TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 8470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 8470/2024 promosso da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Sanna e Iacopo Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 09.07.2025 come segue: per la ricorrente, “si riporta ai propri atti difensivi” ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: Affidare in via esclusiva i figli Per_1 Per_2
e alla madre, sig. con conseguente esercizio esclusivo della Per_3 Parte_1
pagina 1 di 9 responsabilità genitoriale sia per le decisioni ordinarie che per le decisioni straordinarie.
Assegnare la casa familiare rappresentata dall'appartamento sito in Signa (FI) Via Sandro
Pertini n.26 di sua proprietà alla sig.ra er vivere insieme ai figli Pt_1 Per_1 Per_3
e . Determinare gli orari, i tempi e le modalità di visita del padre alla presenza Per_2 di terze persone, e comunque in modalità protetta, e sempre nel rispetto della volontà dei figli e possibilmente in modalità protetta. Disporre che il sig. , versi Controparte_1 un assegno a titolo di alimenti per i minori , e di euro 300,00 per Per_1 Per_2 Per_3 ciascun figlio, per un totale di euro 900,00 oltre gli aggiornamenti ISTAT, oltre all'obbligo di versamento delle 50% delle spese straordinarie che la sig. sosterrà per i figli, Pt_1 dal di della domanda. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva sia in ordine alle richieste sia in ordine alle istanze istruttorie anche all'esito del comportamento difensivo di controparte. Con vittoria di spese e compensi legali oltre gli accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori (13.11.2006), oggi maggiorenne, Per_1 Per_3
(26.11.2010) e (09.10.2014), nati dalla relazione dalla stessa intrattenuta ed ora Per_2 terminata con l'assegnazione della casa familiare in Signa (FI) Via Controparte_1
Sandro Pertini n.26 in suo favore, la regolamentazione delle visite paterne in modalità protetta, nonchè di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato che la relazione more uxorio con il resistente, iniziata nel 2001, si sarebbe interrotta nel 2018 a causa di gravi comportamenti di quest'ultimo, tra cui infedeltà, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, frequentazione di ambienti degradanti e condotte violente, anche in presenza dei figli. Tali condotte, protrattesi anche dopo la cessazione della convivenza, avrebbero determinato un clima familiare fortemente pregiudizievole per i minori, con episodi di aggressioni verbali e fisiche, minacce, e atteggiamenti inadeguati e destabilizzanti. In particolare, la figlia maggiore avrebbe sviluppato disturbi alimentari e sintomi depressivi, mentre la Per_1 minore affetta da epilessia, avrebbe subito gravi turbamenti emotivi a causa dei Per_2
pagina 2 di 9 comportamenti paterni. Il figlio avrebbe, poi, manifestato disagio e delusione per Per_3
l'instabilità del rapporto con il padre. La ricorrente ha inoltre evidenziato l'assenza di un contributo economico adeguato da parte del resistente, che si sarebbe limitato a versare una somma esigua, non proporzionata alle esigenze dei figli.
2. Il padre pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel Controparte_1 presente procedimento ma è comparso alle udienze del 20.11.2025 e del 03.03.2025 personalmente e senza l'assistenza di un difensore dichiarando “non voglio nominare un legale perché non me lo posso permettere economicamente” e “non voglio avvalermi del patrocinio a spese dello stato”.
3. All'udienza del 20.11.2024 è comparsa la ricorrente ed i propri difensori ed il resistente senza legale. La ricorrente ha dichiarato “Il padre incontra i figli sporadicamente ma solo i due minori. Di solito vanno ogni tanto la piccola e ma solo per una cena Per_2 Per_3
e non per un pernottamento. non frequenta il padre da un anno e otto mesi. Il Per_1 padre ha pagato poco di mantenimento fino a fine agosto 2024 e poi non ha pagato più alcun importo a tale titolo. Io pago un rateo di mutuo della casa familiare per intero pari a circa euro 850,00-950,00. Confermo il ricorso”.
Il resistente ha dichiarato “io sono al momento disoccupato. E' finito il contratto di lavoro come autista e non mi è stato rinnovato. Io abito dalla mia mamma in casa in affitto dietro pagamento di euro 700,00 che paga mia madre che è pensionata. Io non so di preciso quanto prende di pensione, penso circa 1200-1300 al mese. Io non frequento i bambini quanto io vorrei. Io vedo i bambini quando la ricorrente me lo permette. Varia di settimana in settimana a seconda degli impegni della madre. Io ogni settimana scrivo alla ricorrente
e le chiedo quando posso vedere i bambini. Io fino a che ho lavorato le ho sempre dato il mantenimento. da un annetto non la frequento anche se mi capita di vederla ogni Per_1 tanto. Io non mi ricordo quando ho pagato l'ultima volta il mantenimento. Comunque ho fatto bonifici. Ho pagato euro 200,00 per i libri di in settembre. Ho rimborsato solo Per_3 in parte le spese mediche perché la madre si è avvalsa di specialisti privati senza chiedermi niente. Io ho vissuto con la ricorrente per 20 anni e per tanto tempo ho lavorato solo io, non ho mai fatto mancare nulla alla mia famiglia. Sono d'accordo a che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente affinchè vi abiti con i miei figli. Non sto pagando il mutuo. Io non sono d'accordo all'affido esclusivo dei minori. Io sono camionista e sono controllato
pagina 3 di 9 ogni mese;
non ho mai avuto precedenti in alcool e droga. E comunque io amo i miei figli.
Io sono stato sempre con i mei figli. Io sono disponibile a qualsiasi cosa purchè io veda i miei figli. Sono disponibile a fare un percorso terapeutico presso il Ser.D. territorialmente competente. Io non posso fare pernottare i figli da me perché io dormo nel letto matrimoniale con mia madre”.
4. Con provvedimento del 20.11.2024 il Collegio ha emesso provvedimenti provvisori Con nell'interesse dei figli relativamente al loro mantenimento, ha conferito mandato al d territorialmente competente di attivare un idoneo percorso terapeutico per il padre al fine di monitorare la eventuale dipendenza da alcool ed ha disposto l'audizione del figlio , Per_3 sentito dal Giudice alla successiva udienza del 03.03.2025.
5. Con provvedimento del 05.03.2025 il Collegio ha conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare una indagine socio familiare sul nucleo e disposto incontri osservati tra il padre ed i figli minori e , invitando le parti a Per_2 Per_3 seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso UFSMIA territorialmente competente. Con
6. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali al d ed all'UFSMIA di depositare le relazioni richieste dal Tribunale ed alla ricorrente di integrare la documentazione.
7.All'udienza del 09.07.2025 è comparsa la ricorrente con il proprio difensore ed il resistente senza legale. La ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
8. Il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affido super -esclusivo dei figli minori alla madre. I Servizi Sociali, nella relazione depositata, hanno confermato la presenza di numerosi fattori di rischio, tra cui la fragilità emotiva dei minori, la conflittualità genitoriale e la scarsa consapevolezza paterna rispetto all'impatto dei propri comportamenti. È stato rilevato che il padre ha assunto atteggiamenti negazionisti e rivendicativi, minimizzando le conseguenze delle proprie azioni sui figli. I Servizi, a tal proposito, hanno riportato “Il padre si pone con modalità rivendicativa [...] Nega la messa in atto di comportamenti inadeguati, violenti o rancorosi. Tuttavia, nel colloquio riferisce che sono avvenuti degli episodi di lite ma è negato l'impatto di questi sui figli e le conseguenze che determinati comportamenti comportano” ed ancora “Il grado di consapevolezza del padre rispetto ai
pagina 4 di 9 comportamenti pregiudizievoli è labile e c'è una tendenza alla negazione dell'impatto e della responsabilità delle suddette circostanze nella crescita dei figli.”
I minori hanno espresso disagio e, in alcuni casi, rifiuto nei confronti della figura paterna, pur manifestando il desiderio che egli intraprenda un percorso di cura. Sono emersi episodi di aggressività e linguaggio sessualizzato in presenza dei figli, inadeguatezza nella gestione della salute degli stessi “In fase di accertamento emerge che il padre non dava la terapia
Tegretol regolarmente alla figlia e si presenta alle visite in modo inadeguato in Per_2 probabile stato di alterazione legato all'uso di sostanze.” I figli hanno riportato difficoltà relazionali con il padre: “ ha riferito di non volerlo più vedere perché si è sentita Per_1 ferita e soprattutto non protetta da lui.”
“ ha riferito di sentire sporadicamente il padre e risulta essere deluso da lui, poiché Per_3 si è sentito preso in giro, in quanto lui 'promette, ma non mantiene”. Tutti questi riscontri hanno portato i Servizi Sociali a concludere che: “Al momento non ci sono le condizioni per avviare incontri protetti [...] in quanto non c'è un riconoscimento delle proprie fragilità” ed indicano che la capacità genitoriale del padre, appare attualmente inadeguata.
Il figlio sentito dal Giudice delegato ha dichiarato quanto segue: “ ADR: con il Per_3 babbo va bene. Ogni tanto ci scriviamo. Io non lo vedo quasi mai. Per ora non lo vedo perché io non lo voglio vedere. Prima ci andavo per i fine settimana. ADR: io non lo voglio vedere perché quando la mamma mi accompagna da lui i miei genitori cominciano a battibeccare e ciò non mi piace. ADR: quando prima ci andavo, mio padre qualche volta veniva a prendermi e talvolta andavo io da lui e la mamma veniva a prendermi. ADR: mio padre non abita lontano da casa mia. Dista 10- 15 minuti in macchina dalla casa della mamma. Ci sono 2 autobus che potrei prendere. Ora non ci vorrei andare da mio padre.
Non c'è un vero e proprio motivo. Se io andassi là e chiamassi mia madre dicendole che sto bene, mio padre sentirebbe mia madre e poi potrebbero litigare. … ADR: non ho mai visto mio padre assumere sostanze. l'ho visto solo bere vino e birra”. Il padre ha dichiarato all'esito di dette dichiarazioni: “ciò che ha detto mio figlio rispecchia la verità”. CP_
Il ha evidenziato che dell' non ha espresso una valutazione diretta, poiché lo CP_1
Con stesso ha dichiarato la disponibilità ad attivare il protocollo D, ma ha anche precisato che, per motivi di lavoro, lavorando all'estero e essendo residente in [...]non potrà essere presente con regolarità agli appuntamenti o alle richieste di rilascio delle urine per i pagina 5 di 9 controlli. Si prende atto, quindi che il padre non ha ancora intrapreso un percorso strutturato, né ha fornito documentazione attestante l'avvio o la frequenza di tale percorso.
La madre, invece, ha dimostrato modalità relazionali positive e collaborative, (“Al colloquio la signora si dimostra disponibile alla ricostruzione della situazione familiare
[...]. La modalità relazionale assunta dalla signora è dialogica, interattiva, il racconto è fluido e coerente ed è disponibile alla riflessione sulle tematiche proposte.”), capacità di protezione, nonché ha attivato i percorsi di cura per i figli i quali la percepiscono come figura di riferimento (“La madre è vissuta dai figli come unico punto di riferimento stabile, presente nella quotidianità per coadiuvarli nelle varie attività e impegni.”).
Nel quadro di valutazione dei fattori di rischio e protezione, la madre ha presentato capacità empatiche, capacità di assunzione di responsabilità, desiderio di migliorarsi, autonomia, buon livello di autostima personale, rete di supporto amicale e parentale, capacità di gestire i conflitti. La madre, quindi, è stata descritta come figura genitoriale stabile e presente: i figli la percepiscono come unico punto di riferimento nella quotidianità ed i Servizi hanno evidenziato che l'abitazione materna è risultata adeguata alla crescita dei minori.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da Pt_1 unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super-esclusivo con
[...] collocamento dei minori presso la stessa, alla quale dovrà essere assegnata la casa familiare, e con riconoscimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
9. In ordine alla frequentazione padre-figli minori, alla luce delle criticità emerse in sede di indagine sociale ed istruttoria, da cui risulta una condotta paterna connotata da comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della madre dei minori, nonché da un Con uso problematico di alcol, senza l'attivazione di un idoneo percorso presso il d, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori, si ritiene opportuno che la relazione padre-figli sia ristabilita in un contesto protetto e supervisionato e quindi si dispone che il padre possa frequentare i figli minori mediante incontri protetti, ma solo quando vi saranno le condizioni per avviare tali incontri, in modalità protetta, secondo la valutazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, dopo che il padre avrà seguito un percorso terapeutico presso il territorialmente competente, al fine di verificare la CP_3 dipendenza dall'abuso di alcool.
pagina 6 di 9 10. Rilevato che dalla documentazione acquisita risulta che , figlia maggiore, ha Per_1 manifestato una profonda sofferenza emotiva, rifiutando ogni contatto con il padre e risultando in carico al servizio UFSMA e al centro DCA per disturbi alimentari e psichici,
minore affetta da DSAp e ADHD, ha vissuto episodi di forte disagio, anche Per_2 durante il ricovero per crisi epilettiche, ed è attualmente seguita dal servizio UFSMIA e da
AOU Meyer, presenta stati di ansia, insicurezza e bassa autostima, con difficoltà Per_3 relazionali e scolastiche, e che i servizi hanno evidenziato il rischio di traiettorie di sviluppo psicopatologiche per tutti i minori, sottolineando la necessità di un intervento continuativo e strutturato, il Collegio ritiene di disporre un percorso psicologico di supporto per i minori da attivarsi/proseguirsi a cura dell'UFSMIA, cui si conferisce apposito mandato.
11. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente all'udienza Part del 20.11.2024 ha dichiarato: “io lavoro come amministrativa presso l' e guadagno al netto euro 1100,00 al mese. Abito in casa di mia proprietà solo con i miei tre figli… Io pago un rateo di mutuo della casa familiare per intero pari a circa euro 850,00-950,00.” Il padre, invece, all'udienza del 09.07.2025 ha dichiarato:“Lavoro come autotrasportatore assunto a chiamata. Io ho al momento un contratto a tempo determinato con scadenza penso a fine settembre 2025 presso la ditta mi sembra: ha un nome strano la ditta Pt_3 che ha sede in Albania. Io ho la residenza al momento in Albania a Tirana. Non sono iscritto all'AIRE perché attendevo il rinnovo del contratto. Io in Italia sono ospite o presso la madre o presso mia sorella. In Albania io non pago un affitto. Io guadagno al mese euro
1500,00. Anzi io pago l'affitto mi sembra 250,00. Io pago detta somma al proprietario della casa. Ho fatto un contratto di affitto per due anni... Io pago euro 500,00 di mantenimento più le spese straordinarie per i figli. In più do 100 euro a e a Per_3 Per_1
e euro 50,00 a ogni mese. Io di solito li consegno alla madre tramite bonifico e Per_2
a li metto sulla posta pay. ..Sono d'accordo a che la madre abiti con i figli nella Per_3 casa familiare anche se mi risulta che lei non ci voglia abitare e mi sembra che non paghi niente”. Sulla base di tali deduzioni, valutate le circostanze del caso e tenuto conto del superiore interesse dei minori, osservato che, tenendo conto delle dichiarazioni rese dallo stesso resistente, il quale ha riferito di essere attualmente assunto con contratto a tempo determinato presso una ditta con sede in Albania, con scadenza prevista per settembre
2025, e di percepire un reddito mensile pari a circa € 1.500,00, di sostenere un canone di pagina 7 di 9 locazione pari a € 250,00 e di non avere spese di affitto in Italia, dove è ospite presso la nonna paterna, considerata la necessità di garantire ai minori ed alla figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, un contributo stabile e proporzionato alle loro esigenze, si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento a carico del padre in € 700,00 mensili complessivi, da ripartire tra i tre figli, con obbligo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore affidatario super -esclusivo.
12. In punto di spese del giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, richiesta ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nato il [...]) Persona_4
e (nata il [...]), alla madre con collocamento Persona_5 Parte_1 presso la medesima, alla quale viene assegnata la casa familiare in Signa (FI) Via Sandro
Pertini n.26 e con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre possa frequentare i figli minori mediante incontri protetti, ma solo quando vi saranno le condizioni per avviare tali incontri protetti, dopo che il padre avrà seguito il percorso terapeutico presso il competente per territorio, secondo la CP_3 valutazione dei Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali si conferisce espresso mandato in tal senso, e con richiesta di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.09, 20.12, 20.03, 20.07) al Giudice Tutelare competente per territorio che si incarica della vigilanza per un periodo di due anni;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e e di , Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente, la somma complessiva di € 700,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 8 di 9 4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF del 2017; CP_
5) dispone che l'assegno unico erogato dall' per i minori venga interamente percepito dalla madre;
6) dispone un percorso di sostegno psicologico per i minori e , da attuarsi Per_2 Per_3 con l'ausilio dei servizi territoriali competenti, ed a tal fine conferisce mandato all'UFSMIA territorialmente competente di predisporre gli interventi richiesti e di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.09, 20.12., 20.03, 20.07) al
Giudice Tutelare incaricato della vigilanza;
7) condanna a rimborsare a il pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti ai Servizi Sociali, all'UFSMIA ed al Giudice Tutelare competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 8470/2024 promosso da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Sanna e Iacopo Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 09.07.2025 come segue: per la ricorrente, “si riporta ai propri atti difensivi” ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: Affidare in via esclusiva i figli Per_1 Per_2
e alla madre, sig. con conseguente esercizio esclusivo della Per_3 Parte_1
pagina 1 di 9 responsabilità genitoriale sia per le decisioni ordinarie che per le decisioni straordinarie.
Assegnare la casa familiare rappresentata dall'appartamento sito in Signa (FI) Via Sandro
Pertini n.26 di sua proprietà alla sig.ra er vivere insieme ai figli Pt_1 Per_1 Per_3
e . Determinare gli orari, i tempi e le modalità di visita del padre alla presenza Per_2 di terze persone, e comunque in modalità protetta, e sempre nel rispetto della volontà dei figli e possibilmente in modalità protetta. Disporre che il sig. , versi Controparte_1 un assegno a titolo di alimenti per i minori , e di euro 300,00 per Per_1 Per_2 Per_3 ciascun figlio, per un totale di euro 900,00 oltre gli aggiornamenti ISTAT, oltre all'obbligo di versamento delle 50% delle spese straordinarie che la sig. sosterrà per i figli, Pt_1 dal di della domanda. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva sia in ordine alle richieste sia in ordine alle istanze istruttorie anche all'esito del comportamento difensivo di controparte. Con vittoria di spese e compensi legali oltre gli accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori (13.11.2006), oggi maggiorenne, Per_1 Per_3
(26.11.2010) e (09.10.2014), nati dalla relazione dalla stessa intrattenuta ed ora Per_2 terminata con l'assegnazione della casa familiare in Signa (FI) Via Controparte_1
Sandro Pertini n.26 in suo favore, la regolamentazione delle visite paterne in modalità protetta, nonchè di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato che la relazione more uxorio con il resistente, iniziata nel 2001, si sarebbe interrotta nel 2018 a causa di gravi comportamenti di quest'ultimo, tra cui infedeltà, abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, frequentazione di ambienti degradanti e condotte violente, anche in presenza dei figli. Tali condotte, protrattesi anche dopo la cessazione della convivenza, avrebbero determinato un clima familiare fortemente pregiudizievole per i minori, con episodi di aggressioni verbali e fisiche, minacce, e atteggiamenti inadeguati e destabilizzanti. In particolare, la figlia maggiore avrebbe sviluppato disturbi alimentari e sintomi depressivi, mentre la Per_1 minore affetta da epilessia, avrebbe subito gravi turbamenti emotivi a causa dei Per_2
pagina 2 di 9 comportamenti paterni. Il figlio avrebbe, poi, manifestato disagio e delusione per Per_3
l'instabilità del rapporto con il padre. La ricorrente ha inoltre evidenziato l'assenza di un contributo economico adeguato da parte del resistente, che si sarebbe limitato a versare una somma esigua, non proporzionata alle esigenze dei figli.
2. Il padre pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel Controparte_1 presente procedimento ma è comparso alle udienze del 20.11.2025 e del 03.03.2025 personalmente e senza l'assistenza di un difensore dichiarando “non voglio nominare un legale perché non me lo posso permettere economicamente” e “non voglio avvalermi del patrocinio a spese dello stato”.
3. All'udienza del 20.11.2024 è comparsa la ricorrente ed i propri difensori ed il resistente senza legale. La ricorrente ha dichiarato “Il padre incontra i figli sporadicamente ma solo i due minori. Di solito vanno ogni tanto la piccola e ma solo per una cena Per_2 Per_3
e non per un pernottamento. non frequenta il padre da un anno e otto mesi. Il Per_1 padre ha pagato poco di mantenimento fino a fine agosto 2024 e poi non ha pagato più alcun importo a tale titolo. Io pago un rateo di mutuo della casa familiare per intero pari a circa euro 850,00-950,00. Confermo il ricorso”.
Il resistente ha dichiarato “io sono al momento disoccupato. E' finito il contratto di lavoro come autista e non mi è stato rinnovato. Io abito dalla mia mamma in casa in affitto dietro pagamento di euro 700,00 che paga mia madre che è pensionata. Io non so di preciso quanto prende di pensione, penso circa 1200-1300 al mese. Io non frequento i bambini quanto io vorrei. Io vedo i bambini quando la ricorrente me lo permette. Varia di settimana in settimana a seconda degli impegni della madre. Io ogni settimana scrivo alla ricorrente
e le chiedo quando posso vedere i bambini. Io fino a che ho lavorato le ho sempre dato il mantenimento. da un annetto non la frequento anche se mi capita di vederla ogni Per_1 tanto. Io non mi ricordo quando ho pagato l'ultima volta il mantenimento. Comunque ho fatto bonifici. Ho pagato euro 200,00 per i libri di in settembre. Ho rimborsato solo Per_3 in parte le spese mediche perché la madre si è avvalsa di specialisti privati senza chiedermi niente. Io ho vissuto con la ricorrente per 20 anni e per tanto tempo ho lavorato solo io, non ho mai fatto mancare nulla alla mia famiglia. Sono d'accordo a che la casa familiare sia assegnata alla ricorrente affinchè vi abiti con i miei figli. Non sto pagando il mutuo. Io non sono d'accordo all'affido esclusivo dei minori. Io sono camionista e sono controllato
pagina 3 di 9 ogni mese;
non ho mai avuto precedenti in alcool e droga. E comunque io amo i miei figli.
Io sono stato sempre con i mei figli. Io sono disponibile a qualsiasi cosa purchè io veda i miei figli. Sono disponibile a fare un percorso terapeutico presso il Ser.D. territorialmente competente. Io non posso fare pernottare i figli da me perché io dormo nel letto matrimoniale con mia madre”.
4. Con provvedimento del 20.11.2024 il Collegio ha emesso provvedimenti provvisori Con nell'interesse dei figli relativamente al loro mantenimento, ha conferito mandato al d territorialmente competente di attivare un idoneo percorso terapeutico per il padre al fine di monitorare la eventuale dipendenza da alcool ed ha disposto l'audizione del figlio , Per_3 sentito dal Giudice alla successiva udienza del 03.03.2025.
5. Con provvedimento del 05.03.2025 il Collegio ha conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare una indagine socio familiare sul nucleo e disposto incontri osservati tra il padre ed i figli minori e , invitando le parti a Per_2 Per_3 seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso UFSMIA territorialmente competente. Con
6. Il giudizio è proseguito in via istruttoria per consentire ai Servizi Sociali al d ed all'UFSMIA di depositare le relazioni richieste dal Tribunale ed alla ricorrente di integrare la documentazione.
7.All'udienza del 09.07.2025 è comparsa la ricorrente con il proprio difensore ed il resistente senza legale. La ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
8. Il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affido super -esclusivo dei figli minori alla madre. I Servizi Sociali, nella relazione depositata, hanno confermato la presenza di numerosi fattori di rischio, tra cui la fragilità emotiva dei minori, la conflittualità genitoriale e la scarsa consapevolezza paterna rispetto all'impatto dei propri comportamenti. È stato rilevato che il padre ha assunto atteggiamenti negazionisti e rivendicativi, minimizzando le conseguenze delle proprie azioni sui figli. I Servizi, a tal proposito, hanno riportato “Il padre si pone con modalità rivendicativa [...] Nega la messa in atto di comportamenti inadeguati, violenti o rancorosi. Tuttavia, nel colloquio riferisce che sono avvenuti degli episodi di lite ma è negato l'impatto di questi sui figli e le conseguenze che determinati comportamenti comportano” ed ancora “Il grado di consapevolezza del padre rispetto ai
pagina 4 di 9 comportamenti pregiudizievoli è labile e c'è una tendenza alla negazione dell'impatto e della responsabilità delle suddette circostanze nella crescita dei figli.”
I minori hanno espresso disagio e, in alcuni casi, rifiuto nei confronti della figura paterna, pur manifestando il desiderio che egli intraprenda un percorso di cura. Sono emersi episodi di aggressività e linguaggio sessualizzato in presenza dei figli, inadeguatezza nella gestione della salute degli stessi “In fase di accertamento emerge che il padre non dava la terapia
Tegretol regolarmente alla figlia e si presenta alle visite in modo inadeguato in Per_2 probabile stato di alterazione legato all'uso di sostanze.” I figli hanno riportato difficoltà relazionali con il padre: “ ha riferito di non volerlo più vedere perché si è sentita Per_1 ferita e soprattutto non protetta da lui.”
“ ha riferito di sentire sporadicamente il padre e risulta essere deluso da lui, poiché Per_3 si è sentito preso in giro, in quanto lui 'promette, ma non mantiene”. Tutti questi riscontri hanno portato i Servizi Sociali a concludere che: “Al momento non ci sono le condizioni per avviare incontri protetti [...] in quanto non c'è un riconoscimento delle proprie fragilità” ed indicano che la capacità genitoriale del padre, appare attualmente inadeguata.
Il figlio sentito dal Giudice delegato ha dichiarato quanto segue: “ ADR: con il Per_3 babbo va bene. Ogni tanto ci scriviamo. Io non lo vedo quasi mai. Per ora non lo vedo perché io non lo voglio vedere. Prima ci andavo per i fine settimana. ADR: io non lo voglio vedere perché quando la mamma mi accompagna da lui i miei genitori cominciano a battibeccare e ciò non mi piace. ADR: quando prima ci andavo, mio padre qualche volta veniva a prendermi e talvolta andavo io da lui e la mamma veniva a prendermi. ADR: mio padre non abita lontano da casa mia. Dista 10- 15 minuti in macchina dalla casa della mamma. Ci sono 2 autobus che potrei prendere. Ora non ci vorrei andare da mio padre.
Non c'è un vero e proprio motivo. Se io andassi là e chiamassi mia madre dicendole che sto bene, mio padre sentirebbe mia madre e poi potrebbero litigare. … ADR: non ho mai visto mio padre assumere sostanze. l'ho visto solo bere vino e birra”. Il padre ha dichiarato all'esito di dette dichiarazioni: “ciò che ha detto mio figlio rispecchia la verità”. CP_
Il ha evidenziato che dell' non ha espresso una valutazione diretta, poiché lo CP_1
Con stesso ha dichiarato la disponibilità ad attivare il protocollo D, ma ha anche precisato che, per motivi di lavoro, lavorando all'estero e essendo residente in [...]non potrà essere presente con regolarità agli appuntamenti o alle richieste di rilascio delle urine per i pagina 5 di 9 controlli. Si prende atto, quindi che il padre non ha ancora intrapreso un percorso strutturato, né ha fornito documentazione attestante l'avvio o la frequenza di tale percorso.
La madre, invece, ha dimostrato modalità relazionali positive e collaborative, (“Al colloquio la signora si dimostra disponibile alla ricostruzione della situazione familiare
[...]. La modalità relazionale assunta dalla signora è dialogica, interattiva, il racconto è fluido e coerente ed è disponibile alla riflessione sulle tematiche proposte.”), capacità di protezione, nonché ha attivato i percorsi di cura per i figli i quali la percepiscono come figura di riferimento (“La madre è vissuta dai figli come unico punto di riferimento stabile, presente nella quotidianità per coadiuvarli nelle varie attività e impegni.”).
Nel quadro di valutazione dei fattori di rischio e protezione, la madre ha presentato capacità empatiche, capacità di assunzione di responsabilità, desiderio di migliorarsi, autonomia, buon livello di autostima personale, rete di supporto amicale e parentale, capacità di gestire i conflitti. La madre, quindi, è stata descritta come figura genitoriale stabile e presente: i figli la percepiscono come unico punto di riferimento nella quotidianità ed i Servizi hanno evidenziato che l'abitazione materna è risultata adeguata alla crescita dei minori.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da Pt_1 unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super-esclusivo con
[...] collocamento dei minori presso la stessa, alla quale dovrà essere assegnata la casa familiare, e con riconoscimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole.
9. In ordine alla frequentazione padre-figli minori, alla luce delle criticità emerse in sede di indagine sociale ed istruttoria, da cui risulta una condotta paterna connotata da comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della madre dei minori, nonché da un Con uso problematico di alcol, senza l'attivazione di un idoneo percorso presso il d, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori, si ritiene opportuno che la relazione padre-figli sia ristabilita in un contesto protetto e supervisionato e quindi si dispone che il padre possa frequentare i figli minori mediante incontri protetti, ma solo quando vi saranno le condizioni per avviare tali incontri, in modalità protetta, secondo la valutazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, dopo che il padre avrà seguito un percorso terapeutico presso il territorialmente competente, al fine di verificare la CP_3 dipendenza dall'abuso di alcool.
pagina 6 di 9 10. Rilevato che dalla documentazione acquisita risulta che , figlia maggiore, ha Per_1 manifestato una profonda sofferenza emotiva, rifiutando ogni contatto con il padre e risultando in carico al servizio UFSMA e al centro DCA per disturbi alimentari e psichici,
minore affetta da DSAp e ADHD, ha vissuto episodi di forte disagio, anche Per_2 durante il ricovero per crisi epilettiche, ed è attualmente seguita dal servizio UFSMIA e da
AOU Meyer, presenta stati di ansia, insicurezza e bassa autostima, con difficoltà Per_3 relazionali e scolastiche, e che i servizi hanno evidenziato il rischio di traiettorie di sviluppo psicopatologiche per tutti i minori, sottolineando la necessità di un intervento continuativo e strutturato, il Collegio ritiene di disporre un percorso psicologico di supporto per i minori da attivarsi/proseguirsi a cura dell'UFSMIA, cui si conferisce apposito mandato.
11. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente all'udienza Part del 20.11.2024 ha dichiarato: “io lavoro come amministrativa presso l' e guadagno al netto euro 1100,00 al mese. Abito in casa di mia proprietà solo con i miei tre figli… Io pago un rateo di mutuo della casa familiare per intero pari a circa euro 850,00-950,00.” Il padre, invece, all'udienza del 09.07.2025 ha dichiarato:“Lavoro come autotrasportatore assunto a chiamata. Io ho al momento un contratto a tempo determinato con scadenza penso a fine settembre 2025 presso la ditta mi sembra: ha un nome strano la ditta Pt_3 che ha sede in Albania. Io ho la residenza al momento in Albania a Tirana. Non sono iscritto all'AIRE perché attendevo il rinnovo del contratto. Io in Italia sono ospite o presso la madre o presso mia sorella. In Albania io non pago un affitto. Io guadagno al mese euro
1500,00. Anzi io pago l'affitto mi sembra 250,00. Io pago detta somma al proprietario della casa. Ho fatto un contratto di affitto per due anni... Io pago euro 500,00 di mantenimento più le spese straordinarie per i figli. In più do 100 euro a e a Per_3 Per_1
e euro 50,00 a ogni mese. Io di solito li consegno alla madre tramite bonifico e Per_2
a li metto sulla posta pay. ..Sono d'accordo a che la madre abiti con i figli nella Per_3 casa familiare anche se mi risulta che lei non ci voglia abitare e mi sembra che non paghi niente”. Sulla base di tali deduzioni, valutate le circostanze del caso e tenuto conto del superiore interesse dei minori, osservato che, tenendo conto delle dichiarazioni rese dallo stesso resistente, il quale ha riferito di essere attualmente assunto con contratto a tempo determinato presso una ditta con sede in Albania, con scadenza prevista per settembre
2025, e di percepire un reddito mensile pari a circa € 1.500,00, di sostenere un canone di pagina 7 di 9 locazione pari a € 250,00 e di non avere spese di affitto in Italia, dove è ospite presso la nonna paterna, considerata la necessità di garantire ai minori ed alla figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, un contributo stabile e proporzionato alle loro esigenze, si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento a carico del padre in € 700,00 mensili complessivi, da ripartire tra i tre figli, con obbligo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore affidatario super -esclusivo.
12. In punto di spese del giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio il Collegio ritiene di condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, richiesta ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nato il [...]) Persona_4
e (nata il [...]), alla madre con collocamento Persona_5 Parte_1 presso la medesima, alla quale viene assegnata la casa familiare in Signa (FI) Via Sandro
Pertini n.26 e con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone che il padre possa frequentare i figli minori mediante incontri protetti, ma solo quando vi saranno le condizioni per avviare tali incontri protetti, dopo che il padre avrà seguito il percorso terapeutico presso il competente per territorio, secondo la CP_3 valutazione dei Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali si conferisce espresso mandato in tal senso, e con richiesta di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.09, 20.12, 20.03, 20.07) al Giudice Tutelare competente per territorio che si incarica della vigilanza per un periodo di due anni;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e e di , Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente, la somma complessiva di € 700,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 8 di 9 4) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF del 2017; CP_
5) dispone che l'assegno unico erogato dall' per i minori venga interamente percepito dalla madre;
6) dispone un percorso di sostegno psicologico per i minori e , da attuarsi Per_2 Per_3 con l'ausilio dei servizi territoriali competenti, ed a tal fine conferisce mandato all'UFSMIA territorialmente competente di predisporre gli interventi richiesti e di trasmettere le relazioni di aggiornamento ogni tre mesi (20.09, 20.12., 20.03, 20.07) al
Giudice Tutelare incaricato della vigilanza;
7) condanna a rimborsare a il pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti ai Servizi Sociali, all'UFSMIA ed al Giudice Tutelare competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9