TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16322/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCA Parte_1 C.F._1
RICCARDO FELICE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 17 20122 MILANO presso il difensore avv. STRACCA RICCARDO FELICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso il difensore avv. FEDELI
RENATO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, da considerarsi allegati al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio affinché fosse condannata al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni dalla stessa subiti in data 10 febbraio 2023 in Mantova allorquando l'attrice, durante il soggiorno presso la struttura alberghiera della Galleria Valenti Gonzaga Srl cadeva nel bagno della propria stanza d'albergo infortunandosi e vedendo quindi altresì rovinate le proprie vacanze.
Più precisamente parte attrice chiedeva che fosse accertata la responsabilità di Galleria Valenti
Gonzaga Srl, (non convenuta in giudizio), ex art. 2043 e/o ex art. 2051 c.c., nella causazione dei danni subiti e che , compagnia di assicurazioni della struttura alberghiera, fosse Controparte_1 condannata al risarcimento degli stessi.
si è costituiva in giudizio preliminarmente eccependo la carenza di titolarità Controparte_1 dell'attrice alla chiamata diretta della compagnia rilevando il mancato Controparte_1 coinvolgimento in giudizio dell'asserito responsabile del danno e contestando, nel merito, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice nonché la quantificazione del danno. Chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice.
Le domande di parte attrice devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Sulla richiesta di integrazione del contraddittorio
Parte attrice in sede di memoria ex art. 171bis n. 1 c.p.c. aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Galleria Valenti Gonzaga Srl proprietaria della struttura ove si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa ed ha rinnovato sede di precisazione delle conclusioni tale richiesta che è nuovamente da respingere per le medesime ragioni per cui non è stata ab origine autorizzata la chiamata, ossia poiché l'esigenza della chiamata in causa del soggetto, che l'attore già nel proprio atto di citazione identificava come responsabile del danno subito, non è sorta dalle difese svolte dal convenuto. Il convenuto si è limitato a richiamare giurisprudenza consolidata su un principio di diritto noto e conoscibile anche prima della costituzione del convenuto medesimo. In assenza dei presupposti di cui all'art. 269 c.p.c., dunque, l'istanza attorea di chiamata in causa di Galleria Valenti Gonzaga Srl deve essere nuovamente respinta.
Sulla legittimazione del danneggiato alla chiamata diretta della compagnia di assicurazioni del responsabile
Galleria Valenti Gonzaga Srl proprietaria della struttura ove si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa è assicurata per la responsabilità civile con Dalla lettura del contratto di Controparte_1 assicurazione agli atti (doc. 1 fascicolo di parte convenuta) emerge che si tratta di un normale contratto di assicurazioni per la responsabilità civile, non di un contratto a favore di terzo.
L'assicurato nel contratto di assicurazione agli atti è Galleria Valenti Gonzaga Srl e Controparte_1 si impegna, in applicazione del predetto contratto, a tenere indenne la Galleria Valenti Gonzaga s.r.l. da quanto questa eventualmente tenuta a risarcire a terzi.
Nel caso di specie, il contratto di assicurazione prevede che garantisca l'assicurata Controparte_1
Galleria Valenti Gonzaga Srl per la responsabilità civile verso terzi: il rapporto contrattuale sussiste esclusivamente tra la Compagnia e la società assicurata e solo quest'ultima ha diritto e titolarità ad agire in giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne, in forza di garanzia per la responsabilità civile, del risarcimento eventualmente riconosciuto al danneggiato, in forza dei titoli di responsabilità dedotti, nella fattispecie ex artt. 2051-2043 c.c.
È quindi inconferente il richiamo giurisprudenziale operato dalla parte attrice ai principi di cui in Cass.Civ. ord. 7062/2020 in quanto trattasi di fattispecie distinta ove il danneggiato è al contempo anche assicurato (situazione non ravvisabile nel caso di specie).
pagina 2 di 3 Si ritiene, inoltre, non condivisibile l'affermazione di parte attrice secondo cui dalla lettura del contratto di assicurazione agli atti possa evincersi l'intenzione delle parti di estendere gli effetti del contratto anche agli ospiti oltre che alla struttura alberghiera sottoscrittrice del contratto.
Si ritiene, infine, irrilevante la considerazione che durante le trattative stragiudiziali la compagnia odierna convenuta, così come i periti da questa incaricati, si siano relazionati direttamente con l'attrice in seguito alla sua richiesta di risarcimento.
La Corte di Cassazione ha infatti da tempo affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, Ord. n. 5259 del 25/02/2021 e Cass. Civ., 16 aprile 2025, n. 9972 ed altresì Cass. Civ. n. 15039/2005 poi ripresa da Cass. Civ n. 5306/2007 e Cass. Civ.n. 28834/2008).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, esaminata la documentazione agli atti, risulta dunque che l'attrice non ha titolo per agire direttamente nei confronti di e le Controparte_1 domande di parte attrice nei confronti di quest'ultima devono, pertanto, essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio, del grado di difficoltà della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 oltre accessori di legge;
- dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16322/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRACCA Parte_1 C.F._1
RICCARDO FELICE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 17 20122 MILANO presso il difensore avv. STRACCA RICCARDO FELICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso il difensore avv. FEDELI
RENATO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, da considerarsi allegati al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio affinché fosse condannata al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni dalla stessa subiti in data 10 febbraio 2023 in Mantova allorquando l'attrice, durante il soggiorno presso la struttura alberghiera della Galleria Valenti Gonzaga Srl cadeva nel bagno della propria stanza d'albergo infortunandosi e vedendo quindi altresì rovinate le proprie vacanze.
Più precisamente parte attrice chiedeva che fosse accertata la responsabilità di Galleria Valenti
Gonzaga Srl, (non convenuta in giudizio), ex art. 2043 e/o ex art. 2051 c.c., nella causazione dei danni subiti e che , compagnia di assicurazioni della struttura alberghiera, fosse Controparte_1 condannata al risarcimento degli stessi.
si è costituiva in giudizio preliminarmente eccependo la carenza di titolarità Controparte_1 dell'attrice alla chiamata diretta della compagnia rilevando il mancato Controparte_1 coinvolgimento in giudizio dell'asserito responsabile del danno e contestando, nel merito, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice nonché la quantificazione del danno. Chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte attrice.
Le domande di parte attrice devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Sulla richiesta di integrazione del contraddittorio
Parte attrice in sede di memoria ex art. 171bis n. 1 c.p.c. aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Galleria Valenti Gonzaga Srl proprietaria della struttura ove si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa ed ha rinnovato sede di precisazione delle conclusioni tale richiesta che è nuovamente da respingere per le medesime ragioni per cui non è stata ab origine autorizzata la chiamata, ossia poiché l'esigenza della chiamata in causa del soggetto, che l'attore già nel proprio atto di citazione identificava come responsabile del danno subito, non è sorta dalle difese svolte dal convenuto. Il convenuto si è limitato a richiamare giurisprudenza consolidata su un principio di diritto noto e conoscibile anche prima della costituzione del convenuto medesimo. In assenza dei presupposti di cui all'art. 269 c.p.c., dunque, l'istanza attorea di chiamata in causa di Galleria Valenti Gonzaga Srl deve essere nuovamente respinta.
Sulla legittimazione del danneggiato alla chiamata diretta della compagnia di assicurazioni del responsabile
Galleria Valenti Gonzaga Srl proprietaria della struttura ove si sarebbe verificato il sinistro per cui è causa è assicurata per la responsabilità civile con Dalla lettura del contratto di Controparte_1 assicurazione agli atti (doc. 1 fascicolo di parte convenuta) emerge che si tratta di un normale contratto di assicurazioni per la responsabilità civile, non di un contratto a favore di terzo.
L'assicurato nel contratto di assicurazione agli atti è Galleria Valenti Gonzaga Srl e Controparte_1 si impegna, in applicazione del predetto contratto, a tenere indenne la Galleria Valenti Gonzaga s.r.l. da quanto questa eventualmente tenuta a risarcire a terzi.
Nel caso di specie, il contratto di assicurazione prevede che garantisca l'assicurata Controparte_1
Galleria Valenti Gonzaga Srl per la responsabilità civile verso terzi: il rapporto contrattuale sussiste esclusivamente tra la Compagnia e la società assicurata e solo quest'ultima ha diritto e titolarità ad agire in giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne, in forza di garanzia per la responsabilità civile, del risarcimento eventualmente riconosciuto al danneggiato, in forza dei titoli di responsabilità dedotti, nella fattispecie ex artt. 2051-2043 c.c.
È quindi inconferente il richiamo giurisprudenziale operato dalla parte attrice ai principi di cui in Cass.Civ. ord. 7062/2020 in quanto trattasi di fattispecie distinta ove il danneggiato è al contempo anche assicurato (situazione non ravvisabile nel caso di specie).
pagina 2 di 3 Si ritiene, inoltre, non condivisibile l'affermazione di parte attrice secondo cui dalla lettura del contratto di assicurazione agli atti possa evincersi l'intenzione delle parti di estendere gli effetti del contratto anche agli ospiti oltre che alla struttura alberghiera sottoscrittrice del contratto.
Si ritiene, infine, irrilevante la considerazione che durante le trattative stragiudiziali la compagnia odierna convenuta, così come i periti da questa incaricati, si siano relazionati direttamente con l'attrice in seguito alla sua richiesta di risarcimento.
La Corte di Cassazione ha infatti da tempo affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, Ord. n. 5259 del 25/02/2021 e Cass. Civ., 16 aprile 2025, n. 9972 ed altresì Cass. Civ. n. 15039/2005 poi ripresa da Cass. Civ n. 5306/2007 e Cass. Civ.n. 28834/2008).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, esaminata la documentazione agli atti, risulta dunque che l'attrice non ha titolo per agire direttamente nei confronti di e le Controparte_1 domande di parte attrice nei confronti di quest'ultima devono, pertanto, essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio, del grado di difficoltà della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 oltre accessori di legge;
- dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 3 di 3