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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8400/2024 promossa da:
nato a [...], Texas (USA), il 18/02/1948, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Cagliari, presso lo Studio dell'Avvocato Adriana Maria Ruggeri C.F. – C.F._1
PEC: - Cagliari, Via Tuveri, 52/54 come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana nata a Persona_1
Prascorsano – Torino, il 13 Giugno 1860 (cfr. doc. in atti n. 3) la quale contraeva matrimonio con in data 01 Agosto 1879 Prascorsano (TO) (cfr. doc. in atti n. 4) poi emigrata Persona_2 negli Stati Uniti, senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Ufficio Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 1.7.2024.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Va osservato che, il ricorrente deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra e , in data 02/12/1881 Persona_1 Persona_2
a Pilot Point, Texas (USA) nasceva , per come si evince dalla sentenza dichiarativa Persona_3 emessa dalla Corte della Contea di Grayson, Texas (USA) e dal relativo certificato di morte dello stesso (cfr. doc. in atti n. 5, 6, 7, 8);
- contraeva matrimonio a con a Montague, Texas (USA), Persona_3 Persona_4 come da licenza di matrimonio rilasciata in data 17/01/1903 e dalla loro unione nasceva a Montague,
Texas (USA) il 01/01/1909 (cfr. doc. in atti n. 14 e 15); Persona_5
- contraeva matrimonio con a Lake Charles, Persona_5 Persona_6
Louisiana (USA) come da licenza di matrimonio rilasciata in data 11/07/1931 (cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nasceva il ricorrente il 18/02/1948 a Houston, Texas (USA) Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 17).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini". Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_1 doc. in atti n. 1) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 9, 10 e 11). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_1 [...]
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 5,6,7 e 8), il quale contraeva matrimonio con Per_3
dalla cui unione, in data 01/01/1909 nasceva , il quale Persona_7 Persona_5 contraeva matrimonio e dalla loro unione nasceva il ricorrente Persona_8 CP_1
il 18/02/1948 a Houston, Texas (USA) (cfr. doc. in atti n. 17).
[...]
Ciò detto, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva a Persona_1 sua volta al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compreso l'odierno Persona_3 ricorrente, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Controparte_1 interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato all'odierno ricorrente di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato a Controparte_1
Houston, Texas (USA), il 18/02/1948 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
in persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8400/2024 promossa da:
nato a [...], Texas (USA), il 18/02/1948, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Cagliari, presso lo Studio dell'Avvocato Adriana Maria Ruggeri C.F. – C.F._1
PEC: - Cagliari, Via Tuveri, 52/54 come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente della cittadina italiana nata a Persona_1
Prascorsano – Torino, il 13 Giugno 1860 (cfr. doc. in atti n. 3) la quale contraeva matrimonio con in data 01 Agosto 1879 Prascorsano (TO) (cfr. doc. in atti n. 4) poi emigrata Persona_2 negli Stati Uniti, senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Ufficio Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 1.7.2024.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Va osservato che, il ricorrente deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra e , in data 02/12/1881 Persona_1 Persona_2
a Pilot Point, Texas (USA) nasceva , per come si evince dalla sentenza dichiarativa Persona_3 emessa dalla Corte della Contea di Grayson, Texas (USA) e dal relativo certificato di morte dello stesso (cfr. doc. in atti n. 5, 6, 7, 8);
- contraeva matrimonio a con a Montague, Texas (USA), Persona_3 Persona_4 come da licenza di matrimonio rilasciata in data 17/01/1903 e dalla loro unione nasceva a Montague,
Texas (USA) il 01/01/1909 (cfr. doc. in atti n. 14 e 15); Persona_5
- contraeva matrimonio con a Lake Charles, Persona_5 Persona_6
Louisiana (USA) come da licenza di matrimonio rilasciata in data 11/07/1931 (cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nasceva il ricorrente il 18/02/1948 a Houston, Texas (USA) Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 17).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini". Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_1 doc. in atti n. 1) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 9, 10 e 11). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_1 [...]
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 5,6,7 e 8), il quale contraeva matrimonio con Per_3
dalla cui unione, in data 01/01/1909 nasceva , il quale Persona_7 Persona_5 contraeva matrimonio e dalla loro unione nasceva il ricorrente Persona_8 CP_1
il 18/02/1948 a Houston, Texas (USA) (cfr. doc. in atti n. 17).
[...]
Ciò detto, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva a Persona_1 sua volta al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compreso l'odierno Persona_3 ricorrente, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Controparte_1 interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato all'odierno ricorrente di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato a Controparte_1
Houston, Texas (USA), il 18/02/1948 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Torino, 25.5.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea