Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/12/2025, n. 9492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9492 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09492/2025REG.PROV.COLL.
N. 05121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2025, proposto dal sig.
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Falco e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Santinelli e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater , n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, resa tra le parti sul ricorso R.G. n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio e difensiva del Comune di Ardea (RM);
Visti i documenti e la memoria dell’appellante;
Visto il decreto di perenzione depositato dal Comune appellato;
Vista la memoria finale del Comune appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Cons. PI De RA e uditi per le parti l’avv. Tiziana Fiorini per delega dell’avv. Francesco Falco e l’avv. Silvia Santinelli;
Considerato;
- che con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dallo stesso sig. -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ardea (Roma) sulla diffida da lui presentata il 28/29 ottobre 2024 e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;
- che la diffida in questione era finalizzata ad ottenere la revoca dell’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 12 giugno 2003 allo stesso sig. -OMISSIS- per opere abusive relative alla realizzazione di un laboratorio artigianale a uso falegnameria ubicato in Ardea, alla via Strampelli, n. 59, e il conseguente ripristino della concessione in sanatoria;
- che, in fatto, per le opere abusive in discorso (consistenti, si legge nel gravame, nella realizzazione di una struttura vetrata di mt. 2,90 X 12,85, con altezza di circa mt. 6,50, oltre ad altre opere a ridosso) fu presentata in data 29 marzo 1995 dall’appellante e dalla di lui moglie, sig.ra-OMISSIS- -OMISSIS-, poi deceduta, domanda di condono ex l. n. 724/1994, positivamente esitata dal Comune di Ardea con il rilascio della concessione in sanatoria n. 2842/724 del 12 giugno 2003;
- che, però, con successiva determina prot. n. 28457 del 19 giugno 2012 il Comune di Ardea dispose l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria, essendo emerso dalla documentazione fotografica acquisita dalla P.A. che il manufatto aveva dimensioni inferiori a quelle dichiarate nella domanda di condono e per le quali il condono stesso era stato ottenuto;
Considerato, inoltre:
- che il sig. -OMISSIS-, nella diffida consegnata il 28/29 ottobre 2024, indicava una serie di elementi in fatto e in diritto (e in particolare: l’archiviazione da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri del procedimento penale aperto a suo carico e il rilascio ad opera del Comune, nel 2015, del certificato di agibilità relativo al manufatto per cui è causa; l’intervento in autotutela della P.A. a distanza di un notevole lasso di tempo dal rilascio del titolo in sanatoria, senza alcuna motivazione in relazione a un pubblico interesse concreto attuale alla sua rimozione; l’affidamento legittimo ingenerato nel privato dal rilascio del certificato di agibilità sulla liceità delle opere realizzate) che, a suo dire, avrebbero integrato i presupposti per la “revoca” del provvedimento di annullamento in autotutela e il ripristino della concessione in sanatoria;
- che stante l’inerzia serbata dalla P.A. su tale diffida il privato adiva il T.A.R. Lazio, ma questo, con la sentenza oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso;
- che in estrema sintesi il primo giudice, dopo aver disatteso le eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso nel merito, poiché il sig. -OMISSIS- aveva impugnato in sede giurisdizionale l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria, ma poi ha lasciato che il relativo ricorso andasse in perenzione, dichiarata con decreto della medesima Sezione II- quater n. -OMISSIS- del 14 dicembre 2023: egli, perciò, non può ora pretendere che il Comune di Ardea sia obbligato a provvedere sulla sua diffida per esigenze di giustizia ed equità (che renderebbero doverosa l’autotutela) connesse agli elementi da lui allegati (l’esito favorevole delle indagini in sede penale, il rilascio del certificato di agibilità), poiché altrimenti risulterebbe eluso il termine decadenziale di impugnativa del citato annullamento in autotutela, rispetto al quale il sig. -OMISSIS- sarebbe in sostanza “rimesso in termini”, così superando gli effetti della perenzione maturata a suo carico nel 2023, che neppure ha formato oggetto di tempestiva opposizione;
- che in conclusione – secondo il T.A.R. – nel caso di specie non si versa in alcuna delle ipotesi che fanno eccezione al principio della mancanza di un obbligo della P.A. di provvedere sulle istanze di intervento in autotutela: tali eccezioni, infatti, si giustificano solo in casi particolari (di regola previsti normativamente), in cui sussistono conclamate esigenze di giustizia e tra i quali non rientra la mera reiterazione di ragioni fatte valere – o che si sarebbero dovute far valere – nell’ambito di un processo dichiarato perento;
Considerato, ancora:
- che nel gravame l’appellante contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, formulando avverso la stessa molteplici critiche, pur non rubricate in formali motivi di ricorso, e insistendo nella domanda di risarcimento dei danni;
- che in sintesi l’appellante torna a insistere sulle ragioni di giustizia e di equità che renderebbero, nel caso che lo riguarda, doveroso l’esercizio dell’autotutela da parte della P.A. (attraverso la revoca del provvedimento di autoannullamento e il ripristino della sanatoria), consistenti sia nell’archiviazione dell’inchiesta in sede penale, sia nel rilascio da parte del Comune di atti favorevoli al privato aventi ad oggetto l’immobile condonato;
- che l’appellante sottolinea come il Comune di Ardea non abbia mai revocato gli ora riferiti atti a lui favorevoli, successivi al rilascio della concessione in sanatoria, cioè il collaudo statico, un ulteriore permesso di costruire e il certificato di agibilità: quest’ultimo, in particolare, sebbene non equivalga a un condono, essendo rilasciato all’esito di un’approfondita attività amministrativa, dettata dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, sarebbe idoneo a ingenerare nel privato un legittimo affidamento in ordine alla risposta positiva sulla pratica di condono;
- che l’appellante aggiunge come la documentazione fotografica posta dal Comune a fondamento del provvedimento di autoannullamento non sarebbe mai stata prodotta o esibita al ricorrente dalla P.A. e ciò mentre sarebbe provata la riconsegna al Comune di tutta la documentazione inerente all’istanza di condono, con allegate anche le fotografie dello stato dei luoghi;
- che la sentenza appellata non avrebbe considerato, da un lato, che il ricorso avverso la determina di annullamento in autotutela è stato proposto nel 2012, mentre il decreto di archiviazione risale al 2014 e, dunque è di due anni posteriore, dall’altro lato, che l’istruttoria penale è secretata fino a quando il procedimento non venga definito con l’archiviazione o con l’avviso di prosecuzione ex art. 415- bis c.p.p., cosicché sarebbe stato impossibile per il privato indicare nel predetto ricorso la conclusione a cui è pervenuto il giudice penale;
- che il decreto di perenzione non potrebbe avere alcuna rilevanza ai fini che qui interessano, poiché non vi sarebbe stata nessuna pronuncia di merito, né alcuna rappresentazione al G.A. dei fatti acclarati in sede penale, sicché – conclude l’appellante – nessuna preclusione si sarebbe prodotta a suo carico, avendo egli chiesto unicamente di razionalizzare la situazione della pratica di condono alla luce degli accadimenti sopra indicati e soprattutto delle risultanze dell’istruttoria penale;
Considerato, da ultimo:
- che si è costituito in giudizio il Comune di Ardea con memoria di costituzione e difensiva, con cui ha eccepito l’infondatezza del ricorso e contestato ancora, come già fatto in primo grado, la veridicità del certificato di agibilità, tornando a chiedere, ai sensi dell’art. 77, comma 1, c.p.a., un termine per proporre querela di falso (richiesta che era stata respinta dal T.A.R. ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.a., attesa l’irrilevanza del rilascio dell’agibilità ai fini della sanatoria dell’abuso);
- che le parti hanno depositato rispettivamente ulteriori documenti e una memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
- che alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno brevemente discusso la causa. L’appellante ha tra l’altro eccepito che la memoria versata in atti dal Comune il 30 ottobre 2025 supererebbe i limiti dimensionali, chiedendo l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione del principio di sinteticità, e ha insistito per il riesame della pratica edilizia oggetto del presente contenzioso. Il Comune ha replicato evidenziando la tempestività della memoria depositata e il suo rientrare nei limiti dimensionali previsti;
- che all’esito della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto in via preliminare che sia irrilevante la questione del superamento dei limiti dimensionali da parte della memoria depositata dal Comune il 30 ottobre 2025, emergendo l’infondatezza del gravame (come si andrà a esporre) a prescindere dal contenuto di questa;
Ritenuto, invero, che nel merito l’appello sia manifestamente infondato;
Considerato, infatti:
- che tutte le ragioni che l’appellante porta a sostegno delle sue rivendicazioni e pretese ineriscono a circostanze ampiamente anteriori alla data (13 dicembre 2023) del decreto di perenzione n. -OMISSIS- emanato dal Presidente della Sez. II- quater del T.A.R. Lazio sul ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) proposto dallo stesso sig. -OMISSIS- avverso la determina n. 28457 del 19 giugno 2012, recante annullamento della concessione in sanatoria (impugnata con secondo atto di motivi aggiunti): il privato, perciò, avrebbe potuto e dovuto far valere le suddette circostanze nel giudizio demolitorio instaurato con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, se del caso tramite la proposizione di motivi aggiunti c.d. propri, ossia recanti, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., la formulazione di nuove ragioni poste a sostegno delle domande già proposte (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. IV, 29 maggio 2025, n. 4698; id., 22 agosto 2024, n. 7207; id., 11 aprile 2024, n. 3305; Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4750; Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8769; Sez. VI, 23 marzo 2023, n. 2935). Ciò dimostra l’assoluta infondatezza dell’argomentazione dell’appellante basata sul carattere posteriore delle circostanze da lui invocate rispetto all’incardinazione del giudizio avverso la determina di annullamento in autotutela, così come dell’argomentazione relativa alla segretezza dell’istruttoria penale, esauritasi molti anni prima che venisse dichiarata la perenzione del giudizio in discorso;
- che pertanto, come giustamente osservato dal T.A.R., la pretesa del privato della sussistenza di un obbligo del Comune di Ardea di riscontrare la sua diffida si traduce in una surrettizia “rimessione in termini” rispetto al giudizio demolitorio, di cui, però, non ricorrono i presupposti, poiché questo si è estinto per perenzione, senza che peraltro il ricorrente abbia formulato alcuna opposizione al decreto dichiarativo della perenzione stessa;
- che la perenzione consegue alla mera inattività processuale della parte (cfr. C.d.S., Sez. II, 23 agosto 2022, n. 7371; Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6717) e dunque è a questa imputabile in base al principio di autoresponsabilità (cfr. C.d.S., A.P., 23 marzo 2011, n. 3; Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 4774). Al contrario di quanto afferma l’appellante, la perenzione è rilevante e produce effetti preclusivi a carico del privato ricorrente, poiché all’estinzione del giudizio consegue il consolidamento degli effetti del provvedimento impugnato (la determina di annullamento in autotutela del titolo in sanatoria): questo, infatti, è divenuto inoppugnabile e, dunque, sul piano sostanziale costituisce la fonte regolatrice del rapporto giuridico con il destinatario, in grado di definire con certezza ogni situazione sostanziale ad esso relativa (C.d.S., Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1533; Sez. V, 1° dicembre 2020, n. 7624), senza che la regolamentazione dell’assetto degli interessi dal medesimo dettata possa più essere messa in discussione;
- che, dunque, non possono trovare accoglienza in questa sede le doglianze dell’appellante intese a contestare la documentazione fotografica posta dal Comune a fondamento dell’autoannullamento del titolo edilizio in sanatoria, poiché attraverso le stesse la parte finisce per rimettere in discussione la determina di annullamento in autotutela, la cui impugnazione ha omesso di coltivare e che, pertanto, è ormai inoppugnabile;
- che ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.a. – giustamente richiamato dal T.A.R. – la controversia può essere decisa indipendentemente dal documento (il certificato di agibilità) di cui è eccepita la falsità, poiché, alla luce di quanto finora esposto, la questione della veridicità del suddetto certificato risulta irrilevante ai fini della decisione (così come sono irrilevanti gli altri documenti indicati nell’appello: certificato di collaudo statico, ulteriore permesso di costruire, il quale, peraltro, è dell’agosto 2003 e, dunque, è posteriore al rilascio della sanatoria, ma ben anteriore all’annullamento in autotutela): ne segue che non può trovare accoglimento la richiesta della difesa comunale di un termine per proporre querela di falso avverso il documento in questione;
- che, in particolare, né dal certificato di agibilità, né da alcun altro dei documenti da esso invocati, il privato può ricavare alcun legittimo affidamento sull’esito positivo della pratica di condono, in ogni caso non configurabile in ragione di quanto sopra detto sull’imputabilità allo stesso privato ricorrente dell’estinzione del giudizio demolitorio per perenzione;
- che da ultimo va disattesa anche la domanda risarcitoria formulata dall’appellante;
Ritenuto in conclusione di dover respingere l’appello, perché nel suo complesso infondato (compresa la domanda di risarcimento dei danni), dovendo la sentenza gravata, congruamente motivata, ricevere integrale conferma;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza, a carico dell’appellante e in favore del Comune appellato, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Ardea (RM) le spese del giudizio di appello, che in via forfettaria liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BE PP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
PI De RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI De RA | BE PP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.