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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Federica Sacchetto - Presidente -
dott. Alina Rossato - Giudice rel -
dott. Barbara De Munari - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2657/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 27/05/2024
da con l'avv. GEMELLI GIANLUCA con l'ADS avv. BETTO Parte_1
Eleonora
ricorrente nei confronti di con gli avv.ti BAZZAN EDDY e TROPEPI CRISTINA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente: 2
1). Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Dichiarare la separazione addebitabile a per grave violazione dei Controparte_1
doveri coniugali ex art. 143 c.c.;
3) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_2 Pt_1
dell'importo di Euro 800,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: marzo 2024).
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità
annuale
4) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Salzano (VE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze
di legge.
Nella denegata ipotesi di remissione della causa in istruttoria, si chiede di essere ammessi a
prova contraria sui capitoli da 1 a 13 indicati da parte resistente, indicando quali testi su tutti
i capitoli di prova la sig.ra residente in [...]
17, la dott.ssa presso Azienda Ulss 6 Euganea in Padova, il dott. Testimone_2 Per_1
presso Azienda Ulss 6 Euganea in Padova e la sig.ra , residente in
[...] Testimone_3
Vaccarino di Piazzola sul Brenta (PD).
Conclusioni di parte resistente:
1. Dichiarare la separazione personale fra e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i predetti a vivere separati e ordinando all'ufficiale di Stato Civile di effettuare le
necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, celebrato in Salzano (VE) il
17.09.1988 e registrato presso il medesimo Comune al N. 28 P. 2 S. A anno 1988. 2. Rigettare
la domanda di addebito formulata dalla resistente per asserite violenze perpetrate dal marito
sulla moglie in quanto infondata in fatto e diritto e sprovvista di qualsiasi riscontro
probatorio, come analiticamente argomentato in atti.
3. Si chiede che il contributo al
mantenimento della ricorrente sia quantificato in misura non superiore ad € 250,00 mensili,
in proporzione al reddito mensile e agli oneri di spesa sostenuti dal convenuto.
4. Nulla
2 3
disporre in punto di assegnazione della casa coniugale, poiché non ricorrono i presupposti e la
casa sarà fruita in ragione del titolo di proprietà. Spese di lite rifuse. In via istruttoria: Si
indica quale testimone il sig. , residente in [...]
San Michele n. 5, sui seguenti capitoli:
1. Vero che da quando lei frequentava le scuole medie
fino al 2015 la signora trascorreva lunghi periodi presso l'abitazione dei Parte_1
suoi nonni materni a Salzano.
2. Vero che quando lei era adolescente e sua madre era a
Salzano si prendevano cura di lei suo padre e i suoi nonni paterni 3. Vero che da quando lei è
nato la signora ha sempre fatto la casalinga senza mai svolgere alcuna Parte_1
attività lavorativa 4. Vero che da quando lei è nato la sua famiglia è stata sempre mantenuta
dal sig.
5. Vero che attualmente le bollette e le spese della casa familiare in CP_1
Curtarolo (PD), Via Monte San Michele n. 5 sono pagate dal sig.
6. Vero che il sig. CP_1
ha sempre provveduto al mantenimento della signora da quando lei ha CP_1 Pt_1
smesso di lavorare 7. Vero che dal 2015, dopo la morte del suo nonno materno, la signora
ha iniziato a soffrire di disturbi psichiatrici e che dal 2016 ha cominciato a essere Pt_1
seguita dal CSM 8. Vero che il sig. accompagnava la signora alle visite CP_1 Pt_1
mediche, la incoraggiava a seguire le terapie e l'assisteva quando stava male 9. Vero che la
signora trascurava di assumere la terapia e pertanto aveva un umore altalenante e Pt_1
comportamenti che andavano dall'apatia all'esaltazione 10. Vero che nei momenti di
esaltazione la signora sperperava molto denaro per beni futili, guidava in modo Pt_1
pericoloso e aveva degli atteggiamenti scomposti e sopra le righe 11. Vero che la signora
negli ultimi tre anni della convivenza era accompagnata dal marito o dal figlio a Pt_1
fare acquisti 12. Vero che la signora è andata via di casa senza dare spiegazioni Pt_1
diversi giorni dopo il litigio con il marito del 20.02.2023 e che il sig. ha denunciato CP_1
la scomparsa della moglie, che in seguito la signora è rientrata a casa in alcune Pt_1
occasioni senza avvisare 13. Vero che dopo il 20.02.2023 la signora è rientrata a Pt_1
casa in alcune occasioni senza avvisare e che una notte è tornata a casa intorno alle 23.30 in
stato di forte alterazione
3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- in data 17/09/1988 contraeva matrimonio in Salzano (VE) trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salzano al n. 28 P.2 S. A anno 1988 con il
[...]
nato a Modave (Belgio) il [...] in [...] comunione dei beni;
CP_1
- dall'unione coniugale nasceva il figlio in data Testimone_4
04/03/1992 a Camposampiero
- l'unione, dopo un avvio felice, si è via via dimostrata problematica soprattutto in ragione del carattere violento manifestato dal marito che, in più occasioni,
percuoteva la moglie
- da ultimo, in data 20.2.2023, la sig.ra veniva percossa dal marito con Pt_1
pugni e calci per futili motivi e la stessa si trovava costretta a recarsi al PS di
Cittadella
- la situazione psicologica fragile della sig.ra ha comportato uno stato di Pt_1
prostrazione tale da rendere necessario il ricovero della stessa presso il Centro di
Salute Mentale Parco dei Tigli a Teolo, con successivo abbandono della casa coniugale
- ella attualmente è contitolare di conti ex DB (ora Zurich bank) n. 820088 intestato a e (con saldo a 0,00 al 30.9.2022) e conto Controparte_1 Parte_1
840148 intestato a , e Controparte_1 Testimone_4 Parte_1
(saldo al 31.10.2022 di euro 452.85); presso Zurich Bank la sig.ra è Pt_1
contitolare con il marito di un portafoglio titoli N. 06/010/57/0051355 dal controvalore di euro 725.50 al 31.12.2022; sempre presso Zurich Bank, la ricorrente è contitolare con marito e figlio di un portafoglio titoli dal controvalore di euro 56.045,25; per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la sig.ra è contitolare in regime Pt_1
di comunione dei beni con il marito della casa familiare sita in Salzano Via C. Battisti
12
4 5
- il marito ha sempre gestito le questioni economiche in prima persona facendo di tutto per tenerla all'oscuro sia degli investimenti, che delle effettive e reali situazioni economiche e reddituali della famiglia, e ciò all'evidente fine di aumentare e accrescere lo stato di soggezione della moglie
- come evincibile anche dalla relazione dei servizi sociali allegata alla richiesta di nomina di amministrazione di sostegno promossa dall'ULSS 6 Euganea, la sig.ra ha subito un peggioramento del proprio stato psico fisico a cagione delle Pt_1
aggressioni subite dal marito, sia di natura psicologica che di natura economica pertanto, chiedeva:
1). Dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Dichiara la separazione addebitabile a per grave violazione dei Controparte_1
doveri coniugali ex art. 143 c.c.;
3) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_2 Pt_1
dell'importo di Euro 800,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: marzo 2024).
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità
annuale
4) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Salzano (VE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze
di legge.
In via istruttoria:
- Con riserva di articolare prova per testi nel caso in cui controparte si costituisca e contesti le
circostanze di cui al presente ricorso.:
In data 11.6.2024 si costituiva il sig. , il quale, premettendo che: Controparte_1
- fino alla nascita di la signora ha lavorato come cameriera Tes_4 Pt_1
in un ristorante a Castelminio di Resana, ma la sede era scomoda e dopo il
5 6
parto la ricorrente – in accordo con il marito - decise di rinunciare al lavoro e dedicarsi al figlio. In seguito, quando era ormai cresciuto e diventato Tes_4
autonomo (frequentava le scuole medie) la signora rifiutò un lavoro part time in una fabbrica e non si attivò per reperire altre occupazioni. La famiglia pertanto è vissuta grazie al reddito del sig. , elettricista CP_1
- la signora è cointestataria sia dei conti correnti (doc. 1 estratti conto Pt_1
; doc. 2 estratti conto Zurich Bank) che degli investimenti Parte_3
alimentati con i guadagni del marito, nonché di un immobile acquistato sempre con risorse del sig. a Salzano e attualmente messo a reddito CP_1
- Dopo un breve periodo trascorso a Salzano (VE), la coppia si stabilì presso l'abitazione sita in Curtarolo (PD), Via Monte San Michele n. 5, di proprietà
per ¼ del resistente e per 3/4 delle sorelle di costui
- in seguito al decesso della madre (2003) e poi del padre (2015) la signora
Pt_1
ebbe un crollo psicologico importante, che l'ha condotta al quadro clinico parzialmente tratteggiato dalle relazioni della psicologa dottoressa
[...]
e dei servizi sociali, allegata al ricorso per la nomina di ADS a tutela Per_2
della ricorrente (doc. 4 allegato al ricorso)
- dopo il decesso del padre, la signora era molto provata: passava da Pt_1
momenti di totale apatia (non si prendeva cura di se stessa, trascurava casa) a momenti di grande eccitazione, nel corso dei quali aveva comportamenti compulsivi: ad esempio spendeva grosse somme per beni futili oppure giocava molto denaro al Gratta&Vinci o al Lotto, guidava in modo pericoloso
- dal 2016 la ricorrente è assistita dal CSM. La signora non seguiva la cura, si rifiutava di assumere la terapia;
pertanto, il suo umore era sempre altalenante.
Il marito si rivolse più volte al CSM per essere aiutato a gestire la situazione
- la signora ha sporto diverse denunce e poi le ha ritirate. In alcune Pt_1
occasioni
6 7
sono intervenuti i Carabinieri, come nel caso del litigio del 20.02.2023, quando le parti hanno discusso perché la signora fumava in casa. La signora è Pt_1
un'accanita fumatrice (due pacchetti al giorno) e il sig. non tollera il CP_1
fumo perché ha da tempo gravi problemi di salute: soffre di una patologia oncologica, nonché di leucemia latente, è cardiopatico a rischio infarto (ha due bypass), ha avuto una doppia broncopolmonite e un serio incidente a una gamba, che lo ha lasciato invalido, inoltre è seguito anche lui dal CSM di
Cittadella
- il rapporto della coppia era altamente conflittuale, a causa dei rispettivi problemi di salute, che si sono trascinati per anni logorando la capacità di sopportazione reciproca delle parti. La ricorrente rivendicava il proprio diritto alla libertà e all'autonomia, soprattutto nella gestione del denaro, ma era evidentemente incapace di provvedere da sé ai propri bisogni e per anni ha tormentato marito e figlio. Il sig. dal canto suo, fragile e oppresso CP_1
da gravi patologie, viveva con difficoltà il peso della cura della moglie, che nel corso degli anni è diventata sempre più ingestibile
- Dopo il diverbio del 20.02.2023, non diverso da tanti altri alterchi precedenti,
la signora non andò subito via di casa. Si allontanò Pt_1
improvvisamente un sabato mattina, senza dare spiegazioni, tanto che il marito sporse denuncia per la scomparsa della predetta. In seguito, egli venne a sapere che si era trasferita da un'amica, poi era stata per un periodo ricoverata al Parco dei Tigli e quindi in una comunità a Granze, ove risiede tutt'ora
- egli ha ricevuto comunicazione della richiesta di nomina di ADS per la moglie,
alla quale non si è opposto
- la moglie è stata ritenuta incapace di gestire le proprie risorse economiche ed anche per questo le è stato nominato un ADS
7 8
- Il sig. percepisce circa € 1.800,00 al mese di pensione ed ha una CP_1
piccola rendita pari al 50% del canone di locazione dell'immobile in Salzano
pari ad € 425,00 mensili lordi, sostiene tutte le spese della casa coniugale ad eccezione di un contributo per la spesa alimentare erogato dal figlio , Tes_4
che lavora come camionista e convive con il padre.
- è cointestatario con il figlio e la moglie di un mutuo di € 25.000,00 con stipulato per l'acquisto di un appartamento intestato al figlio e Parte_3
che lo stesso paga mensilmente con scadenza al mese di maggio 2026
pertanto, chiedeva:
Dichiarare la separazione personale fra e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i predetti a vivere separati e ordinando all'ufficiale di Stato Civile di effettuare le
necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, celebrato in Salzano (VE) il
17.09.1988 e registrato presso il medesimo Comune al N. 28 P. 2 S. A anno 1988.
2. Rigettare la domanda di addebito formulata dalla resistente per asserite violenze perpetrate
dal marito sulla moglie in quanto infondata in fatto e diritto e sprovvista di qualsiasi
riscontro probatorio, come analiticamente argomentato in atti.
3. Si chiede che il contributo al mantenimento della ricorrente sia quantificato in misura non
superiore ad € 250,00 mensili, in proporzione al reddito mensile e agli oneri di spesa sostenuti
dal convenuto.
4. Nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale, poiché non ricorrono i
presupposti e la casa sarà fruita in ragione del titolo di proprietà.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si indicano quali testimoni il sig. , residente in [...]
Monte San Michele n. 5, sui seguenti capitoli:
1. Vero che da quando lei frequentava le scuole medie fino al 2015 la signora Parte_1
trascorreva lunghi periodi presso l'abitazione dei suoi nonni materni a Salzano.
[...]
8 9
2. Vero che quando lei era adolescente e sua madre era a Salzano si prendevano cura di lei
suo padre e i suoi nonni paterni
3. Vero che da quando lei è nato la signora ha sempre fatto la casalinga Parte_1
senza mai svolgere alcuna attività lavorativa
4. Vero che da quando lei è nato la sua famiglia è stata sempre mantenuta dal sig.
CP_1
5. Vero che attualmente le bollette e le spese della casa familiare in Curtarolo (PD), Via
Monte San Michele n. 5 sono pagate dal sig. CP_1
6. Vero che il sig. ha sempre provveduto al mantenimento della signora CP_1
da quando lei ha smesso di lavorare Pt_1
7. Vero che dal 2015, dopo la morte del suo nonno materno, la signora ha Pt_1
iniziato a soffrire di disturbi psichiatrici e che dal 2016 ha cominciato a essere seguita dal
CSM
8. Vero che il sig. accompagnava la signora alle visite mediche, la CP_1 Pt_1
incoraggiava a seguire le terapie e l'assisteva quando stava male
9. Vero che la signora trascurava di assumere la terapia e pertanto aveva un Pt_1
umore altalenante e comportamenti che andavano dall'apatia all'esaltazione
10. Vero che nei momenti di esaltazione la signora sperperava molto denaro per Pt_1
beni futili, guidava in modo pericoloso e aveva degli atteggiamenti scomposti e sopra le righe
11. Vero che la signora negli ultimi tre anni della convivenza era accompagnata Pt_1
dal marito o dal figlio a fare acquisti
12. Vero che la signora è andata via di casa senza dare spiegazioni diversi giorni Pt_1
dopo il litigio con il marito del 20.02.2023 e che il sig. ha denunciato la scomparsa CP_1
9 10
della moglie, che in seguito la signora è rientrata a casa in alcune occasioni senza Pt_1
avvisare
13. Vero che dopo il 20.02.2023 la signora è rientrata a casa in alcune occasioni Pt_1
senza avvisare e che una notte è tornata a casa intorno alle 23.30 in stato di forte alterazione
A seguito dell'udienza dell'11 luglio 2024, il Giudice, sentite le parti, emetteva i seguenti provvedimenti:
Autorizza i coniugi a vivere separati
- Dispone che il sig. versi alla moglie entro il 10 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese la somma di € 600, rivalutabili Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento
Le istanze istruttorie della parti venivano rigettate, ordinato loro di produrre documentazione aggiornata ex art. 473bis.12 cpc, alla sig.ra di produrre Pt_1
documentazione relativa alla propria pensione di invalidità ed al conto corrente a lei soltanto intestato, al sig. di produrre contratto di locazione dell'immobile CP_1
locato a cittadini cinesi. Il Giudice rinviava all'udienza del 14.11.2024 in trattazione scritta per esame documentazione.
Successivamente, depositata la documentazione e lette le note scritte delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 5.6.2025 per remissione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28
cpc.
All'udienza del 5.6.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
10 11
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n.
6970).
Sulla domanda della ricorrente di addebito
La sig.ra chiede che la separazione sia addebitata al marito, in quanto negli Pt_1
anni di convivenza matrimoniale avrebbe subito aggressioni psicologiche e fisiche,
che le avrebbero anche cagionato problemi di salute mentale.
Sebbene tali affermazioni siano state riportate nella consulenza psicologica della struttura Parco dei Tigli e nella relazione del Servizio Sociale di accompagnamento al ricorso per ADS, non è stata prodotta documentazione (quali certificati medici/querele, interventi dei CC) a sostegno e non sono stati formulati capitoli a prova diretta (nel ricorso il Procuratore si riservava di articolarli con la memoria successiva alla costituzione, senza tuttavia provvedervi).
Il sig. , dall'altra, ha ammesso la grave conflittualità presente tra i coniugi CP_1
negli ultimi anni di matrimonio, a causa delle condizioni di salute di entrambi e delle fragilità psicologiche della sig.ra che hanno portato alla nomina di un Pt_1
ADS, soprattutto per impedirle di disperdere il patrimonio.
Pertanto, in assenza di prova, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Sul contributo al mantenimento a favore della ricorrente
Dagli atti e dalla documentazione depositata, non sono emerse nuove circostanze rispetto a quanto già osservato e valutato in istruttoria.
Il sig. è titolare di pensione di € 1800 mensili, oltre a tredicesima. E' CP_1
comproprietario con la resistente della casa coniugale in Salzano via Battisti civico 12,
locata con canone di € 450 mensili. Anche la casa intestata al figlio sita in Tes_4
11 12
Salzano civico 10/A è in locazione con canone di € 450, che viene utilizzato per pagare le rate di mutuo su di essa gravante (memoria del 15.10.2024). Dai conti correnti emergono accrediti, talora rilevanti, derivanti dagli investimenti e provenienti dal conto corrente intestato con la resistente presso Zurich Bank.
Non può certamente essere preso in considerazione l'acquisto, peraltro non documentato, da parte del figlio della quota di casa familiare intestata alle zie, con assunzione di mutuo.
La sig.ra risulta avere una pensione attualmente di € 333 ed è collocata in Pt_1
una comunità terapeutica, ove tuttavia non sostiene spese documentate.
E' proprietaria di metà casa coniugale sita in Salzano, il cui canone di locazione, dalla lettura degli estratti conto corrente, risulta essere percepito dal sig. CP_1
Pertanto, alla luce della disparità reddituale e patrimoniale dei coniugi, appare congruo confermare il contributo al mantenimento stabilito con i provvedimenti provvisori di € 600 mensili.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SALZANO di annotare la presente Sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 28 serie A, parte II
anno 1988);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione
12 13
4) dispone che il sig. versi entro il 10 di ogni mese a Controparte_1
la somma di € 600, rivalutabili Istat a titolo di contributo al Parte_1
suo mantenimento
Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Federica Sacchetto
Il Giudice est. dott. Alina Rossato
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Federica Sacchetto - Presidente -
dott. Alina Rossato - Giudice rel -
dott. Barbara De Munari - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2657/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 27/05/2024
da con l'avv. GEMELLI GIANLUCA con l'ADS avv. BETTO Parte_1
Eleonora
ricorrente nei confronti di con gli avv.ti BAZZAN EDDY e TROPEPI CRISTINA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente: 2
1). Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Dichiarare la separazione addebitabile a per grave violazione dei Controparte_1
doveri coniugali ex art. 143 c.c.;
3) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_2 Pt_1
dell'importo di Euro 800,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: marzo 2024).
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità
annuale
4) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Salzano (VE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze
di legge.
Nella denegata ipotesi di remissione della causa in istruttoria, si chiede di essere ammessi a
prova contraria sui capitoli da 1 a 13 indicati da parte resistente, indicando quali testi su tutti
i capitoli di prova la sig.ra residente in [...]
17, la dott.ssa presso Azienda Ulss 6 Euganea in Padova, il dott. Testimone_2 Per_1
presso Azienda Ulss 6 Euganea in Padova e la sig.ra , residente in
[...] Testimone_3
Vaccarino di Piazzola sul Brenta (PD).
Conclusioni di parte resistente:
1. Dichiarare la separazione personale fra e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i predetti a vivere separati e ordinando all'ufficiale di Stato Civile di effettuare le
necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, celebrato in Salzano (VE) il
17.09.1988 e registrato presso il medesimo Comune al N. 28 P. 2 S. A anno 1988. 2. Rigettare
la domanda di addebito formulata dalla resistente per asserite violenze perpetrate dal marito
sulla moglie in quanto infondata in fatto e diritto e sprovvista di qualsiasi riscontro
probatorio, come analiticamente argomentato in atti.
3. Si chiede che il contributo al
mantenimento della ricorrente sia quantificato in misura non superiore ad € 250,00 mensili,
in proporzione al reddito mensile e agli oneri di spesa sostenuti dal convenuto.
4. Nulla
2 3
disporre in punto di assegnazione della casa coniugale, poiché non ricorrono i presupposti e la
casa sarà fruita in ragione del titolo di proprietà. Spese di lite rifuse. In via istruttoria: Si
indica quale testimone il sig. , residente in [...]
San Michele n. 5, sui seguenti capitoli:
1. Vero che da quando lei frequentava le scuole medie
fino al 2015 la signora trascorreva lunghi periodi presso l'abitazione dei Parte_1
suoi nonni materni a Salzano.
2. Vero che quando lei era adolescente e sua madre era a
Salzano si prendevano cura di lei suo padre e i suoi nonni paterni 3. Vero che da quando lei è
nato la signora ha sempre fatto la casalinga senza mai svolgere alcuna Parte_1
attività lavorativa 4. Vero che da quando lei è nato la sua famiglia è stata sempre mantenuta
dal sig.
5. Vero che attualmente le bollette e le spese della casa familiare in CP_1
Curtarolo (PD), Via Monte San Michele n. 5 sono pagate dal sig.
6. Vero che il sig. CP_1
ha sempre provveduto al mantenimento della signora da quando lei ha CP_1 Pt_1
smesso di lavorare 7. Vero che dal 2015, dopo la morte del suo nonno materno, la signora
ha iniziato a soffrire di disturbi psichiatrici e che dal 2016 ha cominciato a essere Pt_1
seguita dal CSM 8. Vero che il sig. accompagnava la signora alle visite CP_1 Pt_1
mediche, la incoraggiava a seguire le terapie e l'assisteva quando stava male 9. Vero che la
signora trascurava di assumere la terapia e pertanto aveva un umore altalenante e Pt_1
comportamenti che andavano dall'apatia all'esaltazione 10. Vero che nei momenti di
esaltazione la signora sperperava molto denaro per beni futili, guidava in modo Pt_1
pericoloso e aveva degli atteggiamenti scomposti e sopra le righe 11. Vero che la signora
negli ultimi tre anni della convivenza era accompagnata dal marito o dal figlio a Pt_1
fare acquisti 12. Vero che la signora è andata via di casa senza dare spiegazioni Pt_1
diversi giorni dopo il litigio con il marito del 20.02.2023 e che il sig. ha denunciato CP_1
la scomparsa della moglie, che in seguito la signora è rientrata a casa in alcune Pt_1
occasioni senza avvisare 13. Vero che dopo il 20.02.2023 la signora è rientrata a Pt_1
casa in alcune occasioni senza avvisare e che una notte è tornata a casa intorno alle 23.30 in
stato di forte alterazione
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- in data 17/09/1988 contraeva matrimonio in Salzano (VE) trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salzano al n. 28 P.2 S. A anno 1988 con il
[...]
nato a Modave (Belgio) il [...] in [...] comunione dei beni;
CP_1
- dall'unione coniugale nasceva il figlio in data Testimone_4
04/03/1992 a Camposampiero
- l'unione, dopo un avvio felice, si è via via dimostrata problematica soprattutto in ragione del carattere violento manifestato dal marito che, in più occasioni,
percuoteva la moglie
- da ultimo, in data 20.2.2023, la sig.ra veniva percossa dal marito con Pt_1
pugni e calci per futili motivi e la stessa si trovava costretta a recarsi al PS di
Cittadella
- la situazione psicologica fragile della sig.ra ha comportato uno stato di Pt_1
prostrazione tale da rendere necessario il ricovero della stessa presso il Centro di
Salute Mentale Parco dei Tigli a Teolo, con successivo abbandono della casa coniugale
- ella attualmente è contitolare di conti ex DB (ora Zurich bank) n. 820088 intestato a e (con saldo a 0,00 al 30.9.2022) e conto Controparte_1 Parte_1
840148 intestato a , e Controparte_1 Testimone_4 Parte_1
(saldo al 31.10.2022 di euro 452.85); presso Zurich Bank la sig.ra è Pt_1
contitolare con il marito di un portafoglio titoli N. 06/010/57/0051355 dal controvalore di euro 725.50 al 31.12.2022; sempre presso Zurich Bank, la ricorrente è contitolare con marito e figlio di un portafoglio titoli dal controvalore di euro 56.045,25; per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la sig.ra è contitolare in regime Pt_1
di comunione dei beni con il marito della casa familiare sita in Salzano Via C. Battisti
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4 5
- il marito ha sempre gestito le questioni economiche in prima persona facendo di tutto per tenerla all'oscuro sia degli investimenti, che delle effettive e reali situazioni economiche e reddituali della famiglia, e ciò all'evidente fine di aumentare e accrescere lo stato di soggezione della moglie
- come evincibile anche dalla relazione dei servizi sociali allegata alla richiesta di nomina di amministrazione di sostegno promossa dall'ULSS 6 Euganea, la sig.ra ha subito un peggioramento del proprio stato psico fisico a cagione delle Pt_1
aggressioni subite dal marito, sia di natura psicologica che di natura economica pertanto, chiedeva:
1). Dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Dichiara la separazione addebitabile a per grave violazione dei Controparte_1
doveri coniugali ex art. 143 c.c.;
3) Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_2 Pt_1
dell'importo di Euro 800,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: marzo 2024).
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità
annuale
4) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Salzano (VE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze
di legge.
In via istruttoria:
- Con riserva di articolare prova per testi nel caso in cui controparte si costituisca e contesti le
circostanze di cui al presente ricorso.:
In data 11.6.2024 si costituiva il sig. , il quale, premettendo che: Controparte_1
- fino alla nascita di la signora ha lavorato come cameriera Tes_4 Pt_1
in un ristorante a Castelminio di Resana, ma la sede era scomoda e dopo il
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parto la ricorrente – in accordo con il marito - decise di rinunciare al lavoro e dedicarsi al figlio. In seguito, quando era ormai cresciuto e diventato Tes_4
autonomo (frequentava le scuole medie) la signora rifiutò un lavoro part time in una fabbrica e non si attivò per reperire altre occupazioni. La famiglia pertanto è vissuta grazie al reddito del sig. , elettricista CP_1
- la signora è cointestataria sia dei conti correnti (doc. 1 estratti conto Pt_1
; doc. 2 estratti conto Zurich Bank) che degli investimenti Parte_3
alimentati con i guadagni del marito, nonché di un immobile acquistato sempre con risorse del sig. a Salzano e attualmente messo a reddito CP_1
- Dopo un breve periodo trascorso a Salzano (VE), la coppia si stabilì presso l'abitazione sita in Curtarolo (PD), Via Monte San Michele n. 5, di proprietà
per ¼ del resistente e per 3/4 delle sorelle di costui
- in seguito al decesso della madre (2003) e poi del padre (2015) la signora
Pt_1
ebbe un crollo psicologico importante, che l'ha condotta al quadro clinico parzialmente tratteggiato dalle relazioni della psicologa dottoressa
[...]
e dei servizi sociali, allegata al ricorso per la nomina di ADS a tutela Per_2
della ricorrente (doc. 4 allegato al ricorso)
- dopo il decesso del padre, la signora era molto provata: passava da Pt_1
momenti di totale apatia (non si prendeva cura di se stessa, trascurava casa) a momenti di grande eccitazione, nel corso dei quali aveva comportamenti compulsivi: ad esempio spendeva grosse somme per beni futili oppure giocava molto denaro al Gratta&Vinci o al Lotto, guidava in modo pericoloso
- dal 2016 la ricorrente è assistita dal CSM. La signora non seguiva la cura, si rifiutava di assumere la terapia;
pertanto, il suo umore era sempre altalenante.
Il marito si rivolse più volte al CSM per essere aiutato a gestire la situazione
- la signora ha sporto diverse denunce e poi le ha ritirate. In alcune Pt_1
occasioni
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sono intervenuti i Carabinieri, come nel caso del litigio del 20.02.2023, quando le parti hanno discusso perché la signora fumava in casa. La signora è Pt_1
un'accanita fumatrice (due pacchetti al giorno) e il sig. non tollera il CP_1
fumo perché ha da tempo gravi problemi di salute: soffre di una patologia oncologica, nonché di leucemia latente, è cardiopatico a rischio infarto (ha due bypass), ha avuto una doppia broncopolmonite e un serio incidente a una gamba, che lo ha lasciato invalido, inoltre è seguito anche lui dal CSM di
Cittadella
- il rapporto della coppia era altamente conflittuale, a causa dei rispettivi problemi di salute, che si sono trascinati per anni logorando la capacità di sopportazione reciproca delle parti. La ricorrente rivendicava il proprio diritto alla libertà e all'autonomia, soprattutto nella gestione del denaro, ma era evidentemente incapace di provvedere da sé ai propri bisogni e per anni ha tormentato marito e figlio. Il sig. dal canto suo, fragile e oppresso CP_1
da gravi patologie, viveva con difficoltà il peso della cura della moglie, che nel corso degli anni è diventata sempre più ingestibile
- Dopo il diverbio del 20.02.2023, non diverso da tanti altri alterchi precedenti,
la signora non andò subito via di casa. Si allontanò Pt_1
improvvisamente un sabato mattina, senza dare spiegazioni, tanto che il marito sporse denuncia per la scomparsa della predetta. In seguito, egli venne a sapere che si era trasferita da un'amica, poi era stata per un periodo ricoverata al Parco dei Tigli e quindi in una comunità a Granze, ove risiede tutt'ora
- egli ha ricevuto comunicazione della richiesta di nomina di ADS per la moglie,
alla quale non si è opposto
- la moglie è stata ritenuta incapace di gestire le proprie risorse economiche ed anche per questo le è stato nominato un ADS
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- Il sig. percepisce circa € 1.800,00 al mese di pensione ed ha una CP_1
piccola rendita pari al 50% del canone di locazione dell'immobile in Salzano
pari ad € 425,00 mensili lordi, sostiene tutte le spese della casa coniugale ad eccezione di un contributo per la spesa alimentare erogato dal figlio , Tes_4
che lavora come camionista e convive con il padre.
- è cointestatario con il figlio e la moglie di un mutuo di € 25.000,00 con stipulato per l'acquisto di un appartamento intestato al figlio e Parte_3
che lo stesso paga mensilmente con scadenza al mese di maggio 2026
pertanto, chiedeva:
Dichiarare la separazione personale fra e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i predetti a vivere separati e ordinando all'ufficiale di Stato Civile di effettuare le
necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, celebrato in Salzano (VE) il
17.09.1988 e registrato presso il medesimo Comune al N. 28 P. 2 S. A anno 1988.
2. Rigettare la domanda di addebito formulata dalla resistente per asserite violenze perpetrate
dal marito sulla moglie in quanto infondata in fatto e diritto e sprovvista di qualsiasi
riscontro probatorio, come analiticamente argomentato in atti.
3. Si chiede che il contributo al mantenimento della ricorrente sia quantificato in misura non
superiore ad € 250,00 mensili, in proporzione al reddito mensile e agli oneri di spesa sostenuti
dal convenuto.
4. Nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale, poiché non ricorrono i
presupposti e la casa sarà fruita in ragione del titolo di proprietà.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si indicano quali testimoni il sig. , residente in [...]
Monte San Michele n. 5, sui seguenti capitoli:
1. Vero che da quando lei frequentava le scuole medie fino al 2015 la signora Parte_1
trascorreva lunghi periodi presso l'abitazione dei suoi nonni materni a Salzano.
[...]
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2. Vero che quando lei era adolescente e sua madre era a Salzano si prendevano cura di lei
suo padre e i suoi nonni paterni
3. Vero che da quando lei è nato la signora ha sempre fatto la casalinga Parte_1
senza mai svolgere alcuna attività lavorativa
4. Vero che da quando lei è nato la sua famiglia è stata sempre mantenuta dal sig.
CP_1
5. Vero che attualmente le bollette e le spese della casa familiare in Curtarolo (PD), Via
Monte San Michele n. 5 sono pagate dal sig. CP_1
6. Vero che il sig. ha sempre provveduto al mantenimento della signora CP_1
da quando lei ha smesso di lavorare Pt_1
7. Vero che dal 2015, dopo la morte del suo nonno materno, la signora ha Pt_1
iniziato a soffrire di disturbi psichiatrici e che dal 2016 ha cominciato a essere seguita dal
CSM
8. Vero che il sig. accompagnava la signora alle visite mediche, la CP_1 Pt_1
incoraggiava a seguire le terapie e l'assisteva quando stava male
9. Vero che la signora trascurava di assumere la terapia e pertanto aveva un Pt_1
umore altalenante e comportamenti che andavano dall'apatia all'esaltazione
10. Vero che nei momenti di esaltazione la signora sperperava molto denaro per Pt_1
beni futili, guidava in modo pericoloso e aveva degli atteggiamenti scomposti e sopra le righe
11. Vero che la signora negli ultimi tre anni della convivenza era accompagnata Pt_1
dal marito o dal figlio a fare acquisti
12. Vero che la signora è andata via di casa senza dare spiegazioni diversi giorni Pt_1
dopo il litigio con il marito del 20.02.2023 e che il sig. ha denunciato la scomparsa CP_1
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della moglie, che in seguito la signora è rientrata a casa in alcune occasioni senza Pt_1
avvisare
13. Vero che dopo il 20.02.2023 la signora è rientrata a casa in alcune occasioni Pt_1
senza avvisare e che una notte è tornata a casa intorno alle 23.30 in stato di forte alterazione
A seguito dell'udienza dell'11 luglio 2024, il Giudice, sentite le parti, emetteva i seguenti provvedimenti:
Autorizza i coniugi a vivere separati
- Dispone che il sig. versi alla moglie entro il 10 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese la somma di € 600, rivalutabili Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento
Le istanze istruttorie della parti venivano rigettate, ordinato loro di produrre documentazione aggiornata ex art. 473bis.12 cpc, alla sig.ra di produrre Pt_1
documentazione relativa alla propria pensione di invalidità ed al conto corrente a lei soltanto intestato, al sig. di produrre contratto di locazione dell'immobile CP_1
locato a cittadini cinesi. Il Giudice rinviava all'udienza del 14.11.2024 in trattazione scritta per esame documentazione.
Successivamente, depositata la documentazione e lette le note scritte delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 5.6.2025 per remissione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.28
cpc.
All'udienza del 5.6.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
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La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n.
6970).
Sulla domanda della ricorrente di addebito
La sig.ra chiede che la separazione sia addebitata al marito, in quanto negli Pt_1
anni di convivenza matrimoniale avrebbe subito aggressioni psicologiche e fisiche,
che le avrebbero anche cagionato problemi di salute mentale.
Sebbene tali affermazioni siano state riportate nella consulenza psicologica della struttura Parco dei Tigli e nella relazione del Servizio Sociale di accompagnamento al ricorso per ADS, non è stata prodotta documentazione (quali certificati medici/querele, interventi dei CC) a sostegno e non sono stati formulati capitoli a prova diretta (nel ricorso il Procuratore si riservava di articolarli con la memoria successiva alla costituzione, senza tuttavia provvedervi).
Il sig. , dall'altra, ha ammesso la grave conflittualità presente tra i coniugi CP_1
negli ultimi anni di matrimonio, a causa delle condizioni di salute di entrambi e delle fragilità psicologiche della sig.ra che hanno portato alla nomina di un Pt_1
ADS, soprattutto per impedirle di disperdere il patrimonio.
Pertanto, in assenza di prova, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Sul contributo al mantenimento a favore della ricorrente
Dagli atti e dalla documentazione depositata, non sono emerse nuove circostanze rispetto a quanto già osservato e valutato in istruttoria.
Il sig. è titolare di pensione di € 1800 mensili, oltre a tredicesima. E' CP_1
comproprietario con la resistente della casa coniugale in Salzano via Battisti civico 12,
locata con canone di € 450 mensili. Anche la casa intestata al figlio sita in Tes_4
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Salzano civico 10/A è in locazione con canone di € 450, che viene utilizzato per pagare le rate di mutuo su di essa gravante (memoria del 15.10.2024). Dai conti correnti emergono accrediti, talora rilevanti, derivanti dagli investimenti e provenienti dal conto corrente intestato con la resistente presso Zurich Bank.
Non può certamente essere preso in considerazione l'acquisto, peraltro non documentato, da parte del figlio della quota di casa familiare intestata alle zie, con assunzione di mutuo.
La sig.ra risulta avere una pensione attualmente di € 333 ed è collocata in Pt_1
una comunità terapeutica, ove tuttavia non sostiene spese documentate.
E' proprietaria di metà casa coniugale sita in Salzano, il cui canone di locazione, dalla lettura degli estratti conto corrente, risulta essere percepito dal sig. CP_1
Pertanto, alla luce della disparità reddituale e patrimoniale dei coniugi, appare congruo confermare il contributo al mantenimento stabilito con i provvedimenti provvisori di € 600 mensili.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SALZANO di annotare la presente Sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 28 serie A, parte II
anno 1988);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione
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4) dispone che il sig. versi entro il 10 di ogni mese a Controparte_1
la somma di € 600, rivalutabili Istat a titolo di contributo al Parte_1
suo mantenimento
Spese compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Federica Sacchetto
Il Giudice est. dott. Alina Rossato
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