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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9249/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9249 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), e residente in [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...], (C. F. CP_1 C.F._2
), residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliati in Salerno, alla via Giacinto Carucci, n.4, presso lo studio dell'avv.
Crescenzo Giuseppina dal quale sono rappresentati e difesi.
OPPONENTI
CONTRO
proprio legale rapp.te pro tempore con sede in Capaccio (Sa) CP_2
alla via degli Ontani ed ivi elettivamente domiciliata alla via C. Dalla Chiesa
n. 19 presso lo studio dell'avv. Giangerardo Miranda, che la rappresenta e difende;
OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine dal mancato pagamento da parte del sig. di sette effetti cambiari rilasciati all e CP_1 Controparte_2
riferiti all'anno 2013. Il 15 gennaio 2015 si addiveniva ad una transazione stragiudiziale tra l e i sigg.ri Controparte_2 [...]
, debitore principale e nella qualità di coobbligato, CP_1 Parte_1
nella quale si conveniva un programma di rateizzazione del debito del sig.
Lo stesso riusciva ad adempiere le prime rate per un totale di 6.825,00 CP_1
euro, ma poi restava inadempiente;
pertanto, risoltasi la transazione, l
[...]
notificava agli obbligati in solido decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 2160/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 30.07.2018, per la somma di euro 25.800 oltre spese e competenze del procedimento monitorio. Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione separatamente gli obbligati in solido chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il giudice, all'udienza del 10 settembre 2019, disponeva la riunione dei procedimenti. Nel frattempo, il sig. adduceva di aver presentato istanza di CP_1
sovraindebitamento, depositata presso codesto Tribunale al n. 1144/2019 sezione fallimentare;
salvo rivelare poi, all'udienza del 26.05.2026, che il tentativo di accesso alla procedura di sovraindebitamento non era riuscito. Nel corso del giudizio gli opponenti riportavano anche che, nella procedura esecutiva rg 22/2024, il giudice dell'esecuzione assegnava la somma di euro 14.448,00 al creditore procedente, e pretendevano una diminuzione della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto. Gli stessi chiedevano, pertanto, in via pregiudiziale, di revocare l'impugnato decreto, anche per carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e di dichiarare non dovuta la somma di euro 25.800; la riduzione della pretesa economica in virtù di versamenti effettuati in favore della opposta azienda, vinte le spese.
Con comparsa del 31.08.2023 si costituiva l , che Controparte_2
nell'impugnare tutto quanto formulato in atti dall'opponente, sottolineava l'assoluta mancanza di prove a sostegno delle opposte ragioni e quindi chiedeva: rigettarsi l'opposizione, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
2160/2018, nonché condannare in solido i sigg.ri e al CP_1 Pt_1
pagamento di interessi legali, rivalutazione monetaria ed onorari del giudizio.
L'istruttoria è stata solo documentale. All'udienza del 28.10.2024, il giudice non ritenendo accoglibile la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, tra l'altro non riproposta dagli opponenti nelle memorie 183 c.p.c., riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava ex art. 281 sexies all'udienza del 26.05.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa creditoria avanzata dalla convenuta è fondata e pertanto va accolta, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Parte opponente a sostegno della propria istanza di revoca del decreto opposto deduce, preliminarmente che, fondandosi il decreto ingiuntivo su un accordo transattivo risolto per inadempimento, la risoluzione abbia eliminato ex tunc gli effetti dell'accordo; ragion per cui non esisterebbe più un credito certo, liquido ed esigibile.
L'assunto non merita accoglimento, poggiando sul presupposto errato che l'accordo racchiuso nella scrittura privata abbia configurato una transazione novativa. Alla luce delle prospettazioni delle parti appare evidente che la definizione della controversia in esame presuppone da parte di questo giudice innanzitutto l'accertamento della natura novativa o meno dell'accordo transattivo sottoscritto nel gennaio 2015.
Nel caso prospettato la transazione non può dirsi novativa, perché con l'accordo transattivo non va a disciplinarsi diversamente il rapporto originario, essendo la scrittura privata posta alla base del ricorso monitorio un semplice riconoscimento di debito. Né porta a concludere diversamente la contestazione da parte dell'opponente della pretesa creditoria, adducendo di aver effettuato, nelle more del ricorso per decreto ingiuntivo, diversi pagamenti che andrebbero a ridurre il quantum debeatur. La transazione, invero, rappresenta solo un tentativo di agevolare il debitore frazionando il debito, che è sempre quello originario, portato dalle sette cambiali rimaste non onorate.
In secondo luogo, l'opponente riteneva non assolto, da parte dell'azienda l'onere della prova. CP_2
Anche questa eccezione degli opponenti di mancata allegazione al ricorso monitorio della documentazione probatoria del credito è infondata.
Costituisce circostanza non controversa, oltre che debitamente documentata, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza dell'atto di transazione con il quale l dichiarava di ricevere e accettare la somma di € 32.275 CP_2
a tacitazione delle proprie pretese e di non aver null'altro a pretendere dal sig.
Il citato documento costituisce prova scritta idonea a legittimare CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché costituisce insegnamento consolidato che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. può essere rappresentata da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, la fattura) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione. La ripartizione dell'onere della prova in caso di opposizione a decreto ingiuntivo segue regole scrupolose sulle quali è opportuno attardarsi. In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur essendo convenuto formalmente, riveste la posizione di attore in senso sostanziale. Ciò significa che deve dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto di credito. Laddove, d'altro canto, l'opponente ha l'onere di provare eventuali fatti che possano impedire, modificare o estinguere il credito azionato dal creditore.
L'art. 633 c.p.c., oltre a chiarire l'oggetto del diritto di credito azionato dal ricorrente, specifica, al n. 1, che di tale diritto l'istante deve fornire “prova scritta”. Orbene la prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione. L'art. 634 c.p.c., infatti, elenca tra le prove scritte che possono fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo anche mezzi istruttori che, nell'ambito di un processo ordinario di cognizione, non avrebbero alcuna rilevanza. Tale diversità si estrinseca, nel concreto, in una relativa facilità, per il creditore, nel richiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Naturalmente, laddove sia proposta opposizione da parte del debitore ingiunto e si avvii, dunque, la fase a cognizione piena, le prove idonee nella fase monitoria mantengono l'efficacia che hanno sulla base delle norme ordinarie.
Si noti altresì che, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, oltre ai documenti indicati dalla legge, sono ritenute prove scritte idonee “tutti i documenti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito, provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta” (Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603 – così anche Cass. II, n. 4334/2013 e Cass. lav.
N. 16199/2011). Pertanto, l'elencazione di cui all'art. 634 c.p.c. non deve ritenersi tassativa, bensì esclusivamente esemplificativa. Inoltre, la questione relativa alla prova scritta del credito non ha nulla a che vedere con la sussistenza dello stesso: il (presunto) creditore deve limitarsi a fornire la prova, senza dimostrazione di un eventuale inadempimento dell'intimato che, se vorrà, potrà contestare la sussistenza di un'obbligazione eccependo quanto necessario ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sulla scorta di quanto detto, la scrittura privata, al pari delle cambiali e delle fatture, costituire titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opponente, che nel corso del giudizio di opposizione avrebbe dovuto provare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese ex art. 2697 c.c., invece risulta del tutto inadempiente all'assolvimento dell'onere della prova.
Parte opponente eccepisce, ancora, l'indeterminatezza del credito richiesto, ritenendo la somma ingiunta di molto superiore al dovuto e riservandosi di fornirne prova. Risulta pacifico, perché non contestato, che il Sig. CP_1
con la scrittura privata de quo, riconosceva un debito di 32.275 euro, comprensivo di sorte capitale, spese legali ed accessori. Si consideri che, in aggiunta, l riconosceva che il debitore “riusciva ad Controparte_2
adempiere le prime rate per un totale di 6.475,00 euro”, ma poi non riusciva ad onorare il programma di rate predisposto per l'adempimento. La pretesa creditoria dell in virtù di questo, si riduceva ad euro 25.800 euro. CP_2
I debitori sostenevano che nelle more del deposito del Decreto monitorio, tuttavia, veniva pagata altra parte del debito, per un totale di 17.698,00, con ciò riferendosi ad una serie di versamenti effettuati dai debitori per un totale di
7.225,00 euro e al prelievo di euro 14.448,00 ordinato dal giudice dell'esecuzione su libretto del debitore, come da ordinanza di assegnazione del
29.04.25, a seguito di pignoramento immobiliare, dinanzi all'intestato
Tribunale, rg n. 22/2024.
Tutto ciò considerato, l'importo residuale da corrispondere all'opposto non sarebbe, a detta dei debitori, di Controparte_2
25.800,00 come affermato nel ricorso monitorio, ma pari ad euro 8.102,00.
Nel valutare inaccoglibile questa ulteriore allegazione dei sigg.ri e CP_1
è solo il caso di ricordare che il giudice dell'opposizione, in questa fase Pt_1
cognitoria, può solo prendere in considerazione le decisioni prese nel procedimento esecutivo, compreso il prelievo di somme, per valutare la situazione complessiva;
ma la decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo si basa principalmente sulla verifica della fondatezza del credito e sulla legittimità del decreto stesso.
Concludendo, quanto asserito non può essere determinante della risoluzione del
Tribunale adito nella direzione indicata dai sigg.ri e , di ridurre CP_1 Pt_1
il quantum debeatur, giacché non si è individuato l'appiglio probatorio per suffragare una tale decisione.
Parte opposta, al contrario, ha fondato la sua pretesa su titoli idonei e, in aderenza alla propria posizione di convenuta formale, ma di attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, ha prodotto scrittura privata assimilabile ad un riconoscimento di debito.
L'articolo 1988 del Codice civile italiano regola la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Questi istituti, pur non essendo una transazione in senso stretto, possono essere utilizzati come strumenti per definire le condizioni dell'accordo transattivo, ad esempio indicando la somma da pagare, il termine di pagamento, o le modalità di estinzione del debito.
Venendo all'ultima eccezione di parte debitrice, riguardante il calcolo degli interessi moratori sulla somma dovuta in base al decreto ingiuntivo, è opinione di questo tribunale non voler riformare quella che è stata la decisione giudiziaria del tutto legittima e condivisibile di voler ingiungere di pagare gli interessi moratori a far data dal giorno di scadenza di ciascuna delle rate elencate nella transazione e non a far tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo. Invero il decreto ingiuntivo, che stabilisce interessi moratori su una somma dovuta, nel nostro caso la somma su cui è intervenuto il riconoscimento di debito da parte del sig. contiene una forma di risarcimento per il CP_1
creditore che non ha ricevuto il pagamento in tempo.
Dalle svolte considerazioni consegue che non è accoglibile la tesi attorea, attesa la produzione documentale di parte opposta ed i rapporti intercorrenti tra le parti. Le allegazioni svolte dagli opponenti tendenti a confutare la prova del credito e del suo preciso ammontare sono formulate in modo del tutto generico che impedisce, in questa fase del giudizio, ogni valutazione ed approfondimento circa la loro effettiva validità. Gli opponenti, inoltre non hanno mai rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiarli in modo grave e non ricorre nel caso di specie la probabile fondatezza dell'opposizione.
Discende da quanto sin qui esposto che deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Gli attori soccombenti devono, altresì, essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna il sig. e il sig. al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, che liquida in complessivi euro 3.397,00 (tremilatrecentonovantasette) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Salerno 28 mag. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva