CASS
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2025, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IB AM AL LA44-IDAR (RINUNCIANTE) nato il [...] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SI SA, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 7762 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/11/2024 Motivi della decisione 1.IB ED LI DA ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n.4 e 5 cod.pen., per avere sottratto, in concorso con altri due imputati, che avevano distratto il personale dell'esercizio commerciale e il commensale della persona offesa, una macchina fotografica dal rilevante valore che era stata momentaneamente lasciata sopra un tavolo collo- cato esternamente all'esercizio, e aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, procedendo a rideterminare la pena in anni uno, mesi quat- tro di reclusione ed euro 140 di multa, negando il beneficio della sospensione con- dizionale della pena, avendo svolto una prognosi negativa sulla futura astensione del prevenuto da ulteriori condotte criminose in ragione delle modalità dei fatti. 2. La difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di motivazione apparente e contraddittoria, atteso che era stata riconosciuta la sostanziale occasionalità del delitto anche in ragione dell'as- senza di precedenti penali e della immediata confessione dell'imputato in sede di giudizio di convalida, evidenziando altresì la regolarità amministrativa del sog- giorno del prevenuto e il collegamento con la comunità francese. 3. In data 9 ottobre 2024 perveniva presso la cancelleria della Corte di cassa- zione dichiarazione personale del NECHIB, assunta presso il comando della Casa Circondariale di Cremona ove lo stesso era recluso, con la quale il ricorrente di- chiarava di rinunciare all'udienza fissata dinanzi al giudice di legittimità, accompa- gnata da una manifestazione di interesse a rendere definitiva la sentenza di ap- pello impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente, con dichiarazione pervenuta in cancelleria, ha manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione, così doven- dosi inequivocabilmente interpretare la volontà del NECHIB laddove ha dichiarato di "rinunciare alla udienza", ma ha anche palesato l'intendimento di rendere defi- nitiva la sentenza di appello, e quindi ipaiesandb la 'sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il ricorso, che deve intendersi, pertanto rinunciato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle 2 Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. che, in ragione della intervenuta ri- nuncia, può essere modulata in misura minima, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SI SA, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 7762 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/11/2024 Motivi della decisione 1.IB ED LI DA ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n.4 e 5 cod.pen., per avere sottratto, in concorso con altri due imputati, che avevano distratto il personale dell'esercizio commerciale e il commensale della persona offesa, una macchina fotografica dal rilevante valore che era stata momentaneamente lasciata sopra un tavolo collo- cato esternamente all'esercizio, e aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, procedendo a rideterminare la pena in anni uno, mesi quat- tro di reclusione ed euro 140 di multa, negando il beneficio della sospensione con- dizionale della pena, avendo svolto una prognosi negativa sulla futura astensione del prevenuto da ulteriori condotte criminose in ragione delle modalità dei fatti. 2. La difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di motivazione apparente e contraddittoria, atteso che era stata riconosciuta la sostanziale occasionalità del delitto anche in ragione dell'as- senza di precedenti penali e della immediata confessione dell'imputato in sede di giudizio di convalida, evidenziando altresì la regolarità amministrativa del sog- giorno del prevenuto e il collegamento con la comunità francese. 3. In data 9 ottobre 2024 perveniva presso la cancelleria della Corte di cassa- zione dichiarazione personale del NECHIB, assunta presso il comando della Casa Circondariale di Cremona ove lo stesso era recluso, con la quale il ricorrente di- chiarava di rinunciare all'udienza fissata dinanzi al giudice di legittimità, accompa- gnata da una manifestazione di interesse a rendere definitiva la sentenza di ap- pello impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente, con dichiarazione pervenuta in cancelleria, ha manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione, così doven- dosi inequivocabilmente interpretare la volontà del NECHIB laddove ha dichiarato di "rinunciare alla udienza", ma ha anche palesato l'intendimento di rendere defi- nitiva la sentenza di appello, e quindi ipaiesandb la 'sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il ricorso, che deve intendersi, pertanto rinunciato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle 2 Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. che, in ragione della intervenuta ri- nuncia, può essere modulata in misura minima, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024.