Articolo 4 della Legge 26 novembre 1973, n. 817
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 gennaio 1974
Art. 4.
Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1974