CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da : IC GI nato 1'1/10/1973 a Palermo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 28/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto il rigetto del ricorso e la rettificazione della pena indicata nel dispositivo della sentenza impugnata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9813 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/2/2023 la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/7/2022, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, come riqualificato ai sensi del comma V del medesimo articolo e rideterminato la pena per il residuo reato di estorsione continuata, in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 700,00 di multa irrogando complessivamente all'imputato, in ragione della già riconosciuta continuazione con il reato di estorsione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 16/5/2026, irrevocabile il 6/12/2017, la pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 1.700,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IC GI, per mezzo del difensore di fiducia, il quale con il primo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 438, co. 5, c.p.p. 2.1. La Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di applicare la riduzione di terzo della pena, ritenendo legittimo il diniego di rito alternativo condizionato all'escussione del teste NI richiesto dalla difesa, sul rilievo che l'audizione del teste, avvenuta all'udienza del 5 ottobre 2021, ha fatto emergere elementi sui quali i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della sentenza per contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello allegato alla motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto ed è inammissibile nel resto. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il Collegio ricorda che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (SU, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175). Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del f 2 probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, V., Rv. 258676). Del resto, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 6, n. 48642 del 11/07/2014, P.G. in proc. De Angelis e altri, Rv. 261245). Va altresì affermato che la richiesta di rito abbreviato condizionato non può essere oggetto di una valutazione parcellizzata da parte del giudice, sicché la mancanza, constatata ex ante, dei requisiti dell'incompletezza dell'informazione probatoria in atti ovvero della necessità e decisività anche di una sola delle prove ulteriori richieste dall'imputato per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda", giustifica il rigetto dell'istanza. 1.2. Alla stregua di quanto precede, la doglianza in esame deve ritenersi aspecifica, in quanto si limita a predicare l'utilità della prova proposta senza indicare in qual modo quella prova, ed in particolare l'esame di NI AO, avrebbe potuto incidere sulla valenza probatoria di specifici elementi di prova effettivamente utilizzati dai giudici di merito a fini decisori in punto di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto a lui ascritto ed alla qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 invero affermata sulla base di acquisizioni probatorie già presenti in atti ( cfr. sul punto pagg. 4 e5 della sentenza di primo grado e pag. 1 della sentenza di appello). 2. Quanto al secondo motivo rileva il collegio che la doglianza è fondata . Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e il contenuto della motivazione, prevale il dispositivo che estrinseca la volontà del giudice (Sez. 4, 48766 del 24/10/2019, Rv.277874). Nel caso in esame il dispositivo letto in udienza reca l'indicazione di una pena pari ad anni uno e mesi due di reclusione con pena complessiva finale di anni sei e mesi due di reclusione, mentre nella motivazione non contestuale e nel dispositivo annesso, è indicata la pena di anni sei e mesi nove di reclusione: la difformità è emendabile in questa sede, come da dispositivo, senza necessità di rinvio.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena detentiva irrogata, che ridetermina in anni sei e mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12.12.2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto il rigetto del ricorso e la rettificazione della pena indicata nel dispositivo della sentenza impugnata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9813 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/2/2023 la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/7/2022, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, come riqualificato ai sensi del comma V del medesimo articolo e rideterminato la pena per il residuo reato di estorsione continuata, in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 700,00 di multa irrogando complessivamente all'imputato, in ragione della già riconosciuta continuazione con il reato di estorsione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 16/5/2026, irrevocabile il 6/12/2017, la pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 1.700,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IC GI, per mezzo del difensore di fiducia, il quale con il primo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 438, co. 5, c.p.p. 2.1. La Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di applicare la riduzione di terzo della pena, ritenendo legittimo il diniego di rito alternativo condizionato all'escussione del teste NI richiesto dalla difesa, sul rilievo che l'audizione del teste, avvenuta all'udienza del 5 ottobre 2021, ha fatto emergere elementi sui quali i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della sentenza per contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello allegato alla motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto ed è inammissibile nel resto. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il Collegio ricorda che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (SU, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175). Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del f 2 probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, V., Rv. 258676). Del resto, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 6, n. 48642 del 11/07/2014, P.G. in proc. De Angelis e altri, Rv. 261245). Va altresì affermato che la richiesta di rito abbreviato condizionato non può essere oggetto di una valutazione parcellizzata da parte del giudice, sicché la mancanza, constatata ex ante, dei requisiti dell'incompletezza dell'informazione probatoria in atti ovvero della necessità e decisività anche di una sola delle prove ulteriori richieste dall'imputato per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda", giustifica il rigetto dell'istanza. 1.2. Alla stregua di quanto precede, la doglianza in esame deve ritenersi aspecifica, in quanto si limita a predicare l'utilità della prova proposta senza indicare in qual modo quella prova, ed in particolare l'esame di NI AO, avrebbe potuto incidere sulla valenza probatoria di specifici elementi di prova effettivamente utilizzati dai giudici di merito a fini decisori in punto di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto a lui ascritto ed alla qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 invero affermata sulla base di acquisizioni probatorie già presenti in atti ( cfr. sul punto pagg. 4 e5 della sentenza di primo grado e pag. 1 della sentenza di appello). 2. Quanto al secondo motivo rileva il collegio che la doglianza è fondata . Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e il contenuto della motivazione, prevale il dispositivo che estrinseca la volontà del giudice (Sez. 4, 48766 del 24/10/2019, Rv.277874). Nel caso in esame il dispositivo letto in udienza reca l'indicazione di una pena pari ad anni uno e mesi due di reclusione con pena complessiva finale di anni sei e mesi due di reclusione, mentre nella motivazione non contestuale e nel dispositivo annesso, è indicata la pena di anni sei e mesi nove di reclusione: la difformità è emendabile in questa sede, come da dispositivo, senza necessità di rinvio.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena detentiva irrogata, che ridetermina in anni sei e mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12.12.2023