Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 610 2022 R.G. promossa da:
(CF e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
quale legale rappresentante della stessa e in proprio, rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv MAZZONI MAURO ed elettivamente domiciliati in Via Mistrali, 4 43121 Parma presso lo studio del difensore
RICORRENTI
Contro
in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv DEMAESTRI MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in PAVIA PIAZZA MARELLI 12 presso gli Uffici della Avvocatura provinciale
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avviso di addebito 379 2022 00000417 16 000 notificato il 30.03.2022
Conclusioni: come in atti
-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2022, i ricorrenti, Parte_3
socio fondatore, Presidente e, al contempo, dipendente dell'associazione predetta,
[...]
CP_ hanno presentato opposizione all'avviso di addebito notificato dall' in data 30.03.2022 (doc. 1 allegato al ricorso) e in forza del quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro
72.425,02, chiedendo, all'autorità giudiziaria adita, previamente, la sospensione dell'avviso di addebito opposto, nonché, in esito all'accertamento dell'infondatezza delle ragioni poste alla base di detto titolo esecutivo, la declaratoria di invalidità del medesimo, con conseguente condanna dell'
[...]
resistente alle spese di lite. In subordine, i ricorrenti hanno domandato di dichiarare che i CP_2
contributi previdenziali già versati in favore di rimangano a lui accreditati senza Parte_2
annullamento della sua posizione contributiva o, in ulteriore subordine, di dedurre i contributi indebitamente versati in favore di da quelli dovuti da evocando la Parte_2 Parte_1
possibile operatività, attesi i rapporti reciproci di debito-credito, dei meccanismi di natura compensativa.
Segnatamente, le parti ricorrenti hanno posto, a sostegno della contestazione mossa alle considerazioni espresse nel verbale unico di accertamento nonché all'avviso di addebito opposto, le seguenti circostanze: che è un'associazione che organizza e realizza eventi musicali;
che detta Parte_1
Associazione, la quale opera nel settore musicale, si configura quale “Ente non commerciale” descrivendosi, nel proprio atto costitutivo, come un'“Associazione senza scopo di lucro”; che, per lo svolgimento dell'attività, si avvale della prestazione di lavoratori dipendenti e collaboratori autonomi dello spettacolo;
che i soci non pretenderebbero, a fronte dell'erogazione della prestazione, alcun compenso bensì solo un rimborso delle spese sostenute, in quanto sarebbero soliti esibirsi a titolo gratuito, animati unicamente da passione e spirito goliardico, ad eccezione di e Parte_2 Per_1
dipendenti di detta Associazione;
che i soci medesimi avrebbero concesso in comodato i propri
[...]
veicoli a la quale ne sosterrebbe i costi di manutenzione e carburante, oltre a quelli Parte_1
relativi all'acquisto delle attrezzature e all'affitto delle sale prove.
CP_ L' si è costituito regolarmente, eccependo l'infondatezza del ricorso ed affermando, di conseguenza, la legittimità delle ragioni poste alla base dell'avviso di addebito impugnato.
Richiamate le contrapposte prospettazioni assunte dagli opponenti e dall' resistente Controparte_2 nei rispettivi atti di giudizio, è d'uopo esporre i fatti di causa di maggior rilievo e gli elementi di giudizio utili a definire il contenzioso ora in esame : in data 03.08.2021 l'associazione ricorrente ha ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento del 26.07.2021 (doc. 2 di parte resistente e 27 di parti ricorrenti), nel quale è contestata l'ingiustificata percezione di rimborsi spese che costituirebbero in realtà compensi a fronte della prestazione lavorativa erogata;
l'illegittima fruizione della CIGD da parte di l'impossibilità di configurare come lavoratore subordinato, attese Persona_1 Parte_2
le funzioni sostanzialmente direttive dal medesimo esercitate e, quindi, l'impossibilità di ravvisare, nel caso di specie, quel vincolo di assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direzionale del datore, che, di norma, connota la fattispecie della subordinazione;
a detto intervento ispettivo ha fatto seguito la notifica dell'avviso di addebito opposto (doc.
1. di parti ricorrenti e di parte resistente).
Giova inoltre evidenziare la cornice temporale oggetto dell'indagine ispettiva, nonché dell'avviso d'addebito: in particolare, i verbali di accertamento de quibus sono riferiti al periodo 05/02/2018 al 31/05/2021, mentre l'addebito contributivo ha riguardato specificatamente il periodo compreso tra il
02/2018 e il 10/2020.
Esposti sinteticamente i principali fatti del contenzioso in esame, la causa, istruita per testi e per esame della produzione documentale allegata dalle parti nei rispettivi atti di giudizio, è stata definita con sentenza, pronunciata in data 26.11.2024, in esito alla camera di consiglio.
Orbene, la disamina delle domande azionate dai ricorrenti opponenti e le diverse questioni sottese alle
CP_ valutazioni conclusivamente espresse dagli ispettori INL e poste poi da a fondamento dell'avviso d'addebito opposto, impongono una trattazione puntuale, nei termini di cui infra si dirà.
La posizione di Persona_1
Al punto 1 del verbale, l'INL ha evidenziato che già dipendente come orchestrale di Persona_1
ceduto nel febbraio 2018 all' costituitasi nel Parte_1 Controparte_3
medesimo periodo, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale inquadrato al
CP_ 2° livello CCNL spettacolo per 20 ore settimanali (doc. 4 . Le denunce contributive effettuate e le registrazioni sul LUL di riportano tuttavia una media di giorni lavorati inferiore, e Parte_1
specificatamente: meno di 5 ore settimanali nel 2018, meno di 6 ore settimanali nel 2019 e 4 ore settimanali tra gennaio e febbraio 2020.
L'addebito contestato è dunque il seguente: che, nonostante la concreta modalità di erogazione della prestazione, i contributi avrebbero dovuto essere versati dal datore di lavoro non già proporzionandoli al lavoro effettivamente svolto, stanti le deduzioni dell' ricorrente, bensì all'orario Parte_1
contrattualmente previsto, a prescindere dalle vicende esecutive.
Non corrispondente a verità la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui il contratto del dipendente non sarebbe stato ceduto da a Persona_1 Parte_4 Parte_1
nel febbraio 2018, ma sarebbe stato costituito ex novo in capo all Tale
[...] Parte_1 affermazione è smentita “per tabulas” dalla comunicazione della ricorrente medesima di cessione di dipendente per 20 ore settimanali, da a Persona_1 Parte_4 Parte_1
del 05.02.2018 (doc. 4 allegato alla memoria difensiva).
[...]
A suffragio di tale assunto l' ha richiamato il disposto di cui all'art.1 D.L. Controparte_4
338/1989, conv. L. n. 389/1989, il quale testualmente prevede che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”; ed ha invocato la Cass. n. 3979/22. Ebbene, si ritiene di aderire a tale recente arresto di legittimità, il quale ha chiarito, in conformità ad una prassi esegetica consolidata, che in materia di determinazione della contribuzione previdenziale opera il principio del minimale contributivo, alla stregua del quale, ai fini dell'imponibile da assumere come base per l'assolvimento degli obblighi contributivi, bisogna individuare, quale parametro minimo di commisurazione, l'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi
(minimale contrattuale ex art.1 DL 338/89 conv. L. 389/89), potendo il contratto individuale di lavoro derogare a dette previsioni solo in melius. Tale regola deve essere osservata anche qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore sia inferiore a quella contrattuale dovuta. La riduzione della retribuzione e della prestazione di lavoro stabilita non è rilevante ai fini contributivi, non potendosi imputare al lavoratore dipendente il c.d. “rischio di impresa”; ciò determina, pertanto, che la contribuzione debba essere sempre calcolata in relazione alla retribuzione dovuta.
La Suprema Corte, nella pronuncia di cui sopra, ha altresì inteso precisare che “va escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva”: ebbene, questo assunto, diversamente dalla lettura esegetica proposta da parte attrice nelle note conclusive depositate, non deve essere inteso nel senso di limitare l'ambito di operatività del principio del minimale contributivo alle sole ipotesi in cui la sospensione degli obblighi contributivi sia ascrivibile alla mancata erogazione della prestazione per scelta univoca del datore di lavoro ovvero per accordo raggiunto tra le parti, cui conseguirebbe l'onere, in capo all'Ente previdenziale, di fornire la prova specifica della sussistenza di dette ipotesi per azionare legittimamente la pretesa contributiva, bensì assurge a principio di ordine generale, operante, salve evidenze di segno opposto contenute nel conttratto collettivo applicabile, anche al di fuori dei predetti casi, che non può, dunque, ritenersi abbiano carattere tassativo.
In tal senso, del resto, depone univocamente l'insegnamento della Suprema Corte, la quale, in esito allo sforzo esegetico ci cui è stata oggetto la disposizione di cui all'art. 1 D.L. 338/1989, conv. L. n.
389/1989, sopra testualmente richiamata, ha monoliticamente chiarito che detta previsione normativa è, invero, espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione contributiva, sicché la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione, dovendosi escludere che sia rimessa alla libertà delle parti del rapporto di lavoro la possibilità di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sulla debenza dell' obbligazione contributiva (cfr. Cass. 3 giugno 2019, n. 15120; Cass. 10 agosto 2020, n. 16859). Il Supremo Collegio ha altresì aggiunto, che “In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n.
389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.” (Cass. n. 23360/21) Nella motivazione della pronuncia appena citata si legge “……l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n.
389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione “(v. ex aliis Cass. nr. 801 del 2012).
Si è poi osservato come, nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr.
341 del 1995) individui espressamente le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti).
Nondimeno, sulla scorta del criterio analogico, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); come logico corollario si è, dunque, precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo» (così Cass. nr.22986 del 2020); ne consegue il divieto, in assenza della prova del caso eccettivo, normativamente individuato, di derogare alla regola imperativa del c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 d.l. 338/1989.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che, in materia previdenziale, il criterio dell'effettività e dell'aderenza al rilievo concreto, cui di norma l'ordinamento lavoristico è informato, cede il passo a prevalenti esigenze di predeterminabilità, oggettività e possibilità di supervisione dell'obbligazione contributiva, concludendo a favore dell'inesistenza, anche in assenza di specifiche previsioni, di “una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)” (Cass. Sent. n. 3979/22).
La Suprema Corte ha anche affermato che «finanche la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, pur potendo liberare il lavoratore dall'obbligo della prestazione ed il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla “forza maggiore” la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro» (Cass. nr.
4676 del 2021 cit.)
A fronte delle osservazioni sopra svolte, le circostanze riferite dall'Associazione ricorrente, secondo cui si sarebbe (per anni) sottratto alla prestazione ovvero si sarebbe verificata una mancata Per_1
offerta della prestazione medesima (offerta non necessaria stante l'obbligo contrattuale) alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineati sarebbero assolutamente ininfluenti : all'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in base alla retribuzione contrattualmente (o virtualmente) dovuta a prescindere dalla unilaterale decisione della parte datoriale di sospendere (anche consensualmente) il rapporto di lavoro e/o di tollerare assenze non giustificate dal lavoro dei propri dipendenti consegue il dovere del datore di lavoro di pagare i contributi considerando come base di calcolo l'orario previsto contrattualmente (art. 1 D.L. 338/1989, conv. L. n. 389/1989).
Peraltro nelle richieste di CIGD per CO (i trattamenti di integrazione salariale previsti, dal DL
18/2020 Curaitalia e successivi, per “i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono
l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), presentate dall' a partire dal mese di marzo 2020 la stessa ha indicato un orario Parte_1
contrattuale, relativo al lavoratore pari a 20 ore settimanali e su tale parametro ha chiesto il Per_1
calcolo dei benefici.
Occorre osservare l'irragionevolezza nonché la contraddittorietà sottesa al comportamento dell'Associazione ricorrente datrice, la quale, da un lato, ha richiesto il conteggio di detti ammortizzatori parametrandolo alla stregua di un orario lavorativo articolato su 20 ore settimanali, dall'altro, ha versato i contributi per la prestazione erogata a fronte di un orario lavorativo articolato in
4/5/6 ore settimanali.
La presentazione di denunce contributive da parte di per il dipendente Parte_1 Persona_1
solamente per 4/5/6 ore lavorative settimanali, anziché 20 ore come da contratto, ha imposto agli ispettori di calcolare i contributi dovuti per 20 ore lavorative settimanali, calcolando le differenze contributive dovute
CP_ (doc. 37 all . L'accertata irregolarità commessa dall'Associazione datrice determina, in definitiva, la piena legittimità della pretesa azionata dall' relativamente alla determinazione CP_1 dell'obbligazione contributiva alla stregua dell'orario contrattualmente previsto.
A quanto precede deve aggiungersi che parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione relativamente al quantum contributivo dovuto calcolato dall'INL e addebitato da
[...]
rilevate dagli ispettori in merito ai rimborsi spesa corrisposti ai lavoratori autonomi CP_5 facenti parte dell'Associazione opponente.
Al punto 2 del verbale, l'INL ha evidenziato che per i soci non dipendenti con la Parte_1
qualifica di lavoratori autonomi, ha denunciato un numero limitato di giornate lavorative, mediamente
1 giorno all'anno nel 2018 e 2019, e 0 giorni nel 2020, a fronte di fatture di vendite relative ad un numero cospicuo di serate musicali organizzate;
riferendo che detta difformità trova conferma nella documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti (doc.5).
CP_ L' , in aggiunta alle risultanze del verbale di accertamento, ha poi eccepito che, in Controparte_1
materia previdenziale, tutti i datori di lavoro che occupino personale classificato nelle categorie elencate dall'art 3 DLCPS 708/47 e successive integrazioni debbano iscriversi all'Enpals – oggi Inps-
Gestione PALS - ai fini del versamento della contribuzione indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro nello spettacolo.
L' Associazione opponente ha dichiarato di aver corrisposto ai musicisti non dipendenti dalla stessa dei soli rimborsi spese e, come tale, esclusi dal conteggio per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo.
Il giudice, quindi, al fine di chiarire la posizione dei lavoratori autonomi che si esibiscono per l'associazione ricorrente nonché allo scopo di qualificare correttamente il compenso dagli stessi percepito per le prestazioni erogate, a fronte delle istanze istruttorie formulate dalle parti nei rispettivi atti di giudizio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.10.2022, con ordinanza emessa in data
08.11.2022, ha ammesso le prove per testi di cui al ricorso introduttivo limitatamente al cap. I, escludendo gli ulteriori capitoli di parte ricorrente in quanto generici ed ininfluenti ed ha disposto altresì, ex art. 421 c.p.c., l'escussione, in qualità di teste, di Testimone_1 Le prove orali assunte hanno riguardato, segnatamente, il profilo di addebito relativo alla irregolarità emerse rispetto al trattamento riservato ai collaboratori autonomi dell' Parte_1
Orbene, ai fini della definizione della vertenza che ci occupa, limitatamente all'aspetto controverso in esame, è d'uopo, innanzitutto, riportare le dichiarazioni rese da in sede di indagine Testimone_1 ispettiva;
la medesima, infatti, alla domanda rivoltale dagli ispettori “Come impiegata amministrativa seguiva il compenso per questi artisti?”, ha risposto “Io e preparavamo una sorta di rimborso Pt_2
spese che comprendeva il costo del carburante e tutti gli scontrini delle spese sostenute (ristorante, vestiario, ecc.). So che gli artisti percepivano un compenso, dava una busta con del denaro in Pt_2
contanti, non so se all'interno della busta era presente, oltre al rimborso, anche il compenso per la prestazione artistica”. (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione). La teste predetta, escussa, poi, all'udienza del 06.06.2023, a chiarimento di quanto sostenuto il giorno 18.05.2021, ha dichiarato quanto segue: “Quando ho detto agli ispettori “so che gli artisti percepivano un compenso” volevo dire che supponevo che percepissero un compenso, dividendosi il ricavato del concerto. Ma nessuno me lo aveva mai detto. Non so se nelle buste che il consegnava agli artisti oltre ai rimborsi Pt_2 spese fossero inseriti anche dei compensi.”
Ebbene, a fronte di un vaglio complessivo delle dichiarazioni rese, occorre evidenziare come Tes_1
anche nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, ha mancato di chiarire, in maniera
[...]
inequivoca, la natura retributiva degli esborsi erogati, riferendo piuttosto che le somme percepite dai lavoratori ben avrebbero potuto ricomprendere due voci distinte, potendo costituire, peraltro sempre in via di mera ipotesi, in parte rimborsi per le spese sostenute ed in parte ordinaria retribuzione.
Stante, dunque, l'ambiguità degli argomenti riferiti dalla teste, deve concludersi per lo scarso rilievo probatorio delle dichiarazioni rese dalla medesima, in quanto non idonee ad assumere efficacia dirimente a favore dell'assoggettamento delle somme corrisposte all'imponibile contributivo e, dunque, CP_ a suffragare la pretesa azionata da con l'avviso di addebito opposto, “a fortiori” laddove si consideri, d'altra parte, l'assoluta concordanza delle testimonianze assunte durante la fase istruttoria del presente giudizio: tutti i testi escussi hanno, infatti, collimato sul carattere essenzialmente gratuito delle prestazioni, erogate a fronte della percezione di rimborso-spese.
In particolare, all'udienza del 06.06.2023, si è così espresso: “So che gli altri musicisti Persona_1
avessero un rimborso spese. Così io so. Non c'era un numero fisso di concerti al mese delle tre band.
Potevano esserci dai tre ai sei concerti al mese, ma vi erano anche mesi in cui non ve ne era nessuno.
Anche io avevo dei rimborsi spese mensili. Solitamente per abbigliamento, materiale musicale. Non ricordo nello specifico rimborsi per alberghi, ma può darsi che ci siano stati. Io anticipavo il costo degli alberghi che poi mi era rimborsato.” In senso conforme ha deposto “Io percepivo mensilmente un rimborso spese. Preciso che Tes_2
io presentavo gli scontrini e poi la somma totale era liquidata dalla associazione. Io suono la chitarra.
Non ricordo se in quegli anni ho chiesto rimborsi per l'acquisto di chitarra. Sicuramente ho comprato materiale di consumo relativo al mio strumento quali corde, cavi. L'accordo con era che io Pt_2
percepissi un rimborso spese in base alle spese sostenute. Non era un rimborso forfettario, ma a piè di lista. Non era previsto alcun compenso.”; così sì espresso, poi, il teste alla predetta Testimone_3
udienza: “Gli accordi erano che avrei percepito un rimborso spese. Ho fatto solo due serate poi vi è stata la chiusura per covid. Avevo chiesto rimborso per benzina e autostrada e per qualche panino.”
Di seguito le dichiarazioni rese dal teste “Ero d'accordo con per un rimborso Tes_4 Pt_2
spese. Si trattava di spese di macchina, autostrada e ristorante. Mi pare di ricordare che si trattava non di rimborso forfettario, ma dietro consegna di scontrini e pezze giustificative.”
La natura di rimborso spese delle somme corrisposte è stata altresì confermata dal ricorrente, Pt_2 il quale, interrogato liberamente all'udienza del 16.11.2023, ha così dichiarato: “l'accordo con i
[...]
soci era che avrebbero depositato a fine mese una lista delle spese effettuate divise per tipologia di spese (es carburante, autostrade.) con i giustificativi di spese. Io poi provvedevo al bonifico dal conto della associazione. Era stato il commercialista a suggerirmi la procedura da seguire. Anche i pernottamenti venivano rimborsati, cene, pranzi, attrezzature (abbigliamento o strumenti per suonare).
Mai ho rimborsato queste spese in contanti, sempre con bonifico. Occasionalmente ho dato buste in contanti. Ma molto sporadicamente, forse due/tre volte. Non ho dato ai soci buste con contanti a parte queste due/tre volte.”
All'udienza del 09.05.2024 è stato poi escusso in qualità di teste uno degli ispettori che hanno condotto le verifiche amministrative, , il quale ha dichiarato: “Ho svolto, unitamente ad altri Testimone_5
colleghi, la ispezione sulla . La documentazione relativa ai Parte_1
rimborsi era contraddittoria: non faceva riferimento a giornate lavorate e in molti casi non faceva riferimento a costi inerenti ad attività lavorativa, ad eccezione dei rimborsi per le spese di carburante i cui importi non sono stati considerati imponibili. Abbiamo considerato i rimborsi, in quanto inattendibili, come reale compenso per le prestazioni effettuate. Preciso che chi vuole nello spettacolo svolgere prestazioni gratuite deve chiedere un certificato di agibilità a titolo gratuito preventivamente
e l' valuta i requisiti e autorizza o meno. Nel caso in oggetto il certificato non era stato richiesto. CP_1
Preciso che abbiamo ritenuto che non sussistessero i requisiti che dessero diritto alla esenzione dalla richiesta del certificato di agibilità e del pagamento dei contributi nella quota massima, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota minore (malattia e maternità) in ogni caso anche per i lavoratori esenti. Abbiamo quindi chiesto la contribuzione nella misura massima. Confermo il verbale ispettivo 26.7.2021 a mia firma.”
Le dichiarazioni rese dal teste insistono quindi circa il carattere incoerente della Tes_5 documentazione prodotta relativa ai rimborsi, stante l'impossibilità, - con la sola eccezione dei costi sostenuti per il carburante per i quali sono stati indicati data, luogo, nominativo del lavoratore e timbro dell'impianto di distribuzione- di ricondurre dette spese all'attività prestata nonché alle specifiche giornate lavorate;
conclusione, questa, che, avendo altresì riguardo alla prospettazione dell' CP_4
troverebbe conferma nella copia degli scontrini e delle ricevute depositati dai ricorrenti
[...]
medesimi (doc. 26 allegato al ricorso) che non consentirebbero di risalire al soggetto che ha sostenuto la relativa spesa, né all'inerenza con un evento musicale.
E' emerso, invero, dalle dichiarazioni rese dal teste il quale, escusso all'udienza del Tes_6
06.06.2023, in esito alla lettura da parte del Giudice dei titoli di spesa estrapolati dal doc. 26 di parti ricorrenti (il medesimo documento che l' ha invocato a sostegno della pretesa Controparte_4
contributiva e tacciato di inadeguatezza causale) ha confermato di aver acquistato abbigliamento per concerti e accessori per gli strumenti musicali, precisando ancor prima “L'accordo con ra che Pt_2 avrei fatto qualche serata con rimborso spese. Io all'epoca ero insegnante di musica a tempo pieno e a tempo determinato. Non ho percepito alcun compenso oltre al rimborso spese. Mi era rimborsata
l'autostrada, la benzina, forse qualche albergo e i pranzi e le cene. Forse qualche acquisito di apparecchiature.” È provato, quindi, in esito al raffronto tra gli scontrini prodotti dai ricorrenti e le prove testimoniali assunte, che il rimborso sia stato sorretto da adeguata giustificazione non solamente per le spese sostenute per il carburante.
Peraltro, deve evidenziarsi come gli ispettori, pur avendo affermato l'impossibilità di abbinamento dei documenti di spesa agli importi erogati, relativamente alla maggior parte di essi, tuttavia hanno incluso nell'imponibile contributivo indistintamente tutti i rimborsi non documentati, senza offrire una puntuale elencazione degli somme erogate in presenza di adeguate giustificazioni e di quelle invece qualificabili alla stregua di ordinaria retribuzione.
Sul punto, infatti, occorre precisare che il principio di rilievo pubblicistico, - alla stregua del quale le somme corrisposte in assenza di analitica documentazione, comprovante il nesso eziologico tra la spesa sostenuta e quella rimborsata, devono essere qualificate quale ordinaria retribuzione in un'ottica di deterrenza di illeciti di evasione contributiva- , evocato dall'Ente della quale criterio di CP_4 rigorosa osservanza, invero ha subìto dei temperamenti applicativi proprio nell'indagine ispettiva condotta. Gli ispettori infatti, da un lato, hanno scomputato dall'imponibile contributivo i soli rimborsi percepiti per le spese di carburante perché reputate le uniche sorrette da adeguata causa giustificatrice, dall'altro, hanno qualificato, indistintamente, le restanti somme come retribuzioni, senza effettuare, alla stregua di un vaglio di adeguatezza causale, un'analisi puntuale di tutta documentazione prodotta e non solo, come invece risulta, per la maggior parte di essa.
Peraltro, occorre evidenziare come, anche in caso di qualificazione delle somme percepite quali retribuzioni, alcuna obbligazione contributiva graverebbe sull'Associazione ricorrente, atteso l'onere dei lavoratori autonomi dello spettacolo di provvedere autonomamente al versamento dei contributi dovuti all' . Ciò si ricava, invero, dal disposto di cui all'art. 3 l. 24.12.2003 n. 305 Controparte_4
(“Legge Finanziaria” per il 2004), il quale ha introdotto al riguardo due rilevanti innovazioni normative, aggiungendo, all'elenco dei lavoratori “obbligatoriamente iscritti all'Ente” (all'epoca
ENPALS), di cui all'art. 3 co. I, d. lgs. C.P.S. 16.7.1947, n. 708, il n. 23 bis, riferito ai “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”. Il co. 100 del medesimo art. 3 della citata Legge Finanziaria, ha, poi, integrato l'art. 1 d. lgs. 30.4.1997, n. 182 con il nuovo co. 15-bis, secondo il quale “i lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo”, vale a dire al pagamento dei contributi già di pertinenza dell'ENPALS, cui è succeduto l' odierno resistente. Il significato di tale disposizione appare, CP_1
dunque, del tutto univoco nel porre a carico dei musicisti – lavoratori autonomi - il pagamento dei contributi dovuti anche nel caso, non provato nella fattispecie in esame, di percezione di importi aventi natura retributiva.
Certificato di agibilità
L' Associazione ricorrente ha dichiarato di non essere tenuta a conseguire per i suoi soci il certificato di agibilità ex art. 6 D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, documento che attesta la regolarità contributiva dei lavoratori dello spettacolo da domandare entro 5 giorni dalla stipula del contratto ed ha invocato, a sostegno di quanto asserito, l' art. 1 comma 188 legge 296/06, il quale, tra l'altro, dispone “per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate … da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di
5.000 euro”.
Parte resistente ha citato la Circolare ENPALS n. 6/07, la quale prevede testualmente che: “Nel rispetto della disposizione normativa in esame, che riserva ai soli lavoratori tassativamente elencati il predetto regime di esenzione, si precisa che, preliminarmente alla definizione dei relativi impegni contrattuali e, comunque, prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro
o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti comprovanti l'appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella degli studenti. Si sottolinea, infine, che l'esenzione introdotta dalla disposizione normativa in trattazione, attiene, come sopra specificato, agli adempimenti ex artt. 3, 6, 9 e 10 del
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Pertanto permangono - ove previsti - tutti gli altri obblighi di legge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la tutela del lavoro minorile;
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza;
il versamento della CP_ contribuzione assistenziale all' (DS, SSN, etc.).”
Deve, tuttavia, evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse (Cass. n. 23032 del 2007; Cass. n. 6699 del CP_ 2014)” (Cass. sent. 9.2.21, n. 3121); ne deriva che l' tramite una propria circolare, può regolamentare unicamente il funzionamento dei propri organi interni, non anche imporre adempimenti ad un soggetto esterno.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che, relativamente al periodo oggetto di indagine, i soci artisti che si sono esibiti agli eventi musicali tenuti dalle band di Parte_1
risultavano già in forza (come dipendenti o lavoratori autonomi) di altri datori di lavoro/committenti, ne consegue che l'associazione ricorrente non era tenuta a richiedere il certificato di agibilità all' . CP_1
(docc. 11-22 allegati al ricorso).
Peraltro, dal verbale unico di accertamento e notificazione del 26.7.2021 (doc. 27 di parte ricorrente) si evince che annualmente ogni singolo socio artista ha ricevuto rimborsi spese inferiori alla soglia dei
5000 euro lordi di cui all'art. 1, comma 188 L. n. 296/2006.
Ne consegue l'esenzione di da ogni obbligo di versamento contributivo finanche Parte_1 nell'ipotesi, nel caso di specie esclusa per le ragioni sovra-esposte, in cui gli esborsi erogati costituissero ordinarie forme retributive. A fronte delle osservazioni complessivamente svolte, del vaglio delle risultanze istruttorie, del quadro normativo richiamato, della riconosciuta qualità di rimborso spese ai compensi erogati, deve
CP_ ultimativamente propendersi per l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' in relazione all'aspetto esaminato.
Rapporto di subordinazione tra e il legale rappresentante Parte_1 Parte_2
Al punto 3 del verbale, l'INL ha rilevato l'assenza di un rapporto di subordinazione tra Parte_1
e socio fondatore e rappresentante legale di Parte_2 Parte_1
A sostegno della natura subordinata del rapporto di lavoro tra e si è invece Pt_2 Parte_1 espressa l'associazione ricorrente, che ha invocato la Cassazione del 29.11.2022 n. 35088, nella quale, richiamando Cass. 30.9.2016 n. 19596, si legge: “come puntualizzato da questa S.C. “le qualità di amministratore e di lavoratore da una stessa società di capitali” (a maggior ragione, se di una semplice associazione) “sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale”. Oltre a ciò è necessario, per chi rivendichi la subordinazione, dimostrare
“l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso” (Cass.
6.11.2013 n.
24972).
A fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, è d'uopo evidenziare come l'indagine circa la corretta qualificazione della natura del rapporto di lavoro del ricorrente postuli, senz'altro, il Pt_2 richiamo all'orientamento della Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato (…), assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali.” (si veda, da ultimo, Cass. 24/02/2006, n. 4171 ma anche Cass. 15/06/2009, n.
13858 e Cass. n. 27/07/2009, n. 17455).
A tal riguardo, deve ulteriormente specificarsi che il vincolo di assoggettamento gerarchico – quale elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo -consiste nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. (in tal senso cfr. anche Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Ebbene, nel senso di escludere che il lavoratore fosse assoggettato al potere direttivo Pt_2 dell' depongono innanzitutto le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di controllo Parte_1
CP_ ispettivo (doc. 5 : - “Io, oltre a cantare e suonare come tutti gli altri, mi occupo anche dell'ufficio, raccolgo i contatti, sento gli associati, coordino gli associati. (…) Ho l'ufficio sotto casa e non saprei quantificare quante ore dedico all'attività amministrativa”; - “Io coordino, dirigo e do indicazioni a tutti gli altri soci, sono il punto di riferimento per tutti. L'associazione ha un conto corrente al quale posso accedere solo io”; - “Sono io che dirigo l'associazione, anche nei confronti di che è Per_1
l'altro dipendente. Io sono il presidente e sono superiore a tutti gli altri soci”. CP_ Le predette dichiarazioni sono confermate da in sede di accertamento (doc. 6 , la Testimone_1 quale alla domanda degli ispettori “Chi era il datore di lavoro?” ha risposto “Il Sig. , era Parte_2
lui che dirigeva e comandava nella società prima e nell'associazione dopo. Io, per essere assunta, ho fatto un colloquio con lui (…). Sempre con lui ho concordato lo stipendio e l'orario di lavoro. In azienda non c'erano altre figure preminenti, dirigeva lui e basta”. Giova precisare che, sul piano associativo, è socio fondatore dell'Associazione, ne è legale rappresentante e Presidente del Pt_2
Consiglio Direttivo. A ciò si deve aggiungere che il rapporto di lavoro subordinato è sorto il
04.02.2018, quando quale presidente di ha assunto quale lavoratore Pt_2 Parte_1
CP_ subordinato sé stesso (doc. 7 : è ragionevole, quindi, ritenere, salve evidenze di segno opposto, che non possa sussistere un reale rapporto di natura subordinata in caso di coincidenza tra il soggetto che deve impartire le direttive e quello che ne è destinatario. Non è stata ammessa la istruttoria sul punto richiesta da parte ricorrente (capitolo C del ricorso introduttivo) stante la genericità delle circostanze contenute nello stesso e comunque in contrasto con l'art 13 dello Statuto della Parte_1
( doc 2 all ricorso) che prevede il controllo del Presidente sulle attività della assemblea e del consiglio direttivo.
L'assenza di eterodirezione della prestazione e quindi del vincolo di assoggettamento al potere datoriale trova, infatti, ulteriore conferma nella deposizione resa dallo stesso ricorrente il quale, Pt_2 interrogato liberamente all'udienza del 16.11.2023, ha dichiarato quanto segue: “Io ero il Presidente della che ho fondato unitamente ai primi soci. Coordinavo le attività.” Al ricorrente Parte_1
vengono quindi lette le dichiarazioni prodotte da di cui sopra (doc 5) e il medesimo le ha CP_1
confermate. Che fosse una figura di riferimento, riconosciuta come apicale anche dagli altri collaboratori Pt_2 dell'Associazione ricorrente, è emerso altresì dalle deposizioni del teste escusso Tes_6 all'udienza del 06.06.2023, il quale ha dichiarato: “Ho collaborato con l'associazione dal 2018 al 2021 come pianista, tastierista. L'accordo con era che avrei fatto qualche serata con rimborso Pt_2 spese”, e da quelle rese da “l'accordo con ra che io percepissi un rimborso spese Tes_2 Pt_2
in base alle spese sostenute” (cfr. verbale udienza del 06.06.2023).
Ebbene, alla stregua degli elementi di fatto e delle dichiarazioni sopra riportate, non risultano provati gli elementi caratterizzanti la fattispecie della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., primo tra tutti l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, soprattutto laddove si abbia riguardo, nel caso di specie, alla particolare posizione rivestita da Pt_2 nell'organigramma dell'Associazione, dal momento che, alla stregua dell'arresto di legittimità citato dalla stessa ricorrente, non risulta provata l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle proprie della carica associativa rivestita.
Imputabilità alla corretta gestione previdenziale delle somme percepite da per Parte_2
l'attività artistica prestata
Al punto 4 del verbale, l'INL ha esposto le conseguenze derivanti dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra e ed ha inquadrato l'attività svolta dal medesimo Parte_2 Parte_1 in quella di “Lavoratore autonomo nello spettacolo” per conto di rimarcando gli Parte_1 adempimenti amministrativi necessari;
ne è conseguito il calcolo dell'imponibile al fine dell'assolvimento degli obblighi contributivi sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal lavoratore, tenendo conto delle fatture e dei registri Iva acquisiti.
La ricorrente ha evidenziato che, se fosse disconosciuta la natura subordinata del lavoratore in Pt_2
aderenza quindi a quanto rilevato dagli ispettori al punto 3 del verbale di accertamento, dovrebbe sottrarsi dal dovuto per la contribuzione omessa quale orchestrale quanto già versato quale ordinario lavoratore subordinato.
L'Ente della Previdenza, nelle note conclusive depositate, ha ribadito che “Relativamente alla contribuzione eventualmente ed indebitamente versata l'Associazione potrà presentare formale domanda di rimborso e/o compensazione che potrà essere disposta solo dopo l'avvenuta estinzione di ogni eventuale debito nei confronti dell' , chiedendo, qualora fosse ravvisata una somma dovuta a CP_1
o a da parte di , la compensazione con il suo maggior credito Parte_1 Parte_2 CP_1
portato dall'avviso di addebito.
Ebbene, alla luce delle domande rassegnate, stante il riconoscimento di quale lavoratore Parte_2
autonomo dello spettacolo, avendo riguardo alla disciplina introdotta dal Legislatore del 2003, sopra richiamata, che pone in capo al lavoratore autonomo l'onere di versare i contributi dovuti alla corretta CP_ gestione previdenziale, atteso quanto già versato all' a titolo contributivo in Controparte_1
favore di quale lavoratore subordinato, pare corretto disporre la compensazione dei Parte_2
reciproci rapporti di debito-credito tra le parti.
Spese di lite
Secondo il principio di soccombenza, avendo riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande azionate con il ricorso, è corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art 442 e ss cpc definitivamente pronunciando: dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito nella parte relativa alla richiesta di contributi derivante dalla inclusione dei rimborsi spese nel computo dell'imponibile contributivo;
dispone la compensazione tra quanto dovuto da a titolo di contribuzione quale lavoratore Parte_2
autonomo orchestrale con quanto già versato a titolo contributivo quale lavoratore subordinato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite giorni sessanta per la motivazione
Pavia 26-11-2024 La giudice del lavoro
Federica Ferrari