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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6753 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] [...], c.f. , residente in [...]S. Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_1
Anastasia, via Enrico il Rosso n. 18, ed elettivamente domiciliato in , via Guido Gozzano n. 47, presso Pt_1 lo studio dell'avv. Giovanni Strazzeri, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in , Piazza della Repubblica n. 26, presso Pt_1
l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.06.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002494585, notificata CP_ in data 25.05.2023 e relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.29/09/2022.0596661 dell'11/10/2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2016, oltre € 6,60 a titolo di spese.
1 CP_ Con il predetto atto l , contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione la sproporzione della sanzione poiché non aderente ai criteri di cui al D.L. 04.05.2023 n. 48 e la mancata osservanza dell'onere probatorio ricadente sull'ente previdenziale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ed il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l contestando il ricorso e svolgendo varie difese volte al suo rigetto;
rilevava, inoltre, come l , a seguito dell'emanazione CP_1 del D.L. 48/2023, aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri da quest'ultimo atto normativo fissati, che allegava. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 19.02.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione e poi differita per i medesimi incombenti.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.04.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 14.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite e ritenuta istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente lamenta che l non ha fornito prova della dovutezza delle somme richieste, asserendo la mancanza di prova in tal senso.
Ebbene, l'Istituto previdenziale ha depositato copia del Modello DM10 trasmesso dal ricorrente nel quale vengono autodichiarati i contributi dovuti e che non sono stati versati, il cui onere del relativo e tempestivo pagamento e quindi dell'estinzione dell'obbligazione ricadeva sul ricorrente.
Quanto all'eccezione della quantificazione della sanzione, va rilevato che l'Ordinanza Ingiunzione, sebbene notificata in data 25.05.2023, è stata emessa in data 27.04.2023 (v. Protocollo CP_
.2100.27/04/2023.0300682), quindi solo pochi giorni prima che venisse emanata la nuova normativa che prevedeva la modifica dei criteri di calcolo delle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute. CP_ La quantificazione della sanzione è poi intervenuta nel corso del giudizio, avendo l in sede di costituzione depositato apposito provvedimento di rideterminazione della sanzione ai sensi della nuova
2 normativa ovvero secondo le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis,
D.L. n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata quantificata l'originaria sanzione e redatto in data 27.04.2023 l'ordinanza ingiunzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 162,00, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente non ha dato atto di aver versato l'importo della sanzione così rideterminata.
Infondata va, infine, ritenuta la richiesta di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, avanzata dal ricorrente, perché priva di qualsiasi fondamento probatorio
3. Spese.
Le spese di giudizio, stante la conformità a legge dell'ordinanza ingiunzione al momento della sua formazione, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.06.2023 nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
3 CP_ 1) Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002494585, con determinazione della sanzione amministrativa in € 162,00.
2) Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L. 48/2023.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 14.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6753 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] [...], c.f. , residente in [...]S. Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_1
Anastasia, via Enrico il Rosso n. 18, ed elettivamente domiciliato in , via Guido Gozzano n. 47, presso Pt_1 lo studio dell'avv. Giovanni Strazzeri, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in , Piazza della Repubblica n. 26, presso Pt_1
l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.06.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002494585, notificata CP_ in data 25.05.2023 e relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.29/09/2022.0596661 dell'11/10/2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2016, oltre € 6,60 a titolo di spese.
1 CP_ Con il predetto atto l , contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione la sproporzione della sanzione poiché non aderente ai criteri di cui al D.L. 04.05.2023 n. 48 e la mancata osservanza dell'onere probatorio ricadente sull'ente previdenziale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ed il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l contestando il ricorso e svolgendo varie difese volte al suo rigetto;
rilevava, inoltre, come l , a seguito dell'emanazione CP_1 del D.L. 48/2023, aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri da quest'ultimo atto normativo fissati, che allegava. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 19.02.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione e poi differita per i medesimi incombenti.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.04.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 14.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite e ritenuta istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente lamenta che l non ha fornito prova della dovutezza delle somme richieste, asserendo la mancanza di prova in tal senso.
Ebbene, l'Istituto previdenziale ha depositato copia del Modello DM10 trasmesso dal ricorrente nel quale vengono autodichiarati i contributi dovuti e che non sono stati versati, il cui onere del relativo e tempestivo pagamento e quindi dell'estinzione dell'obbligazione ricadeva sul ricorrente.
Quanto all'eccezione della quantificazione della sanzione, va rilevato che l'Ordinanza Ingiunzione, sebbene notificata in data 25.05.2023, è stata emessa in data 27.04.2023 (v. Protocollo CP_
.2100.27/04/2023.0300682), quindi solo pochi giorni prima che venisse emanata la nuova normativa che prevedeva la modifica dei criteri di calcolo delle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute. CP_ La quantificazione della sanzione è poi intervenuta nel corso del giudizio, avendo l in sede di costituzione depositato apposito provvedimento di rideterminazione della sanzione ai sensi della nuova
2 normativa ovvero secondo le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis,
D.L. n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata quantificata l'originaria sanzione e redatto in data 27.04.2023 l'ordinanza ingiunzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 162,00, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente non ha dato atto di aver versato l'importo della sanzione così rideterminata.
Infondata va, infine, ritenuta la richiesta di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, avanzata dal ricorrente, perché priva di qualsiasi fondamento probatorio
3. Spese.
Le spese di giudizio, stante la conformità a legge dell'ordinanza ingiunzione al momento della sua formazione, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.06.2023 nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
3 CP_ 1) Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002494585, con determinazione della sanzione amministrativa in € 162,00.
2) Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L. 48/2023.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 14.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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