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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19197/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Labis Emanuele che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 26/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 121 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 23.11.2000 e il 24.08.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 5392/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22.12.2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Pt_ DISPONE l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale di sua proprietà esclusiva sita in Collegno Corso Francia 177, unitamente ai beni ed agli arredi ivi contenuti;
Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
Per_ DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare liberamente la figlia minore considerata l'età di quest'ultima, secondo accordi tra gli stessi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e lavorativi del padre;
Per_ DISPONE che ciascun coniuge contribuisca al mantenimento delle figlie e quest'ultima Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quando le ha con sé; inoltre, il sig. Parte_1 Per_ contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma mensile di euro 300 con decorrenza dal provvedimento di omologa della separazione oltre alla rivalutazione Istat annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra Magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
il sig.
contribuirà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della piena Parte_1 Per_1 indipendenza economica della stessa, versando direttamente alla medesima figlia entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (sul già noto conto corrente alla stessa intestato) l'importo mensile di euro 200 con decorrenza dal provvedimento di omologa della separazione, oltre alla rivalutazione Istat annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra
Magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente ed in via Pt_ esclusiva dalla signora .
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia importo a titolo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19197/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Labis Emanuele che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 26/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 121 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 23.11.2000 e il 24.08.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 5392/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22.12.2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Pt_ DISPONE l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale di sua proprietà esclusiva sita in Collegno Corso Francia 177, unitamente ai beni ed agli arredi ivi contenuti;
Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
Per_ DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare liberamente la figlia minore considerata l'età di quest'ultima, secondo accordi tra gli stessi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e lavorativi del padre;
Per_ DISPONE che ciascun coniuge contribuisca al mantenimento delle figlie e quest'ultima Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quando le ha con sé; inoltre, il sig. Parte_1 Per_ contribuirà al mantenimento della figlia minore versando alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma mensile di euro 300 con decorrenza dal provvedimento di omologa della separazione oltre alla rivalutazione Istat annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra Magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
il sig.
contribuirà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della piena Parte_1 Per_1 indipendenza economica della stessa, versando direttamente alla medesima figlia entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (sul già noto conto corrente alla stessa intestato) l'importo mensile di euro 200 con decorrenza dal provvedimento di omologa della separazione, oltre alla rivalutazione Istat annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra
Magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente ed in via Pt_ esclusiva dalla signora .
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia importo a titolo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.