Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5438/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/11/2024 da
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati DANIELA Parte_1 C.F._1
MARCUCCI PILLI e ANNA LISA ROMAGNOLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato DANIELA MARCUCCI PILLI in Firenze (FI), via del Corso n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NICOLETTA Parte_2 C.F._2
VARIATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Marina di Carrara (MS), via
Capitan Fiorillo n. 4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla NO Pt_1
e dal Signor nel comune di Ameglia (SP) il 27.07.1985 e trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio all'anno 1985 – n. 16 – Parte II – Serie A – Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Porre a carico del Signor un assegno divorzile pari a Euro 600,00 mensili Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere alla NO entro Parte_1 il giorno 5 di ciascun mese sino a quando la NO non percepirà la pensione di Parte_1 vecchiaia;
1
3. Il Signor a partire dal giorno di percezione di detto trattamento pensionistico alla Parte_2
NO , corrisponderà alla stessa la minor somma di Euro 400,00 mensili rivalutabili Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 5 di ciascun mese. La NO si Parte_1 obbliga sin da ora a comunicare per iscritto al Signor la data di inizio del suo Parte_2 trattamento pensionistico.
4. Quale ulteriore patto essenziale determinante il divorzio si chiede all'Ill.mo Tribunale di Lucca darsi atto che i Signori e intendendo definire transattivamente tutte Parte_1 Parte_2 le controversie tra loro pendenti, concordano - con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le condizioni tutte qui pattuite
- quanto segue:
I. Il Signor - tenuto conto che è proprietario per la quota del 50% dell'immobile sito Parte_2 in Viareggio (Lucca), Via Leonardo da Vinci n. 161 piano terzo e quarto, interno 7, contraddistinto al
Catasto di Viareggio al foglio 13, particella 108, sub 14, cat A/2, classe 6, vani 8, rendita catastale
1.448,15 - si impegna a costituire diritto di usufrutto vita natural durante sulla quota di sua proprietà del sopradescritto immobile a favore della NO - che accetta - e si impegna a Parte_1 trasferire il correlato diritto di nuda proprietà della medesima quota alla figlia Controparte_1
II. A sua volta la NO comproprietaria per la quota del 50% dello stesso immobile Parte_1 sito in Viareggio (Lucca), Via Leonardo da Vinci n. 161 piano terzo e quarto, si impegna a trasferire alla figlia la nuda proprietà di detta quota, riservandosene, essa NO Controparte_1 Pt_1
, il diritto di usufrutto vita natural durante.
[...]
III. Il Signor dichiara altresì sin da ora di rinunciare a pretendere qualsivoglia somma Parte_2 da parte della NO , in particolare a titolo di indennità di occupazione della quota Parte_1 del 50% di sua proprietà di detto immobile.
IV. Le spese notarili - ivi comprese eventuali relazioni tecniche - relative all'intestazione dei diritti che verranno attribuiti alla figlia e a saranno sostenute dai Signori Controparte_1 Parte_1
e nella misura pari al 50% ciascuno, così come saranno sostenute Parte_1 Parte_2 sempre per metà tra le parti le spese necessarie a sanare eventuali irregolarità dell'immobile che si dovessero riscontrare al momento delle attribuzioni qui previste.
V. Le spese straordinarie, ivi inclusi gli oneri condominiali di natura straordinaria, che fanno carico sulla nuda proprietà dell'immobile di cui al punto I, saranno sostenute dalla figlia Controparte_1
VI. Il Signor e la NO dichiarano e garantiscono di essere in Parte_2 Parte_1 regola con il pagamento degli oneri condominiali, relativamente all'immobile posto in Viareggio
(Lucca) Via Leonardo da Vinci n. 161 piano 3/4 e che ad oggi non sono state approvate delibere condominiali che prevedano l'autorizzazione a lavori straordinari dell'edificio.
VII. Le parti si obbligano a formalizzare i trasferimenti immobiliari di cui sopra entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (oppure entro il termine necessario per eventuale regolarizzazione dell'immobile) che regolerà le condizioni del loro divorzio.
VIII. La nuda proprietà dell'immobile posto in Viareggio (Lucca) Via Leonardo da Vinci n. 161 piano
3/4 sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova attualmente e il diritto di usufrutto sulla quota del 50% di proprietà del Signor sarà costituito a favore della NO Pt_2
, sua vita natural durante, sul medesimo immobile nello stato di fatto e di diritto in cui il bene Pt_1 attualmente si trova, ben noto alle parti.
IX. Resta inteso che il Signor preleverà dalla casa di Viareggio (Lucca) Via Leonardo Parte_2 da Vinci n. 161 piano 3/4 soltanto gli oggetti di sua proprietà.
2 X. Il Signor consegnerà alla NO le chiavi dell'immobile posto in Parte_2 Parte_1
Viareggio (Lucca), il giorno della sottoscrizione del presente atto, previo asporto dei beni di sua proprietà.
XI. Le parti danno atto che le pattuizioni qui convenute anche a favore della figlia Controparte_1 sono attratte nell'ambito impositivo dell'art. 19 L. n. 898/70 delle cui disposizioni fiscali gli ex coniugi intendono avvalersi, dal momento che le attribuzioni e le obbligazioni assunte con il presente atto sono tutte finalizzate alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi a seguito ed in sede di divorzio, e quindi quali condizioni determinanti e definitive della composizione della controversia familiare - costituendo in particolare l'accordo patrimoniale a beneficio della figlia,
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale Controparte_1
- e per tale fatto sono soggette alla normativa fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che esenta da qualsiasi imposta di bollo o di registro e da qualsiasi altra tassa gli atti di attribuzione di beni e diritti in sede di divorzio.
C. Le parti dichiarano altresì di avere inteso definire con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento delle condizioni qui previste, ogni controversia tra loro insorta e/o insorgenda a qualsivoglia titolo o ragione che si ricolleghi al rapporto di coniugio e/o alla permanenza della
NO nella casa coniugale, avendo così inteso definire i loro rapporti economici Parte_1
e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra, tranne le obbligazioni derivanti dal presente atto.
D. Le spese legali relative al presente giudizio di divorzio restano integralmente compensate tra le parti.
E. La sottoscrizione del presente atto da parte dei difensori vale anche quale rinuncia alla solidarietà».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Ameglia (SP) il 27/7/1985, dal quale è nata la figlia (nata il CP_1
15/6/1990), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Ameglia (SP) in data 27/7/1985, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Ameglia (SP) all'Atto Numero 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1985;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Ameglia (SP) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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