Art. 4.
Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.
Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.