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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 21/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Vanessa Paradiso Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: indennità di maternità
premesso che
- reclama l'indennità di maternità per il periodo di Parte_1
astensione obbligatoria, deducendo di averne fatto domanda
CP_ amministrativa in data 10.3.2017, dall' rigettata per asserita prescrizione;
CP_
- l chiede rigettarsi il ricorso, ribadendo la maturata prescrizione del diritto;
1 rilevato che
- in via preliminare ed assorbente, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente;
CP_2
- come noto, l'art. 6 della legge n. 138/1943 stabilisce che “l'azione per
conseguire le prestazioni di cui alla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”;
- la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di prestazioni di
previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il
tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto
assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di
formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante
la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo
ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n.
1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del
processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il
decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di
attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del
diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi
degli artt. 6 l. n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i
centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n.
533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989” (Cass. civ. Sez. Un. n.5572/2012;
Cass. civ. n. 24031/2017);
- la S.C. ha soggiunto che “la presentazione della domanda amministrativa determina l'apertura del procedimento amministrativo
preordinato alla liquidazione della prestazione, nonché la sospensione
del termine di prescrizione fino alla sua conclusione che, nel caso di
2 silenzio dell'ente previdenziale e di mancata proposizione nei termini
del ricorso amministrativo, si ha dopo 210 giorni, di cui 120 dalla
domanda e 90 fissati per la proposizione del ricorso ex art. 46 della
L.n.88 del 1989” (Cass. n. 9286/2003);
- nel caso che qui occupa, l'interessata non ha proposto tempestivo
CP_ ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto dell' (già formatosi in data 8.7.2017, decorsi 120 giorni dalla domanda del 10.3.2017), ma si è limitata, con istanza del 5.10.2017, a sollecitare lo stesso ente a liquidare la prestazione (cfr. all. 6 ricorso);
- non rileva che, successivamente a tale data, e segnatamente il
CP_ 5.6.2018, sia sopravvenuto il provvedimento di rigetto dell' ,
avverso il quale la , con ricorso del 4.9.2018, ha proposto Pt_1
riesame (all. 9-10); invero, la prescrizione è istituto sottratto alla disponibilità delle parti, sicché ai fini della sua decorrenza e sospensione resta ininfluente il pronunciamento dell'ente e/o la proposizione del ricorso amministrativo da parte dell'interessato oltre il termine stabilito dalla legge;
- deve pertanto ritenersi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, che il termine di prescrizione, decorrente dalla domanda amministrativa del 10.3.2017, ha goduto di sospensione per giorni 210 (120+90), e non per 300 (120+180), dunque sino al
6.10.2017;
- da tale ultima data, pertanto, ha cominciato a decorrere il termine annuale di prescrizione (con scadenza al 6.10.2018);
- il presente giudizio è stato introdotto solo il 7.1.2019, quando era già
spirato il suddetto termine annuale di prescrizione;
- il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
3 - in considerazione della dichiarazione reddituale personalmente sottoscritta dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152
disp. att. c.p.c. (all. 20), vanno dichiarate irripetibili le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 24.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 21/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Vanessa Paradiso Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: indennità di maternità
premesso che
- reclama l'indennità di maternità per il periodo di Parte_1
astensione obbligatoria, deducendo di averne fatto domanda
CP_ amministrativa in data 10.3.2017, dall' rigettata per asserita prescrizione;
CP_
- l chiede rigettarsi il ricorso, ribadendo la maturata prescrizione del diritto;
1 rilevato che
- in via preliminare ed assorbente, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente;
CP_2
- come noto, l'art. 6 della legge n. 138/1943 stabilisce che “l'azione per
conseguire le prestazioni di cui alla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”;
- la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di prestazioni di
previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il
tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto
assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di
formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante
la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo
ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n.
1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del
processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il
decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di
attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del
diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi
degli artt. 6 l. n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i
centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n.
533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989” (Cass. civ. Sez. Un. n.5572/2012;
Cass. civ. n. 24031/2017);
- la S.C. ha soggiunto che “la presentazione della domanda amministrativa determina l'apertura del procedimento amministrativo
preordinato alla liquidazione della prestazione, nonché la sospensione
del termine di prescrizione fino alla sua conclusione che, nel caso di
2 silenzio dell'ente previdenziale e di mancata proposizione nei termini
del ricorso amministrativo, si ha dopo 210 giorni, di cui 120 dalla
domanda e 90 fissati per la proposizione del ricorso ex art. 46 della
L.n.88 del 1989” (Cass. n. 9286/2003);
- nel caso che qui occupa, l'interessata non ha proposto tempestivo
CP_ ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto dell' (già formatosi in data 8.7.2017, decorsi 120 giorni dalla domanda del 10.3.2017), ma si è limitata, con istanza del 5.10.2017, a sollecitare lo stesso ente a liquidare la prestazione (cfr. all. 6 ricorso);
- non rileva che, successivamente a tale data, e segnatamente il
CP_ 5.6.2018, sia sopravvenuto il provvedimento di rigetto dell' ,
avverso il quale la , con ricorso del 4.9.2018, ha proposto Pt_1
riesame (all. 9-10); invero, la prescrizione è istituto sottratto alla disponibilità delle parti, sicché ai fini della sua decorrenza e sospensione resta ininfluente il pronunciamento dell'ente e/o la proposizione del ricorso amministrativo da parte dell'interessato oltre il termine stabilito dalla legge;
- deve pertanto ritenersi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, che il termine di prescrizione, decorrente dalla domanda amministrativa del 10.3.2017, ha goduto di sospensione per giorni 210 (120+90), e non per 300 (120+180), dunque sino al
6.10.2017;
- da tale ultima data, pertanto, ha cominciato a decorrere il termine annuale di prescrizione (con scadenza al 6.10.2018);
- il presente giudizio è stato introdotto solo il 7.1.2019, quando era già
spirato il suddetto termine annuale di prescrizione;
- il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
3 - in considerazione della dichiarazione reddituale personalmente sottoscritta dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152
disp. att. c.p.c. (all. 20), vanno dichiarate irripetibili le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 24.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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