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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7402 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7402/2024 promossa da:
con sede in 60 Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize (numero di registro Parte_1
135,227), rappresentata dal Direttore con diritto di firma individuale, nato il Parte_2
09.07.1937, con l'Avv. SCHIEPPATI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parabiago (MI), Via Sant'Ambrogio n. 4,
ATTORE contro
(CF: ) n. 09.10.1970 a Monza, Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ) n. 20.06.1968 a Monza Parte_3 C.F._2 entrambe con gli Avv.ti MARSIGLIA ANDREA e ILARIA LANTERI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, via Fieno 3;
CONVENUTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 03.04.2025 nei seguenti termini:
“I legali di entrambe le difese si riportano ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi formulate anche rispetto a eventuali subordinate.
In particolare, parte convenuta rispetto alla terza memoria di parte attrice si riporta al contenuto in fatto e in diritto di tutti i propri atti difensivi e relative produzioni e, con specifico riferimento al riferimento alla convenzione di Roma 1980 oggi confluito nel Reg. 593/2008, precisa che il rilievo rispetto a quanto affermato da parte attrice attiene al collegamento con il paese con il quale vi è il collegamento più stretto. Dunque, questo criterio di collegamento valorizzato dall'attore non è pertinente al caso in esame.
In ogni caso, con riferimento al punto n.7 della terza memoria attorea, l'assicurazione dell'atto notarile era prevista nel preliminare entro il 31.05.2023 e non nel 2024.
Infine, con riferimento al punto n.9 della terza memoria attorea, le convenute decisamente contestano il riferimento al proprio ed esclusivo interesse del socio amministratore atteso che anche tali versamenti, così come tutti gli altri pagamenti, Parte_3 vennero eseguiti su specifiche istruzioni dell'attore. L'Avv. Schieppati si riporta alle proprie memorie e contesta le eccezioni formulate dalle convenute.” pagina 1 di 5 Motivi della decisione Con atto di citazione depositato in data 11.11.2024, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 ed figlie del rappresentante legale della società attrice.
[...] Parte_3
In particolare, parte attrice allegava che in data 14.06.2022 era stata stipulato un contratto di donazione tra
, soggetto donante rappresentato da ed ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1
parti beneficiarie della donazione. Tale accordo era stato redatto in forma scritta in Parte_3
Svizzera. L'accordo negoziale veniva regolarmente eseguito dal soggetto donante che trasferiva la somma di euro 430.000,00 alle odierne convenute. In data 14.09.2022, il suddetto contratto veniva registrato in Italia presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e depositato presso il Notaio di Persona_1
Milano. Nell'atto di citazione evidenziava che l'atto di donazione era stato redatto solo in forma Parte_1 scritta, e non nella necessaria forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni. Secondo le argomentazioni di parte attrice, pertanto, tale accordo deve essere dichiarato nullo per mancanza della forma prescritta ad substantiam dagli artt. 782 c.c. e degli artt. 47 e 48 della Legge notarile;
conseguentemente, le convenute devono essere condannate ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione in favore della società della somma di € 430.000,00, in quanto somma percepita in esecuzione Parte_1 di un contratto nullo. Con atto depositato in data 08.01.2025 si sono costituite in giudizio ed Controparte_1 Parte_3
contestando integralmente le argomentazioni di parte attrice.
[...]
In particolare, in via pregiudiziale in punto rito, le convenute hanno eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva di , allegando che parte Parte_1 attrice non ha prodotto idonea documentazione a comprovare l'esistenza della società e quindi la sua legittimazione ad agire.
In via principale, le convenute hanno eccepito che il contratto di donazione de quo presenta elementi di estraneità e conflitto di norme da dirimere mediante il diritto internazionale privato. Alla luce di ciò e richiamate le norme della L. 218/1995, della Convenzione di Roma del 1980 e del Regolamento CE 593/2008, ed concludono che la legge applicabile al caso in esame è Controparte_1 Parte_3 la legge svizzera, la quale in punto forma della donazione modale prescrive la forma scritta e non l'atto pubblico.
Parti convenute, hanno in subordine e in caso di accoglimento della richiesta di dichiarazione di nullità del contratto formulato successive istanze.
Le parti hanno poi depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali si sono principalmente soffermate sulle questioni poste dalle convenute in via subordinata e afferenti alle vicende familiari alla base della donazione.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 03.04.2025 erano presenti personalmente tutte le parti. Il Giudice, rilevato che la vicenda in esame verteva principalmente sull'individuazione della legge applicabile alla forma dell'atto di donazione impugnato, ritenuta la controversia rientrante nella casistica di cui all'art. 281 decies c.p.c. trattandosi di domanda fondata su prova documentale e quindi di pronta soluzione, sentiva pagina 2 di 5 le parti ex art. 183-bis c.p.c. circa la trasformazione del rito;
parte attrice concordava rispetto alla trasformazione del rito e parte convenuta si rimetteva.
Disposta con ordinanza la trasformazione del rito il Giudice invitava le parti a discutere oralmente e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale rileva quanto segue.
Preliminarmente, il Giudice ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva rispetto all'attrice a società ha fornito documentazione comprovante la sua esistenza nello stato del Belize e Parte_1 la circostanza che è il Direttore della stessa (doc. sub 3 allegato alla memoria di Parte_2 parte attrice del 24.03.2025). Il contratto di donazione impugnato, del resto, ha quale donante la medesima società e quale rappresentante della stessa, il medesimo Direttore. Rispetto al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Il contratto di donazione impugnato presenta certamente elementi di estraneità che impongono di valutare l'atto nell'ambito della normativa del diritto internazionale privato.
L'atto ha quale soggetto donante una società con sede legale in Belize e regolamentata dal diritto del Belize (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di parte attrice del 24.03.2025), la società è rappresentata da
[...] che ha cittadina svizzera ed è domicilio in Svizzera, l'atto di donazione è stato redatto in Parte_2
Svizzera e autenticato da un Notaio svizzero, le beneficiarie della donazione sono cittadine italiane residenti in Italia.
Alla luce di tali elementi, occorre richiamare in punto forma di un atto di donazione caratterizzato da elementi di estraneità l'art. 56, comma 3, L. 218/1995 che recita “La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto”. Il successivo art. 57 L. 218/1995 fa salve, in ogni caso, le prescrizioni della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, la quale, all'art. 9, quanto alla forma dispone che: “1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.”
Il Regolamento CE 593/2008, all'art. 11 ricalca le previsioni della Convenzione di Roma ove prevede che
“1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione
è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento
o della legge del paese in cui è concluso.”
Tutte le norme di diritto internazionale privato, nazionali ed internazionali, sono ispirate al principio del favor validas, che viene garantito e raggiunto dalle norme di DIP attraverso la frequente previsione di un concorso alternativo di criteri di collegamento per la regolamentazione della forma. Chi invoca l'invalidità formale di un atto, pertanto, deve offrire la prova della sua nullità relativamente ad ognuno degli ordinamenti richiamati dai criteri di collegamento.
Ebbene, nel caso in esame (e a prescindere dalla legge che disciplina la sostanza del contratto impugnato, sulla quale nessuna delle due parti formula istanze e/o eccezioni), occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione della legge che disciplina la forma della donazione impugnata, al criterio del luogo ove è stato concluso l'accordo negoziale.
È circostanza incontestata e documentata che l'atto di donazione è stato concluso in Svizzera. pagina 3 di 5 Occorre, pertanto, richiamare la legge Svizzera, in particolare gli artt. 242 e 243 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, i quali recitano: art. 242 “1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. 2 Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
3 L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.” Art. 243: “1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
2 Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.
3 Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.”
Alla luce della richiamata normativa svizzera, il contratto di donazione de quo, avente ad oggetto esclusivamente la donazione di una somma di denaro, deve essere qualificato alla stregua di una promessa di donazione, la quale per la sua validità richiede la forma scritta (l'atto pubblico è richiesto solo nel caso di donazioni di fondi o diritti reali su fondi).
La donazione oggetto del presente giudizio soddisfa, pertanto, il requisito di forma prescritto dalla normativa ad essa applicabile.
Nel caso in esame la donazione impugnata non solo è valida ed efficace in punto forma, ma si è anche sostanzialmente compiuta, secondo il diritto svizzero, mediante la consegna della cosa donata: i bonifici sono stati regolarmente eseguiti da e incassati dalle beneficiarie (le quali hanno poi correttamente Parte_1 comunicato l'operazione ai competenti uffici italiani preposti alla verifica della correttezza fiscale del trasferimento).
Tanto premesso, non può trovare applicazione il criterio di collegamento di cui all'art. 4 della Convenzione di Roma che prevede, quale criterio sussidiario, l'applicazione al contratto della legge del paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto”. Nel caso in esame, infatti, non occorre richiamare un criterio sussidiario, essendo il criterio di collegamento relativo alla forma chiaramente evincibile ed interpretabile. In ogni caso, il contratto de quo, per le caratteristiche di internazionalità che lo contraddistinguono più sopra evidenziate, non presenta un collegamento “più stretto” con alcun ordinamento. Alla luce delle suesposte argomentazioni non si prendono in considerazione le eccezioni sviluppate in via meramente subordinata dalle parti convenute nella comparsa di costituzione, e oggetto poi di ulteriori contro eccezioni da parte attrice nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con riferimento alle spese di lite, vista la totale soccombenza di , condanna parte attrice, a Parte_1 rifondere alle convenute le spese di lite liquidate in euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in parte motiva;
pagina 4 di 5 2. Condanna altresì a rimborsare alle convenute ed Parte_1 Controparte_1 Parte_3 le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per spese e onorari, oltre al 12,50 % per spese
[...] generali e oneri fiscali e previdenziali come per legge, se dovuti.
Monza 06.04.2025
Il Giudice Dott. Ethel Matilde ANCONA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7402/2024 promossa da:
con sede in 60 Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize (numero di registro Parte_1
135,227), rappresentata dal Direttore con diritto di firma individuale, nato il Parte_2
09.07.1937, con l'Avv. SCHIEPPATI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parabiago (MI), Via Sant'Ambrogio n. 4,
ATTORE contro
(CF: ) n. 09.10.1970 a Monza, Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ) n. 20.06.1968 a Monza Parte_3 C.F._2 entrambe con gli Avv.ti MARSIGLIA ANDREA e ILARIA LANTERI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, via Fieno 3;
CONVENUTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 03.04.2025 nei seguenti termini:
“I legali di entrambe le difese si riportano ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi formulate anche rispetto a eventuali subordinate.
In particolare, parte convenuta rispetto alla terza memoria di parte attrice si riporta al contenuto in fatto e in diritto di tutti i propri atti difensivi e relative produzioni e, con specifico riferimento al riferimento alla convenzione di Roma 1980 oggi confluito nel Reg. 593/2008, precisa che il rilievo rispetto a quanto affermato da parte attrice attiene al collegamento con il paese con il quale vi è il collegamento più stretto. Dunque, questo criterio di collegamento valorizzato dall'attore non è pertinente al caso in esame.
In ogni caso, con riferimento al punto n.7 della terza memoria attorea, l'assicurazione dell'atto notarile era prevista nel preliminare entro il 31.05.2023 e non nel 2024.
Infine, con riferimento al punto n.9 della terza memoria attorea, le convenute decisamente contestano il riferimento al proprio ed esclusivo interesse del socio amministratore atteso che anche tali versamenti, così come tutti gli altri pagamenti, Parte_3 vennero eseguiti su specifiche istruzioni dell'attore. L'Avv. Schieppati si riporta alle proprie memorie e contesta le eccezioni formulate dalle convenute.” pagina 1 di 5 Motivi della decisione Con atto di citazione depositato in data 11.11.2024, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 ed figlie del rappresentante legale della società attrice.
[...] Parte_3
In particolare, parte attrice allegava che in data 14.06.2022 era stata stipulato un contratto di donazione tra
, soggetto donante rappresentato da ed ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1
parti beneficiarie della donazione. Tale accordo era stato redatto in forma scritta in Parte_3
Svizzera. L'accordo negoziale veniva regolarmente eseguito dal soggetto donante che trasferiva la somma di euro 430.000,00 alle odierne convenute. In data 14.09.2022, il suddetto contratto veniva registrato in Italia presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e depositato presso il Notaio di Persona_1
Milano. Nell'atto di citazione evidenziava che l'atto di donazione era stato redatto solo in forma Parte_1 scritta, e non nella necessaria forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni. Secondo le argomentazioni di parte attrice, pertanto, tale accordo deve essere dichiarato nullo per mancanza della forma prescritta ad substantiam dagli artt. 782 c.c. e degli artt. 47 e 48 della Legge notarile;
conseguentemente, le convenute devono essere condannate ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione in favore della società della somma di € 430.000,00, in quanto somma percepita in esecuzione Parte_1 di un contratto nullo. Con atto depositato in data 08.01.2025 si sono costituite in giudizio ed Controparte_1 Parte_3
contestando integralmente le argomentazioni di parte attrice.
[...]
In particolare, in via pregiudiziale in punto rito, le convenute hanno eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva di , allegando che parte Parte_1 attrice non ha prodotto idonea documentazione a comprovare l'esistenza della società e quindi la sua legittimazione ad agire.
In via principale, le convenute hanno eccepito che il contratto di donazione de quo presenta elementi di estraneità e conflitto di norme da dirimere mediante il diritto internazionale privato. Alla luce di ciò e richiamate le norme della L. 218/1995, della Convenzione di Roma del 1980 e del Regolamento CE 593/2008, ed concludono che la legge applicabile al caso in esame è Controparte_1 Parte_3 la legge svizzera, la quale in punto forma della donazione modale prescrive la forma scritta e non l'atto pubblico.
Parti convenute, hanno in subordine e in caso di accoglimento della richiesta di dichiarazione di nullità del contratto formulato successive istanze.
Le parti hanno poi depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali si sono principalmente soffermate sulle questioni poste dalle convenute in via subordinata e afferenti alle vicende familiari alla base della donazione.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 03.04.2025 erano presenti personalmente tutte le parti. Il Giudice, rilevato che la vicenda in esame verteva principalmente sull'individuazione della legge applicabile alla forma dell'atto di donazione impugnato, ritenuta la controversia rientrante nella casistica di cui all'art. 281 decies c.p.c. trattandosi di domanda fondata su prova documentale e quindi di pronta soluzione, sentiva pagina 2 di 5 le parti ex art. 183-bis c.p.c. circa la trasformazione del rito;
parte attrice concordava rispetto alla trasformazione del rito e parte convenuta si rimetteva.
Disposta con ordinanza la trasformazione del rito il Giudice invitava le parti a discutere oralmente e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale rileva quanto segue.
Preliminarmente, il Giudice ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva rispetto all'attrice a società ha fornito documentazione comprovante la sua esistenza nello stato del Belize e Parte_1 la circostanza che è il Direttore della stessa (doc. sub 3 allegato alla memoria di Parte_2 parte attrice del 24.03.2025). Il contratto di donazione impugnato, del resto, ha quale donante la medesima società e quale rappresentante della stessa, il medesimo Direttore. Rispetto al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Il contratto di donazione impugnato presenta certamente elementi di estraneità che impongono di valutare l'atto nell'ambito della normativa del diritto internazionale privato.
L'atto ha quale soggetto donante una società con sede legale in Belize e regolamentata dal diritto del Belize (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di parte attrice del 24.03.2025), la società è rappresentata da
[...] che ha cittadina svizzera ed è domicilio in Svizzera, l'atto di donazione è stato redatto in Parte_2
Svizzera e autenticato da un Notaio svizzero, le beneficiarie della donazione sono cittadine italiane residenti in Italia.
Alla luce di tali elementi, occorre richiamare in punto forma di un atto di donazione caratterizzato da elementi di estraneità l'art. 56, comma 3, L. 218/1995 che recita “La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto”. Il successivo art. 57 L. 218/1995 fa salve, in ogni caso, le prescrizioni della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, la quale, all'art. 9, quanto alla forma dispone che: “1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.”
Il Regolamento CE 593/2008, all'art. 11 ricalca le previsioni della Convenzione di Roma ove prevede che
“1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione
è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento
o della legge del paese in cui è concluso.”
Tutte le norme di diritto internazionale privato, nazionali ed internazionali, sono ispirate al principio del favor validas, che viene garantito e raggiunto dalle norme di DIP attraverso la frequente previsione di un concorso alternativo di criteri di collegamento per la regolamentazione della forma. Chi invoca l'invalidità formale di un atto, pertanto, deve offrire la prova della sua nullità relativamente ad ognuno degli ordinamenti richiamati dai criteri di collegamento.
Ebbene, nel caso in esame (e a prescindere dalla legge che disciplina la sostanza del contratto impugnato, sulla quale nessuna delle due parti formula istanze e/o eccezioni), occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione della legge che disciplina la forma della donazione impugnata, al criterio del luogo ove è stato concluso l'accordo negoziale.
È circostanza incontestata e documentata che l'atto di donazione è stato concluso in Svizzera. pagina 3 di 5 Occorre, pertanto, richiamare la legge Svizzera, in particolare gli artt. 242 e 243 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, i quali recitano: art. 242 “1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. 2 Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
3 L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.” Art. 243: “1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
2 Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.
3 Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.”
Alla luce della richiamata normativa svizzera, il contratto di donazione de quo, avente ad oggetto esclusivamente la donazione di una somma di denaro, deve essere qualificato alla stregua di una promessa di donazione, la quale per la sua validità richiede la forma scritta (l'atto pubblico è richiesto solo nel caso di donazioni di fondi o diritti reali su fondi).
La donazione oggetto del presente giudizio soddisfa, pertanto, il requisito di forma prescritto dalla normativa ad essa applicabile.
Nel caso in esame la donazione impugnata non solo è valida ed efficace in punto forma, ma si è anche sostanzialmente compiuta, secondo il diritto svizzero, mediante la consegna della cosa donata: i bonifici sono stati regolarmente eseguiti da e incassati dalle beneficiarie (le quali hanno poi correttamente Parte_1 comunicato l'operazione ai competenti uffici italiani preposti alla verifica della correttezza fiscale del trasferimento).
Tanto premesso, non può trovare applicazione il criterio di collegamento di cui all'art. 4 della Convenzione di Roma che prevede, quale criterio sussidiario, l'applicazione al contratto della legge del paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto”. Nel caso in esame, infatti, non occorre richiamare un criterio sussidiario, essendo il criterio di collegamento relativo alla forma chiaramente evincibile ed interpretabile. In ogni caso, il contratto de quo, per le caratteristiche di internazionalità che lo contraddistinguono più sopra evidenziate, non presenta un collegamento “più stretto” con alcun ordinamento. Alla luce delle suesposte argomentazioni non si prendono in considerazione le eccezioni sviluppate in via meramente subordinata dalle parti convenute nella comparsa di costituzione, e oggetto poi di ulteriori contro eccezioni da parte attrice nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con riferimento alle spese di lite, vista la totale soccombenza di , condanna parte attrice, a Parte_1 rifondere alle convenute le spese di lite liquidate in euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in parte motiva;
pagina 4 di 5 2. Condanna altresì a rimborsare alle convenute ed Parte_1 Controparte_1 Parte_3 le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per spese e onorari, oltre al 12,50 % per spese
[...] generali e oneri fiscali e previdenziali come per legge, se dovuti.
Monza 06.04.2025
Il Giudice Dott. Ethel Matilde ANCONA
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