], in data [...], i quali hanno contrat-
[...]
to matrimonio in Cefalù, in data 29/12/2009;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu-
zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
civile del Tribunale, il 04/02/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese
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