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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 2921/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
via Cittadella n. 43, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Tempori e Michele Giarratano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Rosignano Marittimo (Frazione Solvay),
Via Pacinotti n. 1
ADOTTANTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il E_ C.F._2
05/01/2004 e residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visti del 4/03/2024, 11/3/2024, 7/10/2024)
e del curatore speciale avv. Maria Silvia Zampetti
INTERVENUTA
Avete ad oggetto: adozione di maggiorenne pagina 1 di 5 Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025 gli avv. Tempori e Giarratano per l'adottante e per l'adottando si sono riportati al ricorso, chiedendo: “che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze Voglia fissare
l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 296, 297 e 311 c.p.c. e che il Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico
Ministero, Voglia dichiarare l'adozione del sig. , C.F. , E_ C.F._2
nato a [...] il [...] e residente in [...] da parte del sig. (C.F. ) nato ad [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Cittadella n. 43 con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento” e che, ove il Tribunale lo ritenga, l'adottando assuma il cognome (cognome) e (nome), in conformità a quanto previsto dal CP CP
Tribunale per i Minorenni di Firenze con la sentenza del 31/12/2024 per i minori Persona_1
[...] Persona_2
Il curatore speciale dei minori e avv. Maria Silvia Persona_1 Persona_2
Zampetti, ha concluso all'udienza dell'11/03/2025 come da comparsa di costituzione del 10/03/2025, con la quale “ ove il Tribunale di Firenze ritenga ammissibile in base all'art. 291 c.c. la richiesta di adozione del maggiorenne da parte del IG , non si oppone E_ Parte_1 all'adozione stessa, ritenendola nell'interesse dei due figli minorenni e Persona_1 [...]
e comunque per loro non pregiudizievole”. Persona_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, , nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Firenze, via Cittadella n. 43, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'adozione da parte dell'istante di nato a [...] il [...] e residente in [...], Via E_
Cittadella, 43; a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha rappresentato che l'adottando è figlio adottivo del proprio compagno (v. doc 2: sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. Persona_3
40/2018 del 24/05/2018) con il quale ha contratto in data 11/08/2011 unione civile in Olanda, registrata nel 2021 presso l'Ufficio di Stato Civile di Firenze (v. doc. 3), di tal chè sussiste tra la coppia ed il giovane un consolidato legame affettivo e solidaristico di carattere CP_2 CP
pagina 2 di 5 'genitoriale'; il ricorrente ha, difatti, rappresentato di aver conosciuto il ragazzo quando era ancora minorenne presso un orfanatrofio di PU (Mozambico), dove aveva precedentemente conosciuto
Per_ due fratellini di pochi anni, e amici di , di qualche anno più grande;
il ricorrente Per_2 CP
ha, quindi, rappresentato di aver chiesto ed ottenuto in affidamento dal Servizio Sociale del Mozambico
i tre ragazzi con i quali ha creato, assieme al compagno , un coeso nucleo familiare, che ha Per_3
condotto la coppia a voler adottare i tre ragazzi;
e difatti, con sentenza del 24/05/2018 il Tribunale per i
Minorenni di Firenze, in recepimento della sentenza del Tribunale Giudiziario di PU, ha dichiarato l'adozione da parte di di (che ha assunto il nome di ed Persona_3 CP E_
il cognome , e con decreti n. 3707//2020 e n. 3708/2020 emessi in data 3/07/2020 il Tribunale Per_1
Per_ per i Minorenni di Firenze ha recepito l'adozione da parte di dei minori e Persona_3 Per_2
l'odierno ricorrente ha, quindi, chiesto di poter adottare divenuto medio E_
tempore maggiorenne, sì da attribuire riconoscimento giuridico al rapporto di affetto e di sostegno creatosi all'interno del nucleo familiare , del quale fanno parte ed i CP_3 CP
Per_ fratellini e in ultimo, l'odierno adottante ha rappresentato di aver depositato ricorso ex art. Per_2
44 lettera d) della L. 184/83 avanti al Tribunale per i Minorenni di Firenze per adottare a propria volta i
Per_ due fratellini e figli adottivi del compagno, tuttora minorenni. Per_2
2. All'udienza camerale avanti al Giudice relatore, svoltasi in data 10/07/2024, sono comparsi l'adottante e l'adottando, i quali hanno espresso il loro consenso all'adozione, nonché Persona_3
il quale ha prestato il proprio assenso all'adozione del figlio da parte del compagno CP PT
; nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti il contratto di unione civile olandese della coppia
[...]
l'atto di registrazione di detta unione civile presso l'Ufficio di Stato Civile di CP
Firenze, la sentenza di adozione straniera di;
peraltro, a seguito della acquisizione della CP
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 31/12/2024, dichiarativa dell'adozione dal parte Per_ di dei fratelli e il Tribunale ha nominato loro - con decreto collegiale del Parte_1 Per_4
29/01/2025 - un curatore speciale nella persona dell'avv. Maria Silvia Zampetti, onde valutare la sussistenza di un possibile conflitto di interessi con la futura adozione di , il quale, con CP
comparsa costitutiva del 7/03/2025, ha espresso parere favorevole all'adozione del maggiorenne; all'udienza camerale del 12/03/2025, il ricorrente e il curatore speciale si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi, insistendo affinchè venga dichiarata l'adozione di da parte di E_
, di tal chè la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Parte_1
pagina 3 di 5 3. È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare: nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel
1972 e l'adottando nel 2004, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni, di tal chè, riconosciuta la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, sussistono i presupposti per procedere alla richiesta adozione;
e difatti, l'adottante e l'adottato, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno confermato il lungo e positivo rapporto che li lega e che la domanda di adozione è stata formalizzata al termine di un decennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà; si ritiene, pertanto, sussistente il presupposto della convenienza per l'adottato di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che sussiste in quanto l'interesse di quest'ultimo trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); nel caso di specie, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dal compagno dell'adottante costituiscono un chiaro indice e riscontro delle comuni volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottato dal ricorrente E_ PT
.
[...]
4. Quanto alla richiesta formulata dall'adottante di disporre che l'adottando possa assumere il cognome ritiene il Collegio di dover premettere al cognome dell'adottando il cognome CP
) dell'adottante: Non può, invece, procedersi ad eliminare una parte del nome dell'adottando PT
(ovvero il nome , aggiunto con la sentenza di adozione mozambicana) come effettuato per i due PT
Per_ minori e dal Minorenni di Firenze in sede di riconoscimento della sentenza straniera (salva Per_2
la facoltà per le parti di richiedere successivamente una modifica del nome , onde E_
evitare il ripetersi del patronimico nel nome e nel cognome). PT
Alla luce delle predette considerazioni, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione di nei termini sopra E_
specificati.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal chè le stesse resteranno a carico di chi le ha sostenute, quanto alle spese connesse al compenso del curatore speciale dei minori e che è Persona_1 Persona_2
stato ammesso al gratuito patrocinio in data 19/02/2024, le stesse vanno poste a carico del ricorrente,
pagina 4 di 5 venendo liquidate come in dispositivo, previa revoca del gratuito patrocinio, stante l'assenza della configurabilità di un conflitto di interessi tra l'odierno adottato, l'adottante e i figli minori già adottati da quest'ultimo.
P.Q.M
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di , nato a [...] il [...] nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...] con anteposizione del cognome E_
al cognome PT Per_1
- revoca l'ammissione al gratuito patrocinio disposta in data 19/02/2025 chiesta dall'avv. Maria Silvia
Zampetti nella sua qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
[...]
- pone a carico dell'adottante le spese per il compenso del curatore speciale avv. Maria Parte_1
Silvia Zampetti, che si liquidano in e. 1.400,00, oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice est. dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 2921/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
via Cittadella n. 43, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Tempori e Michele Giarratano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Rosignano Marittimo (Frazione Solvay),
Via Pacinotti n. 1
ADOTTANTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il E_ C.F._2
05/01/2004 e residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visti del 4/03/2024, 11/3/2024, 7/10/2024)
e del curatore speciale avv. Maria Silvia Zampetti
INTERVENUTA
Avete ad oggetto: adozione di maggiorenne pagina 1 di 5 Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025 gli avv. Tempori e Giarratano per l'adottante e per l'adottando si sono riportati al ricorso, chiedendo: “che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze Voglia fissare
l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 296, 297 e 311 c.p.c. e che il Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico
Ministero, Voglia dichiarare l'adozione del sig. , C.F. , E_ C.F._2
nato a [...] il [...] e residente in [...] da parte del sig. (C.F. ) nato ad [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Cittadella n. 43 con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento” e che, ove il Tribunale lo ritenga, l'adottando assuma il cognome (cognome) e (nome), in conformità a quanto previsto dal CP CP
Tribunale per i Minorenni di Firenze con la sentenza del 31/12/2024 per i minori Persona_1
[...] Persona_2
Il curatore speciale dei minori e avv. Maria Silvia Persona_1 Persona_2
Zampetti, ha concluso all'udienza dell'11/03/2025 come da comparsa di costituzione del 10/03/2025, con la quale “ ove il Tribunale di Firenze ritenga ammissibile in base all'art. 291 c.c. la richiesta di adozione del maggiorenne da parte del IG , non si oppone E_ Parte_1 all'adozione stessa, ritenendola nell'interesse dei due figli minorenni e Persona_1 [...]
e comunque per loro non pregiudizievole”. Persona_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, , nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Firenze, via Cittadella n. 43, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'adozione da parte dell'istante di nato a [...] il [...] e residente in [...], Via E_
Cittadella, 43; a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha rappresentato che l'adottando è figlio adottivo del proprio compagno (v. doc 2: sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. Persona_3
40/2018 del 24/05/2018) con il quale ha contratto in data 11/08/2011 unione civile in Olanda, registrata nel 2021 presso l'Ufficio di Stato Civile di Firenze (v. doc. 3), di tal chè sussiste tra la coppia ed il giovane un consolidato legame affettivo e solidaristico di carattere CP_2 CP
pagina 2 di 5 'genitoriale'; il ricorrente ha, difatti, rappresentato di aver conosciuto il ragazzo quando era ancora minorenne presso un orfanatrofio di PU (Mozambico), dove aveva precedentemente conosciuto
Per_ due fratellini di pochi anni, e amici di , di qualche anno più grande;
il ricorrente Per_2 CP
ha, quindi, rappresentato di aver chiesto ed ottenuto in affidamento dal Servizio Sociale del Mozambico
i tre ragazzi con i quali ha creato, assieme al compagno , un coeso nucleo familiare, che ha Per_3
condotto la coppia a voler adottare i tre ragazzi;
e difatti, con sentenza del 24/05/2018 il Tribunale per i
Minorenni di Firenze, in recepimento della sentenza del Tribunale Giudiziario di PU, ha dichiarato l'adozione da parte di di (che ha assunto il nome di ed Persona_3 CP E_
il cognome , e con decreti n. 3707//2020 e n. 3708/2020 emessi in data 3/07/2020 il Tribunale Per_1
Per_ per i Minorenni di Firenze ha recepito l'adozione da parte di dei minori e Persona_3 Per_2
l'odierno ricorrente ha, quindi, chiesto di poter adottare divenuto medio E_
tempore maggiorenne, sì da attribuire riconoscimento giuridico al rapporto di affetto e di sostegno creatosi all'interno del nucleo familiare , del quale fanno parte ed i CP_3 CP
Per_ fratellini e in ultimo, l'odierno adottante ha rappresentato di aver depositato ricorso ex art. Per_2
44 lettera d) della L. 184/83 avanti al Tribunale per i Minorenni di Firenze per adottare a propria volta i
Per_ due fratellini e figli adottivi del compagno, tuttora minorenni. Per_2
2. All'udienza camerale avanti al Giudice relatore, svoltasi in data 10/07/2024, sono comparsi l'adottante e l'adottando, i quali hanno espresso il loro consenso all'adozione, nonché Persona_3
il quale ha prestato il proprio assenso all'adozione del figlio da parte del compagno CP PT
; nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti il contratto di unione civile olandese della coppia
[...]
l'atto di registrazione di detta unione civile presso l'Ufficio di Stato Civile di CP
Firenze, la sentenza di adozione straniera di;
peraltro, a seguito della acquisizione della CP
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 31/12/2024, dichiarativa dell'adozione dal parte Per_ di dei fratelli e il Tribunale ha nominato loro - con decreto collegiale del Parte_1 Per_4
29/01/2025 - un curatore speciale nella persona dell'avv. Maria Silvia Zampetti, onde valutare la sussistenza di un possibile conflitto di interessi con la futura adozione di , il quale, con CP
comparsa costitutiva del 7/03/2025, ha espresso parere favorevole all'adozione del maggiorenne; all'udienza camerale del 12/03/2025, il ricorrente e il curatore speciale si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi, insistendo affinchè venga dichiarata l'adozione di da parte di E_
, di tal chè la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Parte_1
pagina 3 di 5 3. È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare: nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel
1972 e l'adottando nel 2004, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni, di tal chè, riconosciuta la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, sussistono i presupposti per procedere alla richiesta adozione;
e difatti, l'adottante e l'adottato, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno confermato il lungo e positivo rapporto che li lega e che la domanda di adozione è stata formalizzata al termine di un decennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà; si ritiene, pertanto, sussistente il presupposto della convenienza per l'adottato di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che sussiste in quanto l'interesse di quest'ultimo trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); nel caso di specie, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dal compagno dell'adottante costituiscono un chiaro indice e riscontro delle comuni volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottato dal ricorrente E_ PT
.
[...]
4. Quanto alla richiesta formulata dall'adottante di disporre che l'adottando possa assumere il cognome ritiene il Collegio di dover premettere al cognome dell'adottando il cognome CP
) dell'adottante: Non può, invece, procedersi ad eliminare una parte del nome dell'adottando PT
(ovvero il nome , aggiunto con la sentenza di adozione mozambicana) come effettuato per i due PT
Per_ minori e dal Minorenni di Firenze in sede di riconoscimento della sentenza straniera (salva Per_2
la facoltà per le parti di richiedere successivamente una modifica del nome , onde E_
evitare il ripetersi del patronimico nel nome e nel cognome). PT
Alla luce delle predette considerazioni, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione di nei termini sopra E_
specificati.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal chè le stesse resteranno a carico di chi le ha sostenute, quanto alle spese connesse al compenso del curatore speciale dei minori e che è Persona_1 Persona_2
stato ammesso al gratuito patrocinio in data 19/02/2024, le stesse vanno poste a carico del ricorrente,
pagina 4 di 5 venendo liquidate come in dispositivo, previa revoca del gratuito patrocinio, stante l'assenza della configurabilità di un conflitto di interessi tra l'odierno adottato, l'adottante e i figli minori già adottati da quest'ultimo.
P.Q.M
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di , nato a [...] il [...] nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...] con anteposizione del cognome E_
al cognome PT Per_1
- revoca l'ammissione al gratuito patrocinio disposta in data 19/02/2025 chiesta dall'avv. Maria Silvia
Zampetti nella sua qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
[...]
- pone a carico dell'adottante le spese per il compenso del curatore speciale avv. Maria Parte_1
Silvia Zampetti, che si liquidano in e. 1.400,00, oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice est. dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
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