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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10866/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Ottaviano e Paolo Francesco Ambroselli e con gli stessi elett.te domiciliato presso il loro studio in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 62
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
n.q. di socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni Controparte_2 della Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, Controparte_4 dall'avv. Francesca d'Amato e, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Gaetano B. d'Amato e dall'avv. Giuseppe M. d'Amato con studio in Napoli, in via F. Lomonaco 3 RESISTENTE OGGETTO: risarcimento del danno biologico differenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato dipendente della già Controparte_1 Controparte_3
assunto con regolare contratto di lavoro in data 6.02.2019 con
[...] qualifica di operaio, conduttore di ruspe;
che, in data 7.02.2019, il datore di lavoro lo aveva inviato, insieme ad altri colleghi, tra i quali , CP_5 Controparte_6
e presso il cantiere della sito Persona_1 Persona_2 Controparte_4 in IE (BN), zona industriale, altezza Piscina Comunale, via Nazionale, dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica;
che, pertanto, unitamente ai suddetti colleghi, lo stesso giorno, era partito da Quarto (NA) a bordo del furgone Iveco
TG. DL433PF, di proprietà della sul quale era stato caricato un Controparte_1 escavatore Komatsu PC 18MR-2, alcuni chiusini in ferro ed altro materiale da scaricare presso il suddetto cantiere in IE (BN); che, giunti presso il cantiere di IE (BN) verso le ore 08:00 circa, si era reso necessario scaricare l'escavatore Komatsu PC 18MR-2 dal veicolo Iveco TG. DL433PF per la qual cosa erano state poggiate le rampe di alluminio sul bordo del pianale posteriore del detto veicolo;
che le suddette rampe erano state solo poggiate e non fissate con il perno di ancoraggio, come previsto dalle norme di sicurezza, in quanto il camion a bordo del quale si trovava il mezzo meccanico non era dotato dei fori di fissaggio;
che si era posto alla guida dell'escavatore ed aveva iniziato la manovra di discesa allorquando lo spostamento delle rampe, come detto non ancorate al pianale, aveva provocato il ribaltamento dell'escavatore con lui all'interno; che sul posto, nell'immediatezza dei fatti, erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di IE (BN) i quali avevano identificato i presenti nelle persone dei sigg.ri , CP_5 Controparte_6 Per_2
e oltre a lui ed avevano provveduto agli accertamenti del
[...] Persona_1 caso;
che per il suddetto infortunio era stato aperto, inoltre, il procedimento penale n. 184/2020 a carico di titolare della ora Controparte_3 P_ CP_1
di , n.q. di preposto dalla ditta LI S.p.A. per il cantiere di
[...] CP_7
IE (BN) nonché di e quali dirigenti di Area CP_8 Controparte_9
Sud in materia di igiene e sicurezza incaricati dalla ditta LI S.p.A., sempre per il cantiere di IE (BN); che, in particolare, a era stata contestata Controparte_3 la violazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, art. 590 c.p., art. 483 c.p., a la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, a CP_10 CP_8
e la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008;
[...] Controparte_9 che dall'infortunio occorsogli era derivato un danno biologico permanente valutato nella misura del 20-22% con una I.T.T. di giorni 30, una I.T.P., mediamente al 75%, di giorni 30 ed una ulteriore I.T.P., mediamente al 50%, di giorni 60; che, a seguito dell'attivazione della relativa pratica amministrativa, era stato indennizzato dall mediante la corresponsione dell'importo complessivo di € 10.984,39 CP_11 come da prospetto di liquidazione versato in atti;
che il danno liquidatogli CP_11 non poteva ritenersi esaustivo di tutte le conseguenze da lui riportate avendo diritto al riconoscimento del danno differenziale nella misura ivi indicata al netto di quanto già CP_1 corrisposto dall Tanto premesso conveniva (già Controparte_1 Controparte_3
), n.q. di amministratore all'epoca dei fatti della P_ Controparte_3 [...] dinanzi all'adito Tribunale al Parte_2 fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:” 1) Accertare e dichiarare che dell'evento descritto in narrativa sono responsabili, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, il datore di lavoro (già Controparte_1
e segnatamente anche il sig. Controparte_3 [...]
n.q. di socio accomandatario ed amministratore all'epoca dei fatti della P_
, la in quanto custode Controparte_3 Parte_2
e detentore del cantiere di IE (BN) ove si è verificato il sinistro oltre che per le causali dedotte in narrativa e, per l'effetto; 2) condannare in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione il datore di lavoro
(già , il sig. Controparte_1 Controparte_3 [...]
n.q. sopra indicata e la all'integrale risarcimento del P_ Parte_2 danno differenziale sofferto dal sig. quantificato, al netto di quanto già Parte_1 ricevuto dall' in € 115.718,11 come analiticamente descritto nel prospetto di CP_11 calcolo che quivi si abbia per integralmente ripetuto e trascritto, ovvero nella diversa somma che risulterà all'esito di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'istante che sin d'ora si invoca”; il tutto con vittoria di spese di lite. (già ) e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3 benchè regolarmente citati, restavano contumaci.
LI s.p.a. si costituiva in giudizio contestando, nel merito, con vari argomenti in fatto ed in diritto, la fondatezza della domanda giudiziale e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed all'esito della stessa si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'esito del deposito di note conclusionali, all'odierna udienza il Tribunale osserva che: Ai fini della decisione è d'uopo rammentare che oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento a carico del soggetto datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 c.c., del danno subito dal lavoratore a causa della condotta inadempiente del primo, in relazione alle seguenti voci:
- biologico differenziale permanente
- danno da invalidità temporanea parziale L'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. L'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale. La formulazione della norma in esame, attraverso l'espresso riferimento alle "misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico. Le caratteristiche dell'obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell'obbligo medesimo, il lavoratore. Questi ove, agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007).
Sull'onere del lavoratore di allegazione del "fatto costituente inadempimento" occorre svolgere alcune precisazioni, partendo dalla premessa che "l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo" (v. Cass. n. 29909 del 2021, in motivazione, p. 6 Par. 5.8., e precedenti ivi richiamati).
Posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro o delle modalità esecutive della prestazione ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
Nel caso in esame la dinamica dell'infortunio così come ricostruita nel corpo del ricorso introduttivo nei termini già innanzi illustrati è risultata ampiamente confermata all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa sulla base delle dichiarazioni rese dagli ex colleghi di lavoro del ricorrente presenti all'evento e, quindi, a diretta conoscenza delle modalità di accadimento dell'infortunio de quo.
Ed, infatti, il teste ha dichiarato:” ADR Sono stato dipendente della Testimone_1 [...]
per circa sette otto mesi, se ben ricordo 4-5 anni fa. Ho conosciuto CP_12 [...]
presso il cantiere di IE (BN), non ricordo esattamente quando, ove Pt_1 eravamo presenti io, il ricorrente, , , Persona_3 Persona_2 [...] Contro
, tutti all'epoca dipendenti della Eravamo all'epoca impegnati a Per_1 effettuare dei lavori di scavi a terra per la realizzazione della fibra ottica. Io sono arrivato al cantiere con il sig. con la sua auto mentre il arrivò con il Per_2 Pt_1
a bordo di un furgone, del quale non ricordo il tipo, di proprietà della CP_6 [...]
[...]
[...] sul quale erano posizionati un escavatore, delle rampe per farlo scendere e CP_12 tutta la strumentazione necessaria per la lavorazione. In quell'occasione, stesso il ricorrente, se ben ricordo, posizionò le rampe per consentire la discesa dell'escavatore dal furgone provvedendo al solo appoggio delle stesse senza fissarle con il perno di ancoraggio in quanto il furgone era privo dei fori di fissaggio. Il era alla guida Pt_1 dell'escavatore che si ribaltò assieme a lui durante la manovra di discesa dal furgone. Io non potei fare nulla per evitarlo e il sig. si tirò da solo fuori dell'escavatore Pt_1 lamentando di non riuscire a respirare. In quel frangente chiamammo l'autoambulanza e sopraggiunsero anche i Carabinieri ma non ricordo da chi furono chiamati. In Contro quell'occasione eravamo solo noi della presso il cantiere di IE e non era presente nessun responsabile della In quella occasione io, Controparte_4 personalmente, non ero autorizzato a lavorare sul cantiere in quanto come mi disse il Contro titolare della , non avevo il provvedimento di distacco. Non so quale fosse la Per_4 situazione del posso solo dire che mi riferì che sarebbe dovuto restare Pt_1 CP_6
a lavorare presso il cantiere di IE per circa tre giorni per poi essere trasferito presso un altro cantiere a Roma. L'escavatore, in quell'occasione, fu sceso dal furgone non all'interno dell'area di cantiere ma stesso sulla strada dove dovevamo fare i lavori di scavo dei pozzetti per la realizzazione della fibra ottica. Per area cantiere intendo il deposito dove appoggiavamo tutta la strumentazione necessaria per la lavorazione mentre i lavori venivano effettuati in strada previa recinzione della zona ma, in quell'occasione, la recinzione non era ancora stata realizzata perché i lavori non erano ancora iniziati. Dovevamo, pertanto, nell'occasione, prima scendere l'escavatore per poi realizzare la recinzione della zona per iniziarvi a lavorare. Presumo che sia stato il sig. , titolare della , a dire al di Parte_3 CP_12 Pt_1 portare l'escavatore presso il cantiere di IE per poi posizionarlo lì per le lavorazioni necessarie ma nulla so con certezza al riguardo. Null'altro so”.
A sua volta il teste ha riferito:” ADR: “Indifferente alle parti in Persona_3 Contro causa. Sono stato dipendente della dal 2018 al 2019 con la mansione di escavatorista. Ho conosciuto il sig. nella giornata del 7.02.2019 allorquando è Pt_1 avvenuto l'incidente”. ADR: “Io ero con il sul furgone diretto verso il cantiere Pt_1 di IE (BN). Arrivati sul posto io sono sceso dal furgone e mi stavo recando a prendere il bobcat. Ad un certo punto ho sentito gridare ed ho sentito CP_5 un forte rumore. Sono tornato immediatamente indietro ed ho visto l'escavatore capovolto ed il sul marciapiedi. Abbiamo immediatamente provveduto a Pt_1 soccorrerlo in quanto lamentava una mancanza d'aria. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi da un signore che era all'interno di una piscina comunale presente in zona”. ADR: “ Non ho assistito all'episodio ma posso dire che una delle rampe per far scendere l'escavatore era rimasta posizionata sul furgone mentre l'altra si era sfilata. Non era stato possibile fissare le rampe perché non c'erano i buchi per posizionare i fermi”. ADR: “ Era stato il sig. a comunicarmi che in quella giornata mi Parte_3 sarei dovuto recare presso il cantiere di IE per effettuare i lavori inerenti la fibra ottica”. ADR: “Presumo che anche il Volpe si sia recato presso il cantiere di IE su indicazione del Giunto ma io l'ho personalmente conosciuto proprio quella mattina al momento di salire sul furgone”. ADR: “Abbiamo fermato il furgone per far scendere l'escavatore proprio nel tratto di strada in cui dovevamo scavare un pozzetto per la realizzazione della fibra. Precisamente ci siamo fermati nella zona industriale di IE ed abbiamo fermato il furgone esattamente dove avevamo rinvenuto a terra la “x” realizzata con la bomboletta spray per individuare il luogo esatto dove bisognava scavare. Per era il primo giorno mentre io già andavo da Pt_1 circa un mese per la realizzazione di vari pozzetti sia nella zona industriale che nel Comune di Pietrlelcina.” ADR: “Per l'individuazione della zona precisa in cui scavare ogni pozzetto c'era segnata a terra sia la “X” che l'indicazione delle misure del pozzetto, sempre realizzate con la bomboletta spray.” ADR: “Non avevamo ancora provveduto alla recinzione della zona mediante il posizionamento dei birilli e dei segnali in quanto l'incidente è avvenuto prima che potessimo provvedervi”. ADR: “I lavori vengono normalmente effettuati solo dopo la recinzione della zona per cui, in quell'occasione avremmo dovuto prima far scendere l'escavatore, poi provvedere alla recinzione della zona e, solo dopo, iniziare lo scavo del pozzetto”. ADR: “Le “X” sono posizionate dalla ditta con cui si procede alla realizzazione della fibra che individua sia le zone che le misure per la realizzazione dei pozzetti ma non ne ricordo il nominativo”. ADR: “In quel frangente non era presente alcun responsabile della
. Null'altro so”. CP_4
All'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa può, pertanto, ritenersi sufficientemente provato che il fosse stato incaricato dalla sua datrice di lavoro Pt_1
e, per essa, da di recarsi, in data 07.02.2019, Controparte_1 Controparte_3 presso il cantiere della sito in IE (BN), zona industriale, Controparte_4 altezza Piscina Comunale, via Nazionale, dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica;
che, pertanto, unitamente ad altri colleghi, lo stesso giorno, era partito da Quarto (NA) a bordo del furgone Iveco TG. DL433PF, di proprietà della
[...]
sul quale era stato caricato un escavatore Komatsu PC 18MR-2 da CP_1 scaricare presso il suddetto cantiere in IE;
che il camion Iveco fornitogli per il trasporto dell'escavatore fosse inidoneo all'uso poiché privo dei fori per l'ancoraggio delle rampe di discesa del detto escavatore che, tra l'altro, risultava privo anche del dispositivo antiribaltamento.
Tali elementi costituiscono indubbia fonte di responsabilità per il datore di lavoro
[...] che ha fornito al dipendente mezzi e veicoli non dotati dei requisiti di CP_1 sicurezza per compiere le operazioni di discesa dell'escavatore e che, soprattutto, ben consapevole della necessità di procedere alla detta operazione, si è assunto consapevolmente il rischio delle conseguenze dannose cui sarebbe potuto incorrere il lavoratore.
Conseguenze che si sono, poi, effettivamente verificate.
Quindi, appare evidente che il datore di lavoro abbia messo a disposizione del lavoratore attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza (autocarro senza fori di fissaggio delle rampe di discesa ed escavatore privo del dispositivo antiribaltamento) in violazione non solo dell'art. 71, comma I, del D.Lgs. 81/2008 ma anche del più generale principio di cui all'art. 2087 c.c.
In coerenza con i principi di diritto richiamati e in base alla dinamica del sinistro così come ricostruita, deve, pertanto, considerarsi soddisfatto l'onere di allegazione e prova che grava sul lavoratore in ordine alla nocività del luogo di lavoro per la mancata fornitura al dipendente delle necessarie attrezzature ed al nesso causale con l'evento lesivo verificatosi, ritenendosi di dover addossare alla parte datoriale l'onere di prova di adempimento dell'obbligo di sicurezza che comprende, per disposto normativo, la fornitura degli attrezzi necessari, la doverosa vigilanza sulla corretta esecuzione della prestazione in sicurezza e la formazione e informazione sui rischi connessi alle operazioni di cui si tratta.
Onere, nel caso di specie, non assolto data la contumacia della Controparte_1
Nè può venire in rilievo l'utilizzo, nella specie, della nozione di rischio elettivo sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha definito come "rischio elettivo" una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (v. Cass. n. 3763 del 2021; n. 7649 del 2019; n. 16026 del 2018; n. 798 del 2017; n. 7313 del 2016; n. 28786 del 2014; n. 12779 del 2012; n. 21694 del 2011), caratteristiche in alcun modo rinvenibili nella fattispecie in esame.
Va, in definitiva, fatta applicazione della regola contenuta nell'art. 41 cod. pen. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954 del 2014; n. 38123 del 2021).
Ciò posto va, pertanto, affermato che, nella specie, se tali regole (di sicurezza) (autocarro munito di fori di fissaggio delle rampe di discesa ed escavatore fornito del dispositivo antiribaltamento) fossero state rispettate e applicate, l'evento non si sarebbe verificato con la conseguente responsabilità, per il suo accadimento, della
[...] nella qualità di datore di lavoro. CP_1
Va, al contrario, negata la sussistenza, in via autonoma ed in proprio, della responsabilità di n.q. di socio ed amministratore, all'epoca dei fatti, Controparte_3 della non ricorrendone i presupposti Controparte_3 giuridici, per la verità nemmeno specificamente allegati, trattandosi, nella specie, di una società avente, all'atto del deposito del ricorso de quo, la forma giuridica della s.r.l.
Secondo la prospettazione attorea alla responsabilità della quale Controparte_1 datore di lavoro, andrebbe aggiunta, altresì, quella della in quanto Controparte_4 titolare del cantiere ove si è verificato l'infortunio e che, a mezzo dei suoi preposti e delegati, avrebbe, in tesi, omesso di vigilare sulla osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008.
La stessa sarebbe, pertanto, parimenti responsabile dell'infortunio Controparte_4 occorso al ricorrente per non aver impedito l'accesso al cantiere al personale non ivi distaccato né impiegato (compreso il ricorrente) senza, peraltro, nemmeno verificare e vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di discesa dell'escavatore dall'automezzo e/o sull'idoneità delle attrezzature e/o dei veicoli stessi al compimento della manovra.
Parte ricorrente ha invocato, al riguardo, nello specifico, la responsabilità di
[...]
nella sua qualità di dipendente della e preposto al cantiere e CP_7 Controparte_4 di e , anch'essi nella loro qualità di dipendenti della Controparte_13 CP_8 con la qualifica di dirigenti Area Sud in materia di igiene e sicurezza, Controparte_4 tutti soggetti che, sebbene a ciò espressamente delegati, sarebbero venuti meno ai propri doveri concorrendo, con il loro comportamento omissivo, alla causazione del sinistro per cui è causa per effetto della violazione ovvero inosservanza delle regole a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Ed ha concluso, pertanto, nel senso che la responsabilità dei citati dipendenti della comporterebbe, ex art. 2049 c.c., la responsabilità anche della predetta Controparte_4 società che andrebbe condannata in solido con la società datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, sempre per la parte non coperta dall'assicurazione sociale obbligatoria. Ciò posto, il dato costituito dalla presenza del ricorrente, in data 07.02.2019, presso il cantiere della LI s.p.a. sito in IE, zona industriale - dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica - per essere stato ivi inviato dalla società datoriale su specifica disposizione di Controparte_1 Controparte_3
l'accadimento dell'infortunio durante la manovra di discesa dell'escavatore - da lui trasportato - dal furgone fornitogli dalla la funzionalizzazione del Controparte_1 medesimo escavatore ( di proprietà della e messo a disposizione Controparte_1 della LI s.p.a., dato non contestato) per la realizzazione degli scavi necessari per l'installazione della fibra ottica di cui la LI s.p.a. era stata incaricata e la totale assenza, in quel preciso frangente temporale, di responsabili della stessa può ritenersi sufficientemente provato dall'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa. Ed, infatti, oltre a quanto già dichiarato dai testi e , in ordine a tale CP_5 CP_6 ultimo profilo lo stesso teste di parte resistente , ha riferito:” ADR CP_8
Indifferente. Sono dipendente della con la qualifica di Responsabile CP_4
Territoriale Area Sud al momento dell'evento”. ADR: “ Non ero presente ai fatti di causa e sono stato informato dell'accaduto da e da Controparte_9 CP_7
ADR: “Ero a conoscenza dei lavori commissionati ma non conosco il sig.
[...]
”. ADR: “I signori e mi riferirono all'epoca che il cantiere Pt_1 Parte_4 CP_7 non era ancora aperto né tantomeno era in fase di apertura. Dove è successo l'accaduto era una strada distante rispetto alla pianificazione dei lavori previsti. Nessuno sa il motivo per cui l'escavatore sia stato fatto scendere proprio in quel tratto di strada specifico dove è successo il fatto” ADR: “Null'altro so” Tanto premesso vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale. La responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile "allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto" (Cass. 11757/2011).
Dunque, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente;
si precisa, tuttavia, che, quando l'appaltatore venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 D.P.R. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.
In tal modo Cass. 4361/2005 ha ribadito la interpretazione della Corte di legittimità dell'art. 2087 c.c., nella stessa direzione dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e cioè che detta norma, poiché integra le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui (CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - 20 LUGLIO 2010, N. 16896).
Quanto, infine, alla responsabilità ai sensi e nei limiti dell'art. 2049 c.c. la norma sopra citata stabilisce che “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
A tal proposito, l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità - che qui si intende condivisa - è orientata nel senso di ritenere i datori di lavoro responsabili dei danni arrecati dai loro dipendenti a titolo di responsabilità per fatto altrui connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione da essi creata per lo svolgimento di determinate attività di loro competenza. Peraltro, al fine di imputare al datore di lavoro il fatto illecito del dipendente ex art. 2049 c.c., è richiesta - oltre all'inderogabile presupposto della sussistenza di un rapporto di preposizione tra i soggetti considerati con conseguente possibilità di controllo e sorveglianza sulla attività del preposto da parte del preponente - la presenza di un nesso "di necessaria occasionalità" tra le mansioni espletate e il fatto dannoso, tale per cui le mansioni espletate siano idonee a determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la realizzazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, essendo in tal senso irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti dell'incarico affidatogli o abbia agito all'insaputa di quest'ultimo o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, purché nell'ambito delle sue mansioni. Il nesso di occasionalità necessaria va escluso soltanto allorché il danno sia riconducibile all'attività privata dell'autore dell'illecito e sia, quindi, frutto dell'esercizio della sua privata autonomia (cfr. Cass. n. 4951/2002; Cass. n. 6033/2008; Cass. n. 18926/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla stessa dinamica dell'infortunio così come prima descritto ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati non può non evincersi la responsabilità, per il suo accadimento, anche della LI s.p.a. dal momento che esso è avvenuto presso il cantiere della stessa, sito in IE (BN), zona industriale, altezza Piscina Comunale, via Nazionale, dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica, durante la manovra di discesa dal furgone della
[...]
- utilizzato per il trasporto - dell'escavatore - anch'esso della CP_1 [...]
e messo a disposizione della LI s.p.a., dato non contestato - che CP_1 doveva essere adoperato per lo scavo dei relativi pozzetti, in assenza di qualsiasi superiore coordinamento e direzione dei lavoro da parte della medesima LI s.p.a.
Sul punto Cass. n. 2517 del 2023 : "In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, § 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il subappaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati").
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, potrebbe rilevare la mancata recinzione della zona all'epoca dell'intervento di cui è causa, essendo l'unico dato effettivamente determinante costituito, piuttosto, dal fatto che si trattasse del luogo funzionalmente destinato all'installazione della fibra ottica e laddove, pertanto, era necessario procedere allo scavo dei pozzetti mediante l'uso proprio dell'escavatore a ciò funzionalmente destinato e per ciò stesso in loco trasportato.
L'avvenuta o meno recinzione della zona al momento dell'incidente è, quindi, del tutto irrilevante essendosi lo stesso verificato durante l'esecuzione, da parte del della Pt_1 propria prestazione lavorativa consistente, in quel preciso frangente temporale, nell'effettuazione della manovra di discesa dal furgone dell'escavatore necessario allo scavo dei pozzetti per la realizzazione della fibra ottica della cui esecuzione, in quella zona, la LI s.p.a era stata specificamente incaricata.
La consegna e, quindi - necessariamente prima di essa - la manovra di discesa dal furgone dell'escavatore sono da intendersi, pertanto, nella specie, come attività lavorative strumentali e propedeutiche proprio rispetto alla corretta esecuzione delle operazioni di installazione della fibra ottica di cui la LI s.p.a. era stata incaricata essendo la suddetta strumentazione indispensabile (e, pertanto, messa a sua disposizione da parte della al fine di procedere allo scavo dei Controparte_1 relativi pozzetti nelle zone appositamente segnate con la lettera x ( cfr. deposizione del teste ) con la conseguente piena imputabilità ai soggetti preposti della CP_6 medesima LI s.p.a. e, pertanto, ad essa ex art. 2049 c.c., della mancata vigilanza sulla corretta esecuzione della manovra di discesa dell'escavatore dal furgone e con la conseguente irrilevanza, sotto tale specifico profilo, anche dell'ulteriore contestazione da essa mossa alla ricostruzione attorea inerente il fatto che il in quello specifico Pt_1 frangente, fosse stato, in realtà, incaricato non della vera e propria attività di realizzazione della fibra ottica insieme agli altri operai, quanto, piuttosto, della sola attività di trasporto e consegna dell'escavatore.
E' evidente, infatti, che – a prescindere dalla veridicità o meno della suddetta circostanza che sembra, in realtà, essere stata sconfessata dai testi e CP_6 CP_5 nel corso delle deposizioni da essi rese – anche a voler propendere per tale ricostruzione fattuale, la LI s.p.a. avrebbe dovuto, in ogni caso, tramite i soggetti all'uopo preposti, certamente sovrintendere e vigilare in relazione al profilo della corretta esecuzione della consegna di una strumentazione – messale a disposizione dalla certamente necessaria alla realizzazione Controparte_1 dell'intervento di installazione della fibra ottica del quale era stata incaricata, coordinando e dirigendo le stesse operazioni inerenti la manovra di discesa della stessa dal furgone con il quale si era provveduto al suo trasporto in loco.
Ebbene, ritenendosi le condotte colpose dei suoi dipendenti a ciò preposti integralmente sussumibili nella prospettazione giurisprudenziale della responsabilità per fatto altrui in materia di padroni e committenti, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la responsabilità di LI s.p.a. nei limiti della responsabilità ascritta ai propri dipendenti nella causazione dell'evento di danno oggetto di causa.
Va, pertanto, affermata la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., di entrambe le società resistenti che vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente aggiungendosi che nei rapporti interni le colpe di ognuno devono presumersi uguali, non essendovi elementi per differenziare la posizione di ogni responsabile.
E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Sul punto della individuazione dei pregiudizi risarcibili in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, l'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità risultante dalla sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite può essere così riassunto: oltre al risarcimento del danno patrimoniale, spetta al danneggiato il ristoro di quei danni (tra i quali il biologico e il morale) non patrimoniali che corrispondano alla lesione di interessi tutelati dalla Costituzione, o da norme di legge, ovvero ancora da convenzioni internazionali alle quali lo Stato italiano abbia dato esecuzione. Sono, poi, risarcibili, quei pregiudizi che, in virtù dell'apertura propria dell'articolo 2 della Costituzione, corrispondano, alla stregua dell'evoluzione delle valutazioni della realtà sociale, ad interessi strettamente inerenti la persona umana.
E', nei termini descritti, che opera il principio di tipicità dei danni non patrimoniali risarcibili sancito dalle Sezioni Unite nel 2008. Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08. Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare, dunque, corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto d'invalidità, da individuarsi concretamente e sempre fatti salvi gli adeguamenti che potrebbero rendersi opportuni in considerazione della particolarità del caso concreto, grazie all'utilizzo delle nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda da ultimo Cass.
n. 12408/11), che correttamente parametrano il c.d. punto tabellare sempre alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato, ma, tuttavia, propongono ora una liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale", sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta è prevista una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) nonché una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. La versione attuale delle Tabelle individua il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata: dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%; prevede, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. Infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e
“danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). Così impostati i termini della questione, al fine della concreta individuazione dei pregiudizi risarcibili ed al fine di meglio comprendere l'effettiva portata del danno biologico dinamico-relazionale appare illuminante richiamare quanto statuito con l'ordinanza resa dalla Cassazione Civile, Sez III, 27.03.2018, n. 7513, laddove si è chiarito che “ Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di "invalidità permanente". Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante. La redazione d'una tabella delle invalidità (bareme) è un'opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo. E', infatti, autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti"… La conclusione è che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). Da quanto esposto derivano tre conseguenze. La prima è che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di "danni dinamico-relazionali" (ovvero, con formula più arcaica ma più nobile, "danni alla vita di relazione"), in presenza d'una lesione della salute. La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma, piuttosto, che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In definitiva la personalizzazione può essere riconosciuta solo in presenza di una specifica allegazione e prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata). Ciò posto trattasi di circostanze che, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate per cui non può essere riconosciuto alcun aumento personalizzato. Non appare, inoltre, superfluo ricordare come la Suprema Corte abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez.
3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno (differenziale nei sensi di cui all'articolo 10 D.P.R. 1124/1965) risarcibile. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, tale danno differenziale, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, è determinato secondo un computo per poste omogenee (cfr. Cass. n. 1322 del 2015, nn. 13222, 17407 e 20807 del 2016, n. 9166 del 2017, nn. 3296 e 21961 del 2018; Cassazione civile, sez. lav. 21/05/2019 n. 13645; Cassazione civile, sez. lav. 02/04/2019 n. 9112), vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le indennità erogate dall' per CP_11 ciascuno dei suddetti pregiudizi.
Si è affermato, ad esempio, come dall'ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma CP_11 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015). Una volta stabilito che, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede giudiziale occorrerà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Ove, poi, siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in relazione alle CP_11 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo ed anche se l' non CP_14 abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (Cass. n. 9166 del 2017). In sintesi, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra CP_1 l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con CP_1 l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno CP_1 patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola CP_1 quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. ( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2019, n. 9112; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso;
si è affermato, in quella sede, che, pur liquidando correttamente il danno morale quale posta autonoma, la Corte territoriale aveva errato nella comparazione tra danno civilistico e indennizzo , dovendo procedere (una volta CP_11 escluso il danno morale) al raffronto tra danno biologico in tutte le sue componenti (menomazione all'integrità psicofisica, sia standard che peculiare in relazione al caso concreto e alterazione degli aspetti dinamico-relazionale) e copertura assicurativa: il raffronto andava, pertanto, effettuato tra gli importi di Euro 113.761,28 (danno biologico permanente) ed Euro 34.128,00 (30% di personalizzazione del danno biologico), da una parte, ed Euro 85.043,83 (indennizzo ), dall'altra). CP_11
Laddove, quindi, l abbia erogato in relazione all'infortunio una rendita mensile CP_11 vitalizia per un danno superiore al 16% l'indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto perchè quell'importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Pertanto il giudice deve procedere all'operazione di scomputo per poste omogenee, anche ex officio, avendo la Suprema Corte affermato che il giudice debba procedere alla decurtazione finanche se l' non abbia in concreto provveduto all'indennizzo CP_11
(cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
Ciò posto, come già detto, parte ricorrente ha fornito la prova della sussistenza di un danno alla salute e di una condotta del datore di lavoro posta in essere in violazione di norme di legge ( art. 2087 c.c.). Invero a monte del danno da costui subito vi è un sicuro inadempimento datoriale posto che vi è, certamente, la violazione dell'obbligo specifico del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e psichica e la personalità morale del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c. Come già precisato, nel caso di specie è emersa una responsabilità di entrambe le società resistenti per i danni all'integrità fisica subiti dalla parte ricorrente;
pertanto, con l'ausilio della consulenza tecnica è stata determinata l'incidenza degli stessi sullo stato di salute di quest'ultimo al fine di individuare il parametro per la quantificazione del risarcimento da riconoscergli. Dalla espletata perizia è emerso che il ricorrente è affetto da “ esiti della splenectomia, fratture vertebrali e del V dito del piede sinistro”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto fondate su accertamenti rigorosi ed adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica. Richiamate le valutazioni tecniche utilizzate per addivenire alla determinazione del nuovo valore del punto e ritenuto che l'utilizzo dei criteri suindicati consenta in astratto di adattare la liquidazione equitativa del risarcimento alla specifica entità del danno, nel caso concreto si ritiene di quantificare il risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella complessiva somma di € 75.781,00 valutata all'attualità e calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 18%), fissando il valore del punto danno biologico 2014, con riferimento all'attualità, in €
3.570,28, l'incremento “ presunto” del 34% in € 1.213,90, il valore del punto” danno non patrimoniale” in € 4.784,18 e moltiplicando il danno espresso per il coefficiente demoltiplicatore ( 0,880 ), relativo all'età anagrafica della vittima ( 25 anni al momento della diagnosi della patologia), senza alcun ulteriore aumento personalizzato. Pertanto alla parte ricorrente spetta, a titolo di danno biologico permanente, l'importo pari ad € 75,781,00. CP_1 Da detta somma deve essere detratto quanto avrebbe dovuto percepire dall pari ad
€ 10.984,39. Pertanto, il danno alla salute differenziale ammonta ad € 64.796,61.
Per quanto riguarda, poi, il risarcimento del danno per invalidità temporanea parziale, vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale. Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale (categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa (c.d. danno CP_11 complementare, definito pure differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno biologico temporaneo, il danno CP_11 biologico in franchigia (fino al 5%), il danno morale.
Invero, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall' CP_11 esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal D.Lgs. n. 38, comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale ( cfr. Cassazione civile, sez. lav. 02/04/2019 n. 9112; Cassazione civile, sez. lav. 01/08/2018 n. 20392 In definitiva, l'indennizzo erogato dall' ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 CP_11 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente (cfr. Cass. n. 4972 del 2018). Pertanto il danno biologico temporaneo, determinato da una inabilità temporanea, ha natura "complementare" e non è suscettibile di decurtazione che, come detto, postula l'omogeneità delle poste da confrontare. Non è possibile, pertanto, procedere alla decurtazione degli importi eventualmente erogati dall' "per l'invalidità temporanea" senza tenere conto della distinzione tra CP_11 pregiudizi che sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, per i quali può operare il meccanismo del danno differenziale e pregiudizi esclusi da tale copertura, per i quali grava l'integrale responsabilità sul datore di lavoro (cfr. Cass. n. 9166/2017 cit.; Cassazione civile, sez. lav. 08/04/2019 n. 9744). Sulla base dei valore previsti, si deve affermare il diritto alla somma di € 2.300,00 per il danno biologico da invalidità temporanea totale al 100 % per 20 giorni, alla somma di
€ 1.725,00 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% per 20 giorni, alla somma di € 1.725,00 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni, alla somma di € 862,50 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni. Complessivamente, al ricorrente spetta la somma di € 64.796,61 a titolo di danno biologico permanente oltre alla somma totale di € 6.612,50 a titolo di danno per invalidità temporanea.
Quanto alla decorrenza degli accessori poiché la responsabilità, derivando – in relazione alla posizione della dalla violazione dei doveri di cui Controparte_1 all'art. 2087 c.c., per le ragioni esposte ha carattere contrattuale, non opera il meccanismo della mora automatica di cui all'articolo 1219 c.c, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 20.4.2009, n. 9338, tra le altre). Pertanto gli accessori decorreranno dalla data di notifica dell'atto di costituzione in mora recapitato a mezzo pec in data 06.10.2020 ( cfr. doc n. 1 del ricorso introduttivo).
Il meccanismo della mora automatica opererà, al contrario, in relazione alla posizione della LI s.p.a. derivando la responsabilità della stessa dalla violazione dell'art. 2049 c.c. ed avendo, pertanto, in parte qua, carattere extracontrattuale.
L'esito della lite, solo in parte favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo carico di entrambe le società resistenti. Nulla per le spese processuali nei confronti di rimasto contumace. Controparte_3
Le spese di ctu sono poste, in via solidale, a carico delle parti in causa e sono liquidate come da separato decreto. Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 n. 28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che per l'infortunio occorso al ricorrente, , in data Parte_1
07.02.2019, sono responsabili, in solido, (già Controparte_1 [...]
) Controparte_3 Parte_2
- accoglie, parzialmente, la domanda di risarcimento dei danni nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna (già Controparte_1 Controparte_3
e al pagamento, in suo favore, in solido tra loro,
[...]Parte_2 Controparte_4 del danno biologico differenziale, liquidato, complessivamente, in € 64.796,61 nonché del danno per invalidità temporanea, liquidato, complessivamente, in € 6.612,50 oltre accessori di legge, a decorrere dal 06.10.2020 per e dalla data Controparte_1 dell'evento per LI s.p.a.;
- condanna entrambe le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 3.349,5 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese per la restante metà; rigetta la domanda giudiziale nei confronti di Controparte_3 nulla per le spese processuali nei confronti di Controparte_3
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 20.05.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 20/05/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10866/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Ottaviano e Paolo Francesco Ambroselli e con gli stessi elett.te domiciliato presso il loro studio in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 62
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
n.q. di socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni Controparte_2 della Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, Controparte_4 dall'avv. Francesca d'Amato e, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Gaetano B. d'Amato e dall'avv. Giuseppe M. d'Amato con studio in Napoli, in via F. Lomonaco 3 RESISTENTE OGGETTO: risarcimento del danno biologico differenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato dipendente della già Controparte_1 Controparte_3
assunto con regolare contratto di lavoro in data 6.02.2019 con
[...] qualifica di operaio, conduttore di ruspe;
che, in data 7.02.2019, il datore di lavoro lo aveva inviato, insieme ad altri colleghi, tra i quali , CP_5 Controparte_6
e presso il cantiere della sito Persona_1 Persona_2 Controparte_4 in IE (BN), zona industriale, altezza Piscina Comunale, via Nazionale, dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica;
che, pertanto, unitamente ai suddetti colleghi, lo stesso giorno, era partito da Quarto (NA) a bordo del furgone Iveco
TG. DL433PF, di proprietà della sul quale era stato caricato un Controparte_1 escavatore Komatsu PC 18MR-2, alcuni chiusini in ferro ed altro materiale da scaricare presso il suddetto cantiere in IE (BN); che, giunti presso il cantiere di IE (BN) verso le ore 08:00 circa, si era reso necessario scaricare l'escavatore Komatsu PC 18MR-2 dal veicolo Iveco TG. DL433PF per la qual cosa erano state poggiate le rampe di alluminio sul bordo del pianale posteriore del detto veicolo;
che le suddette rampe erano state solo poggiate e non fissate con il perno di ancoraggio, come previsto dalle norme di sicurezza, in quanto il camion a bordo del quale si trovava il mezzo meccanico non era dotato dei fori di fissaggio;
che si era posto alla guida dell'escavatore ed aveva iniziato la manovra di discesa allorquando lo spostamento delle rampe, come detto non ancorate al pianale, aveva provocato il ribaltamento dell'escavatore con lui all'interno; che sul posto, nell'immediatezza dei fatti, erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di IE (BN) i quali avevano identificato i presenti nelle persone dei sigg.ri , CP_5 Controparte_6 Per_2
e oltre a lui ed avevano provveduto agli accertamenti del
[...] Persona_1 caso;
che per il suddetto infortunio era stato aperto, inoltre, il procedimento penale n. 184/2020 a carico di titolare della ora Controparte_3 P_ CP_1
di , n.q. di preposto dalla ditta LI S.p.A. per il cantiere di
[...] CP_7
IE (BN) nonché di e quali dirigenti di Area CP_8 Controparte_9
Sud in materia di igiene e sicurezza incaricati dalla ditta LI S.p.A., sempre per il cantiere di IE (BN); che, in particolare, a era stata contestata Controparte_3 la violazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, art. 590 c.p., art. 483 c.p., a la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, a CP_10 CP_8
e la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008;
[...] Controparte_9 che dall'infortunio occorsogli era derivato un danno biologico permanente valutato nella misura del 20-22% con una I.T.T. di giorni 30, una I.T.P., mediamente al 75%, di giorni 30 ed una ulteriore I.T.P., mediamente al 50%, di giorni 60; che, a seguito dell'attivazione della relativa pratica amministrativa, era stato indennizzato dall mediante la corresponsione dell'importo complessivo di € 10.984,39 CP_11 come da prospetto di liquidazione versato in atti;
che il danno liquidatogli CP_11 non poteva ritenersi esaustivo di tutte le conseguenze da lui riportate avendo diritto al riconoscimento del danno differenziale nella misura ivi indicata al netto di quanto già CP_1 corrisposto dall Tanto premesso conveniva (già Controparte_1 Controparte_3
), n.q. di amministratore all'epoca dei fatti della P_ Controparte_3 [...] dinanzi all'adito Tribunale al Parte_2 fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:” 1) Accertare e dichiarare che dell'evento descritto in narrativa sono responsabili, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, il datore di lavoro (già Controparte_1
e segnatamente anche il sig. Controparte_3 [...]
n.q. di socio accomandatario ed amministratore all'epoca dei fatti della P_
, la in quanto custode Controparte_3 Parte_2
e detentore del cantiere di IE (BN) ove si è verificato il sinistro oltre che per le causali dedotte in narrativa e, per l'effetto; 2) condannare in solido, ovvero ciascuno per quanto di ragione il datore di lavoro
(già , il sig. Controparte_1 Controparte_3 [...]
n.q. sopra indicata e la all'integrale risarcimento del P_ Parte_2 danno differenziale sofferto dal sig. quantificato, al netto di quanto già Parte_1 ricevuto dall' in € 115.718,11 come analiticamente descritto nel prospetto di CP_11 calcolo che quivi si abbia per integralmente ripetuto e trascritto, ovvero nella diversa somma che risulterà all'esito di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'istante che sin d'ora si invoca”; il tutto con vittoria di spese di lite. (già ) e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3 benchè regolarmente citati, restavano contumaci.
LI s.p.a. si costituiva in giudizio contestando, nel merito, con vari argomenti in fatto ed in diritto, la fondatezza della domanda giudiziale e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed all'esito della stessa si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'esito del deposito di note conclusionali, all'odierna udienza il Tribunale osserva che: Ai fini della decisione è d'uopo rammentare che oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento a carico del soggetto datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 c.c., del danno subito dal lavoratore a causa della condotta inadempiente del primo, in relazione alle seguenti voci:
- biologico differenziale permanente
- danno da invalidità temporanea parziale L'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. L'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale. La formulazione della norma in esame, attraverso l'espresso riferimento alle "misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico. Le caratteristiche dell'obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell'obbligo medesimo, il lavoratore. Questi ove, agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007).
Sull'onere del lavoratore di allegazione del "fatto costituente inadempimento" occorre svolgere alcune precisazioni, partendo dalla premessa che "l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo" (v. Cass. n. 29909 del 2021, in motivazione, p. 6 Par. 5.8., e precedenti ivi richiamati).
Posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro o delle modalità esecutive della prestazione ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
Nel caso in esame la dinamica dell'infortunio così come ricostruita nel corpo del ricorso introduttivo nei termini già innanzi illustrati è risultata ampiamente confermata all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa sulla base delle dichiarazioni rese dagli ex colleghi di lavoro del ricorrente presenti all'evento e, quindi, a diretta conoscenza delle modalità di accadimento dell'infortunio de quo.
Ed, infatti, il teste ha dichiarato:” ADR Sono stato dipendente della Testimone_1 [...]
per circa sette otto mesi, se ben ricordo 4-5 anni fa. Ho conosciuto CP_12 [...]
presso il cantiere di IE (BN), non ricordo esattamente quando, ove Pt_1 eravamo presenti io, il ricorrente, , , Persona_3 Persona_2 [...] Contro
, tutti all'epoca dipendenti della Eravamo all'epoca impegnati a Per_1 effettuare dei lavori di scavi a terra per la realizzazione della fibra ottica. Io sono arrivato al cantiere con il sig. con la sua auto mentre il arrivò con il Per_2 Pt_1
a bordo di un furgone, del quale non ricordo il tipo, di proprietà della CP_6 [...]
[...]
[...] sul quale erano posizionati un escavatore, delle rampe per farlo scendere e CP_12 tutta la strumentazione necessaria per la lavorazione. In quell'occasione, stesso il ricorrente, se ben ricordo, posizionò le rampe per consentire la discesa dell'escavatore dal furgone provvedendo al solo appoggio delle stesse senza fissarle con il perno di ancoraggio in quanto il furgone era privo dei fori di fissaggio. Il era alla guida Pt_1 dell'escavatore che si ribaltò assieme a lui durante la manovra di discesa dal furgone. Io non potei fare nulla per evitarlo e il sig. si tirò da solo fuori dell'escavatore Pt_1 lamentando di non riuscire a respirare. In quel frangente chiamammo l'autoambulanza e sopraggiunsero anche i Carabinieri ma non ricordo da chi furono chiamati. In Contro quell'occasione eravamo solo noi della presso il cantiere di IE e non era presente nessun responsabile della In quella occasione io, Controparte_4 personalmente, non ero autorizzato a lavorare sul cantiere in quanto come mi disse il Contro titolare della , non avevo il provvedimento di distacco. Non so quale fosse la Per_4 situazione del posso solo dire che mi riferì che sarebbe dovuto restare Pt_1 CP_6
a lavorare presso il cantiere di IE per circa tre giorni per poi essere trasferito presso un altro cantiere a Roma. L'escavatore, in quell'occasione, fu sceso dal furgone non all'interno dell'area di cantiere ma stesso sulla strada dove dovevamo fare i lavori di scavo dei pozzetti per la realizzazione della fibra ottica. Per area cantiere intendo il deposito dove appoggiavamo tutta la strumentazione necessaria per la lavorazione mentre i lavori venivano effettuati in strada previa recinzione della zona ma, in quell'occasione, la recinzione non era ancora stata realizzata perché i lavori non erano ancora iniziati. Dovevamo, pertanto, nell'occasione, prima scendere l'escavatore per poi realizzare la recinzione della zona per iniziarvi a lavorare. Presumo che sia stato il sig. , titolare della , a dire al di Parte_3 CP_12 Pt_1 portare l'escavatore presso il cantiere di IE per poi posizionarlo lì per le lavorazioni necessarie ma nulla so con certezza al riguardo. Null'altro so”.
A sua volta il teste ha riferito:” ADR: “Indifferente alle parti in Persona_3 Contro causa. Sono stato dipendente della dal 2018 al 2019 con la mansione di escavatorista. Ho conosciuto il sig. nella giornata del 7.02.2019 allorquando è Pt_1 avvenuto l'incidente”. ADR: “Io ero con il sul furgone diretto verso il cantiere Pt_1 di IE (BN). Arrivati sul posto io sono sceso dal furgone e mi stavo recando a prendere il bobcat. Ad un certo punto ho sentito gridare ed ho sentito CP_5 un forte rumore. Sono tornato immediatamente indietro ed ho visto l'escavatore capovolto ed il sul marciapiedi. Abbiamo immediatamente provveduto a Pt_1 soccorrerlo in quanto lamentava una mancanza d'aria. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi da un signore che era all'interno di una piscina comunale presente in zona”. ADR: “ Non ho assistito all'episodio ma posso dire che una delle rampe per far scendere l'escavatore era rimasta posizionata sul furgone mentre l'altra si era sfilata. Non era stato possibile fissare le rampe perché non c'erano i buchi per posizionare i fermi”. ADR: “ Era stato il sig. a comunicarmi che in quella giornata mi Parte_3 sarei dovuto recare presso il cantiere di IE per effettuare i lavori inerenti la fibra ottica”. ADR: “Presumo che anche il Volpe si sia recato presso il cantiere di IE su indicazione del Giunto ma io l'ho personalmente conosciuto proprio quella mattina al momento di salire sul furgone”. ADR: “Abbiamo fermato il furgone per far scendere l'escavatore proprio nel tratto di strada in cui dovevamo scavare un pozzetto per la realizzazione della fibra. Precisamente ci siamo fermati nella zona industriale di IE ed abbiamo fermato il furgone esattamente dove avevamo rinvenuto a terra la “x” realizzata con la bomboletta spray per individuare il luogo esatto dove bisognava scavare. Per era il primo giorno mentre io già andavo da Pt_1 circa un mese per la realizzazione di vari pozzetti sia nella zona industriale che nel Comune di Pietrlelcina.” ADR: “Per l'individuazione della zona precisa in cui scavare ogni pozzetto c'era segnata a terra sia la “X” che l'indicazione delle misure del pozzetto, sempre realizzate con la bomboletta spray.” ADR: “Non avevamo ancora provveduto alla recinzione della zona mediante il posizionamento dei birilli e dei segnali in quanto l'incidente è avvenuto prima che potessimo provvedervi”. ADR: “I lavori vengono normalmente effettuati solo dopo la recinzione della zona per cui, in quell'occasione avremmo dovuto prima far scendere l'escavatore, poi provvedere alla recinzione della zona e, solo dopo, iniziare lo scavo del pozzetto”. ADR: “Le “X” sono posizionate dalla ditta con cui si procede alla realizzazione della fibra che individua sia le zone che le misure per la realizzazione dei pozzetti ma non ne ricordo il nominativo”. ADR: “In quel frangente non era presente alcun responsabile della
. Null'altro so”. CP_4
All'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa può, pertanto, ritenersi sufficientemente provato che il fosse stato incaricato dalla sua datrice di lavoro Pt_1
e, per essa, da di recarsi, in data 07.02.2019, Controparte_1 Controparte_3 presso il cantiere della sito in IE (BN), zona industriale, Controparte_4 altezza Piscina Comunale, via Nazionale, dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica;
che, pertanto, unitamente ad altri colleghi, lo stesso giorno, era partito da Quarto (NA) a bordo del furgone Iveco TG. DL433PF, di proprietà della
[...]
sul quale era stato caricato un escavatore Komatsu PC 18MR-2 da CP_1 scaricare presso il suddetto cantiere in IE;
che il camion Iveco fornitogli per il trasporto dell'escavatore fosse inidoneo all'uso poiché privo dei fori per l'ancoraggio delle rampe di discesa del detto escavatore che, tra l'altro, risultava privo anche del dispositivo antiribaltamento.
Tali elementi costituiscono indubbia fonte di responsabilità per il datore di lavoro
[...] che ha fornito al dipendente mezzi e veicoli non dotati dei requisiti di CP_1 sicurezza per compiere le operazioni di discesa dell'escavatore e che, soprattutto, ben consapevole della necessità di procedere alla detta operazione, si è assunto consapevolmente il rischio delle conseguenze dannose cui sarebbe potuto incorrere il lavoratore.
Conseguenze che si sono, poi, effettivamente verificate.
Quindi, appare evidente che il datore di lavoro abbia messo a disposizione del lavoratore attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza (autocarro senza fori di fissaggio delle rampe di discesa ed escavatore privo del dispositivo antiribaltamento) in violazione non solo dell'art. 71, comma I, del D.Lgs. 81/2008 ma anche del più generale principio di cui all'art. 2087 c.c.
In coerenza con i principi di diritto richiamati e in base alla dinamica del sinistro così come ricostruita, deve, pertanto, considerarsi soddisfatto l'onere di allegazione e prova che grava sul lavoratore in ordine alla nocività del luogo di lavoro per la mancata fornitura al dipendente delle necessarie attrezzature ed al nesso causale con l'evento lesivo verificatosi, ritenendosi di dover addossare alla parte datoriale l'onere di prova di adempimento dell'obbligo di sicurezza che comprende, per disposto normativo, la fornitura degli attrezzi necessari, la doverosa vigilanza sulla corretta esecuzione della prestazione in sicurezza e la formazione e informazione sui rischi connessi alle operazioni di cui si tratta.
Onere, nel caso di specie, non assolto data la contumacia della Controparte_1
Nè può venire in rilievo l'utilizzo, nella specie, della nozione di rischio elettivo sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha definito come "rischio elettivo" una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (v. Cass. n. 3763 del 2021; n. 7649 del 2019; n. 16026 del 2018; n. 798 del 2017; n. 7313 del 2016; n. 28786 del 2014; n. 12779 del 2012; n. 21694 del 2011), caratteristiche in alcun modo rinvenibili nella fattispecie in esame.
Va, in definitiva, fatta applicazione della regola contenuta nell'art. 41 cod. pen. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954 del 2014; n. 38123 del 2021).
Ciò posto va, pertanto, affermato che, nella specie, se tali regole (di sicurezza) (autocarro munito di fori di fissaggio delle rampe di discesa ed escavatore fornito del dispositivo antiribaltamento) fossero state rispettate e applicate, l'evento non si sarebbe verificato con la conseguente responsabilità, per il suo accadimento, della
[...] nella qualità di datore di lavoro. CP_1
Va, al contrario, negata la sussistenza, in via autonoma ed in proprio, della responsabilità di n.q. di socio ed amministratore, all'epoca dei fatti, Controparte_3 della non ricorrendone i presupposti Controparte_3 giuridici, per la verità nemmeno specificamente allegati, trattandosi, nella specie, di una società avente, all'atto del deposito del ricorso de quo, la forma giuridica della s.r.l.
Secondo la prospettazione attorea alla responsabilità della quale Controparte_1 datore di lavoro, andrebbe aggiunta, altresì, quella della in quanto Controparte_4 titolare del cantiere ove si è verificato l'infortunio e che, a mezzo dei suoi preposti e delegati, avrebbe, in tesi, omesso di vigilare sulla osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008.
La stessa sarebbe, pertanto, parimenti responsabile dell'infortunio Controparte_4 occorso al ricorrente per non aver impedito l'accesso al cantiere al personale non ivi distaccato né impiegato (compreso il ricorrente) senza, peraltro, nemmeno verificare e vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di discesa dell'escavatore dall'automezzo e/o sull'idoneità delle attrezzature e/o dei veicoli stessi al compimento della manovra.
Parte ricorrente ha invocato, al riguardo, nello specifico, la responsabilità di
[...]
nella sua qualità di dipendente della e preposto al cantiere e CP_7 Controparte_4 di e , anch'essi nella loro qualità di dipendenti della Controparte_13 CP_8 con la qualifica di dirigenti Area Sud in materia di igiene e sicurezza, Controparte_4 tutti soggetti che, sebbene a ciò espressamente delegati, sarebbero venuti meno ai propri doveri concorrendo, con il loro comportamento omissivo, alla causazione del sinistro per cui è causa per effetto della violazione ovvero inosservanza delle regole a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Ed ha concluso, pertanto, nel senso che la responsabilità dei citati dipendenti della comporterebbe, ex art. 2049 c.c., la responsabilità anche della predetta Controparte_4 società che andrebbe condannata in solido con la società datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, sempre per la parte non coperta dall'assicurazione sociale obbligatoria. Ciò posto, il dato costituito dalla presenza del ricorrente, in data 07.02.2019, presso il cantiere della LI s.p.a. sito in IE, zona industriale - dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica - per essere stato ivi inviato dalla società datoriale su specifica disposizione di Controparte_1 Controparte_3
l'accadimento dell'infortunio durante la manovra di discesa dell'escavatore - da lui trasportato - dal furgone fornitogli dalla la funzionalizzazione del Controparte_1 medesimo escavatore ( di proprietà della e messo a disposizione Controparte_1 della LI s.p.a., dato non contestato) per la realizzazione degli scavi necessari per l'installazione della fibra ottica di cui la LI s.p.a. era stata incaricata e la totale assenza, in quel preciso frangente temporale, di responsabili della stessa può ritenersi sufficientemente provato dall'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa. Ed, infatti, oltre a quanto già dichiarato dai testi e , in ordine a tale CP_5 CP_6 ultimo profilo lo stesso teste di parte resistente , ha riferito:” ADR CP_8
Indifferente. Sono dipendente della con la qualifica di Responsabile CP_4
Territoriale Area Sud al momento dell'evento”. ADR: “ Non ero presente ai fatti di causa e sono stato informato dell'accaduto da e da Controparte_9 CP_7
ADR: “Ero a conoscenza dei lavori commissionati ma non conosco il sig.
[...]
”. ADR: “I signori e mi riferirono all'epoca che il cantiere Pt_1 Parte_4 CP_7 non era ancora aperto né tantomeno era in fase di apertura. Dove è successo l'accaduto era una strada distante rispetto alla pianificazione dei lavori previsti. Nessuno sa il motivo per cui l'escavatore sia stato fatto scendere proprio in quel tratto di strada specifico dove è successo il fatto” ADR: “Null'altro so” Tanto premesso vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale. La responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile "allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto" (Cass. 11757/2011).
Dunque, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente;
si precisa, tuttavia, che, quando l'appaltatore venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 D.P.R. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.
In tal modo Cass. 4361/2005 ha ribadito la interpretazione della Corte di legittimità dell'art. 2087 c.c., nella stessa direzione dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e cioè che detta norma, poiché integra le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui (CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - 20 LUGLIO 2010, N. 16896).
Quanto, infine, alla responsabilità ai sensi e nei limiti dell'art. 2049 c.c. la norma sopra citata stabilisce che “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
A tal proposito, l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità - che qui si intende condivisa - è orientata nel senso di ritenere i datori di lavoro responsabili dei danni arrecati dai loro dipendenti a titolo di responsabilità per fatto altrui connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione da essi creata per lo svolgimento di determinate attività di loro competenza. Peraltro, al fine di imputare al datore di lavoro il fatto illecito del dipendente ex art. 2049 c.c., è richiesta - oltre all'inderogabile presupposto della sussistenza di un rapporto di preposizione tra i soggetti considerati con conseguente possibilità di controllo e sorveglianza sulla attività del preposto da parte del preponente - la presenza di un nesso "di necessaria occasionalità" tra le mansioni espletate e il fatto dannoso, tale per cui le mansioni espletate siano idonee a determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la realizzazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, essendo in tal senso irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti dell'incarico affidatogli o abbia agito all'insaputa di quest'ultimo o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, purché nell'ambito delle sue mansioni. Il nesso di occasionalità necessaria va escluso soltanto allorché il danno sia riconducibile all'attività privata dell'autore dell'illecito e sia, quindi, frutto dell'esercizio della sua privata autonomia (cfr. Cass. n. 4951/2002; Cass. n. 6033/2008; Cass. n. 18926/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla stessa dinamica dell'infortunio così come prima descritto ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati non può non evincersi la responsabilità, per il suo accadimento, anche della LI s.p.a. dal momento che esso è avvenuto presso il cantiere della stessa, sito in IE (BN), zona industriale, altezza Piscina Comunale, via Nazionale, dove erano in corso lavori di realizzazione della fibra ottica, durante la manovra di discesa dal furgone della
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- utilizzato per il trasporto - dell'escavatore - anch'esso della CP_1 [...]
e messo a disposizione della LI s.p.a., dato non contestato - che CP_1 doveva essere adoperato per lo scavo dei relativi pozzetti, in assenza di qualsiasi superiore coordinamento e direzione dei lavoro da parte della medesima LI s.p.a.
Sul punto Cass. n. 2517 del 2023 : "In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, § 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il subappaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati").
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, potrebbe rilevare la mancata recinzione della zona all'epoca dell'intervento di cui è causa, essendo l'unico dato effettivamente determinante costituito, piuttosto, dal fatto che si trattasse del luogo funzionalmente destinato all'installazione della fibra ottica e laddove, pertanto, era necessario procedere allo scavo dei pozzetti mediante l'uso proprio dell'escavatore a ciò funzionalmente destinato e per ciò stesso in loco trasportato.
L'avvenuta o meno recinzione della zona al momento dell'incidente è, quindi, del tutto irrilevante essendosi lo stesso verificato durante l'esecuzione, da parte del della Pt_1 propria prestazione lavorativa consistente, in quel preciso frangente temporale, nell'effettuazione della manovra di discesa dal furgone dell'escavatore necessario allo scavo dei pozzetti per la realizzazione della fibra ottica della cui esecuzione, in quella zona, la LI s.p.a era stata specificamente incaricata.
La consegna e, quindi - necessariamente prima di essa - la manovra di discesa dal furgone dell'escavatore sono da intendersi, pertanto, nella specie, come attività lavorative strumentali e propedeutiche proprio rispetto alla corretta esecuzione delle operazioni di installazione della fibra ottica di cui la LI s.p.a. era stata incaricata essendo la suddetta strumentazione indispensabile (e, pertanto, messa a sua disposizione da parte della al fine di procedere allo scavo dei Controparte_1 relativi pozzetti nelle zone appositamente segnate con la lettera x ( cfr. deposizione del teste ) con la conseguente piena imputabilità ai soggetti preposti della CP_6 medesima LI s.p.a. e, pertanto, ad essa ex art. 2049 c.c., della mancata vigilanza sulla corretta esecuzione della manovra di discesa dell'escavatore dal furgone e con la conseguente irrilevanza, sotto tale specifico profilo, anche dell'ulteriore contestazione da essa mossa alla ricostruzione attorea inerente il fatto che il in quello specifico Pt_1 frangente, fosse stato, in realtà, incaricato non della vera e propria attività di realizzazione della fibra ottica insieme agli altri operai, quanto, piuttosto, della sola attività di trasporto e consegna dell'escavatore.
E' evidente, infatti, che – a prescindere dalla veridicità o meno della suddetta circostanza che sembra, in realtà, essere stata sconfessata dai testi e CP_6 CP_5 nel corso delle deposizioni da essi rese – anche a voler propendere per tale ricostruzione fattuale, la LI s.p.a. avrebbe dovuto, in ogni caso, tramite i soggetti all'uopo preposti, certamente sovrintendere e vigilare in relazione al profilo della corretta esecuzione della consegna di una strumentazione – messale a disposizione dalla certamente necessaria alla realizzazione Controparte_1 dell'intervento di installazione della fibra ottica del quale era stata incaricata, coordinando e dirigendo le stesse operazioni inerenti la manovra di discesa della stessa dal furgone con il quale si era provveduto al suo trasporto in loco.
Ebbene, ritenendosi le condotte colpose dei suoi dipendenti a ciò preposti integralmente sussumibili nella prospettazione giurisprudenziale della responsabilità per fatto altrui in materia di padroni e committenti, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 2049 c.c., la responsabilità di LI s.p.a. nei limiti della responsabilità ascritta ai propri dipendenti nella causazione dell'evento di danno oggetto di causa.
Va, pertanto, affermata la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., di entrambe le società resistenti che vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del ricorrente aggiungendosi che nei rapporti interni le colpe di ognuno devono presumersi uguali, non essendovi elementi per differenziare la posizione di ogni responsabile.
E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Sul punto della individuazione dei pregiudizi risarcibili in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, l'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità risultante dalla sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite può essere così riassunto: oltre al risarcimento del danno patrimoniale, spetta al danneggiato il ristoro di quei danni (tra i quali il biologico e il morale) non patrimoniali che corrispondano alla lesione di interessi tutelati dalla Costituzione, o da norme di legge, ovvero ancora da convenzioni internazionali alle quali lo Stato italiano abbia dato esecuzione. Sono, poi, risarcibili, quei pregiudizi che, in virtù dell'apertura propria dell'articolo 2 della Costituzione, corrispondano, alla stregua dell'evoluzione delle valutazioni della realtà sociale, ad interessi strettamente inerenti la persona umana.
E', nei termini descritti, che opera il principio di tipicità dei danni non patrimoniali risarcibili sancito dalle Sezioni Unite nel 2008. Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08. Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare, dunque, corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto d'invalidità, da individuarsi concretamente e sempre fatti salvi gli adeguamenti che potrebbero rendersi opportuni in considerazione della particolarità del caso concreto, grazie all'utilizzo delle nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda da ultimo Cass.
n. 12408/11), che correttamente parametrano il c.d. punto tabellare sempre alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato, ma, tuttavia, propongono ora una liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale", sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta è prevista una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) nonché una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. La versione attuale delle Tabelle individua il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata: dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%; prevede, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. Infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e
“danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). Così impostati i termini della questione, al fine della concreta individuazione dei pregiudizi risarcibili ed al fine di meglio comprendere l'effettiva portata del danno biologico dinamico-relazionale appare illuminante richiamare quanto statuito con l'ordinanza resa dalla Cassazione Civile, Sez III, 27.03.2018, n. 7513, laddove si è chiarito che “ Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di "invalidità permanente". Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante. La redazione d'una tabella delle invalidità (bareme) è un'opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo. E', infatti, autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti"… La conclusione è che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). Da quanto esposto derivano tre conseguenze. La prima è che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di "danni dinamico-relazionali" (ovvero, con formula più arcaica ma più nobile, "danni alla vita di relazione"), in presenza d'una lesione della salute. La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma, piuttosto, che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In definitiva la personalizzazione può essere riconosciuta solo in presenza di una specifica allegazione e prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata). Ciò posto trattasi di circostanze che, nel caso di specie, non sono state nemmeno allegate per cui non può essere riconosciuto alcun aumento personalizzato. Non appare, inoltre, superfluo ricordare come la Suprema Corte abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez.
3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno (differenziale nei sensi di cui all'articolo 10 D.P.R. 1124/1965) risarcibile. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, tale danno differenziale, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, è determinato secondo un computo per poste omogenee (cfr. Cass. n. 1322 del 2015, nn. 13222, 17407 e 20807 del 2016, n. 9166 del 2017, nn. 3296 e 21961 del 2018; Cassazione civile, sez. lav. 21/05/2019 n. 13645; Cassazione civile, sez. lav. 02/04/2019 n. 9112), vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le indennità erogate dall' per CP_11 ciascuno dei suddetti pregiudizi.
Si è affermato, ad esempio, come dall'ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma CP_11 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata (per menomazioni di grado pari o superiore al 16%) alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015). Una volta stabilito che, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede giudiziale occorrerà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Ove, poi, siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in relazione alle CP_11 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo ed anche se l' non CP_14 abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (Cass. n. 9166 del 2017). In sintesi, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra CP_1 l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con CP_1 l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno CP_1 patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola CP_1 quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. ( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2019, n. 9112; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso;
si è affermato, in quella sede, che, pur liquidando correttamente il danno morale quale posta autonoma, la Corte territoriale aveva errato nella comparazione tra danno civilistico e indennizzo , dovendo procedere (una volta CP_11 escluso il danno morale) al raffronto tra danno biologico in tutte le sue componenti (menomazione all'integrità psicofisica, sia standard che peculiare in relazione al caso concreto e alterazione degli aspetti dinamico-relazionale) e copertura assicurativa: il raffronto andava, pertanto, effettuato tra gli importi di Euro 113.761,28 (danno biologico permanente) ed Euro 34.128,00 (30% di personalizzazione del danno biologico), da una parte, ed Euro 85.043,83 (indennizzo ), dall'altra). CP_11
Laddove, quindi, l abbia erogato in relazione all'infortunio una rendita mensile CP_11 vitalizia per un danno superiore al 16% l'indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto perchè quell'importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Pertanto il giudice deve procedere all'operazione di scomputo per poste omogenee, anche ex officio, avendo la Suprema Corte affermato che il giudice debba procedere alla decurtazione finanche se l' non abbia in concreto provveduto all'indennizzo CP_11
(cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
Ciò posto, come già detto, parte ricorrente ha fornito la prova della sussistenza di un danno alla salute e di una condotta del datore di lavoro posta in essere in violazione di norme di legge ( art. 2087 c.c.). Invero a monte del danno da costui subito vi è un sicuro inadempimento datoriale posto che vi è, certamente, la violazione dell'obbligo specifico del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e psichica e la personalità morale del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c. Come già precisato, nel caso di specie è emersa una responsabilità di entrambe le società resistenti per i danni all'integrità fisica subiti dalla parte ricorrente;
pertanto, con l'ausilio della consulenza tecnica è stata determinata l'incidenza degli stessi sullo stato di salute di quest'ultimo al fine di individuare il parametro per la quantificazione del risarcimento da riconoscergli. Dalla espletata perizia è emerso che il ricorrente è affetto da “ esiti della splenectomia, fratture vertebrali e del V dito del piede sinistro”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto fondate su accertamenti rigorosi ed adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica. Richiamate le valutazioni tecniche utilizzate per addivenire alla determinazione del nuovo valore del punto e ritenuto che l'utilizzo dei criteri suindicati consenta in astratto di adattare la liquidazione equitativa del risarcimento alla specifica entità del danno, nel caso concreto si ritiene di quantificare il risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella complessiva somma di € 75.781,00 valutata all'attualità e calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 18%), fissando il valore del punto danno biologico 2014, con riferimento all'attualità, in €
3.570,28, l'incremento “ presunto” del 34% in € 1.213,90, il valore del punto” danno non patrimoniale” in € 4.784,18 e moltiplicando il danno espresso per il coefficiente demoltiplicatore ( 0,880 ), relativo all'età anagrafica della vittima ( 25 anni al momento della diagnosi della patologia), senza alcun ulteriore aumento personalizzato. Pertanto alla parte ricorrente spetta, a titolo di danno biologico permanente, l'importo pari ad € 75,781,00. CP_1 Da detta somma deve essere detratto quanto avrebbe dovuto percepire dall pari ad
€ 10.984,39. Pertanto, il danno alla salute differenziale ammonta ad € 64.796,61.
Per quanto riguarda, poi, il risarcimento del danno per invalidità temporanea parziale, vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale. Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale (categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa (c.d. danno CP_11 complementare, definito pure differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno biologico temporaneo, il danno CP_11 biologico in franchigia (fino al 5%), il danno morale.
Invero, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall' CP_11 esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal D.Lgs. n. 38, comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale ( cfr. Cassazione civile, sez. lav. 02/04/2019 n. 9112; Cassazione civile, sez. lav. 01/08/2018 n. 20392 In definitiva, l'indennizzo erogato dall' ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 CP_11 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente (cfr. Cass. n. 4972 del 2018). Pertanto il danno biologico temporaneo, determinato da una inabilità temporanea, ha natura "complementare" e non è suscettibile di decurtazione che, come detto, postula l'omogeneità delle poste da confrontare. Non è possibile, pertanto, procedere alla decurtazione degli importi eventualmente erogati dall' "per l'invalidità temporanea" senza tenere conto della distinzione tra CP_11 pregiudizi che sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, per i quali può operare il meccanismo del danno differenziale e pregiudizi esclusi da tale copertura, per i quali grava l'integrale responsabilità sul datore di lavoro (cfr. Cass. n. 9166/2017 cit.; Cassazione civile, sez. lav. 08/04/2019 n. 9744). Sulla base dei valore previsti, si deve affermare il diritto alla somma di € 2.300,00 per il danno biologico da invalidità temporanea totale al 100 % per 20 giorni, alla somma di
€ 1.725,00 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% per 20 giorni, alla somma di € 1.725,00 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni, alla somma di € 862,50 per il danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni. Complessivamente, al ricorrente spetta la somma di € 64.796,61 a titolo di danno biologico permanente oltre alla somma totale di € 6.612,50 a titolo di danno per invalidità temporanea.
Quanto alla decorrenza degli accessori poiché la responsabilità, derivando – in relazione alla posizione della dalla violazione dei doveri di cui Controparte_1 all'art. 2087 c.c., per le ragioni esposte ha carattere contrattuale, non opera il meccanismo della mora automatica di cui all'articolo 1219 c.c, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 20.4.2009, n. 9338, tra le altre). Pertanto gli accessori decorreranno dalla data di notifica dell'atto di costituzione in mora recapitato a mezzo pec in data 06.10.2020 ( cfr. doc n. 1 del ricorso introduttivo).
Il meccanismo della mora automatica opererà, al contrario, in relazione alla posizione della LI s.p.a. derivando la responsabilità della stessa dalla violazione dell'art. 2049 c.c. ed avendo, pertanto, in parte qua, carattere extracontrattuale.
L'esito della lite, solo in parte favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo carico di entrambe le società resistenti. Nulla per le spese processuali nei confronti di rimasto contumace. Controparte_3
Le spese di ctu sono poste, in via solidale, a carico delle parti in causa e sono liquidate come da separato decreto. Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 n. 28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che per l'infortunio occorso al ricorrente, , in data Parte_1
07.02.2019, sono responsabili, in solido, (già Controparte_1 [...]
) Controparte_3 Parte_2
- accoglie, parzialmente, la domanda di risarcimento dei danni nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna (già Controparte_1 Controparte_3
e al pagamento, in suo favore, in solido tra loro,
[...]Parte_2 Controparte_4 del danno biologico differenziale, liquidato, complessivamente, in € 64.796,61 nonché del danno per invalidità temporanea, liquidato, complessivamente, in € 6.612,50 oltre accessori di legge, a decorrere dal 06.10.2020 per e dalla data Controparte_1 dell'evento per LI s.p.a.;
- condanna entrambe le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 3.349,5 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese per la restante metà; rigetta la domanda giudiziale nei confronti di Controparte_3 nulla per le spese processuali nei confronti di Controparte_3
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 20.05.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario