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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/08/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 148/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 516/2022
del Tribunale di Salerno depositata in data 10/2/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Montera, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Diaz n. 12 -
Appellante
E
– CO
Appellata contumace
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 10/2/2022 – resa nell'ambito del procedimento instaurato ex art. 645 c.p.c. dalla società nei confronti della Cassa Parte_1
Rurale e Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Fisciano – ha rigettato l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo n. 164/2013 emesso il 17/7/2013, ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.1.Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
con atto notificato il 22/2/2022, citando in giudizio la CO
; l'appellante ha criticato le ragioni della decisione impugnata
[...]
ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2 La non si CO
è costituita in giudizio.
1.3. La Corte, all'esito della trattazione scritta, con ordinanza emessa i1 7/6/2024 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In primis va dichiarata la contumacia della CO
in quanto l'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è
[...]
costituita.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è inammissibile.
Va evidenziato che dalla disamina non solo della sentenza impugnata (sia nella parte relativa all'intestazione sia nella parte inerente all'articolazione dello svolgimento del processo e alla motivazione) ma anche del fascicolo di ufficio di primo grado ( cartaceo e telematico) emerge che il processo di primo grado è stato promosso dalla società nei Parte_1
confronti della Cassa Rurale e Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, uniche parti processuali, non essendo intervenuto in giudizio nessun altro soggetto.
Tuttavia in appello la società ha evocato non già la Cassa Rurale Parte_1
e Artigiana Banca di Credito Cooperativo, parte della precedente fase processuale, ma un soggetto diverso, ossia la , CO
senza comprovare e ancor prima neppure allegare alcuna vicenda che potesse giustificare la citazione del predetto istituto di credito in luogo dell'originaria parte processuale (cfr. atto di gravame e documenti allegati).
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile in applicazione del principio di diritto in forza del quale la qualità di parte legittimata a proporre impugnazione e a resistere alla stessa spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata sicchè va dichiarata inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, rilevabile di ufficio, l'impugnazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio definito con la sentenza impugnata ( cfr. Cass. n. 13954/2006; cfr. anche Cass. 1468/2002; Cass. n.
16591/2004; Cass. n. 520/2012; Cass. n. 32248/2021 in motivazione).
4. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio il Collegio osserva che non va adottata alcuna statuizione giacchè l' appellata, essendo rimata contumace, non ha svolto alcuna difesa.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno CO
n. 516/2022 depositata il 10/2/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CO
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello; 3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 5/8/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 148/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 516/2022
del Tribunale di Salerno depositata in data 10/2/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Montera, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Diaz n. 12 -
Appellante
E
– CO
Appellata contumace
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 10/2/2022 – resa nell'ambito del procedimento instaurato ex art. 645 c.p.c. dalla società nei confronti della Cassa Parte_1
Rurale e Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Fisciano – ha rigettato l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo n. 164/2013 emesso il 17/7/2013, ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.1.Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
con atto notificato il 22/2/2022, citando in giudizio la CO
; l'appellante ha criticato le ragioni della decisione impugnata
[...]
ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2 La non si CO
è costituita in giudizio.
1.3. La Corte, all'esito della trattazione scritta, con ordinanza emessa i1 7/6/2024 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In primis va dichiarata la contumacia della CO
in quanto l'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è
[...]
costituita.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è inammissibile.
Va evidenziato che dalla disamina non solo della sentenza impugnata (sia nella parte relativa all'intestazione sia nella parte inerente all'articolazione dello svolgimento del processo e alla motivazione) ma anche del fascicolo di ufficio di primo grado ( cartaceo e telematico) emerge che il processo di primo grado è stato promosso dalla società nei Parte_1
confronti della Cassa Rurale e Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, uniche parti processuali, non essendo intervenuto in giudizio nessun altro soggetto.
Tuttavia in appello la società ha evocato non già la Cassa Rurale Parte_1
e Artigiana Banca di Credito Cooperativo, parte della precedente fase processuale, ma un soggetto diverso, ossia la , CO
senza comprovare e ancor prima neppure allegare alcuna vicenda che potesse giustificare la citazione del predetto istituto di credito in luogo dell'originaria parte processuale (cfr. atto di gravame e documenti allegati).
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile in applicazione del principio di diritto in forza del quale la qualità di parte legittimata a proporre impugnazione e a resistere alla stessa spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata sicchè va dichiarata inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, rilevabile di ufficio, l'impugnazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio definito con la sentenza impugnata ( cfr. Cass. n. 13954/2006; cfr. anche Cass. 1468/2002; Cass. n.
16591/2004; Cass. n. 520/2012; Cass. n. 32248/2021 in motivazione).
4. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio il Collegio osserva che non va adottata alcuna statuizione giacchè l' appellata, essendo rimata contumace, non ha svolto alcuna difesa.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno CO
n. 516/2022 depositata il 10/2/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CO
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello; 3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 5/8/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli