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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa RI TT IN Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 22825/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], residente in [...]
Montale, n. 10/2, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Cerchiaro del Foro di VA
( , presso il cui studio – sito in VA, C.so del Email_1
Popolo, n. 16 – è elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato in [...], in data [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Romeo del Foro di Palermo (pec: , presso il cui studio – sito in Milano, Piazza Email_2
Napoli, n. 19 – è elettivamente domiciliato;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. R.G. n. 22835/2024
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., depositate congiuntamente in data 19.02.2025:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di San Donà di Piave, in Via Montale 10 int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene mantenuta dal resistente sig;
Pt_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1) La figlia minor (nata il [...]) è affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori;
2) La figlia sarà collocata presso la dimora materna sita in Moldavia a Ungheni - 3603 Via M.
Cebotari n. 88 scala 1 ap 13, ove trasferirà la propria residenza ed ove frequenterà la scuola scelta dalla madre delegata per ogni formalità burocratica;
3) La sig.r si impegna a dare completa informazione al sig in merito al punto 2); Pt_1 Pt_1
4) Il sig verserà alla sig.r , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Pt_1 Pt_1
di ogni mese, l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia pari ad € 400,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del
Tribunale di Venezia;
5) ogni contributo statale (a titolo esemplificativo l'assegno unico), a favore della figlia minore, sarà assegnato per intero importo al sig , il quale sarà tenuto a versare alla ricorrente un Pt_1
importo pari all'intero contributo;
con l'impegno del padre di farsi parte attiva per l'erogazione dello stesso;
6) al sig. sarà assegnato per intero l'importo della detrazione dall'imposta per carichi di Pt_1
famiglia, e sarà tenuto a versare alla ricorrente un importo pari alla metà della detrazione, qualora la normativa fiscale consentisse tale detrazione.
7) Il calendario di visite: il padre potrà tener durante le vacanze estive e Persona_2
invernali. a) durante il periodo estivo - coincidente con la pausa scolastica (mesi di giugno, luglio e agosto) - per 6 settimane consecutive nelle date che verranno concordate o, diversamente, secondo il criterio dell'alternanza (da giugno sino a metà luglio e da metà luglio sino a tutto agosto); spetterà al sig. recuperare e riportare la figlia in Moldavia a Chisinau oppure in Pt_1
Romania a Iasi, salvi diversi accordi tra i genitori;
R.G. n. 22835/2024
b) durante le vacanze invernali - coincidenti con la pausa scolastica (mesi di dicembre e gennaio)
– per 7 giorni consecutivi, seguendo il criterio dell'alternanza per quanto riguarda la settimana del giorno di Natale e quella del Capodanno;
spetterà al sig recuperare e riportare la figlia Pt_1
in Moldavia a Chisinau oppure in Romania a Iasi, salvi diversi accordi tra i genitori;
c) Ogni altra ulteriore visita verrà concordemente definita con congruo anticipo;
8) I genitori si obbligano a comunicare reciprocamente, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo e la località prescelta per le vacanze, indicando anche indirizzo e numero telefonico a prenotazione effettuata.
9) Durante la permanenza della figlia presso il padre, la madre autorizza sin da ora che la figlia possa passare qualche settimana in Romania dai nonni paterni.
10) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare per il raggiungimento del benessere psicofisico della figlia adeguatamente informando l'altro genitore, facilitando le comunicazioni via telefono/internet che tendenzialmente avranno cadenza quotidiana, sempre nel rispetto delle primarie esigenze della minore;
11) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un pronto contatto nei casi di emergenza per la figlia;
12) I sigg sin d'ora rendono il consenso per il rilascio a favore della minore del documento Pt_1
valido all'espatrio.”
Conclusioni del P.M.: pervenute in data 24.06.2025 “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e divorzio depositato il 11.11.2024,
[...]
– premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con Pt_1 Controparte_1
in data 20.02.2016 in Drobeta RN SE (Romania), trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di Drobeta RN SE (Romania) con atto n. 53/2016, Serie CG n.
64612 e che dall'unione era nata una figlia (nata a [...]à di Piave, il Persona_3
28.12.2016) - chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito per essere stata vittima di violenze da parte dello stesso e che venissero pronunciati i provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento della figlia . Persona_2 R.G. n. 22835/2024
Con comparsa del 5.02.2025, si costituiva in giudizio , il quale – pur Controparte_1
contestando quanto asserito dalla ricorrente – aderiva alla domanda di separazione, ma senza addebito e chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente.
Tanto premesso – all'udienza di prima comparizione del 6.02.2025 – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve rinvio;
alla successiva udienza del 20.20.2025 le parti precisavano dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.;
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso in data 24.06.2025 come in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità
della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso al legge 19 maggio 1975, n. 151,
caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. Cass. Civ., 1164 del 21/01/2014).
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole minore.
La mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato
Civile italiani non è elemento che inficia la validità della pronuncia che, tuttavia, resta improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica Italia proprio perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (Cass. SU n. 5292 del 28/10/1985; Trib. Milano sez. IX del 5/09/2011). Dunque, considerato che il matrimonio non è stato trascritto in Italia, la sentenza non va comunicata all'Ufficiale dello stato civile.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, atteso che con il ricorso introduttivo e nelle conclusioni congiunte le parti hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- R.G. n. 22835/2024
bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio ivi formulando le condizioni per detta pronuncia (ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023), deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in data 20.02.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Drobeta RN SE (Romania), atto n. 53/2016, Serie CG n. 64612;
- Dispone in merito alle condizioni di separazione come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione;
- Provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del procedimento, in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio:
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa RI TT IN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa RI TT IN Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 22825/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], residente in [...]
Montale, n. 10/2, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Cerchiaro del Foro di VA
( , presso il cui studio – sito in VA, C.so del Email_1
Popolo, n. 16 – è elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato in [...], in data [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Romeo del Foro di Palermo (pec: , presso il cui studio – sito in Milano, Piazza Email_2
Napoli, n. 19 – è elettivamente domiciliato;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. R.G. n. 22835/2024
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., depositate congiuntamente in data 19.02.2025:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di San Donà di Piave, in Via Montale 10 int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene mantenuta dal resistente sig;
Pt_1
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
1) La figlia minor (nata il [...]) è affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori;
2) La figlia sarà collocata presso la dimora materna sita in Moldavia a Ungheni - 3603 Via M.
Cebotari n. 88 scala 1 ap 13, ove trasferirà la propria residenza ed ove frequenterà la scuola scelta dalla madre delegata per ogni formalità burocratica;
3) La sig.r si impegna a dare completa informazione al sig in merito al punto 2); Pt_1 Pt_1
4) Il sig verserà alla sig.r , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Pt_1 Pt_1
di ogni mese, l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia pari ad € 400,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del
Tribunale di Venezia;
5) ogni contributo statale (a titolo esemplificativo l'assegno unico), a favore della figlia minore, sarà assegnato per intero importo al sig , il quale sarà tenuto a versare alla ricorrente un Pt_1
importo pari all'intero contributo;
con l'impegno del padre di farsi parte attiva per l'erogazione dello stesso;
6) al sig. sarà assegnato per intero l'importo della detrazione dall'imposta per carichi di Pt_1
famiglia, e sarà tenuto a versare alla ricorrente un importo pari alla metà della detrazione, qualora la normativa fiscale consentisse tale detrazione.
7) Il calendario di visite: il padre potrà tener durante le vacanze estive e Persona_2
invernali. a) durante il periodo estivo - coincidente con la pausa scolastica (mesi di giugno, luglio e agosto) - per 6 settimane consecutive nelle date che verranno concordate o, diversamente, secondo il criterio dell'alternanza (da giugno sino a metà luglio e da metà luglio sino a tutto agosto); spetterà al sig. recuperare e riportare la figlia in Moldavia a Chisinau oppure in Pt_1
Romania a Iasi, salvi diversi accordi tra i genitori;
R.G. n. 22835/2024
b) durante le vacanze invernali - coincidenti con la pausa scolastica (mesi di dicembre e gennaio)
– per 7 giorni consecutivi, seguendo il criterio dell'alternanza per quanto riguarda la settimana del giorno di Natale e quella del Capodanno;
spetterà al sig recuperare e riportare la figlia Pt_1
in Moldavia a Chisinau oppure in Romania a Iasi, salvi diversi accordi tra i genitori;
c) Ogni altra ulteriore visita verrà concordemente definita con congruo anticipo;
8) I genitori si obbligano a comunicare reciprocamente, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo e la località prescelta per le vacanze, indicando anche indirizzo e numero telefonico a prenotazione effettuata.
9) Durante la permanenza della figlia presso il padre, la madre autorizza sin da ora che la figlia possa passare qualche settimana in Romania dai nonni paterni.
10) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare per il raggiungimento del benessere psicofisico della figlia adeguatamente informando l'altro genitore, facilitando le comunicazioni via telefono/internet che tendenzialmente avranno cadenza quotidiana, sempre nel rispetto delle primarie esigenze della minore;
11) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un pronto contatto nei casi di emergenza per la figlia;
12) I sigg sin d'ora rendono il consenso per il rilascio a favore della minore del documento Pt_1
valido all'espatrio.”
Conclusioni del P.M.: pervenute in data 24.06.2025 “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e divorzio depositato il 11.11.2024,
[...]
– premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con Pt_1 Controparte_1
in data 20.02.2016 in Drobeta RN SE (Romania), trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di Drobeta RN SE (Romania) con atto n. 53/2016, Serie CG n.
64612 e che dall'unione era nata una figlia (nata a [...]à di Piave, il Persona_3
28.12.2016) - chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito per essere stata vittima di violenze da parte dello stesso e che venissero pronunciati i provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento della figlia . Persona_2 R.G. n. 22835/2024
Con comparsa del 5.02.2025, si costituiva in giudizio , il quale – pur Controparte_1
contestando quanto asserito dalla ricorrente – aderiva alla domanda di separazione, ma senza addebito e chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente.
Tanto premesso – all'udienza di prima comparizione del 6.02.2025 – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve rinvio;
alla successiva udienza del 20.20.2025 le parti precisavano dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.;
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso in data 24.06.2025 come in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità
della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso al legge 19 maggio 1975, n. 151,
caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. Cass. Civ., 1164 del 21/01/2014).
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole minore.
La mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato
Civile italiani non è elemento che inficia la validità della pronuncia che, tuttavia, resta improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica Italia proprio perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (Cass. SU n. 5292 del 28/10/1985; Trib. Milano sez. IX del 5/09/2011). Dunque, considerato che il matrimonio non è stato trascritto in Italia, la sentenza non va comunicata all'Ufficiale dello stato civile.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, atteso che con il ricorso introduttivo e nelle conclusioni congiunte le parti hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- R.G. n. 22835/2024
bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio ivi formulando le condizioni per detta pronuncia (ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023), deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in data 20.02.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Drobeta RN SE (Romania), atto n. 53/2016, Serie CG n. 64612;
- Dispone in merito alle condizioni di separazione come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione;
- Provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del procedimento, in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio:
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa RI TT IN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero