Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 175 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
CP_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, via Catalocchino 11, rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina Cossellu e dall'avv.to Patrizia Brundu in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2 domiciliato elettivamente in Ghilarza, presso lo studio dell'avv.to Oriana Colomo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, in tema di indennità sostitutiva di ferie
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari –
Sezione Lavoro - in accoglimento del presente appello e in totale riforma della
Sentenza n. 120/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro, Giudice Dott. Paolo Dau, in data 10 novembre 2022, così provvedere: 1) in riforma della sentenza n. 120/2022 del Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro -, rigettare la domanda proposta dal Dott. perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, revocare Parte_2
l'opposto decreto ingiuntivo n. 91/2020 emesso dal Tribunale di Nuoro – Sez.
Lavoro in data 6 luglio 2020 (R.G. n. 284/2020) in quanto ingiusto, illegittimo e infondato in fatto ed in diritto e dichiarare non dovuta la somma di € 33.475,14 in favore del dott. 2) con condanna alle spese, competenze e Parte_2 onorari di entrambi i gradi del giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO A) rigettare integralmente il Ricorso in Appello proposto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
B) per
[...]
1
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, , ex Parte_2 Cont dipendente di in pensione dal 31.5.2018, ha agito avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, allegando di non aver goduto, prima della cessazione del rapporto, di 188 giorni di ferie, e di essere quindi rimasto creditore, nei confronti dell'Ente, alla data del collocamento a riposo, dell'importo Cont di euro 44.952,68. 1.1. Avendo l'odierno opposto successivamente ricevuto da la minor somma di euro 11.477,54 (riconosciuta, dall'ex datore di lavoro, a titolo di indennità sostitutiva di 48 giorni di ferie non godute, a suo dire periodo massimo monetizzabile alla luce delle disposizioni normative e di contrattazione vigenti), egli ha pertanto domandato il pagamento della differenza, pari ad euro
33.475,14. 1.2. Il Tribunale di Nuoro, ritenendo la sussistenza di idonea prova scritta, ha così emesso, il 6.7.2020, il decreto ingiuntivo n. 91/2020 (per importo corrispondente al richiesto, oltre interessi, rivalutazione e spese di fase monitoria), e il titolo è stato notificato in pari data all'Ente ingiunto.
1.3. Questo, con ricorso depositato il 12.8.2020, ha proposto tempestiva opposizione, invocando la revoca dell'ingiunzione e, a sostegno, allegando ed eccependo: § che ha Parte_2 lavorato presso l'Unità operativa di del P.O. “San Francesco” di Nuoro CP_4 dal 28.2.1994 al 30.5.2018; § che, già con nota del 4.6.2016 (acquisita a protocollo il 10.6.2016), il ricorrente, prevedendo il futuro pensionamento, aveva rappresentato all'ATS di aver maturato, a quella data, ben 261 giorni di ferie non godute (cifra comprensiva di tutte quelle residuate dagli anni precedenti, al netto delle ferie spettanti per il corrente 2016), e di conseguenza formulato, lui stesso, un piano di recupero, piano secondo il quale, segnatamente, egli avrebbe fruito di 60 giorni di ferie entro il 31.12.2016 e il restante a partire dal mese di aprile 2017
(senza migliore calendarizzazione); § che a tale richiesta, a tale programma di smaltimento, era stato apposto, in calce, il nulla osta del Direttore dell'Unità Operativa, dott. ; § che successivamente, con comunicazione del Persona_1
27.3.2017, il medesimo dott. aveva però rappresentato che, a causa di Per_1 esigenze di servizio, detto piano di smaltimento non avrebbe potuto per il momento esser ulteriormente realizzato, altresì delegando l'odierno opposto, per i mesi seguenti, a sostituire il Direttore, in caso di sua assenza dal lavoro, nelle funzioni di coordinamento della Struttura;
§ che l'Amministrazione non ha mai negato e/o impedito al dott. di godere delle ferie maturate, tant'è che, nonostante il Pt_2 menzionato programma di recupero fosse stato annullato e/o interrotto, a partire dal mese di dicembre 2017 egli è comunque rimasto assente dal servizio, fino alla data del pensionamento, non già tuttavia in regime di congedo ordinario, bensì in forza di un preteso diritto a recuperare le numerose ore di lavoro accumulate in eccesso;
§ che tale diritto non è però previsto nel CCNL della dirigenza medica, e che, di conseguenza, agirà con separato giudizio per avanzare le Parte_4 sue giuste ragioni, non senza eccepire fin da ora, in ogni caso, la necessità di imputare a ferie tali assenze, stornando i relativi lunghi periodi da quelli che il Giudice dovesse, anche solo parzialmente, riconoscere in favore dell'opposto a titolo di indennità sostitutiva;
§ che, così come il lavoratore ha potuto assentarsi per recuperare le ore eccedenti, egli avrebbe potuto ugualmente assentarsi per
2 godere delle ferie residue (il che, oggettivamente, contraddice la tesi postulata dal dott. ); § che ciò è tanto più vero se si riflette sul fatto che, dopo il marzo Pt_2
2017, il convenuto, quale vicario del Direttore e investito, per delega, delle relative funzioni e della conseguente posizione apicale, aveva facoltà di organizzare e programmare le proprie ferie in piena autonomia, e che lo stesso, però, piuttosto che sfruttare i giorni residui di ferie, ha invece preferito assentarsi in forza di un altro istituto, non previsto dal CCNL;
§ che, in ogni caso, la più evidente criticità della ricostruzione di controparte risiede, non tanto nelle vicende occorse tra giugno 2016, data della elaborazione del piano di smaltimento delle ferie, e maggio 2018, data del collocamento a riposo (periodo nel corso del quale, secondo il dott. , egli avrebbe avuto tutta l'intenzione di godere tempestivamente delle Pt_2 ferie residue, se non gli fosse stato impedito dalla revoca del precedente nulla osta e dalle esigenze di servizio sottese al provvedimento), quanto nella circostanza, effettivamente inspiegata, che il lavoratore sia arrivato a accumulare, al mese di dicembre 2015, ben 261 giorni di ferie arretrate;
§ che non ha dato prova, il convenuto, di avere, negli anni precedenti, mai richiesto la fruizione del congedo, né che le ferie gli siano state rifiutate, né dei motivi che abbiano impedito il godimento;
§ che l'accumulo, pertanto, è dovuto a sua sola responsabilità; § che l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/12, convertito con L. n. 135/12 (giudicato costituzionalmente legittimo da Cort. Cost. n. 95 del 23.3.2016), ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, prevedendo espressamente che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”; § che, nella fattispecie, non ricorre alcuna delle diverse ipotesi di esclusione dal divieto (n.d.r.: riconducibili, in sintesi, tali ipotesi, a quei casi in cui il rapporto di lavoro cessa per ragioni impreviste e indipendenti dalla volontà del lavoratore, a cui dunque non può essere ragionevolmente imputato di non aver goduto tempestivamente delle ferie), posto che il dott. , per Parte_2 quanto detto, avrebbe potuto, e perciò dovuto, evitare di mettersi in condizione di raggiungere il limite di età con un arretrato di ben 188 giorni di ferie;
§ di contestare, anche nel quantum, il credito azionato dall'opposto.
1.4. Con comparsa di risposta depositata il 20.11.2020, si è ritualmente costituito il convenuto, invocando, con articolate difese, il rigetto dell'opposizione.
1.5. In estrema sintesi,
ha dedotto ed osservato: § di non aver sostanzialmente Parte_2 contestato, l'opponente, il numero di giorni di ferie (188) rimasti non fruiti alla
3 data della cessazione del rapporto di lavoro;
§ che la tesi di controparte, secondo cui la nota del 27.3.2017 con cui fu interrotta l'esecuzione del piano smaltimento ferie avrebbe avuto una natura puramente sospensiva e temporanea, non tale da costituire impedimento alla successiva fruizione dei giorni di congedo arretrato, è infondata [a partire da quella data e fino a tutto il 2017, infatti, fu effettivamente impossibile, al dott. , assentarsi dal servizio (giacché doveva sostituire il Pt_2
Direttore), e soltanto nei mesi successivi è riuscito a beneficiare di alcuni periodi di riposo (cumulando ferie residue e ore lavorate in esubero), riducendo sì l'arretrato da 297 a 188 giorni, ma non abbastanza da annullarlo;
§ che il motivo dell'accumulo è ampiamente documentato, e consiste, da un lato, nella carenza di personale del Reparto, dall'altro, nella necessità di comunque garantire il servizio;
§ che, per giurisprudenza consolidata, è onere del datore di lavoro dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, di averlo formalmente invitato a goderne e, da ultimo, di averlo avvertito che la mancata fruizione comporta perdita del diritto e impossibilità di monetizzare le ferie stesse;
§ che, non essendo stata offerta tale prova, l'opposizione è da rigettare.” La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata decisa dal Tribunale di
Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 120/2022 di rigetto Con dell'opposizione a decreto ingiuntivo 91/2020, condannando alla rifusione delle spese di lite. In sintesi, il Tribunale, applicando i principi affermati dalla Cassazione n.
18140/2022, ha sottolineato che, incontroversi i giorni di ferie non fruiti prima del Con pensionamento del nonostante la richiesta di fruizione avanzata da Pt_2 quest'ultimo con relativa calendarizzazione, ha sospeso per ragioni di servizio il predetto programma senza provvedere alla sua riorganizzazione sì da consentire all'opposto di fruire dei giorni di ferie maturati, la cui monetizzazione non è stata contestata, oltre che comunque non riducibile avuto riguardo alla disciplina dei Contr riposi compensativi, non autorizzati: infatti, si è riservata la richiesta di restituzione degli importi eventualmente liquidati in separato giudizio in quanto relativi a un titolo estraneo al presente giudizio. Ha pertanto, rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Gestione Liquidatoria Regionale
Sanitaria, subentrata a cui ha resistito con memoria, il Parte_4 Pt_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) non ha considerato che l'Amministrazione non ha mai manifestato alcuna volontà ostativa al programma di rientro dalle ferie arretrate maturate dal il quale peraltro, ha Pt_2 omesso di calendarizzare quelle previste dall'aprile 2017 in poi;
ancora non ha considerato che nel momento in cui detto piano è stato sospeso, in data 27.3.2017 per esigenze di servizio (sostituzione del dr. nelle funzioni di coordinamento Per_1 della struttura), l'appellato ha comunque continuato a godere di ferie e di giorni di assenza per recupero ore sempre senza opposizione da parte dell' Pt_5 appellante. In pratica, la sostituzione del primario, non aveva intaccato la possibilità per il di fruire delle ferie. Deve conseguentemente escludersi Pt_2
4 qualsiasi responsabilità in capo all' appellante atteso che il aveva Pt_5 Pt_2 comunque fruito delle ferie spettanti. Al contrario, la mancata fruizione di tutte le ferie era responsabilità dell'appellato il quale, invece che godere delle ferie accedeva a giorni di recupero ore, ultimando il proprio servizio con 53,20 ore a debito. Con la precisazione che i riposi compensativi non hanno consentito all'appellato il rispetto del programma feriale predisposto, mentre il recupero delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di servizio può essere effettuato solo nell'ambito della flessibilità dell'orario di lavoro del dirigente. Inoltre ai sensi dell'art. 30 CCNL 2016-2018 il recupero delle ore di lavoro straordinario è previsto solo per i servizi di guardia e di pronta disponibilità a domanda del dirigente con riposi compensativi da fruire, di regola, entro il mese successivo;
2) non ha considerato che il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
95/2016, è valido dal 2016 in poi in quanto per il periodo precedente l'Amministrazione non poteva certamente uniformarsi a un'interpretazione inesistente sì che gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare i motivi per cui non aveva potuto fruire delle ferie.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla tematica della responsabilità della mancata fruizione delle ferie, non sono condivisibili. Invero, è documentato che l'appellato, in data 4.6.2016, ha maturato il diritto a 297 giorni di ferie tra quelle arretrate e quelle spettanti per il 2016: pertanto, con richiesta in pari data, egli ha rappresentato l'approssimarsi dello stato di pensionamento in data 30.5.2018 e ha formulato richiesta di fruizione di 60 giorni di dette ferie entro dicembre 2016, e gli ulteriori 237 giorni di arretrati più quelli spettanti per il 2017 (36 giorni) dall'aprile di detto anno. Peraltro, in data 27.3.2017, il direttore dell' dell' Parte_6 [...]
, ha sospeso il piano di recupero delle ferie “per ragioni di Parte_7 servizio” tra cui quella di essere il delegato a rappresentare il direttore della suddetta UOC nelle funzioni di coordinamento in caso di assenza di quest'ultimo: dette ragioni sono perdurate fino agli inizi del 2018 come si evince dall'assenza di qualsiasi documento dell'amministrazione appellante di ripristino del calendario di recupero delle ferie prima di detto periodo.
Pertanto, il è andato in pensione con 188 giorni di ferie non fruite di cui ha Pt_2 chiesto il pagamento riconosciutogli dall' appellante nella misura di 48 Pt_5 giorni, con il residuo credito pari al corrispettivo delle 140 giornate residue, oggetto del presente giudizio. L'amministrazione appellante contesta l'esistenza di siffatto credito sul presupposto che l'appellato avrebbe potuto smaltire l'arretrato feriale durante l'incarico di sostituto del direttore dell'UOC di urologia, atteso che avrebbe potuto regolare personalmente il periodo di ferie;
nonché sul presupposto che le ore di servizio svolte in eccedenza rispetto a quelle contrattualmente previste, invece che essere convertite in giorni di riposo compensativo - comunque effettivamente fruiti
- avrebbero potuto non esserlo privilegiando il rispetto del programma di smaltimento dell'arretrato. Trattasi, peraltro, di rilievi non condivisibili.
Invero, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, la giurisprudenza della Cassazione ha anche recentemente ribadito che “il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un'indennità
5 sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. n.
13613/2020 cit.). Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass n. 18140/2022). Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016
Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, ed in causa C- Parte_8 684/16 Max Planck, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass.
n. 21780/2022). Muovendo da tale ricostruzione, questa Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato " (Cass. n. 13679/2024). Secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di
6 organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024).” (Cass. Civ. n. 5496/2025). Orbene, nel caso di specie, alla luce della produzione documentale può affermarsi che l'amministrazione appellante non abbia assolto all'onere della prova atteso che il mero non opporsi (almeno fino al provvedimento di sospensione) alla richiesta di calendarizzazione della fruizione delle ferie maturate ma non godute non è comportamento idoneo a dimostrare “di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento;
il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Invero, nessuna prova è stata fornita sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del nel ruolo di coordinamento delle funzioni del Pt_2 direttore di UOC di urologia di Sassari e la loro compatibilità con la fruizione di brevi periodi di ferie;
né la prova sull'insussistenza della necessità di svolgimento di ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle ordinarie;
né, inoltre, sull'invito rivolto all'appellato a fruire le ferie arretrate né, ancora, sull'avvertimento chiaro che in difetto di detto godimento, le ferie sarebbero state perdute alla data del pensionamento senza alcuna possibilità della loro monetizzazione. Quanto alla fruizione di giorni di riposo compensativo in luogo di quelli maturati per ferie arretrate, la Corte, premessa l'inammissibilità dell'eccezione non discussa nel corso del giudizio di primo grado, condivide comunque la motivazione del Tribunale sull'assenza di un interesse alla pronuncia attesa la mancanza di una domanda volta ad accertare l'insussistenza dei requisiti per la maturazione del diritto ai giorni di riposo compensativo per chi svolge un ruolo di sostituzione di dirigente, come anche l'eccezione sulla necessità di svolgere ore in eccedenza rispetto a quelle ordinarie: domande per le quali l'appellante si è riservato il diritto a esercitare il relativo diritto in altro giudizio.
Non senza comunque omettere di considerare che non risulta esplicitata alcuna ragione per la quale l'appellato - funzionario e non già dirigente - avrebbe dovuto accumulare periodi di riposo compensativo senza tuttavia poterne fruire.
Deve, pertanto, confermarsi la sentenza impugnata, disciplinando le spese processuali nella misura indicata in dispositivo in applicazione del principio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dalla , in Controparte_5 persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 120/2022 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con
Parte_2
7 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.280,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 26.3.2025 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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