Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1252/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Alessandro Marino (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 590/2024 del 13.2.2024 il Tribunale Penale di Siracusa assolveva
– già tratto a giudizio quale imputato del reato p. e p. “dall'art. Controparte_1
570bis c.p. perche ometteva di corrispondere alla moglie separata ed Parte_1
ai figli e quanto stabilito dal Tribunale Civile di Siracusa Parte_2 Per_1
(€ 300,00 a titolo di mantenimento del solo oltre il 50% delle Parte_3
spese straordinarie). In Siracusa, dal 2012 in permanenza” – dall'imputazione ascrittagli “perché il fatto non sussiste”; così disattendendo altresì la domanda di risarcimento del danno già formulata dalla che, con dichiarazione ex art. 78 Pt_1
c.p.p., si era costituita parte civile alla prima udienza innanzi al giudice del dibattimento del 4.4.2023.
Avverso detta sentenza, non impugnata dal Pubblico Ministero, interponeva appello la con ricorso ex art. 581 c.p.p. che veniva tempestivamente inoltrato alla Pt_1
cancelleria del giudice a quo addì 28.2.2024: atto mercè del quale si chiedeva infine alla Corte adita che “in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la penale responsabilità del sig. , nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]. Mongibello 16, IMPUTATO per il reato di cui all'art. 570bis c.p., come da capo di imputazione cui integralmente ci si riporta, questi venga condannato alle pene di legge ed al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dalla costituita parte civile in conseguenza dei fatti di cui al capo di imputazione e che si quantificano in euro 50.000,00, o nella più esatta misura che emergerà nel corso del processo o che la Corte riterrà equo liquidare. Si chiede, altresì, che il predetto imputato venga condannato al pagamento delle eventuali spese processuali in favore della costituita parte civile. In ultimo, si chiede che, qualora l'Ill.ma Corte ritenesse di non poter liquidare il danno in sede penale, condanni l'imputato al pagamento di una provvisionale pari ad euro 2.500,00, ai fini di un eventuale instaurando giudizio in sede civile”.
Stante la costituzione di parte civile della alla data anzidetta del 4.4.2023 Pt_1
l'adita Corte Penale, anche ai sensi del principio di diritto fissato da Cass.SS.UU.
Penali 25.5.2023 n. 38481, una volta scrutinata l'ammissibilità dell'impugnazione trasmetteva l'impugnazione della a questa Corte Civile ai sensi del nuovo Pt_1
comma 1bis dell'art. 573 c.p.p. Iscritta la causa a ruolo, con decreto presidenziale del 3.10.2024 veniva disposta la comparizione delle parti all'udienza del 3.3.2025.
Udienza alla quale, tuttavia, nessuno compariva (senza che, peraltro, sia stata versata in atti prova della notificazione di ricorso e pedissequo decreto).
Veniva quindi fissata, ex art. 309 c.p.c., la nuova udienza del 14.4.2025, della quale si dava rituale e tempestivo preavviso alla parte costituita.
Udienza, anch'essa, andata deserta.
Ai sensi del citato art. 309 - letto in combinato disposto con l'art. 359 c.p.c. - deve essere dunque ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata infine l'estinzione del processo.
Nulla deve statuirsi in punto di spese atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P Q M
La Corte, visti gli artt. 359 e 309 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello per i soli interessi civili avverso la sentenza n. 590/2024 del 13.2.2024 del Tribunale Penale di Siracusa proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso ex art. 581 c.p.p. del 28.2.2024. Controparte_1
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 29.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)