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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9775/2021 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv.
Eugenio Lequaglie, con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Simone Ugo Franceschini, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 21/11/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte nei confronti del Controparte_1
da e , proprietari del fabbricato ad uso Parte_1 Parte_2
residenziale censito catastalmente alla particella n. 128 del foglio n. 11 del N.C.E.U. e del
N.C.T. di Bovolone, al fine di sentir accertare l'illegittimità della realizzazione, in tempi successivi al 2002, di un passaggio pedonale, insistente, in ipotesi, in parte sulla particella n.
361 di proprietà comunale ed in parte sulla particella n. 128 di loro proprietà, quale collegamento tra il preesistente stradello privato che da Via Madonna giungeva fino all'altezza del confine delle particelle nn. 77 e 94 con l'attuale via dell'Industria (via della Cooperazione), nonché in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, di natura pubblica o privata, sulla loro particella, con condanna dell'ente convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni da loro subiti per le molestie ed i disturbi arrecati dal transito di terzi.
Si è costituito il , opponendosi ad ogni pretesa avversa, precisando di Controparte_1
aver unicamente migliorato, nel 2002, la funzionalità del preesistente passaggio, sbancandolo e livellandolo, in modo da consentire a chi provenisse da via della Cooperazione di poter raggiungere più comodamente, a piedi o in bicicletta, la via Madonna, negando qualsivoglia sconfinamento sulla proprietà degli attori.
Le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
Secondo la tesi degli attori il avrebbe prolungato abusivamente, in Controparte_1
assenza di provvedimenti legittimanti, il tracciato di uno stradello privato, che inizialmente partiva dalla via Madonna per terminare all'altezza della loro proprietà privata e che all'attualità, invece, sarebbe percorribile, a piedi o in bicicletta, fino alla via della
Cooperazione, realizzando, con ciò, un passaggio pubblico pedonale inesistente al momento del loro acquisto immobiliare, avvenuto in data 12.09.2001, allorquando lo stradello doveva ritenersi privato, in quanto in uso esclusivo dei soli frontisti. In tal modo l'ente convenuto
2 avrebbe consentito il passaggio a terzi estranei e, sconfinando sulla particella n. 128, imposto una servitù di transito pubblico al loro fondo, in assenza di idoneo titolo, con il conseguente disturbo provocato da rumore, schiamazzi e accumulo di sporcizia.
Al fine di verificare le suddette prospettazioni è stata disposta una CTU, affidata ad esperto le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni accertamenti ed esenti da vizio logico, possono essere tranquillamente recepite.
Innanzitutto, il CTU ha descritto i luoghi di causa, come di seguito: con accesso da Via della
Cooperazione lo stradello oggetto di perizia è costituito da passaggio ciclo/pedonale di libero accesso, per come rilevato di fatto al momento del sopralluogo;
lo stesso presenta larghezza utile di passaggio simile a m 2,40/2,50 con fondo in terreno vegetale sconnesso e non livellato tale da renderne difficile la fruizione, con dislivello del terreno simile a cm 30/40 all'estremità
Ovest del m.n. 361; con accesso da Via Madonna lo stradello è risultato di libero accesso al momento del sopralluogo con andamento pianeggiate e fondo sterrato;
su entrambi i lati dello stesso sono presenti le recinzioni delle rispettive proprietà private che vi affacciano;
nel primo tratto accessibile da via Madonna (porzione Ovest) lo stradello ha larghezza totale di m
6,10 con presenza però di marciapiede di ampiezza simile a m 1,90; nel proseguire verso Est lo stradello mantiene una larghezza netta percorribile di m 4,10; in corrispondenza della proprietà Comunale m.n. 361 lo stradello evidenzia un restringimento ove l'ampiezza netta percorribile risulta ridotta a m 2,40/2,50.
Dopo aver acquisito la mappa di impianto catastale (risalente attendibilmente ai primi del
'900), ha rilevato che dall'esame della stessa, in quella che all'epoca era attendibilmente una zona prettamente agricola, già risultava la presenza di uno stradello che da via Madonna si estendeva fino a posizione molto avanzata all'interno dell'attuale zona industriale, per circa m
205, laddove la lunghezza dello stradello conteso, insistente approssimativamente sullo stesso
3 tracciato, tra via Madonna e l'immissione su via della Cooperazione, è indicativamente di m
95.
Il CTU ha anche considerato che il confine tra le due proprietà non poteva che essere determinato per approssimazioni grafiche sulla base della mappa di impianto, dato che proprio quest'ultima evidenziava che la linea dividente tra gli attuali m.n. 128 e 361 era stata generata con l'impianto catastale, non sussistendo, perciò, alcun frazionamento cui riferirsi, e che, essendo la mappa in scala grafica 1:2.000, qualsiasi valutazione o considerazione presentava necessariamente un'approssimazione dell'ordine di 50 cm, non potendosi cioè stabilire dove cadeva esattamente il confine, se non con approssimazione di circa 50 cm.
Sulla base dei rilievi eseguiti in loco e della documentazione visionata, ha poi osservato che:
- lo stradello carraio presenta ampiezza simile a m 4,10 nella sua porzione centrale e che nella zona oggetto di accertamento la proprietà risultava essere avanzata Parte_3
verso Nord, con parziale ingombro di quello che era attendibilmente l'originario stradello;
- lo stradello pedonale presenta ampiezza simile a m 2,40/2,50 e che, per differenza aritmetica, può quindi essere ipotizzato che lo stradello pedonale potrebbe effettivamente insistere sul m.n. 128 Montinaro-Mirandola per una profondità simile a cm 35/45 per tutto il relativo sviluppo longitudinale;
- dato che la tipologia di origine catastale del confine (mappa d'impianto) comporta un'approssimazione nella corretta individuazione del confine di cm 50, anche in ipotesi vi fosse effettivamente uno sconfinamento dello stradello pedonale sulla proprietà Parte_4
, lo stesso sarebbe di entità ridotta e comunque inferiore alla tolleranza del caso,
[...]
tale da renderlo di fatto “NON determinabile da un punto di vista tecnico”;
- il confine catastale è materializzato sul posto da muretto in calcestruzzo con sovrastante ringhiera metallica, ivi realizzato e posizionato dai sigg.ri Parte_3
4 indicativamente nel 2008, in posizione compresa tra 45 cm e 0 cm di traslazione (o corrispondente al corretto confine).
Il CTU ha così concluso che il confine tra tra i mn 128 e 361 è materializzato dalla recinzione in calcestruzzo con sovrastante inferriata metallica, essendo questa posizionata in corrispondenza del confine catastale o al massimo in posizione arretrata rispetto lo stesso di cm 35/45, dopo aver anche ribadito che “L'origine del confine (mappa di impianto catastale) comporta una approssimazione nell'individuazione dello stesso di cm 50, e quindi tale da non poter essere determinata da un punto di vista tecnico, nell'entità in cui è lamentata e rilevata
o rilevabile”.
A fronte di quanto sopra, deve ritenersi accertato che la porzione dello stradello oggetto di contesa insista interamente sul mappale n. 361 di proprietà pubblica, senza alcuna indebita occupazione del fondo di proprietà degli attori.
Al riguardo, per disattendere l'opposto rilievo degli attori, secondo i quali la CTU avrebbe invece confermato l'esistenza di uno sconfinamento, sia pur ridotto, nella loro proprietà, correttamente ha osservato la parte convenuta che la tolleranza cui l'elaborato si riferisce non
è relativo al quantum dello sconfinamento, di cui non vi è prova, bensì all'individuazione stessa del confine, attesa la sua origine da mappa di impianto catastale in scala 1:2000, che comporta, necessariamente, un'approssimazione di 50 cm.
Ed ancora, gli attori neppure sono riusciti a dimostrare che il segmento dello stradello in contesa, funzionale, secondo la loro tesi, a creare un collegamento con la Via dell'Industria, sia stato realizzato, come sostenuto, in epoca recente, dopo il perfezionamento del loro acquisto.
Non v'è, invero, alcun elemento che dimostri che l'andamento dello stradello in prossimità dell'abitazione degli attori sia stato alterato, come rilevato dal CTU, che ha sottolineato l'indisponibilità di fotografie che attestino in modo assoluto lo stato dei luoghi con riferimento
5 a quell'epoca, limitandosi ad osservare che, al contrario, “le riprese aeree disponibili lascerebbero intendere l'esistenza di un passaggio verso Via della Cooperazione” e che la documentazione acquisita in Comune (puntualmente enumerata alle pagg. da 32 a 37 dell'elaborato, da intendersi recettiziamente richiamate) indicava come sin dall'aprile 2002 gli attori avessero presentato pratiche edilizie, rappresentando la sussistenza del passaggio verso
Via della Cooperazione, con recinzioni su entrambi i lati.
Ad altra valutazione non conducono le osservazioni del CTP attoreo, riproposte negli atti conclusionali attorei, in quanto ampiamente e condivisibilmente riscontrate dal CTU, il quale, non solo ha precisato che “Ai primi del '900 c'era una strada lunga circa m 200. Può essere che la stessa non fosse perfettamente pianeggiante e superasse modesti dislivelli con lievi inclinazioni del fondo. Se una strada era indicata in mappa era certamente percorribile e ciò non costituisce interpretazione ma trattasi di lettura di un dato tecnico leggibile dalla mappa
d'impianto”, ma, in risposta al rilievo del CTP secondo cui l'intervento realizzato dal CP_1
sarebbe consistito nella riprofilatura del terreno, in prossimità dell'intersezione con la pubblica via, al fine di eliminare il dislivello esistente di 80 cm, onde creare di fatto “un nuovo sbocco” su via della Cooperazione percorribile a piedi e in bicicletta, ha obiettato che “il dislivello sostenuto come esistente dalla parte attrice (cm 80), anche qualora dimostrato nella sua esistenza, non è elemento tale da precludere eventuale passaggio dallo stradello, essendo molteplici gli accessi carrai presenti sul lato ovest di via della Cooperazione che superano il dislivello con semplici rampe discendenti (vedasi, ad esempio, il lotto direttamente confinante
a nord con lo stradello di cui si discute)” ed ha proceduto ad un'attenta disamina degli elementi evidenziati dal CTP nelle fotografie presenti nel fascicolo di causa, per giungere ad escluderne la significatività (“Il pozzetto che il geom. vorrebbe come preesistente Per_1
rispetto allo scavo di sbancamento appare di colorazione chiara, sostanzialmente pulito e privo di tracce sul suo perimetro che possano far ritenere un precedente interramento dello
6 stesso. Va infatti rilevato che se lo stesso fosse stato interrato prima delle lavorazioni di scavo, presenterebbe colorazione scura al perimetro o comunque tale da far percepire un precedente interramento. È per tutte tali motivazioni che tale elemento è stato ritenuto e viene ritenuto non influente rispetto la risposta al quesito. Analogamente dicasi quanto al chiusino in metallo che secondo il geom. attesterebbe abbassamento del passaggio. Entrambe le Per_1
recinzioni in CLS/muratura poste sui lati dello stradello appaiono pulite in superficie, di colorazione chiara tali da far ritenere assenza di terra addossata alle stesse che possa essere stata rimossa. Nel caso in cui fosse infatti stata preesistente una quota di terreno più elevata, ad avvenuta rimozione della stessa sarebbero rimaste visibili tracce cromatiche sulle murature laterali, di evidente colorazione più scura. Poiché invece nessuna discromia è presente in loco nessun abbassamento viene attestato dalle fotografie dimesse”).
In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, non solo deve escludersi la sussistenza dello sconfinamento, e con essa la violazione del diritto di proprietà degli attori, ma neppure può ritenersi provato che, nel corso dei lavori di livellamento eseguiti nel 2002, il CP_1
abbia effettivamente realizzato un nuovo tratto stradale o un'apertura sulla via della
Cooperazione, non già preesistente.
L'assunto che l'intervento sia stato comunque abusivo, infine, non solo è recisamente contestato dal ma non potrebbe comunque venire in rilievo nella presente sede, ove CP_1
un'eventuale pronuncia favorevole agli attori postulerebbe necessariamente la lesione di diritti soggettivi loro attribuiti, viceversa esclusa.
Per le ragioni esposte, ogni domanda, ivi compresa la domanda risarcitoria, dev'essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dunque liquidate a carico degli attori come in dispositivo, vista la notula, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività espletata, in uno alle spese della mediazione, nei limiti in cui i relativi
7 esborsi risultano documentati e, dunque, entro il limite di € 244,00 (v. Cass. n. 5389 del
29/2/2024).
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, seguono lo stesso criterio e vengono, pertanto, poste definitivamente a carico degli attori;
spetta poi la ripetizione delle spese del
CTP di cui si è avvalso il convenuto, come da notula depositata ex art. 75 disp. att. CP_1
c.p.c., per importo pari a € 864,80 (v. Cass., Ord. n. 26729 del 15/10/2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande degli attori;
2) condanna gli attori in solido alla rifusione in favore del convenuto delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, nonché alla rifusione in favore del convenuto della somma di € CP_1
244,00 per spese di mediazione e dell'ulteriore somma di € 864,80 per spese di CTP;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico degli attori.
Verona, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9775/2021 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv.
Eugenio Lequaglie, con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Simone Ugo Franceschini, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 21/11/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte nei confronti del Controparte_1
da e , proprietari del fabbricato ad uso Parte_1 Parte_2
residenziale censito catastalmente alla particella n. 128 del foglio n. 11 del N.C.E.U. e del
N.C.T. di Bovolone, al fine di sentir accertare l'illegittimità della realizzazione, in tempi successivi al 2002, di un passaggio pedonale, insistente, in ipotesi, in parte sulla particella n.
361 di proprietà comunale ed in parte sulla particella n. 128 di loro proprietà, quale collegamento tra il preesistente stradello privato che da Via Madonna giungeva fino all'altezza del confine delle particelle nn. 77 e 94 con l'attuale via dell'Industria (via della Cooperazione), nonché in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, di natura pubblica o privata, sulla loro particella, con condanna dell'ente convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni da loro subiti per le molestie ed i disturbi arrecati dal transito di terzi.
Si è costituito il , opponendosi ad ogni pretesa avversa, precisando di Controparte_1
aver unicamente migliorato, nel 2002, la funzionalità del preesistente passaggio, sbancandolo e livellandolo, in modo da consentire a chi provenisse da via della Cooperazione di poter raggiungere più comodamente, a piedi o in bicicletta, la via Madonna, negando qualsivoglia sconfinamento sulla proprietà degli attori.
Le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
Secondo la tesi degli attori il avrebbe prolungato abusivamente, in Controparte_1
assenza di provvedimenti legittimanti, il tracciato di uno stradello privato, che inizialmente partiva dalla via Madonna per terminare all'altezza della loro proprietà privata e che all'attualità, invece, sarebbe percorribile, a piedi o in bicicletta, fino alla via della
Cooperazione, realizzando, con ciò, un passaggio pubblico pedonale inesistente al momento del loro acquisto immobiliare, avvenuto in data 12.09.2001, allorquando lo stradello doveva ritenersi privato, in quanto in uso esclusivo dei soli frontisti. In tal modo l'ente convenuto
2 avrebbe consentito il passaggio a terzi estranei e, sconfinando sulla particella n. 128, imposto una servitù di transito pubblico al loro fondo, in assenza di idoneo titolo, con il conseguente disturbo provocato da rumore, schiamazzi e accumulo di sporcizia.
Al fine di verificare le suddette prospettazioni è stata disposta una CTU, affidata ad esperto le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni accertamenti ed esenti da vizio logico, possono essere tranquillamente recepite.
Innanzitutto, il CTU ha descritto i luoghi di causa, come di seguito: con accesso da Via della
Cooperazione lo stradello oggetto di perizia è costituito da passaggio ciclo/pedonale di libero accesso, per come rilevato di fatto al momento del sopralluogo;
lo stesso presenta larghezza utile di passaggio simile a m 2,40/2,50 con fondo in terreno vegetale sconnesso e non livellato tale da renderne difficile la fruizione, con dislivello del terreno simile a cm 30/40 all'estremità
Ovest del m.n. 361; con accesso da Via Madonna lo stradello è risultato di libero accesso al momento del sopralluogo con andamento pianeggiate e fondo sterrato;
su entrambi i lati dello stesso sono presenti le recinzioni delle rispettive proprietà private che vi affacciano;
nel primo tratto accessibile da via Madonna (porzione Ovest) lo stradello ha larghezza totale di m
6,10 con presenza però di marciapiede di ampiezza simile a m 1,90; nel proseguire verso Est lo stradello mantiene una larghezza netta percorribile di m 4,10; in corrispondenza della proprietà Comunale m.n. 361 lo stradello evidenzia un restringimento ove l'ampiezza netta percorribile risulta ridotta a m 2,40/2,50.
Dopo aver acquisito la mappa di impianto catastale (risalente attendibilmente ai primi del
'900), ha rilevato che dall'esame della stessa, in quella che all'epoca era attendibilmente una zona prettamente agricola, già risultava la presenza di uno stradello che da via Madonna si estendeva fino a posizione molto avanzata all'interno dell'attuale zona industriale, per circa m
205, laddove la lunghezza dello stradello conteso, insistente approssimativamente sullo stesso
3 tracciato, tra via Madonna e l'immissione su via della Cooperazione, è indicativamente di m
95.
Il CTU ha anche considerato che il confine tra le due proprietà non poteva che essere determinato per approssimazioni grafiche sulla base della mappa di impianto, dato che proprio quest'ultima evidenziava che la linea dividente tra gli attuali m.n. 128 e 361 era stata generata con l'impianto catastale, non sussistendo, perciò, alcun frazionamento cui riferirsi, e che, essendo la mappa in scala grafica 1:2.000, qualsiasi valutazione o considerazione presentava necessariamente un'approssimazione dell'ordine di 50 cm, non potendosi cioè stabilire dove cadeva esattamente il confine, se non con approssimazione di circa 50 cm.
Sulla base dei rilievi eseguiti in loco e della documentazione visionata, ha poi osservato che:
- lo stradello carraio presenta ampiezza simile a m 4,10 nella sua porzione centrale e che nella zona oggetto di accertamento la proprietà risultava essere avanzata Parte_3
verso Nord, con parziale ingombro di quello che era attendibilmente l'originario stradello;
- lo stradello pedonale presenta ampiezza simile a m 2,40/2,50 e che, per differenza aritmetica, può quindi essere ipotizzato che lo stradello pedonale potrebbe effettivamente insistere sul m.n. 128 Montinaro-Mirandola per una profondità simile a cm 35/45 per tutto il relativo sviluppo longitudinale;
- dato che la tipologia di origine catastale del confine (mappa d'impianto) comporta un'approssimazione nella corretta individuazione del confine di cm 50, anche in ipotesi vi fosse effettivamente uno sconfinamento dello stradello pedonale sulla proprietà Parte_4
, lo stesso sarebbe di entità ridotta e comunque inferiore alla tolleranza del caso,
[...]
tale da renderlo di fatto “NON determinabile da un punto di vista tecnico”;
- il confine catastale è materializzato sul posto da muretto in calcestruzzo con sovrastante ringhiera metallica, ivi realizzato e posizionato dai sigg.ri Parte_3
4 indicativamente nel 2008, in posizione compresa tra 45 cm e 0 cm di traslazione (o corrispondente al corretto confine).
Il CTU ha così concluso che il confine tra tra i mn 128 e 361 è materializzato dalla recinzione in calcestruzzo con sovrastante inferriata metallica, essendo questa posizionata in corrispondenza del confine catastale o al massimo in posizione arretrata rispetto lo stesso di cm 35/45, dopo aver anche ribadito che “L'origine del confine (mappa di impianto catastale) comporta una approssimazione nell'individuazione dello stesso di cm 50, e quindi tale da non poter essere determinata da un punto di vista tecnico, nell'entità in cui è lamentata e rilevata
o rilevabile”.
A fronte di quanto sopra, deve ritenersi accertato che la porzione dello stradello oggetto di contesa insista interamente sul mappale n. 361 di proprietà pubblica, senza alcuna indebita occupazione del fondo di proprietà degli attori.
Al riguardo, per disattendere l'opposto rilievo degli attori, secondo i quali la CTU avrebbe invece confermato l'esistenza di uno sconfinamento, sia pur ridotto, nella loro proprietà, correttamente ha osservato la parte convenuta che la tolleranza cui l'elaborato si riferisce non
è relativo al quantum dello sconfinamento, di cui non vi è prova, bensì all'individuazione stessa del confine, attesa la sua origine da mappa di impianto catastale in scala 1:2000, che comporta, necessariamente, un'approssimazione di 50 cm.
Ed ancora, gli attori neppure sono riusciti a dimostrare che il segmento dello stradello in contesa, funzionale, secondo la loro tesi, a creare un collegamento con la Via dell'Industria, sia stato realizzato, come sostenuto, in epoca recente, dopo il perfezionamento del loro acquisto.
Non v'è, invero, alcun elemento che dimostri che l'andamento dello stradello in prossimità dell'abitazione degli attori sia stato alterato, come rilevato dal CTU, che ha sottolineato l'indisponibilità di fotografie che attestino in modo assoluto lo stato dei luoghi con riferimento
5 a quell'epoca, limitandosi ad osservare che, al contrario, “le riprese aeree disponibili lascerebbero intendere l'esistenza di un passaggio verso Via della Cooperazione” e che la documentazione acquisita in Comune (puntualmente enumerata alle pagg. da 32 a 37 dell'elaborato, da intendersi recettiziamente richiamate) indicava come sin dall'aprile 2002 gli attori avessero presentato pratiche edilizie, rappresentando la sussistenza del passaggio verso
Via della Cooperazione, con recinzioni su entrambi i lati.
Ad altra valutazione non conducono le osservazioni del CTP attoreo, riproposte negli atti conclusionali attorei, in quanto ampiamente e condivisibilmente riscontrate dal CTU, il quale, non solo ha precisato che “Ai primi del '900 c'era una strada lunga circa m 200. Può essere che la stessa non fosse perfettamente pianeggiante e superasse modesti dislivelli con lievi inclinazioni del fondo. Se una strada era indicata in mappa era certamente percorribile e ciò non costituisce interpretazione ma trattasi di lettura di un dato tecnico leggibile dalla mappa
d'impianto”, ma, in risposta al rilievo del CTP secondo cui l'intervento realizzato dal CP_1
sarebbe consistito nella riprofilatura del terreno, in prossimità dell'intersezione con la pubblica via, al fine di eliminare il dislivello esistente di 80 cm, onde creare di fatto “un nuovo sbocco” su via della Cooperazione percorribile a piedi e in bicicletta, ha obiettato che “il dislivello sostenuto come esistente dalla parte attrice (cm 80), anche qualora dimostrato nella sua esistenza, non è elemento tale da precludere eventuale passaggio dallo stradello, essendo molteplici gli accessi carrai presenti sul lato ovest di via della Cooperazione che superano il dislivello con semplici rampe discendenti (vedasi, ad esempio, il lotto direttamente confinante
a nord con lo stradello di cui si discute)” ed ha proceduto ad un'attenta disamina degli elementi evidenziati dal CTP nelle fotografie presenti nel fascicolo di causa, per giungere ad escluderne la significatività (“Il pozzetto che il geom. vorrebbe come preesistente Per_1
rispetto allo scavo di sbancamento appare di colorazione chiara, sostanzialmente pulito e privo di tracce sul suo perimetro che possano far ritenere un precedente interramento dello
6 stesso. Va infatti rilevato che se lo stesso fosse stato interrato prima delle lavorazioni di scavo, presenterebbe colorazione scura al perimetro o comunque tale da far percepire un precedente interramento. È per tutte tali motivazioni che tale elemento è stato ritenuto e viene ritenuto non influente rispetto la risposta al quesito. Analogamente dicasi quanto al chiusino in metallo che secondo il geom. attesterebbe abbassamento del passaggio. Entrambe le Per_1
recinzioni in CLS/muratura poste sui lati dello stradello appaiono pulite in superficie, di colorazione chiara tali da far ritenere assenza di terra addossata alle stesse che possa essere stata rimossa. Nel caso in cui fosse infatti stata preesistente una quota di terreno più elevata, ad avvenuta rimozione della stessa sarebbero rimaste visibili tracce cromatiche sulle murature laterali, di evidente colorazione più scura. Poiché invece nessuna discromia è presente in loco nessun abbassamento viene attestato dalle fotografie dimesse”).
In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie, non solo deve escludersi la sussistenza dello sconfinamento, e con essa la violazione del diritto di proprietà degli attori, ma neppure può ritenersi provato che, nel corso dei lavori di livellamento eseguiti nel 2002, il CP_1
abbia effettivamente realizzato un nuovo tratto stradale o un'apertura sulla via della
Cooperazione, non già preesistente.
L'assunto che l'intervento sia stato comunque abusivo, infine, non solo è recisamente contestato dal ma non potrebbe comunque venire in rilievo nella presente sede, ove CP_1
un'eventuale pronuncia favorevole agli attori postulerebbe necessariamente la lesione di diritti soggettivi loro attribuiti, viceversa esclusa.
Per le ragioni esposte, ogni domanda, ivi compresa la domanda risarcitoria, dev'essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dunque liquidate a carico degli attori come in dispositivo, vista la notula, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività espletata, in uno alle spese della mediazione, nei limiti in cui i relativi
7 esborsi risultano documentati e, dunque, entro il limite di € 244,00 (v. Cass. n. 5389 del
29/2/2024).
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, seguono lo stesso criterio e vengono, pertanto, poste definitivamente a carico degli attori;
spetta poi la ripetizione delle spese del
CTP di cui si è avvalso il convenuto, come da notula depositata ex art. 75 disp. att. CP_1
c.p.c., per importo pari a € 864,80 (v. Cass., Ord. n. 26729 del 15/10/2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande degli attori;
2) condanna gli attori in solido alla rifusione in favore del convenuto delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, nonché alla rifusione in favore del convenuto della somma di € CP_1
244,00 per spese di mediazione e dell'ulteriore somma di € 864,80 per spese di CTP;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico degli attori.
Verona, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
8