Articolo 56 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 settembre 1995
Art. 56. (Donazioni) 1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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