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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9510/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9510/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUSUMANO CAMILLA e
[...] C.F._4
CUSUMANO VINCENZO ( ) PASSEGGIATA DEL CARMINE, 2 35137 C.F._5
PADOVA; , elettivamente domiciliato in VIA TEZONE, 4 37122 VERONA presso il difensore avv.
CUSUMANO CAMILLA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPSI Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA e LAUDADIO SABINO ( ) VIA BIGLI, 21 20121 MILANO;
C.F._6 elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. SCOPSI
NICOLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito in via gradata o alternativa:
1. Accertare e dichiarare che il contratto con il quale i Sig.ri Parte_5 Parte_1
e hanno acquistato i diamanti da ID Spa tramite
[...] Parte_4
l'intermediazione di Banco-Bpm è nullo per violazione dell'art. 23 TUF e/o condannare alla ripetizione di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed CP_1 Parte_5
pagina 1 di 20 Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale Parte_1
trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a Banco-Bpm, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 e/o ex art. 1338 c.c. che si quantifica in Euro 20.000,00 o altra ritenuta equa;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1 violazione degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nell'art. 21 TUF, artt.,
27, 39, 40, 41, 42, del Reg. 16190/2007, anche in relazione all'art. 1176 co. II c.c., CP_2
e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca, ai sensi degli artt. 1218 c.c e 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti, quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a Parte_1 CP_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti
[...] come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1
violazione degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nella Comunicazione
9019104 del 2009, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ la risoluzione CP_2 del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig.
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con Parte_5 Parte_1
eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella CP_1
differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
4. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1 violazione degli obblighi informativi e comportamentali relativi alla disciplina sul conflitto d'interessi ex art. 21 TUF, Reg. Consob 16190/2007 e Regolamento congiunto – CP_2
Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella pagina 2 di 20 misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà Parte_1
dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore CP_1 attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
5. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1 violazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. , e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà Parte_1 dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore CP_1 attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
6. Accertare e dichiarare il contributo causalmente efficiente di CP_1 nell'operazione di acquisto dei diamanti della ricorrente e condannare la banca ex artt.
1218, 1173 e 1176 cc, anche in relazione agli artt. 8 co. 3 DM Tesoro 6/7/14 e art. 8 co. 3
DM Economia e Finanze 17.12.2009 n. 29 al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig.
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con Parte_5 Parte_1 eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella CP_1 differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
7. Annullare ex art. 1427 c.c. l'operazione di acquisto dei diamanti e/o condannare a versare Euro 17.151,54 per agli eredi del Sig. ed Euro CP_1 Parte_5
11.899,46 esclusivamente alla Sig.ra con eventuale trasferimento di Parte_1
proprietà dei diamanti dagli attori a , oltre al risarcimento del danno ai CP_1 pagina 3 di 20 ricorrenti quantificato in Euro 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa.
8. Accertare e dichiarare la nullità/l'invalidità/inefficacia/annullabilità del predetto contratto quale conseguenza della violazione degli artt. 20-21-22-23 del Codice del
Consumo e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. Parte_5
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale
[...] Parte_1
trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il CP_1
capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
9. In via subordinata condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 CP_1
quantificato per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a Parte_1 CP_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti
[...]
come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
10. In via subordinata, condannare al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. CP_1 che si quantifica in Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro Parte_5
11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di Parte_1
proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il capitale investito CP_1
ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa;
C O N C L U S I O N I per parte convenuta voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di poiché prescritte, generiche e inammissibili e comunque Controparte_3 pagina 4 di 20 infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le spese Controparte_3
di lite;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio esponendo: che era coniugata con Controparte_3 Parte_4
deceduto il 29/12/2013 e avevano tre figli ed;
che tutta la Parte_5 Parte_1 Parte_3 Pt_2
famiglia è da anni cliente correntista del;
che gli eredi di sono la moglie CP_1 Parte_5
e i figli;
che nel 2009 il consulente finanziario di fiducia della famiglia suggeriva agli stessi di Pt_4
investire in diamanti da investimento prospettando l'operazione come sicura e priva di rischi avente ad oggetto un bene cosiddetto rifugio non soggetto ad oscillazioni con un rendimento continuo, facilmente liquidabile dunque sicuramente redditizio e privo di rischi;
i coniugi pertanto, inesperti Parte_6
nell'ambito degli investimenti finanziari, facendo esclusivo affidamento su quanto riferito dalla banca, rassicurati dai grafici, dalle quotazioni di mercato che venivano loro mostrate e dal fatto che il consulente che aveva proposto l'investimento che aveva assistito loro durante le operazioni di acquisto era lo stesso che curava normalmente la loro posizione, decidevano di investire la somma complessiva di euro 17.151,54 nell'acquisto di tre diamanti in tre tranche tramite proposte di acquisto dal
16/12/2009 all'8.10 2010; lo stesso consulente proponeva il medesimo investimento alla figlia dei due coniugi che per le stesse motivazioni decideva di investire l'importo di euro Parte_7
11.899,46 nell'acquisto di due diamanti sottoscrivendo proposte d'acquisto in data 27 Aprile 2010 e 22 luglio 2011; il codice investimento e il codice cliente comparivano in tutti i documenti relativi all'acquisto dei diamanti e il nome della banca compariva sulla proposta di acquisto e sui rendimenti che la banca forniva ai clienti;
la proposta di acquisto e le informazioni su un investimento in diamanti venivano fornite solo ed esclusivamente dal consulente bancario non avendo i signori i e Pt_5
mai incontrato il funzionario di ID. In seguito ricorrenti tramite articoli di giornali e servizi Pt_4
pagina 5 di 20 televisivi venivano a conoscenza del fatto che i valori pubblicati sul Sole 24 ore che erano stati mostrati, in realtà erano valori fissati dalla stessa società venditrice dei diamanti e altro non erano che pubblicità a pagamento e che l'effettivo valore dei diamanti era notevolmente inferiore a quello che era stato fatto loro credere. Per tale ragione chiedevano di vendere le pietre;
in data 10/01/2019 ID veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano;
i ricorrenti sporgevano reclamo nei confronti di e ID;
rispondeva escludendo ogni forma di responsabilità in quanto la CP_1 CP_4
stessa aveva agito unicamente come segnalatrice;
i ricorrenti depositavano in data 22 luglio 2020 domanda di mediazione che si concludeva con esito negativo;
i diamanti venivano periziati e stimati complessivamente in euro 4250. Rilevavano che all'epoca dell'acquisto dei ricorrenti dei diamanti da investimento tra e ID vi era un accordo di collaborazione con cui si CP_1 Controparte_3
impegnava a mettere in contatto i propri clienti con ID per l'acquisto dei diamanti da investimento;
più precisamente si impegnava a proporre l'investimento in diamanti e a mettere Controparte_3
nelle proprie filiali materiale informativo sull'investimento in diamanti, far firmare la proposta di acquisto dei diamanti ai clienti, raccogliere i documenti con le sottoscrizioni, tenere aggiornati i clienti sui rendimenti di diamanti;
l'ignaro risparmiatore, pertanto, di fatto entrava in relazione solo con il consulente finanziario della banca che seguiva abitualmente i suoi investimenti e non aveva modo di dubitare del fatto che l'investimento in diamanti fosse diverso da altri investimenti visto che l'unico interlocutore effettivo era il consulente bancario.
Ne conseguiva che la banca non era mera segnalatrice ma promuoveva l'acquisto di diamanti sui quali guadagnava una percentuale ad ogni acquisto andato a buon fine;
che anche la presentazione dell'accordo effettuato da ID per la banca che di fatto girava tale presentazione ai clienti evidenziava che le trattative e gli eventuali accordi con la clientela devono essere condotti e conclusi in ambito bancario;
il diamante non deve essere proposto come gioiello ma come investimento;
che la presentazione continua spiegando perché i diamanti da investimento si ordinano in banca per maggiori garanzie sulla loro qualità, perché il loro prezzo corrisponde esattamente alle caratteristiche del diamante, perché con il diamante si acquisisce anche il diritto al suo futuro ricollocamento sul mercato, per la certezza di poter smobilizzare il diamante realizzando i suoi eventuali incrementi di valore nel tempo e a pagina 10 si legge “ le quotazioni sono un servizio aggiuntivo che viene offerto ai clienti per consentire loro di controllare nel tempo l'andamento dell'investimento sottoscritto. Attualmente vengono pubblicate sul Sole 24 ore”. Dunque sulla base di queste informazioni errate che la banca forniva ai clienti nei suoi luoghi comunemente noti per effettuare investimento, mostrando un depliant pagina 6 di 20 che garantiva la bontà dell'investimento, il rendimento e la facilità di disinvestimento, i ricorrenti non avrebbero potuto cogliere alcuna differenza tra l'investimento in diamanti e altri investimenti fatti in precedenza;
infatti il ruolo della banca è stato centrale avendo essa proposto l'investimento, fornito le informazioni errate usando in modo acritico le brochure di ID dove si diceva che il cliente poteva contare sulla banca, raccolto la documentazione e fatto sottoscrivere documenti ai coniugi Pt_6
e che ha informato quotidianamente dei rendimenti dei diamanti. Che l'autorità
[...] Parte_7
garante della concorrenza del mercato in data 30/10/2017 pubblicava il provvedimento con il quale sanzionava ID e per pratiche commerciali ingannevoli e scorrette rilevando che “ Controparte_3
La pratica posta in essere dai ID intermediazioni, concernente le modalità di Controparte_5
prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente sul Sole ventiquattrore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma uno lett. b) c) d) f) 22 nonché 23 comma 1 lettera t) codice del consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato- prospettato da ID come quotazione di mercato,- all'andamento del mercato dei diamanti, alla vantaggiosità redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista e di ID che vanta una leadership europea” In particolare per quanto riguarda il prezzo questo veniva fissato autonomamente dai ID che però nel materiale promozionale faceva costante riferimento alle quotazioni pubblicate sul Sole 24 ore omettendo di riferire ai clienti che la pubblicazione avveniva dietro loro pagamento come pubblicità; che l'acquisto dei diamanti fu proposto e sollecitato dalla banca e dallo stesso funzionario al quale normalmente si rivolgeva alla famiglia sicché è evidente che senza la condotta di i ricorrenti non avrebbero mai Pt_5 CP_1 CP_3
acquistato i diamanti;
che il provvedimento dell'autorità garante della concorrenza del mercato è stato confermato dal Tar del IO con sentenza 10.967/2018; che in data 28 settembre 2019 la procura di
Milano depositava avviso ex art. 415c.p.p. nei confronti di . Ciò premesso chiedevano: CP_1
1. Accertare e dichiarare che il contratto con il quale i Sig.ri e Parte_5 Parte_1
hanno acquistato i diamanti da ID Spa tramite l'intermediazione di Banco-Bpm è Parte_4 nullo per violazione dell'art. 23 TUF e/o condannare alla ripetizione di Euro 17.151,54 per CP_1
gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 Parte_1
pagina 7 di 20 con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Banco-Bpm, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 e/o ex art. 1338 c.c. che si quantifica in Euro 20.000,00 o altra ritenuta equa;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1 degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nell'art. 21 TUF, artt., 27, 39, 40, 41, 42, del
Reg. 16190/2007, anche in relazione all'art. 1176 co. II c.c., e/o dichiarare la CP_2
nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca, ai sensi degli artt.
1218 c.c e 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti, quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti Parte_1
dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in CP_1
narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1
degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nella Comunicazione 9019104 del CP_2
2009, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ la risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per Parte_5
la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Parte_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre CP_1
interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
4. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1
degli obblighi informativi e comportamentali relativi alla disciplina sul conflitto d'interessi ex art. 21
TUF, Reg. Consob 16190/2007 e Regolamento congiunto – Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 CP_2
e successive modifiche, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti Parte_1
dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in CP_1
narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
pagina 8 di 20 5. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1
degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. , e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro Parte_5
11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei Parte_1
diamanti dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti CP_1
come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
6. Accertare e dichiarare il contributo causalmente efficiente di nell'operazione di acquisto CP_1
dei diamanti della ricorrente e condannare la banca ex artt. 1218, 1173 e 1176 cc, anche in relazione agli artt. 8 co. 3 DM Tesoro 6/7/14 art. 8 co. 3 DM Economia e Finanze 17.12.2009 n. 29 al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro
17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a , o nella Parte_1 CP_1
differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
7. Annullare ex art. 1427 c.c. l'operazione di acquisto dei diamanti e/o condannare a CP_1
versare Euro 17.151,54 per agli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente alla Parte_5
Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Parte_1 CP_1
, oltre al risarcimento del danno ai ricorrenti quantificato in Euro 20.000,00 o nella diversa misura
[...]
ritenuta equa.
8. Accertare e dichiarare la nullità/l'invalidità/inefficacia/annullabilità del predetto contratto quale conseguenza della violazione degli artt. 20-21-22-23 del Codice del Consumo e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura Euro
17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a , o nella Parte_1 CP_1
differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
pagina 9 di 20 9. In via subordinata condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 quantificato per CP_1
quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. Parte_5
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale
[...] Parte_1
trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale CP_1
investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
10. In via subordinata, condannare al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. che si CP_1
quantifica in Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente Parte_5
per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Parte_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre CP_1
interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa;
11. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite - comprensive delle spese eventuali di CTP e CTU, dei compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15% ed agli accessori di legge – e delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria (ivi incluse le spese di assistenza legale), delle spese per perizie di stima, nonché con adozione nei confronti di dei provvedimenti di cui Controparte_3 all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione e maggiorazione ex art. 4, comma 1bis Decreto 55/2014.
Si costituiva rilevando eccependo, in via preliminare la prescrizione con riferimento Controparte_3
alla pretesa di natura extracontrattuale;
nel merito rilevava che gli acquisti sono stati decisi esclusivamente dai clienti nella piena consapevolezza di trattare con un soggetto diverso dalla banca sul cui operato quest'ultima mai ha reso alcuna rappresentazione e men che meno garanzia;
che mai i funzionari della banca hanno rappresentato alla clientela determinati rendimenti o la facilità o speditezza di un'eventuale rapida liquidazione dell'investimento, nè hanno svolto attività di promozione o sollecitazione di acquisto di diamanti essendosi la banca limitata a segnalare i prodotti di
ID solo dopo che i clienti ne avevano richiesto informazioni;
appreso l'interesse dei clienti la banca ha consegnato ai medesimi copia delle brochure informative predisposte dai ID e ha informato tale società dell'interesse manifestato dai clienti e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni;
rilevava che tutto il materiale informativo che pubblicizzava l'attività e pagina 10 di 20 servizi di ID riporta esclusivamente nome logo digitale della società descrivendo le caratteristiche delle pietre commercializzate senza che in tale contesto venga mai rappresentato un coinvolgimento della banca se non in un ruolo di mero collegamento e appoggio ai clienti. Ciò premesso rilevava che le domande della controparte si fondano sul provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, mentre nulla riferiscono in merito allo specifico e concreto rapporto intercorso con la banca;
che tale provvedimento contenendo un accertamento reso in sede amministrativa di carattere generale non riguarda la fattispecie individuale azionata dal singolo in sede civile e non può assurgere a fonte di prova in giudizio;
che sono inapplicabili le norme a tutela del consumatore rilevando che la banca è estranea al contratto di compravendita, nonché rilevava l'inapplicabilità del tuf atteso che gli acquisti di diamanti come effettuati dal ricorrente non costituiscono operazioni di investimento soggette alla disciplina del
Tuf; rilevava altresì infondatezza della domanda risarcitoria da inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede nonché di protezione e di informazione in mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale tra la banca e le controparti atteso che mancava l'elemento essenziale dell'affidamento per la ragione che quest'ultimo è stato escluso per iscritto in maniera ripetuta e specifica ed inequivocabile sicché la banca non ha in generato alcun affidamento, nè prestato alcuna garanzia in relazione alla compravendita di diamanti né sul piano della congruità del prezzo applicato applicato così come delle prospettive di rendimento e disinvestimento, nè con riguardo al controllo delle informazioni rese dai ID nei propri materiali divulgativi.
Rilevava altresì l'infondatezza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. atteso che la banca si era limitata a mettere in contatto il ricorrente e ID senza in alcun modo partecipare alla trattativa;
difettavano altresì presupposti per la domanda risarcitoria ex art. 2043c.c. e per vizio del consenso;
contestava altresì il danno come quantificato dalla controparte non essendo stato dimostrato che il prezzo corrisposto per l'acquisto dei diamanti sarebbe stato superiore al reale valore delle pietre;
ce in ogni caso l'unico parametro ipoteticamente rilevante al fine del computo del risarcimento era il valore di mercato di ciascuna pietra al momento dell'acquisto mentre deve escludersi la rilevanza di qualsiasi riferimento al valore attuale delle medesime;
affermava altresì il concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 c.c.; chiedeva pertanto il rigetto delle domande in subordine l'accertamento del concorso di colpa del ricorrente.
Veniva disposta la conversione del rito e assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c. p.c. espletata consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 17.12.24 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 11 di 20 Preliminarmente si rileva che con riferimento all'investimento oggetto di causa non può essere invocata la disciplina di cui al d. lgs. n. 58/1998 (TUF) con i conseguenti obblighi informativi (art. 21 TUF) e in generale di tutela previsti in materia, in quanto i diamanti non rientrano nell'elenco degli strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, TUF. Inoltre, tali beni, essendo fisicamente individuabili e suscettibili di godimento, hanno un valore intrinseco, dipendente in tutto o in parte dalla loro materialità, che li differenzia dall'astrattezza o cartolarità degli strumenti finanziari. Tuttavia, la sottesa finalità d'investimento che connota l'acquisto di tali pietre preziose assume comunque, per quanto di seguito esposto, un ruolo significativo nella corretta individuazione degli obblighi di condotta da ascriversi alla banca.
Nell'ipotesi in esame, non vi è dubbio che la banca, pur non essendo parte del contratto d'acquisto dei diamanti, abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante in ordine al perfezionamento dello stesso, in quanto parte ricorrente ha appresso della possibilità di concludere tale operazione da un funzionario bancario, il quale, oltre a fornire il materiale informativo, ha curato l'inoltro della proposta d'acquisto. Occorre, dunque, stabilire se la banca abbia tenuto una condotta difforme dagli obblighi professionali e se sussista una responsabilità in capo alla stessa per la conclusione di tale contratto.
Com'è noto, la vendita di diamanti da parte di ID per il tramite di , e di altre banche, a CP_1
clienti degli Istituti di credito non ha riguardato solo i ricorrenti , ma numerosi risparmiatori ed è diventato un fenomeno tale da richiedere l'intervento sanzionatorio dell'AGCM sia nei confronti del rivenditore che delle banche intermediarie, tra cui . CP_1
Con la decisione n. PS10677 del 20/09-30/10/2017 l'AGCM ha accertato che ID, sia direttamente sia attraverso gli istituti di credito ”ha rappresentato in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come
“quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni,
pagina 12 di 20 al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta” (cfr. doc. 25 di parte attrice, pp. 3-
4).
Dall'istruttoria del AGCM è emersa, inoltre, una responsabilità concorrente degli istituti di credito nella realizzazione della pratica scorretta concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando le banche il principale canale attraverso il quale i diamanti di ID venivano offerti ai consumatori finali. Difatti, le modalità con cui sono state presentate le offerte dei prodotti hanno contribuito a condizionare le scelte dei clienti, i quali erano portati confidare nell'attività di consulenza svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente titolare di specifiche competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
Ciò posto, deve ritenersi in conformità a Corte App Milano 3610/24 pubblicata il 30.12.24 che la delibera del Garante non possa non essere apprezzata, ai fini probatori, nel presente giudizio civile di risarcimento del danno.
Dato atto che “la tutela amministrativa che viene esercitata avanti al Garante della Concorrenza e del
Mercato (cfr. art. 27 D. Lgs. 206/2005) e la tutela esperibile dal singolo consumatore avanti al Giudice
Ordinario, pure nella diversità di oggetto e di finalità, presentano innegabili punti di interferenza… la
Corte ritiene che, sebbene nella specifica materia di cui trattasi non sia previsto – a livello normativo – che la pronuncia del Garante abbia diretta rilevanza nel giudizio civile di danno, di essa si debba tenere conto ai fini della decisione. In ordine al valore probatorio della delibera, varie sono le interpretazioni offerte, talune pronunciandosi in termini di c.d. “prova atipica”, altri invece ritenendo che la stessa sia
“prova privilegiata”, essendo pertanto onere del Giudice Civile dare una motivazione rafforzata, laddove voglia discostarsene. Entrambe le interpretazioni, pure nella diversità dell'impatto applicativo, portano a ritenere che il provvedimento del Garante abbia rilevanza ai fini probatori.” Benchè in detto provvedimento non vi sia alcun riferimento agli attori “in quanto è la finalità pubblicistica e sanzionatoria del procedimento amministrativo ad escludere il richiamo alle singole posizioni dei privati, che ad esso rimangono estranei. Tuttavia, si ritiene che la delibera offra rilevanti elementi di prova in ordine all'antigiuridicità della condotta sanzionata – nella specie, l'adozione di pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal responsabile primario, che resta sempre I.D.B.e, in via concorrente, dalla Banca – e alla sua potenzialità lesiva”
Peraltro, la rilevanza di tale provvedimento è corroborata dal fatto che le valutazioni in esso contenute sono state condivise anche in sede giurisdizionale dal Tar IO (sent. 14/11/2018 n. 10967) e dal
Consiglio di Stato (sent. 2081/2021). Quest'ultimo ha, in primo luogo, chiarito che la pagina 13 di 20 commercializzazione di diamanti non costituisce attività bancaria o finanziaria, ma di mera intermediazione nella vendita del tutto estranea all'ambito regolamentato. Ha, inoltre, escluso che l'attività dell' si sia limitata a quella del “segnalatore” e quindi che si sia esaurita nel Controparte_6
trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri.
Al riguardo, sono stati valorizzati alcuni elementi da cui desumere il ruolo attivo svolto dalla banca nella dinamica contrattuale complessiva in cui i risparmiatori sono stati coinvolti, tra cui le pattuizioni contenute nell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , secondo cui la banca era CP_1
tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID
e, tramite i propri funzionari, era tenuta a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa dagli stessi in ordine all'esatto ammontare dell'operazione. È stato, inoltre, riconosciuto rilievo alla previsione a favore della banca di provvigioni pari ad una percentuale dell'operazione conclusa e della raccolta della proposta d'acquisto da parte dell'impiegato bancario.
Circostanze analoghe si sono verificate nel caso di specie essendo emerso che:
- la banca ha messo a disposizione della clientela all'interno delle proprie filiali materiale informativo e divulgativo relativo alla venditrice e da quest'ultima predisposto, doc. .24 ricorrebti( sul punto si rileva che non vi è prova della consegna a parte ricorrente della brochure informativa prodotta sub doc. 4 dalla convenuta che, diversamente da quella prodotta da parte ricorrente, riporta la dicitura “ le banche svolgono un attività di mero orientamento della clientela interessata”…; circostanza che, in ogni caso, alla luce del complessivo tenore della brochure informativa e delle altre circostanze esposte non sarebbe idonea a escludere l'affidamento dei ricorrenti e quindi, la banca dalla responsabilità da contatto sociale per i motivi di seguito esposti)
- la ricorrente, già cliente della banca, ha appreso della possibilità di acquistare i diamanti dal funzionario di riferimento, prendendo visione del predetto materiale informativo;
- la banca, tramite un dipendente, ha inoltrato l'ordine d'acquisto sottoscritto dalla cliente nei propri locali, mettendola così in contatto con ID;
- il perfezionamento del contratto è avvenuto presso i locali dell'istituto bancario, il quale, sulla base dell'Accordo di Collaborazione tra quest'ultimo e ID, percepiva una provvigione per ogni affare concluso.
pagina 14 di 20 Dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, può, quindi, ritenersi provata la sussistenza di una partecipazione attiva della banca nella commercializzazione dei diamanti, che ha agevolato la conclusione dell'operazione di vendita, rilevatasi pregiudizievole per la cliente.
Deve in ogni caso essere rilevato che quand'anche l'investimento non fosse stato espressamente consigliato dal funzionario di banca (circostanza che, infatti, non risulta provata nel caso di specie),
l'attività di consegna del materiale informativo e di gestione dell'ordine di acquisto è comunque riconducibile ad un ruolo attivo di intermediazione nella vendita da parte della banca, avendo messo in contatto la cliente con la società venditrice e consentito così l'incontro tra domanda e offerta dei beni. È pacifico, infatti, che il funzionario bancario ha provveduto a fornire le brochure informative e a raccogliere gli ordini di acquisto, facendo da tramite nelle comunicazioni tra il Cliente e ID, così concretamente contribuendo alla conclusione del contratto.
Pertanto, la resistente tramite la messa a disposizione delle sedi, nonché per le modalità con cui si è realizzata l'offerta e i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto dei diamanti e alla loro custodia, ha permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta.
Sul piano concreto, infatti, non rileva che nell'Accordi di collaborazione tra e ID fosse CP_1
formalmente previsto che il primo svolgesse il ruolo di mero segnalatore, in quanto assume portata dirimente la considerazione che il cliente fosse naturalmente indotto all'acquisto in ragione della fiducia riposta nella capacità di stima e valutazione della banca e nello svolgimento della propria attività con trasparenza e serietà.
In merito alla difesa della banca circa il suo ruolo di mero segnalatore d'investimenti, anziché di proponente, si condividono le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Milano secondo cui “la condotta della banca sarebbe pur sempre consistita nel portare a conoscenza del cliente la possibilità dell'investimento in questione, con le scorrette modalità accertate, (investimento che il cliente sarebbe comunque stato del tutto libero di decidere se effettuare o meno), dall'effettuazione del quale la banca avrebbe, comunque, tratto un congruo vantaggio economico;
posto che, in assenza della segnalazione,
l'investimento in questione non avrebbe potuto essere effettuato dal cliente, è del tutto evidente
l'equivalenza concreta tra un'attività di “proposta” e un'attività di “segnalazione” (cfr. Corte
d'Appello Milano 6.5.2022 n. 1512).
Gli elementi esposti sono, quindi, tali da poter ritenere che si fosse instaurato un rapporto con il personale della banca, cui la ricorrente si era affidata e, quindi, che sussistesse un contatto sociale qualificato.
pagina 15 di 20 Come noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è possibile incorrere in responsabilità contrattuale “anche in ragione del solo contatto sociale, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso” (Cass., Sez. Un., n. 14712/2007).
Si configura, quindi, un contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., allorquando sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti determinati che, in virtù della speciale qualità di uno di essi (generalmente di natura professionale), sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in conformità al generale dovere di solidarietà sociale. Da tale relazione discendono a carico del professionista non già obblighi di prestazione ex art. 1174 c.c., bensì obblighi protettivi, di correttezza e di informazione ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Non può, infatti, non tenersi in considerazione come la banca rappresenti, nell'immaginario comune, un luogo dove istituzionalmente si pongono in essere investimenti di carattere finanziario, tanto da essere inevitabilmente percepita dalla propria clientela come un ente di ausilio nella gestione del loro risparmio e nella scelta della tipologia d'investimento maggiormente adeguata alle proprie esigenze.
Lo svolgimento dell'attività bancaria è, infatti, caratterizzato da peculiare professionalità che si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività imprenditoriali svolte dalla banca, anche se non strettamente connesse all'esercizio del credito in senso proprio (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 14712/2007).
In particolare, il cliente, al momento dell'acquisto, può ragionevolmente confidare sul fatto che le informazioni relative all'investimento, nonché l'operazione nel suo complesso, siano state controllate e, quindi, in senso lato garantite dalla stessa banca o che, perlomeno, quest'ultima segnali eventuali rischi o aspetti critici dell'investimento presentato.
La qualifica professionale dell'interlocutore e la fiducia riposta in quest'ultimo sono, dunque, tali da ingenerare nei clienti un legittimo affidamento circa fruttuosità e serietà dell'investimento, cui si ricollega un dovere di correttezza e d'informazione in capo all'istituto di credito.
Di conseguenza, nell'osservanza di tali obblighi protettivi era tenuto a vagliare la serietà CP_1 dell'offerta e informare adeguatamente il cliente sulla reale convenienza dell'affare, al fine d'evitare che l'acquisto delle pietre preziose presentato dalla banca, e soprattutto percepito dalla cliente, come alternativo all'investimento in prodotti finanziari avvenisse in assenza di una chiara rappresentazione della rischiosità dell'operazione e dei relativi costi.
pagina 16 di 20 Peraltro, le informazioni contenute nella brochure risultano decettive, in quanto, non essendo specificato che non esiste per i diamanti una quotazione o un listino ufficiale per la vendita al dettaglio, il lettore è portato a ritenere che le quotazioni a cui si fa riferimento siano oggettive, legate al valore intrinseco dei diamanti, e non frutto di una valutazione discrezionale effettuata in autonomia dalla venditrice. Inoltre, anche l'omessa precisazione, nel materiale consegnato e nella proposta di acquisto, dell'importo attribuito al valore di mercato del diamante e di quello volto a remunerare i servizi accessori, nonché quelli dell'istituto di credito, si appalesa come una violazione del dovere di informazione.
Alla luce di quanto esposto, va, quindi, affermata la responsabilità della resistente per la violazione degli obblighi nascenti da un contatto sociale qualificato. Peraltro, a fronte dell'allegazione della ricorrente circa il compimento da parte della banca delle medesime condotte accertare dall' AGCM in via generale nei confronti dei clienti, sarebbe stato onere della banca fornire prova contraria, ovvero dimostrare che, quei comportamenti non erano stati tenuti nel caso specifico, oggetto del presente giudizio.
La banca non ha, invece, assolto a tale onere probatorio, né ha provato che la sua attività - per il tramite dei suoi funzionari - non ha in alcun modo influito sulla volontà degli attori di concludere il contratto di compravendita con ID.
Acclarata la responsabilità della resistente, occorre procedere alla quantificazione del danno subito dai ricorrenti.
Va premesso che il danno patrimoniale suscettibile di risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto dai ricorrenti per l'acquisto dei diamanti (precisamente: euro 5.692,68 per il diamante acquistato da in data 12.2.2010 da doc.3 ; € 5.704,86 per il diamante Parte_6 acquistato in data 17.5.2010 da doc. 5 , € 5.745,00 per il diamante acquistato in data Parte_6
22.10.2010 da doc. 7 ( tot 17.142,54) , € 5764,50 per il diamante acquistato da Parte_6 [...] in data 25.10.25 , doc. 9, € 6.134,96 per il diamante acquistato in data 22.7.2011 da Parte_1 [...]
doc. 11 ( tot 11.899,46 ) e il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro Parte_1
acquisto, come determinato dal CTU nella relazione depositata, comprensivo dell'IVA ( ovvero €
2085,53 per il diamante di cui al doc. 3, € 2.267,81 per il diamante di cui al doc. 5 , € 1.978,97; per il diamante di cui al 7, ( tot € 6.332,31) € 2315,69 per il diamante di cui al doc. 9, € 2435,14 per il diamante di cui al doc. 11 ( tot € 4.750,83).
pagina 17 di 20 Sul punto, si condividono integralmente le considerazioni e conclusioni del Consulente Tecnico secondo cui non può essere applicato semplicemente il prezzo indicato nel listino Rapaport (Rapaport
Diamond Report, quale fonte di rilievo internazionale utilizzata dai rivenditori al fine di stabilire il prezzo dei diamanti nei principali mercati del mondo e che è una fonte), che fornisce indicazione sui cc.dd. prezzi da grossista, ma è necessario applicare delle variazioni percentuali al fine di individuare le quotazioni del prezzo al pubblico, ossia il corrispondente prezzo al dettaglio, dovendosi tener conto di molteplici fattori, tra i quali il fatto che si trattasse di un diamante da investimento, il prestigio dell'attività svolta dal rivenditore e la sua autorevolezza, le quotazioni delle aziende concorrenti e così via (in tal senso cfr. anche Corte d'Appello di Milano, 15 febbraio 2023, n. 515).
Il danno patrimoniale – liquidato in linea capitale, al momento dell'acquisto - ammonta, dunque, ad euro 10.810,23 per la posizione cui sono succeduti la moglie e i tre Parte_6 Parte_4 figli ed e € 7.148,63 per , corrispondente alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1
differenza tra i due valori sopra indicati, ossia tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro reale valore di mercato.
“La valutazione dei diamanti deve essere condotta con riferimento alla data del loro acquisto anziché a quella attuale, considerato come il rischio di oscillazioni delle valutazioni delle pietre era stato consapevolmente assunto dagli acquirenti nel momento in cui aveva deciso di acquistare i diamanti con finalità di investimento (sul punto, Tribunale di Milano, sez. VI, 22 dicembre 2022, n. 10125, cit.).
In altre parole, si reputa irrilevante l'eventuale successivo aumento o diminuzione del suddetto valore di mercato delle pietre, in dipendenza dell'andamento del mercato (Corte appello Milano, 6 maggio
2022, n. 1512/2022).
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria dei ricorrenti riferita al lucro cessante- quale rendimento atteso dell'investimento - atteso che l'acquisto dei diamanti era stato pacificamente effettuato con finalità di investimento e che l'andamento dei prezzi dei diamanti integrava un'alea volontariamente assunta dall'attore al momento della scelta di tale bene quale forma di investimento e, precisamente, rappresentava la componente di rischiosità insita nell'investimento stesso.
Per analoghe ragioni, non si ritiene di poter considerare come parametro per il risarcimento del danno il valore di realizzo per la vendita dei diamanti, trattandosi di un valore legato a fattori estranei ed indipendenti dalla condotta di parte convenuta (quali il gradimento del mercato in un dato momento storico o il canale di rivendita utilizzato)” ( Trib Milano. 8002/23)
pagina 18 di 20 Il danno lamentato dagli attori , dunque, è provato nei limiti dell'importo di euro 10.810,23 in capo agli eredi di ovvero la moglie e i tre figli ed Parte_5 Parte_4 Parte_1 Parte_3
e € 7.148,63 in capo a , cui devono essere aggiunti la rivalutazione Parte_2 Parte_1
monetaria e gli interessi dalla data di ciascun acquisto dei diamanti - integrante la data di verificazione dell'evento dannoso conseguente all'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di protezione sopra richiamati - sino al saldo. A tale ultimo riguardo si richiama l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (tra le altre, Cass. ordinanza 27.12.2022 n. 37798; Cass. 6 settembre 2022, n.
26202; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948). Ne consegue che al cliente della banca – danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso (S.U. 17.2.1995 n. 1712); da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Il danno patrimoniale in tale misura individuato non può subire alcuna riduzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Come evidenziato in precedenza, si ritiene che le informazioni decettive e fuorvianti veicolate dalla abbiano contribuito a ingenerare nell'attore un legittimo affidamento Controparte_3 rispetto all'opportunità dell'investimento e, in particolare, alla corrispondenza del valore reale dei diamanti rispetto al prezzo di acquisto. Pertanto, anche in considerazione della posizione professionale qualificata della banca, non sussistono i presupposti per ravvisare alcun concorso di colpa in capo ai ricorrenti..
Dalle precedenti considerazioni discende che la debba essere condannata al Controparte_3
risarcimento del danno, in favore degli eredi di e i tre figli Parte_8 Pt_1
ed nella misura di euro 10.810,23, e a l'importo di
[...] Parte_3 Parte_2 Pt_1 Parte_1
€ 7.148,63 oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra esposti.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domande proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 19 di 20 Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza espletata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo.
Preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione (cfr. doc. 19 di parte attrice), senza giustificato motivo, la banca deve essere condannata al versamento in favore dello
Stato di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di euro 259,00. Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata al pagamento di una somma di importo corrispondente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
condanna a corrispondere a ed Controparte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_3 [...]
l'importo di € 10.810,23 e a l'importo di € 7.148,63 oltre rivalutazione Pt_2 Parte_7
secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo ed interessi come indicato in motivazione. condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in Controparte_3
euro 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta;
condanna al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 259,00. Controparte_3
Milano, 7 giugno 2025
lA Giudice
dottssa. Rossella Filippi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9510/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUSUMANO CAMILLA e
[...] C.F._4
CUSUMANO VINCENZO ( ) PASSEGGIATA DEL CARMINE, 2 35137 C.F._5
PADOVA; , elettivamente domiciliato in VIA TEZONE, 4 37122 VERONA presso il difensore avv.
CUSUMANO CAMILLA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPSI Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA e LAUDADIO SABINO ( ) VIA BIGLI, 21 20121 MILANO;
C.F._6 elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. SCOPSI
NICOLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito in via gradata o alternativa:
1. Accertare e dichiarare che il contratto con il quale i Sig.ri Parte_5 Parte_1
e hanno acquistato i diamanti da ID Spa tramite
[...] Parte_4
l'intermediazione di Banco-Bpm è nullo per violazione dell'art. 23 TUF e/o condannare alla ripetizione di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed CP_1 Parte_5
pagina 1 di 20 Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale Parte_1
trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a Banco-Bpm, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 e/o ex art. 1338 c.c. che si quantifica in Euro 20.000,00 o altra ritenuta equa;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1 violazione degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nell'art. 21 TUF, artt.,
27, 39, 40, 41, 42, del Reg. 16190/2007, anche in relazione all'art. 1176 co. II c.c., CP_2
e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca, ai sensi degli artt. 1218 c.c e 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti, quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a Parte_1 CP_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti
[...] come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1
violazione degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nella Comunicazione
9019104 del 2009, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ la risoluzione CP_2 del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig.
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con Parte_5 Parte_1
eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella CP_1
differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
4. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1 violazione degli obblighi informativi e comportamentali relativi alla disciplina sul conflitto d'interessi ex art. 21 TUF, Reg. Consob 16190/2007 e Regolamento congiunto – CP_2
Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella pagina 2 di 20 misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà Parte_1
dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore CP_1 attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
5. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella CP_1 violazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. , e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà Parte_1 dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore CP_1 attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
6. Accertare e dichiarare il contributo causalmente efficiente di CP_1 nell'operazione di acquisto dei diamanti della ricorrente e condannare la banca ex artt.
1218, 1173 e 1176 cc, anche in relazione agli artt. 8 co. 3 DM Tesoro 6/7/14 e art. 8 co. 3
DM Economia e Finanze 17.12.2009 n. 29 al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig.
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con Parte_5 Parte_1 eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella CP_1 differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
7. Annullare ex art. 1427 c.c. l'operazione di acquisto dei diamanti e/o condannare a versare Euro 17.151,54 per agli eredi del Sig. ed Euro CP_1 Parte_5
11.899,46 esclusivamente alla Sig.ra con eventuale trasferimento di Parte_1
proprietà dei diamanti dagli attori a , oltre al risarcimento del danno ai CP_1 pagina 3 di 20 ricorrenti quantificato in Euro 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa.
8. Accertare e dichiarare la nullità/l'invalidità/inefficacia/annullabilità del predetto contratto quale conseguenza della violazione degli artt. 20-21-22-23 del Codice del
Consumo e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. Parte_5
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale
[...] Parte_1
trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il CP_1
capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
9. In via subordinata condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 CP_1
quantificato per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dagli attori a Parte_1 CP_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore attuale di realizzo dei diamanti
[...]
come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
10. In via subordinata, condannare al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. CP_1 che si quantifica in Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro Parte_5
11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di Parte_1
proprietà dei diamanti dagli attori a , o nella differenza tra il capitale investito CP_1
ed il valore attuale di realizzo dei diamanti come determinato in CTU o nella diversa misura che riterrà il Giudice, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa;
C O N C L U S I O N I per parte convenuta voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di poiché prescritte, generiche e inammissibili e comunque Controparte_3 pagina 4 di 20 infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le spese Controparte_3
di lite;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio esponendo: che era coniugata con Controparte_3 Parte_4
deceduto il 29/12/2013 e avevano tre figli ed;
che tutta la Parte_5 Parte_1 Parte_3 Pt_2
famiglia è da anni cliente correntista del;
che gli eredi di sono la moglie CP_1 Parte_5
e i figli;
che nel 2009 il consulente finanziario di fiducia della famiglia suggeriva agli stessi di Pt_4
investire in diamanti da investimento prospettando l'operazione come sicura e priva di rischi avente ad oggetto un bene cosiddetto rifugio non soggetto ad oscillazioni con un rendimento continuo, facilmente liquidabile dunque sicuramente redditizio e privo di rischi;
i coniugi pertanto, inesperti Parte_6
nell'ambito degli investimenti finanziari, facendo esclusivo affidamento su quanto riferito dalla banca, rassicurati dai grafici, dalle quotazioni di mercato che venivano loro mostrate e dal fatto che il consulente che aveva proposto l'investimento che aveva assistito loro durante le operazioni di acquisto era lo stesso che curava normalmente la loro posizione, decidevano di investire la somma complessiva di euro 17.151,54 nell'acquisto di tre diamanti in tre tranche tramite proposte di acquisto dal
16/12/2009 all'8.10 2010; lo stesso consulente proponeva il medesimo investimento alla figlia dei due coniugi che per le stesse motivazioni decideva di investire l'importo di euro Parte_7
11.899,46 nell'acquisto di due diamanti sottoscrivendo proposte d'acquisto in data 27 Aprile 2010 e 22 luglio 2011; il codice investimento e il codice cliente comparivano in tutti i documenti relativi all'acquisto dei diamanti e il nome della banca compariva sulla proposta di acquisto e sui rendimenti che la banca forniva ai clienti;
la proposta di acquisto e le informazioni su un investimento in diamanti venivano fornite solo ed esclusivamente dal consulente bancario non avendo i signori i e Pt_5
mai incontrato il funzionario di ID. In seguito ricorrenti tramite articoli di giornali e servizi Pt_4
pagina 5 di 20 televisivi venivano a conoscenza del fatto che i valori pubblicati sul Sole 24 ore che erano stati mostrati, in realtà erano valori fissati dalla stessa società venditrice dei diamanti e altro non erano che pubblicità a pagamento e che l'effettivo valore dei diamanti era notevolmente inferiore a quello che era stato fatto loro credere. Per tale ragione chiedevano di vendere le pietre;
in data 10/01/2019 ID veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano;
i ricorrenti sporgevano reclamo nei confronti di e ID;
rispondeva escludendo ogni forma di responsabilità in quanto la CP_1 CP_4
stessa aveva agito unicamente come segnalatrice;
i ricorrenti depositavano in data 22 luglio 2020 domanda di mediazione che si concludeva con esito negativo;
i diamanti venivano periziati e stimati complessivamente in euro 4250. Rilevavano che all'epoca dell'acquisto dei ricorrenti dei diamanti da investimento tra e ID vi era un accordo di collaborazione con cui si CP_1 Controparte_3
impegnava a mettere in contatto i propri clienti con ID per l'acquisto dei diamanti da investimento;
più precisamente si impegnava a proporre l'investimento in diamanti e a mettere Controparte_3
nelle proprie filiali materiale informativo sull'investimento in diamanti, far firmare la proposta di acquisto dei diamanti ai clienti, raccogliere i documenti con le sottoscrizioni, tenere aggiornati i clienti sui rendimenti di diamanti;
l'ignaro risparmiatore, pertanto, di fatto entrava in relazione solo con il consulente finanziario della banca che seguiva abitualmente i suoi investimenti e non aveva modo di dubitare del fatto che l'investimento in diamanti fosse diverso da altri investimenti visto che l'unico interlocutore effettivo era il consulente bancario.
Ne conseguiva che la banca non era mera segnalatrice ma promuoveva l'acquisto di diamanti sui quali guadagnava una percentuale ad ogni acquisto andato a buon fine;
che anche la presentazione dell'accordo effettuato da ID per la banca che di fatto girava tale presentazione ai clienti evidenziava che le trattative e gli eventuali accordi con la clientela devono essere condotti e conclusi in ambito bancario;
il diamante non deve essere proposto come gioiello ma come investimento;
che la presentazione continua spiegando perché i diamanti da investimento si ordinano in banca per maggiori garanzie sulla loro qualità, perché il loro prezzo corrisponde esattamente alle caratteristiche del diamante, perché con il diamante si acquisisce anche il diritto al suo futuro ricollocamento sul mercato, per la certezza di poter smobilizzare il diamante realizzando i suoi eventuali incrementi di valore nel tempo e a pagina 10 si legge “ le quotazioni sono un servizio aggiuntivo che viene offerto ai clienti per consentire loro di controllare nel tempo l'andamento dell'investimento sottoscritto. Attualmente vengono pubblicate sul Sole 24 ore”. Dunque sulla base di queste informazioni errate che la banca forniva ai clienti nei suoi luoghi comunemente noti per effettuare investimento, mostrando un depliant pagina 6 di 20 che garantiva la bontà dell'investimento, il rendimento e la facilità di disinvestimento, i ricorrenti non avrebbero potuto cogliere alcuna differenza tra l'investimento in diamanti e altri investimenti fatti in precedenza;
infatti il ruolo della banca è stato centrale avendo essa proposto l'investimento, fornito le informazioni errate usando in modo acritico le brochure di ID dove si diceva che il cliente poteva contare sulla banca, raccolto la documentazione e fatto sottoscrivere documenti ai coniugi Pt_6
e che ha informato quotidianamente dei rendimenti dei diamanti. Che l'autorità
[...] Parte_7
garante della concorrenza del mercato in data 30/10/2017 pubblicava il provvedimento con il quale sanzionava ID e per pratiche commerciali ingannevoli e scorrette rilevando che “ Controparte_3
La pratica posta in essere dai ID intermediazioni, concernente le modalità di Controparte_5
prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente sul Sole ventiquattrore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma uno lett. b) c) d) f) 22 nonché 23 comma 1 lettera t) codice del consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato- prospettato da ID come quotazione di mercato,- all'andamento del mercato dei diamanti, alla vantaggiosità redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista e di ID che vanta una leadership europea” In particolare per quanto riguarda il prezzo questo veniva fissato autonomamente dai ID che però nel materiale promozionale faceva costante riferimento alle quotazioni pubblicate sul Sole 24 ore omettendo di riferire ai clienti che la pubblicazione avveniva dietro loro pagamento come pubblicità; che l'acquisto dei diamanti fu proposto e sollecitato dalla banca e dallo stesso funzionario al quale normalmente si rivolgeva alla famiglia sicché è evidente che senza la condotta di i ricorrenti non avrebbero mai Pt_5 CP_1 CP_3
acquistato i diamanti;
che il provvedimento dell'autorità garante della concorrenza del mercato è stato confermato dal Tar del IO con sentenza 10.967/2018; che in data 28 settembre 2019 la procura di
Milano depositava avviso ex art. 415c.p.p. nei confronti di . Ciò premesso chiedevano: CP_1
1. Accertare e dichiarare che il contratto con il quale i Sig.ri e Parte_5 Parte_1
hanno acquistato i diamanti da ID Spa tramite l'intermediazione di Banco-Bpm è Parte_4 nullo per violazione dell'art. 23 TUF e/o condannare alla ripetizione di Euro 17.151,54 per CP_1
gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 Parte_1
pagina 7 di 20 con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Banco-Bpm, oltre al risarcimento del danno ex art. 1224 e/o ex art. 1338 c.c. che si quantifica in Euro 20.000,00 o altra ritenuta equa;
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1 degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nell'art. 21 TUF, artt., 27, 39, 40, 41, 42, del
Reg. 16190/2007, anche in relazione all'art. 1176 co. II c.c., e/o dichiarare la CP_2
nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca, ai sensi degli artt.
1218 c.c e 1223 c.c., al risarcimento dei danni subiti, quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti Parte_1
dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in CP_1
narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1
degli obblighi informativi e comportamentali contenuti nella Comunicazione 9019104 del CP_2
2009, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ la risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per Parte_5
la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Parte_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre CP_1
interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
4. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1
degli obblighi informativi e comportamentali relativi alla disciplina sul conflitto d'interessi ex art. 21
TUF, Reg. Consob 16190/2007 e Regolamento congiunto – Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 CP_2
e successive modifiche, e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 Parte_5
esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti Parte_1
dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in CP_1
narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
pagina 8 di 20 5. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di concretatosi nella violazione CP_1
degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. , e/o dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia/ risoluzione del contratto e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro Parte_5
11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei Parte_1
diamanti dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti CP_1
come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
6. Accertare e dichiarare il contributo causalmente efficiente di nell'operazione di acquisto CP_1
dei diamanti della ricorrente e condannare la banca ex artt. 1218, 1173 e 1176 cc, anche in relazione agli artt. 8 co. 3 DM Tesoro 6/7/14 art. 8 co. 3 DM Economia e Finanze 17.12.2009 n. 29 al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro
17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a , o nella Parte_1 CP_1
differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
7. Annullare ex art. 1427 c.c. l'operazione di acquisto dei diamanti e/o condannare a CP_1
versare Euro 17.151,54 per agli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente alla Parte_5
Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Parte_1 CP_1
, oltre al risarcimento del danno ai ricorrenti quantificato in Euro 20.000,00 o nella diversa misura
[...]
ritenuta equa.
8. Accertare e dichiarare la nullità/l'invalidità/inefficacia/annullabilità del predetto contratto quale conseguenza della violazione degli artt. 20-21-22-23 del Codice del Consumo e/o condannare la banca al risarcimento dei danni subiti quantificati per quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura Euro
17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra Parte_5 [...]
con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a , o nella Parte_1 CP_1
differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
pagina 9 di 20 9. In via subordinata condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 quantificato per CP_1
quanto riguarda il danno patrimoniale nella misura di Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. Parte_5
ed Euro 11.899,46 esclusivamente per la Sig.ra con eventuale
[...] Parte_1
trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a , o nella differenza tra il capitale CP_1
investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro 20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa.
10. In via subordinata, condannare al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. che si CP_1
quantifica in Euro 17.151,54 per gli eredi del Sig. ed Euro 11.899,46 esclusivamente Parte_5
per la Sig.ra con eventuale trasferimento di proprietà dei diamanti dai ricorrenti a Parte_1
, o nella differenza tra il capitale investito ed il valore dei diamanti come in narrativa, oltre CP_1
interessi come in narrativa e rivalutazione, ed oltre al danno non patrimoniale che si quantifica in Euro
20.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta equa;
11. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite - comprensive delle spese eventuali di CTP e CTU, dei compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15% ed agli accessori di legge – e delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria (ivi incluse le spese di assistenza legale), delle spese per perizie di stima, nonché con adozione nei confronti di dei provvedimenti di cui Controparte_3 all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione e maggiorazione ex art. 4, comma 1bis Decreto 55/2014.
Si costituiva rilevando eccependo, in via preliminare la prescrizione con riferimento Controparte_3
alla pretesa di natura extracontrattuale;
nel merito rilevava che gli acquisti sono stati decisi esclusivamente dai clienti nella piena consapevolezza di trattare con un soggetto diverso dalla banca sul cui operato quest'ultima mai ha reso alcuna rappresentazione e men che meno garanzia;
che mai i funzionari della banca hanno rappresentato alla clientela determinati rendimenti o la facilità o speditezza di un'eventuale rapida liquidazione dell'investimento, nè hanno svolto attività di promozione o sollecitazione di acquisto di diamanti essendosi la banca limitata a segnalare i prodotti di
ID solo dopo che i clienti ne avevano richiesto informazioni;
appreso l'interesse dei clienti la banca ha consegnato ai medesimi copia delle brochure informative predisposte dai ID e ha informato tale società dell'interesse manifestato dai clienti e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni;
rilevava che tutto il materiale informativo che pubblicizzava l'attività e pagina 10 di 20 servizi di ID riporta esclusivamente nome logo digitale della società descrivendo le caratteristiche delle pietre commercializzate senza che in tale contesto venga mai rappresentato un coinvolgimento della banca se non in un ruolo di mero collegamento e appoggio ai clienti. Ciò premesso rilevava che le domande della controparte si fondano sul provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, mentre nulla riferiscono in merito allo specifico e concreto rapporto intercorso con la banca;
che tale provvedimento contenendo un accertamento reso in sede amministrativa di carattere generale non riguarda la fattispecie individuale azionata dal singolo in sede civile e non può assurgere a fonte di prova in giudizio;
che sono inapplicabili le norme a tutela del consumatore rilevando che la banca è estranea al contratto di compravendita, nonché rilevava l'inapplicabilità del tuf atteso che gli acquisti di diamanti come effettuati dal ricorrente non costituiscono operazioni di investimento soggette alla disciplina del
Tuf; rilevava altresì infondatezza della domanda risarcitoria da inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede nonché di protezione e di informazione in mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale tra la banca e le controparti atteso che mancava l'elemento essenziale dell'affidamento per la ragione che quest'ultimo è stato escluso per iscritto in maniera ripetuta e specifica ed inequivocabile sicché la banca non ha in generato alcun affidamento, nè prestato alcuna garanzia in relazione alla compravendita di diamanti né sul piano della congruità del prezzo applicato applicato così come delle prospettive di rendimento e disinvestimento, nè con riguardo al controllo delle informazioni rese dai ID nei propri materiali divulgativi.
Rilevava altresì l'infondatezza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. atteso che la banca si era limitata a mettere in contatto il ricorrente e ID senza in alcun modo partecipare alla trattativa;
difettavano altresì presupposti per la domanda risarcitoria ex art. 2043c.c. e per vizio del consenso;
contestava altresì il danno come quantificato dalla controparte non essendo stato dimostrato che il prezzo corrisposto per l'acquisto dei diamanti sarebbe stato superiore al reale valore delle pietre;
ce in ogni caso l'unico parametro ipoteticamente rilevante al fine del computo del risarcimento era il valore di mercato di ciascuna pietra al momento dell'acquisto mentre deve escludersi la rilevanza di qualsiasi riferimento al valore attuale delle medesime;
affermava altresì il concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 c.c.; chiedeva pertanto il rigetto delle domande in subordine l'accertamento del concorso di colpa del ricorrente.
Veniva disposta la conversione del rito e assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c. p.c. espletata consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 17.12.24 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 11 di 20 Preliminarmente si rileva che con riferimento all'investimento oggetto di causa non può essere invocata la disciplina di cui al d. lgs. n. 58/1998 (TUF) con i conseguenti obblighi informativi (art. 21 TUF) e in generale di tutela previsti in materia, in quanto i diamanti non rientrano nell'elenco degli strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, TUF. Inoltre, tali beni, essendo fisicamente individuabili e suscettibili di godimento, hanno un valore intrinseco, dipendente in tutto o in parte dalla loro materialità, che li differenzia dall'astrattezza o cartolarità degli strumenti finanziari. Tuttavia, la sottesa finalità d'investimento che connota l'acquisto di tali pietre preziose assume comunque, per quanto di seguito esposto, un ruolo significativo nella corretta individuazione degli obblighi di condotta da ascriversi alla banca.
Nell'ipotesi in esame, non vi è dubbio che la banca, pur non essendo parte del contratto d'acquisto dei diamanti, abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante in ordine al perfezionamento dello stesso, in quanto parte ricorrente ha appresso della possibilità di concludere tale operazione da un funzionario bancario, il quale, oltre a fornire il materiale informativo, ha curato l'inoltro della proposta d'acquisto. Occorre, dunque, stabilire se la banca abbia tenuto una condotta difforme dagli obblighi professionali e se sussista una responsabilità in capo alla stessa per la conclusione di tale contratto.
Com'è noto, la vendita di diamanti da parte di ID per il tramite di , e di altre banche, a CP_1
clienti degli Istituti di credito non ha riguardato solo i ricorrenti , ma numerosi risparmiatori ed è diventato un fenomeno tale da richiedere l'intervento sanzionatorio dell'AGCM sia nei confronti del rivenditore che delle banche intermediarie, tra cui . CP_1
Con la decisione n. PS10677 del 20/09-30/10/2017 l'AGCM ha accertato che ID, sia direttamente sia attraverso gli istituti di credito ”ha rappresentato in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come
“quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni,
pagina 12 di 20 al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta” (cfr. doc. 25 di parte attrice, pp. 3-
4).
Dall'istruttoria del AGCM è emersa, inoltre, una responsabilità concorrente degli istituti di credito nella realizzazione della pratica scorretta concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando le banche il principale canale attraverso il quale i diamanti di ID venivano offerti ai consumatori finali. Difatti, le modalità con cui sono state presentate le offerte dei prodotti hanno contribuito a condizionare le scelte dei clienti, i quali erano portati confidare nell'attività di consulenza svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente titolare di specifiche competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
Ciò posto, deve ritenersi in conformità a Corte App Milano 3610/24 pubblicata il 30.12.24 che la delibera del Garante non possa non essere apprezzata, ai fini probatori, nel presente giudizio civile di risarcimento del danno.
Dato atto che “la tutela amministrativa che viene esercitata avanti al Garante della Concorrenza e del
Mercato (cfr. art. 27 D. Lgs. 206/2005) e la tutela esperibile dal singolo consumatore avanti al Giudice
Ordinario, pure nella diversità di oggetto e di finalità, presentano innegabili punti di interferenza… la
Corte ritiene che, sebbene nella specifica materia di cui trattasi non sia previsto – a livello normativo – che la pronuncia del Garante abbia diretta rilevanza nel giudizio civile di danno, di essa si debba tenere conto ai fini della decisione. In ordine al valore probatorio della delibera, varie sono le interpretazioni offerte, talune pronunciandosi in termini di c.d. “prova atipica”, altri invece ritenendo che la stessa sia
“prova privilegiata”, essendo pertanto onere del Giudice Civile dare una motivazione rafforzata, laddove voglia discostarsene. Entrambe le interpretazioni, pure nella diversità dell'impatto applicativo, portano a ritenere che il provvedimento del Garante abbia rilevanza ai fini probatori.” Benchè in detto provvedimento non vi sia alcun riferimento agli attori “in quanto è la finalità pubblicistica e sanzionatoria del procedimento amministrativo ad escludere il richiamo alle singole posizioni dei privati, che ad esso rimangono estranei. Tuttavia, si ritiene che la delibera offra rilevanti elementi di prova in ordine all'antigiuridicità della condotta sanzionata – nella specie, l'adozione di pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal responsabile primario, che resta sempre I.D.B.e, in via concorrente, dalla Banca – e alla sua potenzialità lesiva”
Peraltro, la rilevanza di tale provvedimento è corroborata dal fatto che le valutazioni in esso contenute sono state condivise anche in sede giurisdizionale dal Tar IO (sent. 14/11/2018 n. 10967) e dal
Consiglio di Stato (sent. 2081/2021). Quest'ultimo ha, in primo luogo, chiarito che la pagina 13 di 20 commercializzazione di diamanti non costituisce attività bancaria o finanziaria, ma di mera intermediazione nella vendita del tutto estranea all'ambito regolamentato. Ha, inoltre, escluso che l'attività dell' si sia limitata a quella del “segnalatore” e quindi che si sia esaurita nel Controparte_6
trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri.
Al riguardo, sono stati valorizzati alcuni elementi da cui desumere il ruolo attivo svolto dalla banca nella dinamica contrattuale complessiva in cui i risparmiatori sono stati coinvolti, tra cui le pattuizioni contenute nell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , secondo cui la banca era CP_1
tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID
e, tramite i propri funzionari, era tenuta a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa dagli stessi in ordine all'esatto ammontare dell'operazione. È stato, inoltre, riconosciuto rilievo alla previsione a favore della banca di provvigioni pari ad una percentuale dell'operazione conclusa e della raccolta della proposta d'acquisto da parte dell'impiegato bancario.
Circostanze analoghe si sono verificate nel caso di specie essendo emerso che:
- la banca ha messo a disposizione della clientela all'interno delle proprie filiali materiale informativo e divulgativo relativo alla venditrice e da quest'ultima predisposto, doc. .24 ricorrebti( sul punto si rileva che non vi è prova della consegna a parte ricorrente della brochure informativa prodotta sub doc. 4 dalla convenuta che, diversamente da quella prodotta da parte ricorrente, riporta la dicitura “ le banche svolgono un attività di mero orientamento della clientela interessata”…; circostanza che, in ogni caso, alla luce del complessivo tenore della brochure informativa e delle altre circostanze esposte non sarebbe idonea a escludere l'affidamento dei ricorrenti e quindi, la banca dalla responsabilità da contatto sociale per i motivi di seguito esposti)
- la ricorrente, già cliente della banca, ha appreso della possibilità di acquistare i diamanti dal funzionario di riferimento, prendendo visione del predetto materiale informativo;
- la banca, tramite un dipendente, ha inoltrato l'ordine d'acquisto sottoscritto dalla cliente nei propri locali, mettendola così in contatto con ID;
- il perfezionamento del contratto è avvenuto presso i locali dell'istituto bancario, il quale, sulla base dell'Accordo di Collaborazione tra quest'ultimo e ID, percepiva una provvigione per ogni affare concluso.
pagina 14 di 20 Dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, può, quindi, ritenersi provata la sussistenza di una partecipazione attiva della banca nella commercializzazione dei diamanti, che ha agevolato la conclusione dell'operazione di vendita, rilevatasi pregiudizievole per la cliente.
Deve in ogni caso essere rilevato che quand'anche l'investimento non fosse stato espressamente consigliato dal funzionario di banca (circostanza che, infatti, non risulta provata nel caso di specie),
l'attività di consegna del materiale informativo e di gestione dell'ordine di acquisto è comunque riconducibile ad un ruolo attivo di intermediazione nella vendita da parte della banca, avendo messo in contatto la cliente con la società venditrice e consentito così l'incontro tra domanda e offerta dei beni. È pacifico, infatti, che il funzionario bancario ha provveduto a fornire le brochure informative e a raccogliere gli ordini di acquisto, facendo da tramite nelle comunicazioni tra il Cliente e ID, così concretamente contribuendo alla conclusione del contratto.
Pertanto, la resistente tramite la messa a disposizione delle sedi, nonché per le modalità con cui si è realizzata l'offerta e i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto dei diamanti e alla loro custodia, ha permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta.
Sul piano concreto, infatti, non rileva che nell'Accordi di collaborazione tra e ID fosse CP_1
formalmente previsto che il primo svolgesse il ruolo di mero segnalatore, in quanto assume portata dirimente la considerazione che il cliente fosse naturalmente indotto all'acquisto in ragione della fiducia riposta nella capacità di stima e valutazione della banca e nello svolgimento della propria attività con trasparenza e serietà.
In merito alla difesa della banca circa il suo ruolo di mero segnalatore d'investimenti, anziché di proponente, si condividono le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Milano secondo cui “la condotta della banca sarebbe pur sempre consistita nel portare a conoscenza del cliente la possibilità dell'investimento in questione, con le scorrette modalità accertate, (investimento che il cliente sarebbe comunque stato del tutto libero di decidere se effettuare o meno), dall'effettuazione del quale la banca avrebbe, comunque, tratto un congruo vantaggio economico;
posto che, in assenza della segnalazione,
l'investimento in questione non avrebbe potuto essere effettuato dal cliente, è del tutto evidente
l'equivalenza concreta tra un'attività di “proposta” e un'attività di “segnalazione” (cfr. Corte
d'Appello Milano 6.5.2022 n. 1512).
Gli elementi esposti sono, quindi, tali da poter ritenere che si fosse instaurato un rapporto con il personale della banca, cui la ricorrente si era affidata e, quindi, che sussistesse un contatto sociale qualificato.
pagina 15 di 20 Come noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è possibile incorrere in responsabilità contrattuale “anche in ragione del solo contatto sociale, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso” (Cass., Sez. Un., n. 14712/2007).
Si configura, quindi, un contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., allorquando sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti determinati che, in virtù della speciale qualità di uno di essi (generalmente di natura professionale), sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in conformità al generale dovere di solidarietà sociale. Da tale relazione discendono a carico del professionista non già obblighi di prestazione ex art. 1174 c.c., bensì obblighi protettivi, di correttezza e di informazione ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Non può, infatti, non tenersi in considerazione come la banca rappresenti, nell'immaginario comune, un luogo dove istituzionalmente si pongono in essere investimenti di carattere finanziario, tanto da essere inevitabilmente percepita dalla propria clientela come un ente di ausilio nella gestione del loro risparmio e nella scelta della tipologia d'investimento maggiormente adeguata alle proprie esigenze.
Lo svolgimento dell'attività bancaria è, infatti, caratterizzato da peculiare professionalità che si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività imprenditoriali svolte dalla banca, anche se non strettamente connesse all'esercizio del credito in senso proprio (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 14712/2007).
In particolare, il cliente, al momento dell'acquisto, può ragionevolmente confidare sul fatto che le informazioni relative all'investimento, nonché l'operazione nel suo complesso, siano state controllate e, quindi, in senso lato garantite dalla stessa banca o che, perlomeno, quest'ultima segnali eventuali rischi o aspetti critici dell'investimento presentato.
La qualifica professionale dell'interlocutore e la fiducia riposta in quest'ultimo sono, dunque, tali da ingenerare nei clienti un legittimo affidamento circa fruttuosità e serietà dell'investimento, cui si ricollega un dovere di correttezza e d'informazione in capo all'istituto di credito.
Di conseguenza, nell'osservanza di tali obblighi protettivi era tenuto a vagliare la serietà CP_1 dell'offerta e informare adeguatamente il cliente sulla reale convenienza dell'affare, al fine d'evitare che l'acquisto delle pietre preziose presentato dalla banca, e soprattutto percepito dalla cliente, come alternativo all'investimento in prodotti finanziari avvenisse in assenza di una chiara rappresentazione della rischiosità dell'operazione e dei relativi costi.
pagina 16 di 20 Peraltro, le informazioni contenute nella brochure risultano decettive, in quanto, non essendo specificato che non esiste per i diamanti una quotazione o un listino ufficiale per la vendita al dettaglio, il lettore è portato a ritenere che le quotazioni a cui si fa riferimento siano oggettive, legate al valore intrinseco dei diamanti, e non frutto di una valutazione discrezionale effettuata in autonomia dalla venditrice. Inoltre, anche l'omessa precisazione, nel materiale consegnato e nella proposta di acquisto, dell'importo attribuito al valore di mercato del diamante e di quello volto a remunerare i servizi accessori, nonché quelli dell'istituto di credito, si appalesa come una violazione del dovere di informazione.
Alla luce di quanto esposto, va, quindi, affermata la responsabilità della resistente per la violazione degli obblighi nascenti da un contatto sociale qualificato. Peraltro, a fronte dell'allegazione della ricorrente circa il compimento da parte della banca delle medesime condotte accertare dall' AGCM in via generale nei confronti dei clienti, sarebbe stato onere della banca fornire prova contraria, ovvero dimostrare che, quei comportamenti non erano stati tenuti nel caso specifico, oggetto del presente giudizio.
La banca non ha, invece, assolto a tale onere probatorio, né ha provato che la sua attività - per il tramite dei suoi funzionari - non ha in alcun modo influito sulla volontà degli attori di concludere il contratto di compravendita con ID.
Acclarata la responsabilità della resistente, occorre procedere alla quantificazione del danno subito dai ricorrenti.
Va premesso che il danno patrimoniale suscettibile di risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto dai ricorrenti per l'acquisto dei diamanti (precisamente: euro 5.692,68 per il diamante acquistato da in data 12.2.2010 da doc.3 ; € 5.704,86 per il diamante Parte_6 acquistato in data 17.5.2010 da doc. 5 , € 5.745,00 per il diamante acquistato in data Parte_6
22.10.2010 da doc. 7 ( tot 17.142,54) , € 5764,50 per il diamante acquistato da Parte_6 [...] in data 25.10.25 , doc. 9, € 6.134,96 per il diamante acquistato in data 22.7.2011 da Parte_1 [...]
doc. 11 ( tot 11.899,46 ) e il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro Parte_1
acquisto, come determinato dal CTU nella relazione depositata, comprensivo dell'IVA ( ovvero €
2085,53 per il diamante di cui al doc. 3, € 2.267,81 per il diamante di cui al doc. 5 , € 1.978,97; per il diamante di cui al 7, ( tot € 6.332,31) € 2315,69 per il diamante di cui al doc. 9, € 2435,14 per il diamante di cui al doc. 11 ( tot € 4.750,83).
pagina 17 di 20 Sul punto, si condividono integralmente le considerazioni e conclusioni del Consulente Tecnico secondo cui non può essere applicato semplicemente il prezzo indicato nel listino Rapaport (Rapaport
Diamond Report, quale fonte di rilievo internazionale utilizzata dai rivenditori al fine di stabilire il prezzo dei diamanti nei principali mercati del mondo e che è una fonte), che fornisce indicazione sui cc.dd. prezzi da grossista, ma è necessario applicare delle variazioni percentuali al fine di individuare le quotazioni del prezzo al pubblico, ossia il corrispondente prezzo al dettaglio, dovendosi tener conto di molteplici fattori, tra i quali il fatto che si trattasse di un diamante da investimento, il prestigio dell'attività svolta dal rivenditore e la sua autorevolezza, le quotazioni delle aziende concorrenti e così via (in tal senso cfr. anche Corte d'Appello di Milano, 15 febbraio 2023, n. 515).
Il danno patrimoniale – liquidato in linea capitale, al momento dell'acquisto - ammonta, dunque, ad euro 10.810,23 per la posizione cui sono succeduti la moglie e i tre Parte_6 Parte_4 figli ed e € 7.148,63 per , corrispondente alla Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1
differenza tra i due valori sopra indicati, ossia tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro reale valore di mercato.
“La valutazione dei diamanti deve essere condotta con riferimento alla data del loro acquisto anziché a quella attuale, considerato come il rischio di oscillazioni delle valutazioni delle pietre era stato consapevolmente assunto dagli acquirenti nel momento in cui aveva deciso di acquistare i diamanti con finalità di investimento (sul punto, Tribunale di Milano, sez. VI, 22 dicembre 2022, n. 10125, cit.).
In altre parole, si reputa irrilevante l'eventuale successivo aumento o diminuzione del suddetto valore di mercato delle pietre, in dipendenza dell'andamento del mercato (Corte appello Milano, 6 maggio
2022, n. 1512/2022).
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria dei ricorrenti riferita al lucro cessante- quale rendimento atteso dell'investimento - atteso che l'acquisto dei diamanti era stato pacificamente effettuato con finalità di investimento e che l'andamento dei prezzi dei diamanti integrava un'alea volontariamente assunta dall'attore al momento della scelta di tale bene quale forma di investimento e, precisamente, rappresentava la componente di rischiosità insita nell'investimento stesso.
Per analoghe ragioni, non si ritiene di poter considerare come parametro per il risarcimento del danno il valore di realizzo per la vendita dei diamanti, trattandosi di un valore legato a fattori estranei ed indipendenti dalla condotta di parte convenuta (quali il gradimento del mercato in un dato momento storico o il canale di rivendita utilizzato)” ( Trib Milano. 8002/23)
pagina 18 di 20 Il danno lamentato dagli attori , dunque, è provato nei limiti dell'importo di euro 10.810,23 in capo agli eredi di ovvero la moglie e i tre figli ed Parte_5 Parte_4 Parte_1 Parte_3
e € 7.148,63 in capo a , cui devono essere aggiunti la rivalutazione Parte_2 Parte_1
monetaria e gli interessi dalla data di ciascun acquisto dei diamanti - integrante la data di verificazione dell'evento dannoso conseguente all'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di protezione sopra richiamati - sino al saldo. A tale ultimo riguardo si richiama l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (tra le altre, Cass. ordinanza 27.12.2022 n. 37798; Cass. 6 settembre 2022, n.
26202; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. 20 aprile 2020, n. 7948). Ne consegue che al cliente della banca – danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso (S.U. 17.2.1995 n. 1712); da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Il danno patrimoniale in tale misura individuato non può subire alcuna riduzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Come evidenziato in precedenza, si ritiene che le informazioni decettive e fuorvianti veicolate dalla abbiano contribuito a ingenerare nell'attore un legittimo affidamento Controparte_3 rispetto all'opportunità dell'investimento e, in particolare, alla corrispondenza del valore reale dei diamanti rispetto al prezzo di acquisto. Pertanto, anche in considerazione della posizione professionale qualificata della banca, non sussistono i presupposti per ravvisare alcun concorso di colpa in capo ai ricorrenti..
Dalle precedenti considerazioni discende che la debba essere condannata al Controparte_3
risarcimento del danno, in favore degli eredi di e i tre figli Parte_8 Pt_1
ed nella misura di euro 10.810,23, e a l'importo di
[...] Parte_3 Parte_2 Pt_1 Parte_1
€ 7.148,63 oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra esposti.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domande proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 19 di 20 Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza espletata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo.
Preso atto della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione (cfr. doc. 19 di parte attrice), senza giustificato motivo, la banca deve essere condannata al versamento in favore dello
Stato di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di euro 259,00. Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata al pagamento di una somma di importo corrispondente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
condanna a corrispondere a ed Controparte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_3 [...]
l'importo di € 10.810,23 e a l'importo di € 7.148,63 oltre rivalutazione Pt_2 Parte_7
secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo ed interessi come indicato in motivazione. condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in Controparte_3
euro 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta;
condanna al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 259,00. Controparte_3
Milano, 7 giugno 2025
lA Giudice
dottssa. Rossella Filippi
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