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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2183/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240044141090505 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240044141090505 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240044141090505 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
Il Giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione della causa in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Rilevato che, sul piano argomentativo e motivazionale di merito, il ricorso in esame può essere deciso facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., potendosi definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare;
Rilevato che nelle memorie difensive depositate nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione quest'ultima evidenzia di aver già provveduto, con atto del 24 novembre 2025, a sgravare interamente i carichi iscritti a ruolo a nome dei ricorrenti, in quanto coobbligati della de cuius Nominativo_1, avendo verificato la documentazione sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
Rilevato che, su tali premesse, alla Corte di Giustizia in epigrafe non resta che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, come conformente rilevato dalla stessa parte ricorrente;
Rilevato, infine, che, tenendo conto dell'esito in rito della presente controversia e della limitata attività processuale svolta, le spese di lite possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2183/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240044141090505 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240044141090505 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240044141090505 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
Il Giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione della causa in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Rilevato che, sul piano argomentativo e motivazionale di merito, il ricorso in esame può essere deciso facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., potendosi definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare;
Rilevato che nelle memorie difensive depositate nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione quest'ultima evidenzia di aver già provveduto, con atto del 24 novembre 2025, a sgravare interamente i carichi iscritti a ruolo a nome dei ricorrenti, in quanto coobbligati della de cuius Nominativo_1, avendo verificato la documentazione sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
Rilevato che, su tali premesse, alla Corte di Giustizia in epigrafe non resta che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, come conformente rilevato dalla stessa parte ricorrente;
Rilevato, infine, che, tenendo conto dell'esito in rito della presente controversia e della limitata attività processuale svolta, le spese di lite possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026