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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9577/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LUCA BATTISTA LARONCA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
' rappr. e dif. dall'avv. LOREDANA LELLA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2025, la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato alla
ricorrente in data 20/02/2025 per violazione dei criteri dettati dall'art 5
CP_1 in persona del suo L. 223/1991 e, per l'effetto, condannare legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla Via Ascianghi n. 2/B, P. IVA alla reintegra della signora P.IVA 1 ' nel suo posto di lavoro ed alla corresponsione, in favore Parte_1
della lavoratrice, di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, о
numero di mensilità che verranno ritenute di giustizia, dell'ultima al retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice pari ad € 801,28
(ottocentouno, 28) come da buste paga allegate, con condanna, altresì, al convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento all'effettiva reintegra;
accertare e dichiarare l'illegittimità del In subordine, licenziamento ricorrente in data 20/02/2025 per violazione dei comminato alla criteri dettati dall'art 4 L. 223/1991 e, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla
Via Ascianghi n. 2/B, P. IVA alla corresponsione, in favore P.IVA_1
della signora pari a ventiquattro mensilità, o al numero di Parte_1 mensilità che verranno ritenute di giustizia comunque non inferiore a 12,
dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice pari ad € 801,28 (ottocentouno, 28) come da buste paga allegate;
in persona del suo legale
☐ Accertare e dichiarare che la CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla Via Ascianghi n. 2/B, P. non ha corrisposto alla sig.ra Parte_1 le IVA P.IVA_1
maggiorazioni retributive ex art 33 CCNL Servizi di Pulizia e Servizi
integrati / Mutiservizi per il lavoro supplementare svolto dall'anno 2014
sino alla cessazione del marzo 2025, come da buste paga e conteggi analitici allegati, e, per l'effetto, condannare la società datrice di lavoro alla corresponsione in favore della lavoratrice della somma di €
1.912,74 (millenovecentododici,74), о di quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, dovuta per la suddetta causale;
Accertare e dichiarare che la ricorrente nel periodo settembre 2015 dicembre 2024 ha svolto costantemente un orario lavorativo di 25,30 ore
settimanali a fronte delle 20 ore contrattualmente concordate e, per l'effetto, condannare la società convenuta al consolidamento dell'orario contrattuale della ricorrente nella misura di 25,30 ore settimanali ovvero nella misura anche maggiore che verrà ritenuta di giustizia, a far data dal settembre 2015 o dalla data successiva che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio. che, secondo l'autorevole E' opportuno, in proposito, evidenziare
insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR
costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è
venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr.,
ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11
gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va rilevato che le parti hanno definito
transattivamente la presente controversia in sede sindacale, giusta verbale di conciliazione depositato telematicamente in data 09.12.2025. E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno
ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
è stata Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere concordemente richiesta in data odierna dai procuratori delle parti costituite.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite si intendono
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa
Parte_1 con il ricorso introduttivo del giudizio depositatoazionata il 05.07.2025;
2) compensa le spese di lite.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9577/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LUCA BATTISTA LARONCA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
' rappr. e dif. dall'avv. LOREDANA LELLA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2025, la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato alla
ricorrente in data 20/02/2025 per violazione dei criteri dettati dall'art 5
CP_1 in persona del suo L. 223/1991 e, per l'effetto, condannare legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla Via Ascianghi n. 2/B, P. IVA alla reintegra della signora P.IVA 1 ' nel suo posto di lavoro ed alla corresponsione, in favore Parte_1
della lavoratrice, di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, о
numero di mensilità che verranno ritenute di giustizia, dell'ultima al retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice pari ad € 801,28
(ottocentouno, 28) come da buste paga allegate, con condanna, altresì, al convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento all'effettiva reintegra;
accertare e dichiarare l'illegittimità del In subordine, licenziamento ricorrente in data 20/02/2025 per violazione dei comminato alla criteri dettati dall'art 4 L. 223/1991 e, per l'effetto, condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla
Via Ascianghi n. 2/B, P. IVA alla corresponsione, in favore P.IVA_1
della signora pari a ventiquattro mensilità, o al numero di Parte_1 mensilità che verranno ritenute di giustizia comunque non inferiore a 12,
dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice pari ad € 801,28 (ottocentouno, 28) come da buste paga allegate;
in persona del suo legale
☐ Accertare e dichiarare che la CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bari alla Via Ascianghi n. 2/B, P. non ha corrisposto alla sig.ra Parte_1 le IVA P.IVA_1
maggiorazioni retributive ex art 33 CCNL Servizi di Pulizia e Servizi
integrati / Mutiservizi per il lavoro supplementare svolto dall'anno 2014
sino alla cessazione del marzo 2025, come da buste paga e conteggi analitici allegati, e, per l'effetto, condannare la società datrice di lavoro alla corresponsione in favore della lavoratrice della somma di €
1.912,74 (millenovecentododici,74), о di quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, dovuta per la suddetta causale;
Accertare e dichiarare che la ricorrente nel periodo settembre 2015 dicembre 2024 ha svolto costantemente un orario lavorativo di 25,30 ore
settimanali a fronte delle 20 ore contrattualmente concordate e, per l'effetto, condannare la società convenuta al consolidamento dell'orario contrattuale della ricorrente nella misura di 25,30 ore settimanali ovvero nella misura anche maggiore che verrà ritenuta di giustizia, a far data dal settembre 2015 o dalla data successiva che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio. che, secondo l'autorevole E' opportuno, in proposito, evidenziare
insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR
costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è
venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr.,
ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11
gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va rilevato che le parti hanno definito
transattivamente la presente controversia in sede sindacale, giusta verbale di conciliazione depositato telematicamente in data 09.12.2025. E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno
ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
è stata Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere concordemente richiesta in data odierna dai procuratori delle parti costituite.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite si intendono
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa
Parte_1 con il ricorso introduttivo del giudizio depositatoazionata il 05.07.2025;
2) compensa le spese di lite.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli