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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 15/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1806 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Luca Elia presso il cui
[...] P.IVA_1
studio sito a Vallefoglia (PU), Via P. Togliatti 41 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione pagina 1 di 8
CONTRO
(c.f. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ed P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Conti, sito a Fano (PU)
via De' Da Carignano n. 7
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per gli opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: “Piaccia
all'ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, in accoglimento della presente opposizione,
ogni contraria istanza eccezione e/o conclusione disattesa: in via principale
accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri
[...]
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), , (C.F. e CodiceFiscale_4 Parte_3 C.F._3
(P. Iva ), poiché le clausole n. 2, 6 e 9 delle condizioni Parte_4 P.IVA_1
pagina 2 di 8 di fideiussione ricalcano le clausole di rivivescenza di deroga all'art. 1957 c.c. e di
sopravvenienza di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della
concorrenza dall'Antitrust con parere del 20/04/2005 e da Banca d'Italia con
provvedimento n. 55 del 02/05/2005 e per l'effetto dichiarare fondata
l'opposizione con conseguente revoca, annullamento e/o dichiarazione di
inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 453/2021; In subordine, accertare e
dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 9 delle fideiussioni di cui al decreto
ingiuntivo opposto e revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto
ingiuntivo 453/2021 per quanto argomentato e dedotto in causa dichiarando che
nulla devono i garanti sig.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(P. Iva ); In ogni caso, con vittoria di compensi e spese legali
[...] P.IVA_1
come per legge”.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in
via principale: - respingere qualsiasi domanda, contestazione ed eccezione
avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte
in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n.
pagina 3 di 8 453/2021 (R.G. 956/2021) del Tribunale di Pesaro. In via subordinata: - nella
denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque i sig.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_5 Controparte_1
323.530,65, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della
diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal
D.M. 147/2022”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 23.7.2021 , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio e per essa Parte_3 Parte_4 Controparte_1
la procuratrice proponendo opposizione al decreto Controparte_2
ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.323.530,65,
quale saldo debitore dei contratti di conto corrente n. 907 e n. 5532, di anticipazione n. 1602, 1603 e 5764 conclusi da in favore Controparte_3
della quale gli stessi opponenti si erano costituiti fideiussori.
pagina 4 di 8 In citazione si eccepiva la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a)
L. n. 287 del 1990, sull'assunto che dette garanzie corrispondevano allo schema contrattuale (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta,
come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005.
Si costituiva e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
la quale contestava l'opposizione, negando la sussistenza della Controparte_2
nullità delle fideiussioni.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 19.12.2024.
2 - L'esame del merito - che, in estrema sintesi, attiene alla nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust citata - dev'essere preceduto dalla verifica della sussistenza della procura alle liti, verifica da farsi anche pagina 5 di 8 d'ufficio, trattandosi di requisito indispensabile dello jus postulandi (cfr. Cass. sez.
un. 2001 n. 10956).
Tale verifica è negativa, atteso che la tanto procura in calce alla comparsa di risposta, quanto quella in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, rilasciate su foglio separato in formato analogico, recano una stampigliatura (“Dott.
[...]
Documento firmato da: 06.04.2021 Parte_6 Parte_7
15:53:29 ) senza sottoscrizione con firma digitale né autografa della parte, C.F._5
mentre sono presenti i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale del (solo) difensore.
Ineluttabile conseguenza di ciò è l'inesistenza degli atti, ossia ricorso e comparsa di risposta, non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto.
Neppure può darsi costo alla rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,
ratione temporis vigente (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022). Come
affermato, infatti, dal S.C., “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione
anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la
mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa
pagina 6 di 8 riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di
quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è
espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie
di inesistenza” (Cass. 2023 n. 28251).
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'inammissibilità delle domande proposte a nome di e per essa della procuratrice Controparte_1 [...]
Controparte_2
3 – Il rilievo d'ufficio è giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
e per essa la procuratrice così provvede:
[...] Controparte_2
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 453/2021 emesso da questo tribunale e dichiara inammissibili le domande proposte a nome di e per essa Controparte_1
della procuratrice Controparte_2
2) compensa le spese processuali.
Così deciso a Pesaro il 15.4.2025
pagina 7 di 8 Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 8 di 8