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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 661/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr. Antonio Corte Consigliere
Dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 06/03/20243 avverso la sentenza n. 9747/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 04/12/2023 e notificata in pari data tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Marco Salvadeo (C.F. ), presso il cui studio, in C.F._1
Sannazzaro de' Burgondi alla via Marconi n. 25, è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE- contro
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in via disgiunta tra loro, dall'Avv. Paolo Patron (C.F.
) e dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9747/2023, pubblicata il
04/12/2023, in materia di “contratto di somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 9747/2023, pronunciata dal
Tribunale di Milano – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 01 dicembre 2024 – 04 dicembre 2024;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società Parte_1 a favore di non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e
[...] Controparte_1 condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a a somma di € 12.453,31, indebitamente Parte_1 Parte_1 percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- comunque rigettare ogni domanda proposta da
contro
Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
- comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a CP_1 [...] per i titoli dedotti in giudizio. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il (di seguito, per brevità, ) citava Parte_1 Pt_1 in giudizio ex art. 281 decies c.p.c. (di seguito ”), Controparte_1 CP_1 affermando - come sintetizzato dal primo giudice - che quest'ultima aveva addebitato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ex art. 6 D.L. 511/1988, la complessiva somma di € 12.453,31 portata dalle fatture mensili dei consumi di energia elettrica relative al periodo dicembre 2009 - settembre 2011.
sosteneva di aver sottoscritto con un contratto di somministrazione di Pt_1 CP_1 energia elettrica (relativo al punto di prelievo – POD - n. IT024E00167574) e di aver saldato integralmente tutte le fatture per il periodo sopra indicato, come da contabili bancarie allegate al ricorso introduttivo, pagando di conseguenza anche gli importi relativi alle addizionali provinciali.
deduceva altresì di aver inviato a una lettera di messa in mora in data Pt_1 CP_1
5.12.2019 e una pec in data 28.2.2020 per stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, chiedendo il rimborso della somma indebitamente incassata da , affermando altresì che l'avvenuto pagamento non sarebbe stato in alcun modo CP_1 contestato. Sosteneva poi che le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, introdotte con D.L. n. 511/1988, art. 6 co. 2, e poi soppresse, a partire dall'1.1.2012, in forza dell'art. 18 co. 5 D. Lgs n. 68/2011, sarebbero illegittime per contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale avrebbe statuito che pagina 2 di 12 tali addizionali possono essere recuperate dall'utente con l'azione ex art. 2033 cc. (Cass. civ. nr. 27099 e 15198/2019).
Il ricorrente chiedeva pertanto, previa declaratoria -anche incidentale- del contrasto della norma di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con il disposto, così come interpretato dalla
CGUE, della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE e ancor prima della Direttiva n.
92/12/CEE, e previa la sua disapplicazione anche nella forma modificata dall'art. 5, comma
1, del d.lgs. n. 26 del 2007, condannare al pagamento della somma di € 12.453,31 o CP_1 del diverso importo determinato in giudizio indebitamente percepito per il medesimo titolo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
1.1. Si costituiva tempestivamente , la quale deduceva che, “in assenza di una CP_1 pronunzia della CGUE sulla questione della incompatibilità della normativa italiana di cui
è causa con il diritto unionale, non sarebbe possibile disapplicare la norma italiana asseritamente in contrasto con norma europea, perché l'istituto della disapplicazione non può essere utilizzato per conferire efficacia diretta cosiddetta 'orizzontale' ad una
Direttiva”. La resistente sosteneva inoltre che, non essendo l'addizionale sulle accise un tributo autonomo, non sarebbe stato necessario verificare la sussistenza del requisito della
“finalità specifica” richiesto dalle direttive europee, in riferimento all'istituzione di “altre imposte indirette”, che colpiscono i prodotti sottoposti ad accisa. Peraltro, deduceva che l'abrogazione dell'addizionale in esame fosse avvenuta “a gettito invariato”, non avendo comportato una diminuzione della misura complessiva dell'imposizione relativa alle accise dell'energia elettrica, poiché al momento dell'abrogazione dell'addizionale è stata corrispondentemente aumentata l'accisa, in modo tale “da assicurare la neutralità finanziaria […]ai fini del rispetto dei soldi di finanza pubblica” (co.6, art.2
D.Lgs.n.23/2011); pertanto, non si sarebbe prodotta alcuna diminuzione patrimoniale nella sfera della ricorrente, che avrebbe altrimenti pagato le stesse somme a titolo di accisa.
Avendo agito in modo lecito sulla base del diritto interno, dunque, non sarebbe stato CP_1 legittimo esigere dalla stessa la restituzione di somme che aveva legittimamente incassato e di cui non disponeva per averle, a sua volta, versate all'Erario.
In relazione al quantum debeatur, , pur riconoscendo la corretta quantificazione della CP_1 domanda avversaria, sosteneva che non avrebbe dato prova di aver effettuato i Pt_1 pagamenti delle fatture oggetto di causa, avendo prodotto mere schede contabili interne
(documenti n. 9 da sub. 01 a sub. 21, di cui contestava la valenza probatoria) e non la relativa documentazione bancaria.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 29.06.2023, contestava quanto Pt_1 dedotto da controparte nella comparsa di costituzione e replicava all'eccezione di mancata prova degli avvenuti pagamenti sostenendo, da un lato, di avere documentalmente provato il pagamento mediante la produzione dei mastrini contabili ed evidenziando, dall'altro lato, che nelle fatture emesse da la convenuta aveva espressamente indicato che “I CP_1 pagamenti precedenti risultano effettuati regolarmente”.
2. Con sentenza n. 9747/2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da condannandolo altresì a rifondere a le spese di lite liquidate in € 3.000,00 Pt_1 CP_1 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 12 In particolare, il Giudice di primo grado riteneva assorbente la questione circa la prova da parte di del pagamento delle somme di cui chiedeva la ripetizione, affermando Pt_1 che lo stesso non avesse assolto a tale onere probatorio avendo prodotto solo le copie dei mastrini contabili sulla cui valenza probatoria osservava che “tali documenti non riportino da quale fonte sono stati estratti;
essi sono, in ogni caso, per ammissione della ricorrente, copie semplici di documenti di provenienza della ricorrente medesima, pertanto inidonei a costituire prova a suo favore, essendo stati contestati. Non sufficiente risulta inoltre la dicitura riportata in una delle fatture emesse dalla resistente (doc. 1 sub 23 fasc. ricorrente), e invocata dalla ricorrente, non risultando evidenzia del periodo a cui tale dicitura si riferisce né dell'importo”.
3. Avverso tale sentenza interponeva appello deducendo due motivi di censura di Pt_1 seguito esposti.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello CP_1 di cui chiedeva il rigetto.
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
4.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale Pt_1 erroneamente ritenuto i mastrini contabili e l'espressa dicitura, in ordine alla regolarità dei pagamenti riportata sulle fatture emesse da , inidonei a provare il fatto storico CP_1 dell'intervenuto pagamento.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la condanna disposta dal primo giudice alla rifusione delle spese di lite, di importo “spropositato in relazione al valore della causa”, sostenendo che sarebbe stato più opportuno disporre la compensazione delle stesse “alla luce della costante giurisprudenza nazionale favorevole verso il consumatore finale”.
4.3. ripropone infine i motivi già sottesi alla domanda spiegata in primo grado, Pt_1 evidenziando i profili di incompatibilità/contrasto - fino al 31 dicembre 2011 - tra la normativa italiana (di cui al D.L. n. 511 del 1988 e al successivo D.lgs. n. 26 del 2 febbraio
2007, attuativo della Direttiva comunitaria n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003)
e la normativa comunitaria, rappresentata dapprima dalla Direttiva n. 2003/96/CE e n.
92/12/CEE e successivamente dalla Direttiva n. 2008/118/CE, richiamando in proposito precedenti della CGUE, della giurisprudenza tributaria e della Corte di Cassazione.
5. Così perimetrato il devolutum della presente impugnazione, può esaminarsi il primo motivo d'appello relativo alla prova dei pagamenti delle somme di cui ha chiesto Pt_1 la ripetizione, essendo - come correttamente sostenuto dal Tribunale - questione pregiudiziale per la soluzione della vicenda sottoposta al giudizio della Corte.
Ebbene, dall'applicazione dei principi civilistici in materia di riparto degli oneri probatori e dall'esame dei documenti prodotti, si ritiene raggiunta la prova dei pagamenti effettuati da e, quindi, delle somme a titolo di addizionale provinciale di cui ha chiesto la Pt_1 restituzione.
Deve infatti correttamente valorizzarsi la documentazione prodotta dall'appellante e cioè i mastrini contabili da cui risultano annotati i singoli pagamenti, solo genericamente pagina 4 di 12 contestati dall'appellata senza mai precisare (neanche in questa sede) quali di quelli puntualmente annotati sarebbero rimasti inadempiuti o non sarebbero stati effettuati.
A tali considerazioni si aggiungano i seguenti ulteriori elementi: i) la dichiarazione, inserita nelle fatture emesse da , con cui quest'ultima dà espressamente atto che “I pagamenti CP_1 precedenti risultano effettuati regolarmente”; ii) la continuità e la pacifica regolare esecuzione della fornitura, con conseguente regolare periodicità della fatturazione;
iii) il fatto che non ha mai sollecitato il pagamento delle fatture o attivato azioni di CP_1 recupero nei confronti di iv) l'ulteriore significativa circostanza in base alla quale, Pt_1
a partire dal mese di luglio 2010, la modalità di pagamento espressamente indicata in fattura da risultava essere l'addebito diretto sul conto corrente dell'utilizzatore presso CP_1
l'istituto di credito pure specificamente indicato, tutti elementi che, unitamente considerati, depongono in definitiva per l'avvenuto pagamento delle somme di cui è causa quale quota parte di prezzo relativa all'addizionale in esame.
6. Procedendo, per ragioni di ordine logico, con l'esame delle questioni riproposte in questa sede da parte appellante circa i profili di incompatibilità/contrasto tra la normativa italiana e quella eurounitaria, è opportuno premettere una ricognizione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Altrettanto pacifico che le accise siano “tributi armonizzati”, rispetto ai quali la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE ha disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che - come detto - ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.
Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”
(comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha quindi statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
pagina 5 di 12 imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010), è stata trasfusa nel D.Lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007.
Pertanto, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi della procedura, ha perciò abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (con D. Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
7. In questo quadro normativo si inserisce la domanda di diretta ad ottenere la Pt_1 ripetizione di quanto versato a titolo di addizionali alle accise nel periodo precedente la relativa abrogazione, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
Merita anzitutto osservare come i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 D.L.
n. 511/88 cit. fossero in evidente contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE ai fini della possibile applicazione di altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, difettando in particolare l'indicazione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. n. 22343/2020;
Cass. n. 16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 15198/2019, sentenze tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento dell'incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva
2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale), secondo cui, dovendo
“le imposte addizionali … avere una finalità specifica che non sia puramente di bilancio
(CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12
Transportes , punto 23)” e dovendo in particolare il gettito di tali imposte Persona_1 essere obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (come chiarito da CGUE 25.7.2018 cit., punti 38 e 39, con richiamo anche a CGUE 27.2.2014, cit., punto
39; CGUE 5.3.2015, in causa C-553/13, punto 41), “né la disposizione Controparte_2 di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali
a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia (…), non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie
pagina 6 di 12 risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
È dunque innegabile il contrasto dell'art. 6 D.L. n. 511/88 con la Direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.
8. Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano
(non essendo il D. Lgs. n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988).
In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della
Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto - come detto - emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e, quindi, non involgenti il tema dell'efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
E' invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (su questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Como proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo
288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da Pt_1
9. Ritiene infatti la Corte, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale della sezione cui si intende dar seguito1, che la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema dell'applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
Ed invero, la disapplicazione della Direttiva 2008/118/CE in via meramente incidentale risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e 1 Si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 880/2025, n. 363/2025, n. 93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024. pagina 7 di 12 non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati.
In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'IVA, secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente,
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass. S.U. n.
15032/2009; conf.: Cass. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. sez. 5 del 19.04.2013 n.
9567; Cass. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti e autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva
2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale
(Stato/privato) e non orizzontale (privato/privato) del diritto comunitario. Così come accade per la rivalsa in materia di IVA, il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. pagina 8 di 12 E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
Né la natura facoltativa della disapplicazione virtuale in materia di IVA vale a mettere in discussione, sul piano del ragionamento giuridico, la compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comunitarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inattuate recentemente riaffermate dalla CGUE.
La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito infatti che
“malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio richiamata, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
10. La sentenza n. 21154/2024 della Sezione tributaria della Cassazione, successiva alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamata da a sostegno delle proprie CP_1 deduzioni, non ha valorizzato, al pari della successiva pronuncia n. 24373/2024, la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto dell'impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva
2008/118/CE, in ragione dell'inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/CE nei rapporti fra pagina 9 di 12 privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
Semmai, il ragionamento operato dalla Cassazione Sezione tributaria amplia il tradizionale orientamento volto a riconoscere la legittimazione straordinaria solo in ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l'efficacia della Direttiva.
Da tale coordinamento deriva un meccanismo di tutela “a doppio binario” che contempla per il consumatore tanto la via dell'azione civilistica ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore di energia elettrica, quanto la via dell'azione di ripetizione nei confronti dell'Erario, evitando entrambe le soluzioni un'ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore del versamento di un corrispettivo indebito.
Il sistema così delineato rispetta pienamente il principio di effettività e lo rafforza, dal momento che facilita l'esercizio giurisdizionale del diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, in ogni caso neutralizzando gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
11. Si impone, infine, un'ultima analisi sull'ulteriore eccezione di in merito alla CP_1 natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa – dedotta in comparsa – dal che deriverebbe l'irrilevanza del lamentato “difetto di finalità specifica ulteriore” atteso che - in tesi - l'“addizionale” all'accisa non rappresenterebbe un tributo autonomo, ma un mero incremento quantitativo di cui condivide la stessa natura giuridica.
L'eccezione è destituita di fondamento come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato anche tale questione rilevando, da un lato, che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della Direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, dall'altro lato, che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di predeterminate condizioni (Cass. 27101/2019).
Si osserva ulteriormente che ciò che rileva rispetto alla legittimità dell'imposizione alla stregua della richiamata direttiva non è il nomen iuris utilizzato dal legislatore, bensì esclusivamente che, da un lato, tale imposizione venga prelevata per una o più finalità specifiche e che, dall'altro lato, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (CGUE sentenza 5 marzo 2015, in causa C-553/13). Tali due condizioni, in particolare, mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari all'accisa ostacolino indebitamente gli scambi commerciali.
Nella specie, pertanto, indubbiamente l'art. 6 D.L. 511/1988 come modificato dal D.lgs. n. 26/2007 aveva introdotto un'ulteriore imposizione rispetto all'accisa armonizzata prevista per l'energia.
La circostanza, evidenziata dall'appellata, che in alcune pronunce della Suprema Corte - che hanno esaminato controversie diverse da quella che ci occupa e valutato sotto diversi pagina 10 di 12 profili la natura dell'addizionale - si faccia riferimento alla natura accessoria delle addizionali rispetto al tributo principale costituito dall'accisa, conferma, per un verso, quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla ricorrenza della prima condizione cui è soggetta la facoltà degli Stati membri di prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, ossia la soggezione di detti tributi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto. Per altro verso, non consente di giungere a diverse conclusioni in merito all'illegittimità dell'imposta in difetto della ricorrenza dell'ulteriore condizione, consistente nella finalità specifica.
In altre parole, se da un canto è inconferente e comunque insufficiente - al fine di concludere per la legittimità dell'addizionale - il regime di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta, portando esso alla soddisfazione di uno solo dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione, dall'altro lato non può certo il mero profilo formale di denominazione costituire discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
Del resto, avvalora tale conclusione la circostanza che la Corte di Giustizia non ha mancato di concludere che fosse in contrasto con il diritto dell'Unione un'imposta che, pur avendo una diversa denominazione, era peraltro integrata nell'aliquota dell'accisa armonizzata
(Corte di Giustizia del 27/02/2014, C-82/12).
Sussiste, quindi, il diritto di di ottenere il rimborso della somma di € 12.453,31 Pt_1 versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo
2010/2011.
12. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono ex lege, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (5.12.2019) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
Occorre sul punto rammentare, in risposta alle deduzioni di , che la disposizione di CP_1 cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
13. Quanto alle spese di lite, proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 9747/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 04.12.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in riforma dell'appellata sentenza, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 12.453,31, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla costituzione in mora (5.12.2019) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.02.2025.
Si comunichi.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr. Antonio Corte Consigliere
Dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 06/03/20243 avverso la sentenza n. 9747/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 04/12/2023 e notificata in pari data tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Marco Salvadeo (C.F. ), presso il cui studio, in C.F._1
Sannazzaro de' Burgondi alla via Marconi n. 25, è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE- contro
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in via disgiunta tra loro, dall'Avv. Paolo Patron (C.F.
) e dall'avv. Elisabetta Fantini (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il primo con studio in Milano, Galleria del Corso 1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9747/2023, pubblicata il
04/12/2023, in materia di “contratto di somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 9747/2023, pronunciata dal
Tribunale di Milano – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 01 dicembre 2024 – 04 dicembre 2024;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società Parte_1 a favore di non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e
[...] Controparte_1 condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a a somma di € 12.453,31, indebitamente Parte_1 Parte_1 percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- comunque rigettare ogni domanda proposta da
contro
Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
- comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da a CP_1 [...] per i titoli dedotti in giudizio. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il (di seguito, per brevità, ) citava Parte_1 Pt_1 in giudizio ex art. 281 decies c.p.c. (di seguito ”), Controparte_1 CP_1 affermando - come sintetizzato dal primo giudice - che quest'ultima aveva addebitato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ex art. 6 D.L. 511/1988, la complessiva somma di € 12.453,31 portata dalle fatture mensili dei consumi di energia elettrica relative al periodo dicembre 2009 - settembre 2011.
sosteneva di aver sottoscritto con un contratto di somministrazione di Pt_1 CP_1 energia elettrica (relativo al punto di prelievo – POD - n. IT024E00167574) e di aver saldato integralmente tutte le fatture per il periodo sopra indicato, come da contabili bancarie allegate al ricorso introduttivo, pagando di conseguenza anche gli importi relativi alle addizionali provinciali.
deduceva altresì di aver inviato a una lettera di messa in mora in data Pt_1 CP_1
5.12.2019 e una pec in data 28.2.2020 per stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, chiedendo il rimborso della somma indebitamente incassata da , affermando altresì che l'avvenuto pagamento non sarebbe stato in alcun modo CP_1 contestato. Sosteneva poi che le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, introdotte con D.L. n. 511/1988, art. 6 co. 2, e poi soppresse, a partire dall'1.1.2012, in forza dell'art. 18 co. 5 D. Lgs n. 68/2011, sarebbero illegittime per contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale avrebbe statuito che pagina 2 di 12 tali addizionali possono essere recuperate dall'utente con l'azione ex art. 2033 cc. (Cass. civ. nr. 27099 e 15198/2019).
Il ricorrente chiedeva pertanto, previa declaratoria -anche incidentale- del contrasto della norma di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con il disposto, così come interpretato dalla
CGUE, della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE e ancor prima della Direttiva n.
92/12/CEE, e previa la sua disapplicazione anche nella forma modificata dall'art. 5, comma
1, del d.lgs. n. 26 del 2007, condannare al pagamento della somma di € 12.453,31 o CP_1 del diverso importo determinato in giudizio indebitamente percepito per il medesimo titolo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
1.1. Si costituiva tempestivamente , la quale deduceva che, “in assenza di una CP_1 pronunzia della CGUE sulla questione della incompatibilità della normativa italiana di cui
è causa con il diritto unionale, non sarebbe possibile disapplicare la norma italiana asseritamente in contrasto con norma europea, perché l'istituto della disapplicazione non può essere utilizzato per conferire efficacia diretta cosiddetta 'orizzontale' ad una
Direttiva”. La resistente sosteneva inoltre che, non essendo l'addizionale sulle accise un tributo autonomo, non sarebbe stato necessario verificare la sussistenza del requisito della
“finalità specifica” richiesto dalle direttive europee, in riferimento all'istituzione di “altre imposte indirette”, che colpiscono i prodotti sottoposti ad accisa. Peraltro, deduceva che l'abrogazione dell'addizionale in esame fosse avvenuta “a gettito invariato”, non avendo comportato una diminuzione della misura complessiva dell'imposizione relativa alle accise dell'energia elettrica, poiché al momento dell'abrogazione dell'addizionale è stata corrispondentemente aumentata l'accisa, in modo tale “da assicurare la neutralità finanziaria […]ai fini del rispetto dei soldi di finanza pubblica” (co.6, art.2
D.Lgs.n.23/2011); pertanto, non si sarebbe prodotta alcuna diminuzione patrimoniale nella sfera della ricorrente, che avrebbe altrimenti pagato le stesse somme a titolo di accisa.
Avendo agito in modo lecito sulla base del diritto interno, dunque, non sarebbe stato CP_1 legittimo esigere dalla stessa la restituzione di somme che aveva legittimamente incassato e di cui non disponeva per averle, a sua volta, versate all'Erario.
In relazione al quantum debeatur, , pur riconoscendo la corretta quantificazione della CP_1 domanda avversaria, sosteneva che non avrebbe dato prova di aver effettuato i Pt_1 pagamenti delle fatture oggetto di causa, avendo prodotto mere schede contabili interne
(documenti n. 9 da sub. 01 a sub. 21, di cui contestava la valenza probatoria) e non la relativa documentazione bancaria.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 29.06.2023, contestava quanto Pt_1 dedotto da controparte nella comparsa di costituzione e replicava all'eccezione di mancata prova degli avvenuti pagamenti sostenendo, da un lato, di avere documentalmente provato il pagamento mediante la produzione dei mastrini contabili ed evidenziando, dall'altro lato, che nelle fatture emesse da la convenuta aveva espressamente indicato che “I CP_1 pagamenti precedenti risultano effettuati regolarmente”.
2. Con sentenza n. 9747/2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da condannandolo altresì a rifondere a le spese di lite liquidate in € 3.000,00 Pt_1 CP_1 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 12 In particolare, il Giudice di primo grado riteneva assorbente la questione circa la prova da parte di del pagamento delle somme di cui chiedeva la ripetizione, affermando Pt_1 che lo stesso non avesse assolto a tale onere probatorio avendo prodotto solo le copie dei mastrini contabili sulla cui valenza probatoria osservava che “tali documenti non riportino da quale fonte sono stati estratti;
essi sono, in ogni caso, per ammissione della ricorrente, copie semplici di documenti di provenienza della ricorrente medesima, pertanto inidonei a costituire prova a suo favore, essendo stati contestati. Non sufficiente risulta inoltre la dicitura riportata in una delle fatture emesse dalla resistente (doc. 1 sub 23 fasc. ricorrente), e invocata dalla ricorrente, non risultando evidenzia del periodo a cui tale dicitura si riferisce né dell'importo”.
3. Avverso tale sentenza interponeva appello deducendo due motivi di censura di Pt_1 seguito esposti.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello CP_1 di cui chiedeva il rigetto.
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
4.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale Pt_1 erroneamente ritenuto i mastrini contabili e l'espressa dicitura, in ordine alla regolarità dei pagamenti riportata sulle fatture emesse da , inidonei a provare il fatto storico CP_1 dell'intervenuto pagamento.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la condanna disposta dal primo giudice alla rifusione delle spese di lite, di importo “spropositato in relazione al valore della causa”, sostenendo che sarebbe stato più opportuno disporre la compensazione delle stesse “alla luce della costante giurisprudenza nazionale favorevole verso il consumatore finale”.
4.3. ripropone infine i motivi già sottesi alla domanda spiegata in primo grado, Pt_1 evidenziando i profili di incompatibilità/contrasto - fino al 31 dicembre 2011 - tra la normativa italiana (di cui al D.L. n. 511 del 1988 e al successivo D.lgs. n. 26 del 2 febbraio
2007, attuativo della Direttiva comunitaria n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003)
e la normativa comunitaria, rappresentata dapprima dalla Direttiva n. 2003/96/CE e n.
92/12/CEE e successivamente dalla Direttiva n. 2008/118/CE, richiamando in proposito precedenti della CGUE, della giurisprudenza tributaria e della Corte di Cassazione.
5. Così perimetrato il devolutum della presente impugnazione, può esaminarsi il primo motivo d'appello relativo alla prova dei pagamenti delle somme di cui ha chiesto Pt_1 la ripetizione, essendo - come correttamente sostenuto dal Tribunale - questione pregiudiziale per la soluzione della vicenda sottoposta al giudizio della Corte.
Ebbene, dall'applicazione dei principi civilistici in materia di riparto degli oneri probatori e dall'esame dei documenti prodotti, si ritiene raggiunta la prova dei pagamenti effettuati da e, quindi, delle somme a titolo di addizionale provinciale di cui ha chiesto la Pt_1 restituzione.
Deve infatti correttamente valorizzarsi la documentazione prodotta dall'appellante e cioè i mastrini contabili da cui risultano annotati i singoli pagamenti, solo genericamente pagina 4 di 12 contestati dall'appellata senza mai precisare (neanche in questa sede) quali di quelli puntualmente annotati sarebbero rimasti inadempiuti o non sarebbero stati effettuati.
A tali considerazioni si aggiungano i seguenti ulteriori elementi: i) la dichiarazione, inserita nelle fatture emesse da , con cui quest'ultima dà espressamente atto che “I pagamenti CP_1 precedenti risultano effettuati regolarmente”; ii) la continuità e la pacifica regolare esecuzione della fornitura, con conseguente regolare periodicità della fatturazione;
iii) il fatto che non ha mai sollecitato il pagamento delle fatture o attivato azioni di CP_1 recupero nei confronti di iv) l'ulteriore significativa circostanza in base alla quale, Pt_1
a partire dal mese di luglio 2010, la modalità di pagamento espressamente indicata in fattura da risultava essere l'addebito diretto sul conto corrente dell'utilizzatore presso CP_1
l'istituto di credito pure specificamente indicato, tutti elementi che, unitamente considerati, depongono in definitiva per l'avvenuto pagamento delle somme di cui è causa quale quota parte di prezzo relativa all'addizionale in esame.
6. Procedendo, per ragioni di ordine logico, con l'esame delle questioni riproposte in questa sede da parte appellante circa i profili di incompatibilità/contrasto tra la normativa italiana e quella eurounitaria, è opportuno premettere una ricognizione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Altrettanto pacifico che le accise siano “tributi armonizzati”, rispetto ai quali la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE ha disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che - come detto - ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.
Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”
(comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha quindi statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
pagina 5 di 12 imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010), è stata trasfusa nel D.Lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007.
Pertanto, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi della procedura, ha perciò abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (con D. Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
7. In questo quadro normativo si inserisce la domanda di diretta ad ottenere la Pt_1 ripetizione di quanto versato a titolo di addizionali alle accise nel periodo precedente la relativa abrogazione, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
Merita anzitutto osservare come i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 D.L.
n. 511/88 cit. fossero in evidente contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE ai fini della possibile applicazione di altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, difettando in particolare l'indicazione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. n. 22343/2020;
Cass. n. 16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 15198/2019, sentenze tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento dell'incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva
2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale), secondo cui, dovendo
“le imposte addizionali … avere una finalità specifica che non sia puramente di bilancio
(CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12
Transportes , punto 23)” e dovendo in particolare il gettito di tali imposte Persona_1 essere obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (come chiarito da CGUE 25.7.2018 cit., punti 38 e 39, con richiamo anche a CGUE 27.2.2014, cit., punto
39; CGUE 5.3.2015, in causa C-553/13, punto 41), “né la disposizione Controparte_2 di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali
a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia (…), non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie
pagina 6 di 12 risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
È dunque innegabile il contrasto dell'art. 6 D.L. n. 511/88 con la Direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.
8. Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano
(non essendo il D. Lgs. n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988).
In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della
Corte di Cassazione sopra menzionate, in quanto - come detto - emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e, quindi, non involgenti il tema dell'efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
E' invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (su questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Como proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo
288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da Pt_1
9. Ritiene infatti la Corte, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale della sezione cui si intende dar seguito1, che la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema dell'applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
Ed invero, la disapplicazione della Direttiva 2008/118/CE in via meramente incidentale risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e 1 Si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 880/2025, n. 363/2025, n. 93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024. pagina 7 di 12 non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati.
In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'IVA, secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente,
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass. S.U. n.
15032/2009; conf.: Cass. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. sez. 5 del 19.04.2013 n.
9567; Cass. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti e autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato, l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva
2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale
(Stato/privato) e non orizzontale (privato/privato) del diritto comunitario. Così come accade per la rivalsa in materia di IVA, il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. pagina 8 di 12 E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
Né la natura facoltativa della disapplicazione virtuale in materia di IVA vale a mettere in discussione, sul piano del ragionamento giuridico, la compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comunitarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inattuate recentemente riaffermate dalla CGUE.
La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito infatti che
“malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti, l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio richiamata, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
10. La sentenza n. 21154/2024 della Sezione tributaria della Cassazione, successiva alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamata da a sostegno delle proprie CP_1 deduzioni, non ha valorizzato, al pari della successiva pronuncia n. 24373/2024, la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto dell'impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva
2008/118/CE, in ragione dell'inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/CE nei rapporti fra pagina 9 di 12 privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
Semmai, il ragionamento operato dalla Cassazione Sezione tributaria amplia il tradizionale orientamento volto a riconoscere la legittimazione straordinaria solo in ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l'efficacia della Direttiva.
Da tale coordinamento deriva un meccanismo di tutela “a doppio binario” che contempla per il consumatore tanto la via dell'azione civilistica ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore di energia elettrica, quanto la via dell'azione di ripetizione nei confronti dell'Erario, evitando entrambe le soluzioni un'ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore del versamento di un corrispettivo indebito.
Il sistema così delineato rispetta pienamente il principio di effettività e lo rafforza, dal momento che facilita l'esercizio giurisdizionale del diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, in ogni caso neutralizzando gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
11. Si impone, infine, un'ultima analisi sull'ulteriore eccezione di in merito alla CP_1 natura meramente accessoria e non autonoma dell'addizionale all'accisa – dedotta in comparsa – dal che deriverebbe l'irrilevanza del lamentato “difetto di finalità specifica ulteriore” atteso che - in tesi - l'“addizionale” all'accisa non rappresenterebbe un tributo autonomo, ma un mero incremento quantitativo di cui condivide la stessa natura giuridica.
L'eccezione è destituita di fondamento come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esaminato anche tale questione rilevando, da un lato, che le addizionali provinciali sono previste come dovute dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della Direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, dall'altro lato, che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di predeterminate condizioni (Cass. 27101/2019).
Si osserva ulteriormente che ciò che rileva rispetto alla legittimità dell'imposizione alla stregua della richiamata direttiva non è il nomen iuris utilizzato dal legislatore, bensì esclusivamente che, da un lato, tale imposizione venga prelevata per una o più finalità specifiche e che, dall'altro lato, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (CGUE sentenza 5 marzo 2015, in causa C-553/13). Tali due condizioni, in particolare, mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari all'accisa ostacolino indebitamente gli scambi commerciali.
Nella specie, pertanto, indubbiamente l'art. 6 D.L. 511/1988 come modificato dal D.lgs. n. 26/2007 aveva introdotto un'ulteriore imposizione rispetto all'accisa armonizzata prevista per l'energia.
La circostanza, evidenziata dall'appellata, che in alcune pronunce della Suprema Corte - che hanno esaminato controversie diverse da quella che ci occupa e valutato sotto diversi pagina 10 di 12 profili la natura dell'addizionale - si faccia riferimento alla natura accessoria delle addizionali rispetto al tributo principale costituito dall'accisa, conferma, per un verso, quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla ricorrenza della prima condizione cui è soggetta la facoltà degli Stati membri di prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, ossia la soggezione di detti tributi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto. Per altro verso, non consente di giungere a diverse conclusioni in merito all'illegittimità dell'imposta in difetto della ricorrenza dell'ulteriore condizione, consistente nella finalità specifica.
In altre parole, se da un canto è inconferente e comunque insufficiente - al fine di concludere per la legittimità dell'addizionale - il regime di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta, portando esso alla soddisfazione di uno solo dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione, dall'altro lato non può certo il mero profilo formale di denominazione costituire discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
Del resto, avvalora tale conclusione la circostanza che la Corte di Giustizia non ha mancato di concludere che fosse in contrasto con il diritto dell'Unione un'imposta che, pur avendo una diversa denominazione, era peraltro integrata nell'aliquota dell'accisa armonizzata
(Corte di Giustizia del 27/02/2014, C-82/12).
Sussiste, quindi, il diritto di di ottenere il rimborso della somma di € 12.453,31 Pt_1 versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo
2010/2011.
12. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono ex lege, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (5.12.2019) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
Occorre sul punto rammentare, in risposta alle deduzioni di , che la disposizione di CP_1 cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
13. Quanto alle spese di lite, proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 9747/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 04.12.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in riforma dell'appellata sentenza, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 12.453,31, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla costituzione in mora (5.12.2019) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.02.2025.
Si comunichi.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
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