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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 805/2024 RGA., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n.1357/2024 resa il 14.10.2024 e pubblicata il 18.10.2024, notificata il
05.11.2024; avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
(codice fiscale , in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante dott. in virtù Parte_2 dei poteri conferiti con verbale del C.d.A. del 11.10.2024, con sede legale in
Roma, via Mantova 1, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio 43, presso lo studio dell'Avv. Matteo Borgini del Foro di Varese, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Alvise Gastone Bragadin del
Foro di Bologna e Pasquale Parisi del Foro di Varese;
– appellante;
nei confronti di:
1 (C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 presente giudizio dall'Avv. Giovanni B. Fumarola presso il cui studio in Milano piazza Giovine Italia n. 3, elegge domicilio, come da procura in atti;
- appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 26/6/2025, udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. ritualmente notificato, il Dott. CP_1
adiva il Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione del giudice del
[...] lavoro, affermando di essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia erogato dalla Parte_3
- di seguito indicata C.N.P.A.D.C. - dal giorno 01-09-1998 e che
[...] sulla pensione in oggetto la con riferimento al periodo 01-01-2004/ 31-12- Pt_1
2023, aveva operato una trattenuta per contributo di solidarietà, così decurtando mensilmente l'assegno di pensione a lui spettante.
Tanto dedotto, contestata la legittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate di pensione alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, chiedeva al Giudice adito di condannare la evocata in CP_2 causa alla rideterminazione della pensione di vecchiaia e al pagamento delle differenze di pensione maturate e non liquidate, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio deducendo - in via preliminare di rito CP_2
- l'improcedibilità del ricorso avversario ex art. 443 c.p.c. sull'assunto che il ricorrente non avesse esperito, prima dell'introduzione del giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa ai sensi degli artt. 57 e ss. del Regolamento Unitario della Cassa;
nel merito, l'infondatezza del ricorso avversario, affermando la piena legittimità del contributo di solidarietà e comunque contestando la somma dovuta in restituzione, eccependo la prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio.
2 Dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio ed istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Bologna, con la gravata sentenza, respinta in via preliminare di rito l'eccezione di improcedibilità, nel merito accoglieva integralmente il ricorso affermando, previo richiamo del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla ai ratei di pensione del ricorrente, contestando le deduzioni Pt_1 difensive dello stesso ente affermando: “Sennonché tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare
“il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (da ultimo, Cass. N°
6301 del 2022, N°31875 del 2018, Cass. N°19561 del 2019, Cass. N°29292 del
2019, Cass. N°28055 del 2020, Cass. N°36618 del 2021, con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati e nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_3 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti
o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, nella specie, un contributo di solidarietà, su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Il Tribunale, dichiarata l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, ha pertanto condannato la resistente alla “riliquidazione” della Pt_1 pensione di vecchiaia ed alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle differenze pensionistiche maturate e non liquidate sui ratei arretrati - dal Marzo 2014 al 31-12-2023 - determinate in € 17.263,99
(comprensivi della somma capitale di Euro 15.345,77 e di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, alla data del 31-12-2023), somma determinata dalla parte ricorrente tenendo in debita considerazione la prescrizione decennale e non oggetto di contestazione;
il tutto con maggiorazione di interessi
3 legali dalla data della sentenza al saldo e con rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Bologna, articolando i seguenti motivi di gravame:
- primo motivo: è stata riproposta la questione afferente alla già dedotta improcedibilità delle domande del pensionato, ritenendo non condivisibili le conclusioni raggiunte dal Giudice di I grado;
- secondo motivo: è stata dedotta l'erroneità della valutazione circa l'illegittimità del contributo di solidarietà; con tale motivo l'appellante ha veicolato le considerazioni già svolte sul punto in primo grado, ritenendo - alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale richiamata – legittimo il contributo in questione in quanto teso all'equilibrio di bilancio di lungo termine nel contesto normativo come modificato dall'art. 1 co. 763 l.n. 296/2006 con cui gli enti previdenziali privatizzati avrebbero acquisito un potere normativo di carattere generale;
pur dando atto di pronunce di contrario avviso, l'appellante, al fine di corroborare la propria tesi circa la legittimità del contributo di solidalità, ha dedotto la rispondenza di tale contributo in ragione dei canoni di proporzionalità
e ragionevolezza;
- terzo motivo: è stata reiterata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione.
L'appellante chiedeva, quindi, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso promosso dal Dott. ai sensi dell'art. Controparte_1
443 c.p.c.; nel merito, instava - in via principale - il rigetto delle domande tutte formulate in I grado perché infondate in fatto e in diritto ed, in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di fondatezza delle pretese del ricorrente,
l'accertamento e la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione, svolgendo deduzioni di ordine giuridico, in particolare con riguardo alla illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di disamina.
4
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Con riguardo al primo motivo di appello, si osserva che la riproposizione in tale sede dell'eccezione di improcedibilità dell'azione è del tutto inammissibile, posto che, alla luce del disposto di cui all'art. 443 c.p.c., tale eccezione non è rilevabile oltre la prima udienza di discussione nel giudizio di primo grado;
ne segue che, anche laddove si ritenesse corretto il rilievo di parte appellante, il giudice d'appello non disporrebbe del relativo rimedio, ritenendo di dare seguito – anche ai fini dell'art. 118 disp, att. c.p.c. - al seguente insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione (da Cass. Sez. L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003):
“Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è rimessa al giudice di merito da esercitarsi ai sensi dell'art. 443, 2^ comma c.p.c. solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado (Cass. 18 gennaio 1991 n. 427), con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso, nonostante la causa di improcedibilità, di sospendere il giudizio fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (cfr. Cass. 23 giugno 1998 n. 6220). È pertanto corretta e non contraddittoria o illogica la determinazione dei giudici dell'appello di non sospendere il giudizio e decidere la causa, nonostante gli stessi avessero affermato che il Pretore, rilevata alla prima udienza l'improcedibilità della domanda, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e fissare un termine per l'espletamento della procedura amministrativa.” (conforme
Cass. Sez. L, Sentenza n. 21012 del 28/10/2005).
Infondato è anche il secondo motivo dell'appello, afferente alla dedotta legittimità del contributo di solidarietà oggetto di controversia.
Con riguardo a tale tematica, si ritiene infatti che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di
Cassazione la quale, in merito alla questione controversa, con orientamento ormai
5 consolidato, è giunta ad affermare che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti tali da introdurre previsioni quali una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Si ritiene di richiamare in materia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto consente di fornire risposta esaustiva ai principali argomenti difensivi qui riproposti da in particolare con riguardo all'evoluzione del quadro CP_2 normativo, la sentenza n. 7489 emessa da Cass., L, il 20.3.2024 in cui, nella parte di interesse si evince che: “Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982
e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, Pt_1 co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte
Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1, co. 488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui
6 criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art.
1, co. 763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare che - come già Pt_1 sottolineato dalle citate pronunce - la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co. 12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006.
A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l.
n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di Pt_1 solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co. 763 legge n.296/06.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge
n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre
2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e
2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.
7 Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di CP_2 legge”. (cfr. altresì, come precedente conforme più recente Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024).
Si ritiene, inoltre, che il richiamo all'art. 1, comma 486, della l. n. 147/2013
e all'interpretazione datane dalle più recenti sentenze del giudice delle leggi, operato dalla appellante, sia eccentrico rispetto al caso di specie. Pt_1
Sul punto specifico si ritiene di richiamare, ancora una volta ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto espresso dalla Cassazione nella pronuncia del 14.4.2023, n.
10047, laddove si legge: “6.- Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente
(Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme, Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561).
La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del Considerato in diritto).
Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost." (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto
d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , non Pt_1 ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di
8 garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost., non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non
è legibus soluta.
L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054).
La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo”.
Ora, il Collegio non ravvisa – anche in assenza di elementi di novità proposti dall'appellante – alcuna ragione giuridica sostenibile per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo con Ordinanza n. 16028/2025 (data pubblicazione 16.6.2025 definendo – con rigetto – il giudizio in Cassazione promosso avverso sentenza di questa Corte) in cui si legge, per quanto di interesse: “Circa l'illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_3
non possono adottare, sia pure in
[...] Parte_3 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875; Cass. 09/12/2022, n. 36096 per una ipotesi, analoga a quella oggetto di controversia di pensione maturata dopo il 2004 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024;
Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l'orientamento consolidato quale diritto vivente)”
9 Si perviene così al rigetto del motivo di appello appena esaminato.
Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di appello afferente alla prescrizione, ritenuta quinquennale dalla per le ragioni già esposto da Pt_1 ritenersi in parte qua richiamate.
Ebbene, si ritiene che il Tribunale di Bologna, nella gravata sentenza - nel ritenere applicabile il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale, con riguardo alla cui applicazione insiste la in tale sede - abbia dato seguito al Pt_1 consolidato orientamento - al quale si ritiene di dar seguito, non essendovi ragioni giuridicamente valide per una sua rimeditazione – con riguardo al quale si richiama nuovamente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n.
6170 resa dalla Cassazione il 7.3.2024, secondo cui (nel punto di interesse):
“Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla , ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista CP_2 dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es.
Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23).
10 Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. conforme Cass., sez. L., Ord. n. 29600 del 18/11/2024).
Tirando le fila di quanto sopra esposto ed argomentato con riguardo ai motivi di gravame proposti dall'appellante, deve pervenirsi a respingere l'appello in ogni sua parte.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, provvedendosi come in parte dispositiva ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato in punto a parametri dal D.M. n. 147/2022; ne segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante..
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. richiesta da parte appellata.
Sul punto occorre precisare che, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità, la norma invocata da parte appellata al fine di ottenere la condanna di controparte per lite temeraria non segue alla mera infondatezza od inammissibilità dell'impugnazione; si richiede piuttosto “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n.
22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-
02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent.
21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01) ravvisata… in casi o di vera e propria “giuridica insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre
2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent.
n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).” (da
Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 8453 del 31/03/2025).
11 Ora, alla luce dei principi appena ricordati – che seppur sviluppati con riguardo al giudizio innanzi alla Cassazione ben possono ritenersi applicabili, per identità di ratio, alle impugnazioni in generale - deve ritenersi che l'infondatezza dell'appello, peraltro basata su lettura interpretativa invero recente, non è da ritenersi riconducibile a nessuna delle ipotesi di abuso dello strumento impugnatorio come sopra delineate dalla Suprema Corte;
di talché si perviene al rigetto della domanda di condanna per lite temeraria.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1357/2024 del Tribunale di Bologna resa in data
14.10.2024 e pubblicata il giorno 18/10/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3473,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, il 26/06/2025.
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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