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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04.06.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 2900, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA PA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Veroli, Via Rotondi n.16, come da delega in atti
ricorrente contro
in Controparte_1
persona del Dirigente generale p.t. della , elett.te dom.to in Frosinone, Controparte_2
Via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, giusta procura generale in atti
resistente
OGGETTO DEL GIUDIZIO: revisione indennizzo da malattia professionale
CONCLUSIONI: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/09/2024, ha esposto che: 1 ) era risultato Parte_1
affetto da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale in soggetto con artero-listesi L4-L5, di origine professionale;
2) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con CP_1
il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata e di un danno biologico nella misura del 4%; 3) aveva fatto pervenire all' documentazione medica attestante che la CP_1 patologia lamentata meritava una valutazione diversa rispetto al grado di menomazione riconosciuto, con richiesta di visita collegiale, che però non veniva espletata dall' 4) era invece portatore CP_1
di un danno biologico in misura maggiore, non inferiore al 6%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla rideterminazione del grado di menomazione riconosciuto in sede amministrativa, tenuto conto della maggiore percentuale da riconoscere, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede CP_1
di Frosinone, a corrispondere quanto dovuto, con vittoria di spese da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso, CP_1 deducendo che il danno biologico subito dall'attore era stato correttamente quantificato in sede amministrativa.
Espletata C.T.U. medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano essenzialmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico-legale
Dott. , non avendo l' contestato la natura professionale della patologia Persona_1 CP_1
riconosciuta.
Dalla stessa emerge, dunque, in maniera chiara ed assolutamente convincente la conclusione, sorretta da adeguata motivazione, che l'attore è affetto da: “sindrome algo-disfunzionale del rachide lombare in rachide artrosico e sede di discopatia e protrusioni discali L3-L4 ed L5-S1, consistente in dolorabilità locale e moderato deficit funzionale”. L'incidenza percentuale sull'integrità psico-fisica
(danno biologico) del ricorrente in relazione alla malattia professionale per cui è causa, è valutabile nella misura del 6% (voce n. 193 del D.M. 12.07.2000), con decorrenza dall'epoca della denuncia della malattia professionale (dicembre 2022). L' va quindi condannata a liquidare in favore CP_1
dell'attore l'indennizzo di cui al D. Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi altresì le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che - a causa della malattia professionale della sindrome algo-disfunzionale del rachide lombare in rachide artrosico e sede di discopatia e protrusioni discali - il ricorrente ha subito un danno biologico in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D. Lgs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
3) pone a carico dell' le spese del giudizio, liquidate in €.1.500,00, per compenso CP_1
professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 04/06/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi