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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/10/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 1589/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 1589/2022 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 10/11/2022
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARAVIGLIA CARMEN elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARAVIGLIA CARMEN
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. SPINAZZE' MARIO elettivamente domiciliato in VIA
DEGLI AGRICOLTORI 11 BELLUNO presso il difensore avv.
SPINAZZE' MARIO
1
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento delle domande
Vista la nota congiunta depositata dalle parti, in cui risultano formulate le condizioni della regolamentazione della responsabilità
genitoriale;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata il giorno 8.7.2015; Per_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
2 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni formulate, qui richiamate:
1. la figlia minore è affidata in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
nella sua abitazione in Comune di Chies d'Alpago, Via Monte
Salatis 71, 32010 comune di Chies d'Alpago frazione Molini;
le decisioni di maggiore interesse, con riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, verranno assunte da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2. i genitori concordano che il padre terrà con sé le fine Per_1
settimana alternate, il sabato e la domenica, dalla mattina a sera senza pernottamento, riconsegnandola alla madre entro le ore 21.
Il padre potrà vedere la figlia in ogni momento, quando lo vorrà e a semplice e informale richiesta, pur sempre in preventivo accordo informale con la madre, il tutto compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della minore;
il padre potrà, inoltre, tenere la bambina con sé, con le medesime modalità, per metà delle vacanze Natalizie e Pasquali, curando di alternare con la mamma,
3 di anno in anno, le giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo;
3. ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la figlia per almeno una settimana anche continuativa durante le vacanze estive, nel periodo da concordare, in tempi e modalità preventivamente tra i genitori, in conformità alle esigenze di lavoro e programmazione feriale di ognuno e tenuto conto anche dei desiderata della minore;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
250,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire da novembre 2024, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore;
l'importo sarà soggetto
Org_ a rivalutazione annuale del costo della vita, a partire dal mese di novembre 2025; il padre inoltre, si impegna a cedere alla sig.ra la propria quota di spettanza dell'AUU; questo emolumento Pt_1
verrà quindi trattenuto integralmente dalla sig.ra a parziale Pt_1
compensazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, fino a concorrenza dell'importo erogato dall'Istituto di previdenza;
la quota di spese straordinarie che dovesse eccedere l'importo dell'AUU sarà posta a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%, come da Protocollo del Tribunale di Belluno
del 21.10.2021, cui si rinvia per quanto ivi non diversamente previsto, con la precisazione che le sole spese mediche e
4 scolastiche urgenti e/o obbligatorie non richiederanno preventivo accordo tra i genitori;
5. i sig.ri e i danno reciproco consenso al rilascio Pt_1 CP_1
dei documenti della minore e anche propri con piena validità per l'espatrio; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente i luoghi di soggiorno diversi dalla residenza, ove si dovessero recare con la figlia;
6. spese legali compensate.
Così deciso in Belluno, il 10/10/2024
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A regolamentazione della nella causa civile iscritta al n. 1589/2022 promossa con ricorso responsabilità genitoriale depositato in data 10/11/2022
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARAVIGLIA CARMEN elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARAVIGLIA CARMEN
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. SPINAZZE' MARIO elettivamente domiciliato in VIA
DEGLI AGRICOLTORI 11 BELLUNO presso il difensore avv.
SPINAZZE' MARIO
1
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento delle domande
Vista la nota congiunta depositata dalle parti, in cui risultano formulate le condizioni della regolamentazione della responsabilità
genitoriale;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia , nata il giorno 8.7.2015; Per_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
2 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni formulate, qui richiamate:
1. la figlia minore è affidata in modo condiviso ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
nella sua abitazione in Comune di Chies d'Alpago, Via Monte
Salatis 71, 32010 comune di Chies d'Alpago frazione Molini;
le decisioni di maggiore interesse, con riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, verranno assunte da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2. i genitori concordano che il padre terrà con sé le fine Per_1
settimana alternate, il sabato e la domenica, dalla mattina a sera senza pernottamento, riconsegnandola alla madre entro le ore 21.
Il padre potrà vedere la figlia in ogni momento, quando lo vorrà e a semplice e informale richiesta, pur sempre in preventivo accordo informale con la madre, il tutto compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della minore;
il padre potrà, inoltre, tenere la bambina con sé, con le medesime modalità, per metà delle vacanze Natalizie e Pasquali, curando di alternare con la mamma,
3 di anno in anno, le giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo;
3. ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la figlia per almeno una settimana anche continuativa durante le vacanze estive, nel periodo da concordare, in tempi e modalità preventivamente tra i genitori, in conformità alle esigenze di lavoro e programmazione feriale di ognuno e tenuto conto anche dei desiderata della minore;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
250,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire da novembre 2024, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore;
l'importo sarà soggetto
Org_ a rivalutazione annuale del costo della vita, a partire dal mese di novembre 2025; il padre inoltre, si impegna a cedere alla sig.ra la propria quota di spettanza dell'AUU; questo emolumento Pt_1
verrà quindi trattenuto integralmente dalla sig.ra a parziale Pt_1
compensazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, fino a concorrenza dell'importo erogato dall'Istituto di previdenza;
la quota di spese straordinarie che dovesse eccedere l'importo dell'AUU sarà posta a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%, come da Protocollo del Tribunale di Belluno
del 21.10.2021, cui si rinvia per quanto ivi non diversamente previsto, con la precisazione che le sole spese mediche e
4 scolastiche urgenti e/o obbligatorie non richiederanno preventivo accordo tra i genitori;
5. i sig.ri e i danno reciproco consenso al rilascio Pt_1 CP_1
dei documenti della minore e anche propri con piena validità per l'espatrio; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente i luoghi di soggiorno diversi dalla residenza, ove si dovessero recare con la figlia;
6. spese legali compensate.
Così deciso in Belluno, il 10/10/2024
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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