TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 14117 /2023 da:
L'avv. CORNELIO CLAUDIA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Gli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento per il Comune, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Con L'avv. Ginipro per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 14117 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
LI opponente
E
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Ginipro
opposta
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_3 P.IVA_2 avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento opposto
NONCHÉ
Controparte_4
Terzo pignorato-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. L'opponente, a seguito dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria il 2 settembre 2023 nella procedura esecutiva presso terzi RGE n. 358/2023, comunicata il 4 settembre 2023, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale avviata con atto di pignoramento di crediti presso terzi n.
11984202200006856/001, notificato il 7 dicembre 2022, deducendo la prescrizione dei crediti sottesi, aventi origine in sanzioni amministrative.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di nullità del pignoramento e la restituzione di quanto sino ad oggi trattenuto. Cont 1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
1.4. Nelle more del giudizio, la parte opponente ha dichiarato di voler proporre querela di falso in relazione alle relate di notifica delle cartelle sottese al pignoramento.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo l'eccezione di prescrizione va sussunta nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. e non dell'art. 617 c.p.c.
In particolare, allorquando la parte eccepisca la prescrizione della pretesa esattoriale per omessa notifica della cartella, la medesima censura va osservata sotto due distinti profili: da un lato l'omessa notifica della cartella configura un vizio di procedura riconducibile chiaramente all'art. 617 c.p.c.; dall'altro, la medesima omissione, in presenza degl i altri presupposti, può implicare il decorso del termine prescrizionale, questione chiaramente da ricondurre all'art. 615 c.p.c.
Per tale ragione, è evidente che, eccepita la prescrizione per omessa notifica della cartella, il
Giudice non può trasformare tale motivo in una doglianza ex art. 617 c.p.c., ma deve esaminare la questione secondo la prospettazione dell'opponente.
Di conseguenza, se quest'ultimo contesta soltanto il vizio di forma, l'esame sarà limitato alla correttezza della procedura e al rispe tto del termine di decadenza previsto, con decisione limitata all'eventuale annullamento degli atti di riscossione senza pregiudizio per la pretesa esattoriale sostanziale.
Al contrario, qualora venga eccepita la prescrizione, l'esame va condotto sulla pre tesa sostanziale e la circostanza per cui l'accertamento del decorso del termine di legge passi attraverso la verifica dell'omessa notifica di un atto di riscossione non vale a giustificare l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., disposizione che, in questo caso rimane, fuori dal perimetro cognitivo del giudice.
In tal caso, poi, se risulta decorso il termine di prescrizione anche a causa dell'omessa notifica della cartella, la pronuncia inciderà sulla pretesa sostanziale e non g ià sulla regolarità della procedura di riscossione.
Infine, nel caso in cui vengano proposte come motivi di opposizione sia la prescrizione sia l'irregolarità procedurale per omessa notifica della cartella, il Giudice esaminerà dapprima la prescrizione e, in caso di accertamento dell'avvenuto decorso del termine, dichiarerà estinta la
2 pretesa sostanziale, con assorbimento di ogni questione formale, mentre, qualora il termine di prescrizione non sia decorso, passerà all'esame del profilo formale.
Del resto, è ben possibile che la procedura sia viziata per omesso esame di uno degli atti previsti e che, tuttavia, non sia decorso il termine di prescrizione.
2.1. Ciò chiarito, deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti oggetto di pignoramento.
Infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2024, n. 18152; cfr. nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 561).
Pertanto, la prescrizione maturata in un periodo antecedente alla cartella può essere fatta valere anche in sede di opposizione ad intimazione di pag amento o a pignoramento nel caso in cui la cartella non sia stata impugnata.
Alla luce di tale principio, la proposizione della querela di falso nel presente giudizio diventa irrilevante.
Infatti, secondo le stesse allegazioni del Comune, l'ultima ordinanz a ingiunzione sottesa al pagamento delle cartelle poste a fondamento dell'esecuzione, è stata notificata il 23 giugno 2016, mentre le cartelle di pagamento sono state notificate tra il 9 e il 22 febbraio 2022, vale a dire oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
Pertanto, anche a voler considerare regolari le notifiche delle ordinanze ingiunzione sottese alle cartelle poste a fondamento del pignoramento opposto, risulta comunque decorso il termine di prescrizione di legge. Cont 2.2. Tale conclusione non muta per effetto della disciplina Covid invocata da
Infatti, l'art. 68 d.l 18/2020, dispone che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I vers amenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. (281)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3 - bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse
3 dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
…
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tri butarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, co mma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenz a e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ebbene, è del tutto evidente la non applicabilità del primo comma e, conseguentemente, del secondo che richiama il primo, alla fattispecie in esame, atteso che la disposizione è espressamente riferita ai versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Pertanto, delle due l'una: se si fa riferimento alle ordinanze ingiunzione, da un lato si tratta di un atto non richiamato dalla disposizione (che fa riferimento a cartelle, avvisi, ingiun zioni RD
639/10 ecc., ma non anche alle ordinanze ingiunzione), dall'altro le obbligazioni, immediatamente esigibili, sarebbero scadute al più tardi nel 2016 (in tale anno è stata notificata l'ultima ordinanza ingiunzione) con la notifica delle ordinanze medesime (il termine di prescrizione è ovviamente ben diverso da quello di scadenza dell'obbligazione di pagamento, costituendo il secondo l'incipit del primo); se, invece, si fa riferimento alle cartelle, allora comunque la norma non è applicabile, in quan to, essendo state le cartelle notificate nel 2022, le stesse non rientrano nell'arco temporale preso in considerazione (se le carelle sono state notificate nel 2022, allora le relative obbligazioni non possono avere scadenza in epoca antecedente a tale data e, nello specifico, nel periodo 8 marzo 2020 -31 agosto 2021).
2.2.1. Neppure applicabile è il comma 4 bis del citato art. 68, il quale è riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione in epoca successiva all'8 marzo 2020, in quanto, nel caso d i specie, Cont per come dichiarato da l'ultimo carico è stato affidato il 10 gennaio 2020.
2.2.2. La norma applicabile è, invece, quella contenuta nell'art. 67 d.l. 18/2020, la quale prevede che “
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini rel ativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legisl ativo
4 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inol tre sospesi i termini di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37
a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
…
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2 015, n. 159”.
Tale disposizione ha sospeso, per il periodo indicato, l'attività di riscossione, richiamando, per i termini di prescrizione, i commi 1 e 3 (e non anche il comma 2) dell'art. 12 d. lgs. 159/2015, i quali prevedono che la sospensione dei termini di versamento determina la sospensione anche dei termini di prescrizione e che i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo a quello di fine sospensione.
Ebbene, applicando detta disciplina all'attività di riscossione (non risultando applicabile l'art. 157 d.l 34/2020, dedicato alle entrate tributarie, diverse, quindi, da quella per cui è causa), deve ritenersi che il termine di prescrizione sia rimasto sospeso soltanto per il periodo in cui l'attività medesima è stata a sua volta sospesa, vale a dire sino al 31 maggio 2020, riprendendo, quindi, il suo decorso, dall'1 giugno 2020.
Di conseguenza, al momento della notifica delle cartelle sottese al pignoramento (febbraio 2022), il termine di prescrizione quinquennale applicab ile, decorrente dalla notifica delle ordinanze ingiunzione risultava già ampiamente decorso.
2.3. In conseguenza di quanto sopra statuito, va, infine, accolta la domanda di restituzione di ogni somma incassata dal Comune in virtù del pignoramento opposto, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni pagamento/incasso al saldo.
3. Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso in opposizione, con particolare riferimen to alla proponibilità dell'eccezione di prescrizione nel periodo antecedente alla notifica di un atto di riscossione in caso di mancata impugnazione dello stesso a causa dell'irretrattabilità del credito derivante dall'omessa impugnazione dell'atto medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AN IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 1) Dichiara la prescrizione della pretesa oggetto del pignoramento opposto, il quel viene annullato;
2) Condanna il alla restituzione in favore dell'opponente di ogni Controparte_3 somma di ogni somma incassata in virtù del pignoramento opposto, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni pagamento/incasso al saldo;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AN IO
6
L'avv. CORNELIO CLAUDIA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Gli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento per il Comune, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Con L'avv. Ginipro per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AN IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 14117 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
LI opponente
E
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Ginipro
opposta
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_3 P.IVA_2 avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento opposto
NONCHÉ
Controparte_4
Terzo pignorato-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1.1. L'opponente, a seguito dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria il 2 settembre 2023 nella procedura esecutiva presso terzi RGE n. 358/2023, comunicata il 4 settembre 2023, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale avviata con atto di pignoramento di crediti presso terzi n.
11984202200006856/001, notificato il 7 dicembre 2022, deducendo la prescrizione dei crediti sottesi, aventi origine in sanzioni amministrative.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di nullità del pignoramento e la restituzione di quanto sino ad oggi trattenuto. Cont 1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
1.4. Nelle more del giudizio, la parte opponente ha dichiarato di voler proporre querela di falso in relazione alle relate di notifica delle cartelle sottese al pignoramento.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
In primo luogo l'eccezione di prescrizione va sussunta nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. e non dell'art. 617 c.p.c.
In particolare, allorquando la parte eccepisca la prescrizione della pretesa esattoriale per omessa notifica della cartella, la medesima censura va osservata sotto due distinti profili: da un lato l'omessa notifica della cartella configura un vizio di procedura riconducibile chiaramente all'art. 617 c.p.c.; dall'altro, la medesima omissione, in presenza degl i altri presupposti, può implicare il decorso del termine prescrizionale, questione chiaramente da ricondurre all'art. 615 c.p.c.
Per tale ragione, è evidente che, eccepita la prescrizione per omessa notifica della cartella, il
Giudice non può trasformare tale motivo in una doglianza ex art. 617 c.p.c., ma deve esaminare la questione secondo la prospettazione dell'opponente.
Di conseguenza, se quest'ultimo contesta soltanto il vizio di forma, l'esame sarà limitato alla correttezza della procedura e al rispe tto del termine di decadenza previsto, con decisione limitata all'eventuale annullamento degli atti di riscossione senza pregiudizio per la pretesa esattoriale sostanziale.
Al contrario, qualora venga eccepita la prescrizione, l'esame va condotto sulla pre tesa sostanziale e la circostanza per cui l'accertamento del decorso del termine di legge passi attraverso la verifica dell'omessa notifica di un atto di riscossione non vale a giustificare l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., disposizione che, in questo caso rimane, fuori dal perimetro cognitivo del giudice.
In tal caso, poi, se risulta decorso il termine di prescrizione anche a causa dell'omessa notifica della cartella, la pronuncia inciderà sulla pretesa sostanziale e non g ià sulla regolarità della procedura di riscossione.
Infine, nel caso in cui vengano proposte come motivi di opposizione sia la prescrizione sia l'irregolarità procedurale per omessa notifica della cartella, il Giudice esaminerà dapprima la prescrizione e, in caso di accertamento dell'avvenuto decorso del termine, dichiarerà estinta la
2 pretesa sostanziale, con assorbimento di ogni questione formale, mentre, qualora il termine di prescrizione non sia decorso, passerà all'esame del profilo formale.
Del resto, è ben possibile che la procedura sia viziata per omesso esame di uno degli atti previsti e che, tuttavia, non sia decorso il termine di prescrizione.
2.1. Ciò chiarito, deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti oggetto di pignoramento.
Infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2024, n. 18152; cfr. nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 561).
Pertanto, la prescrizione maturata in un periodo antecedente alla cartella può essere fatta valere anche in sede di opposizione ad intimazione di pag amento o a pignoramento nel caso in cui la cartella non sia stata impugnata.
Alla luce di tale principio, la proposizione della querela di falso nel presente giudizio diventa irrilevante.
Infatti, secondo le stesse allegazioni del Comune, l'ultima ordinanz a ingiunzione sottesa al pagamento delle cartelle poste a fondamento dell'esecuzione, è stata notificata il 23 giugno 2016, mentre le cartelle di pagamento sono state notificate tra il 9 e il 22 febbraio 2022, vale a dire oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile.
Pertanto, anche a voler considerare regolari le notifiche delle ordinanze ingiunzione sottese alle cartelle poste a fondamento del pignoramento opposto, risulta comunque decorso il termine di prescrizione di legge. Cont 2.2. Tale conclusione non muta per effetto della disciplina Covid invocata da
Infatti, l'art. 68 d.l 18/2020, dispone che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I vers amenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. (281)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3 - bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse
3 dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
…
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tri butarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, co mma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenz a e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ebbene, è del tutto evidente la non applicabilità del primo comma e, conseguentemente, del secondo che richiama il primo, alla fattispecie in esame, atteso che la disposizione è espressamente riferita ai versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Pertanto, delle due l'una: se si fa riferimento alle ordinanze ingiunzione, da un lato si tratta di un atto non richiamato dalla disposizione (che fa riferimento a cartelle, avvisi, ingiun zioni RD
639/10 ecc., ma non anche alle ordinanze ingiunzione), dall'altro le obbligazioni, immediatamente esigibili, sarebbero scadute al più tardi nel 2016 (in tale anno è stata notificata l'ultima ordinanza ingiunzione) con la notifica delle ordinanze medesime (il termine di prescrizione è ovviamente ben diverso da quello di scadenza dell'obbligazione di pagamento, costituendo il secondo l'incipit del primo); se, invece, si fa riferimento alle cartelle, allora comunque la norma non è applicabile, in quan to, essendo state le cartelle notificate nel 2022, le stesse non rientrano nell'arco temporale preso in considerazione (se le carelle sono state notificate nel 2022, allora le relative obbligazioni non possono avere scadenza in epoca antecedente a tale data e, nello specifico, nel periodo 8 marzo 2020 -31 agosto 2021).
2.2.1. Neppure applicabile è il comma 4 bis del citato art. 68, il quale è riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione in epoca successiva all'8 marzo 2020, in quanto, nel caso d i specie, Cont per come dichiarato da l'ultimo carico è stato affidato il 10 gennaio 2020.
2.2.2. La norma applicabile è, invece, quella contenuta nell'art. 67 d.l. 18/2020, la quale prevede che “
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini rel ativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legisl ativo
4 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inol tre sospesi i termini di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37
a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
…
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2 015, n. 159”.
Tale disposizione ha sospeso, per il periodo indicato, l'attività di riscossione, richiamando, per i termini di prescrizione, i commi 1 e 3 (e non anche il comma 2) dell'art. 12 d. lgs. 159/2015, i quali prevedono che la sospensione dei termini di versamento determina la sospensione anche dei termini di prescrizione e che i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo a quello di fine sospensione.
Ebbene, applicando detta disciplina all'attività di riscossione (non risultando applicabile l'art. 157 d.l 34/2020, dedicato alle entrate tributarie, diverse, quindi, da quella per cui è causa), deve ritenersi che il termine di prescrizione sia rimasto sospeso soltanto per il periodo in cui l'attività medesima è stata a sua volta sospesa, vale a dire sino al 31 maggio 2020, riprendendo, quindi, il suo decorso, dall'1 giugno 2020.
Di conseguenza, al momento della notifica delle cartelle sottese al pignoramento (febbraio 2022), il termine di prescrizione quinquennale applicab ile, decorrente dalla notifica delle ordinanze ingiunzione risultava già ampiamente decorso.
2.3. In conseguenza di quanto sopra statuito, va, infine, accolta la domanda di restituzione di ogni somma incassata dal Comune in virtù del pignoramento opposto, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni pagamento/incasso al saldo.
3. Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso in opposizione, con particolare riferimen to alla proponibilità dell'eccezione di prescrizione nel periodo antecedente alla notifica di un atto di riscossione in caso di mancata impugnazione dello stesso a causa dell'irretrattabilità del credito derivante dall'omessa impugnazione dell'atto medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AN IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 1) Dichiara la prescrizione della pretesa oggetto del pignoramento opposto, il quel viene annullato;
2) Condanna il alla restituzione in favore dell'opponente di ogni Controparte_3 somma di ogni somma incassata in virtù del pignoramento opposto, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni pagamento/incasso al saldo;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AN IO
6