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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 438/2020 vertente
TRA
, (C.F. , con l'avv. RODOLFO POLCHI Parte_1 C.F._1
Appellante-appellata incidentale
E
(C.F. ), in persona delle liquidatrici Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. AMEDEO TOSTI
Appellata- appellante incidentale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 24282/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da ha dichiarato occupante abusiva Parte_1 Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Roma, via Cherasco 152, interno 2, censita al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 12 e del box auto sito in Roma, via Cherasco 152, distinto con il n. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20; ha condannato all'immediato rilascio, in favore della Parte_1 Controparte_1
, dell'unità immobiliare sita in Roma, via Cherasco 152, interno 2, censita al
[...] N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 12 e del box auto sito in Roma, via Cherasco 152, distinto con il n. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...] ; ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa alla Controparte_1 indennità dovuta al possessore in buona fede;
ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale relativa all'indennità dovuta al possessore in mala fede;
ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si sono liquidate in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese Controparte_1 generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con ricorso iscritto a ruolo il 09.02.2015 la ha chiesto di vocare in giudizio al fine Controparte_1 Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun titolo per detenere e/o concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare sita in Roma, Via Cherasco n. 152 int. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 12 Categoria A7 cl. 5, vani 7,5, partita 606181, nonché il box sito in Roma, alla Via Cherasco n. 152, distinto con il n. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 20 Categoria C6 classe 7, mq. 17 e, per l'effetto, ordinargliene l'immediato rilascio e riconsegna all'istante; ANCORA IN VIA PRINCIPALE condannare la Sig.ra al risarcimento del danno in favore dell'odierna istante, Parte_1 pari al canone dalla stessa applicato al contratto di locazione sottoscritto con il Sig. Parte_2
quantificato in €. 900,00 mensili, per un totale di €. 10.800,00 annui, per il termine di
[...] prescrizione decennale, per un totale di €. 109.800,00 comprensivo anche del deposito cauzionale versato dall'odierno conduttore;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA qualora venga ritenuto valido il contratto siglato tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
, accertato e dichiarato che la Sig.ra non ha alcun titolo per detenere
[...] Parte_1 e/o concedere in locazione l'unità immobiliare sita in Roma, Via Cherasco n. 152 int. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 12 Categoria A7 cl. 5vani 7,5, partita 606181, nonché il box sito in Roma, alla Via Cherasco n. 152, distinto con il n. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 20 Categoria C6 classe 7, mq. 17, per l'effetto, condannare in ogni caso la Sig.ra al risarcimento del danno Parte_1 in favore dell'odierna istante, pari al canone dalla stessa applicato al contratto di locazione sottoscritto con il Sig. quantificato in €. 900,00 mensili, per un totale di €. Parte_2
10.800,00 annui, per il termine di prescrizione decennale, per un totale di €. 109.800,00 comprensivo anche del deposito cauzionale versato, ordinando al Sig. , dalla Parte_2 data della domanda, di versare il relativo canone di affitto alla Società Costruzioni 2B a r.l. in liquidazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si è costituita con memoria depositata il 30.05.2015 nella quale ha rassegnato Parte_1 le conclusioni così precisate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “In rito, preliminarmente, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 e 337 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi la Corte di Appello di Roma (r.g. n. 2259/2014); nel merito, rigettare le domande formulate dalla poiché Parte_3 infondate in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando fondata la eccezione riconvenzionale di usucapione, formulata e confermata da del diritto di proprietà delle Parte_1 porzioni immobiliari de quibus e precisamente delle seguenti: - unità immobiliare sita in Roma, Via Cherasco n. 152 int. 2, censita al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 4 e 12 Categoria A7 cl. 5, vani 7,5, partita 606181; - box sito in Roma, alla Via Cherasco n. 152, distinto con il n. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 20 ,Categoria C6, classe 7, mq. 17 ; In via subordinata, nel merito: - accertare e dichiarare che è stata possessore di buona fede, a fare tempo dal marzo 1985, delle Parte_1 porzioni immobiliari suddette e delle quali è preteso il rilascio;
- accertare e dichiarare che delle porzioni immobiliari dette ha preso possesso quando esse erano allo stato rustico costituito da muratore e tramezzi ed ha realizzato a proprie cure e spese tutti i lavori di miglioramento per portarle allo stato finito e rifinito nel quale attualmente si trovano, realizzando il consolidamento delle murature al piano terreno;
i pavimenti, i rivestimenti, i servizi, gli infissi interni ed esterni, tanto al piano terra che al piano sopraelevato;
le tramezzature interne sempre al piano sopraelevato, nonché, tanto al piano terra che al piano sopraelevato gli impianti tecnologici (elettrico, idraulico e termico); portando a finitura il box auto che era solo realizzato nelle murature, completandolo con gli impianti, gli intonaci, la serranda;
che realizzò tutte le opere di sistemazione esterna comprese le recinzioni e sanò urbanisticamente le porzioni
2 provvedendo al loro condono edilizio - accertare e dichiarare, conseguentemente, che a Parte_1 la deve corrispondere l'indennità nella misura dell'aumento di
[...] Controparte_1 valore conseguito dalle porzioni immobiliari per effetto dei miglioramenti e della sanatoria edilizia , determinandola nella somma - che si indica - di euro 300.000,00 (trecentomila/00) o nella somma maggiore o minore che risulterà dall'esperenda istruttoria, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
con interessi e rivalutazione come per legge CP_1 sulle liquidande somme;
- accertare e dichiarare il diritto, ex art. 1152 c.c. della sig.ra Parte_1
di ritenere gli immobili per cui è causa fino a quando non le sia stata corrisposta dalla
[...] l'indennità che sarà in suo favore liquidata con i loro accessori;
- In via di Controparte_1 ulteriore subordine, per la stessa denegata ipotesi, ove mai non ritenuto di buona fede il possesso di condannare la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_1
della minor somma tra l'importo della spesa sostenuta per la realizzazione dei
[...] miglioramenti detti e l'aumento di valore conseguito dalle porzioni de quibus. Minore somma che si indica e si richiede in euro180.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà da esperenda istruttoria;
con interessi e rivalutazione come per legge sulle liquidande somme per ogni titolo;
Sempre in via gradata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Co rilascio avanzata dalla società , dichiarare comunque infondata la domanda della CP_1 relativa alla pretesa di risarcimento del danno e comunque prescritto il diritto al
[...] risarcimento ex art dall'art. 2947 c.c. In ogni caso, per quanto fosse ritenuto fondato e non prescritto il diritto al risarcimento rapportarlo all'effettività del reddito percepito dalla Parte_1 in euro 700,00 mensili o nella misura inferiore che competa. Operare compensazione
[...] tra le somme che la sig.ra fosse condannata a pagare in favore della Pt_1 Controparte_1 per risarcimento del danno, con quelle dovute dalla Soc. medesima alla comparente a titolo
[...] di spese effettuate per le riparazioni straordinarie ed a titolo di indennità liquidande in accoglimento delle subordinate sopra formulate. Con vittoria di spese, competenze, spese generali , Iva e Cpa”. All'udienza del 11.06.2015, poiché la controversia non verte in materia locatizia ma di diritto di proprietà, è stato disposto il mutamento del rito da locatizio in ordinario con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Ritenuta superflua l'istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione ma, con ordinanza depositata il 08.11.2017, è stata disposta la sospensione del presente giudizio con quello pendente innanzi la Corte d'Appello di Roma e avente R.G. 2259/2014. Avverso tale ordinanza è stato presentato ricorso innanzi la Corte di Cassazione la quale, con ordinanza 13719/2019 del 22.05.2019, ha disposto la prosecuzione del giudizio. Con ricorso depositato il 07.06.2019 è stata disposta la prosecuzione del giudizio mediante rinvio per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Espone la società attrice di essere proprietaria degli immobili siti in Roma, via Cherasco 152, interno 2 censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, sub. 12 nonché del box sito in Roma, via Cherasco 152 distinto con il numero 2, identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20. La riferisce che, con atto Controparte_1 di citazione notificato il 20.10.2010, ha chiesto l'usucapione di detti immobili. Parte_1 Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 19247/2013 in cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di usucapione. Nelle more del giudizio la è CP_1 Controparte_1 venuta a conoscenza che l'unità immobiliare per cui è causa è stata concessa in locazione da a con contratto del 01.08.2011. Da qui l'odierna azione Parte_1 Parte_2 volta ad ottenere il rilascio dell'immobile, quale conseguenza del rigetto della domanda di usucapione, nonché il risarcimento del danno pari al canone di locazione applicato da Parte_1
al quantificato in € 900,00 mensili per € 10.800,00 annui per un totale di €
[...] Pt_2 109.800,00. Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'esistenza di un giudizio di Parte_1 appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di usucapione e chiedendo la sospensione del presente contenzioso. Nel merito la convenuta eccepisce l'usucapione. In particolare
3 evidenzia che i suoi genitori, e vendettero alcune porzioni di un Persona_1 Persona_2 loro immobile sito in Roma, via Giuseppe Renzi e con il ricavato acquistarono il casale rurale, allora di un solo piano, sito in Roma, via Cherasco 152. Tale acquisto si è perfezionato il 17.11.1984 a nome della il cui capitale era in misura minima di Controparte_2 Per_2 e dei di lei figli: e Il progetto prevedeva di
[...] Controparte_3 Controparte_4 sopraelevare il casale di un piano, ristrutturarlo e ricavarne otto appartamenti da destinare a ciascun membro della famiglia e, per il resto, alla vendita. deduce di essersi Parte_1 trasferita nell'immobile per cui è causa dal 1986 e, pertanto, solleva eccezione di usucapione. In via subordinata spiega domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento Parte_1 dell'indennità di cui all'art. 1150 c.c. In particolare la convenuta deduce di aver effettuato numerose opere di miglioria dell'immobile che ne hanno aumentato il valore per € 300.000,00. Solo tardivamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. avanza Parte_1 ulteriore domanda riconvenzionale, inammissibile perché tardiva, volta ad ottenere l'indennità spettante al possessore di mala fede, cioè la minor somma tra gli importi spesi per le migliorie e l'aumento di valore dell'immobile. La causa è stata, poi, rinviata per la discussione”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel corso della discussione orale la Difesa di ha reiterato la richiesta di sospensione del presente giudizio con Parte_1 quello pendente innanzi la Corte d'Appello. Sul punto ha evidenziato l'esistenza di una corposa giurisprudenza della Suprema Corte che consente al giudice procedente di disporre una nuova ordinanza di sospensione emendandola dal difetto di motivazione contenuto nella prima (Corte di Cassazione, ord. n. 17936/2018). Viene, allora, chiesto all'odierno giudicante di disporre una nuova sospensione motivando le ragioni per cui ritenga non implausibile la riforma della sentenza impugnata. A tal proposito deve evidenziarsi, come appare evidente dalla lettura dei documenti, che la sentenza 19247/13 del Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di usucapione avanzata da nei confronti della per il Parte_1 Controparte_1 mancato deposito da parte dell'attrice della visura ipotecaria storica, necessaria per verificare una serie continua di trascrizioni e, quindi, l'attuale intestazione della proprietà dell'immobile (cfr. allegato 2 al ricorso). L'atto di appello, contenente la richiesta al Giudice di secondo grado di ammettere detta documentazione, chiede l'applicazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c. secondo la quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere ammessi nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa” (cfr. atto di appello allegato 3 alla comparsa di costituzione). In particolare Parte_1 chiede che trovi applicazione la predetta disposizione vigente ratione temporis, cioè prima dell'abrogazione operata dal D. L. 83 del 2012 convertito nella L. 134 del 2012. Deve, però, evidenziarsi come il giudizio di appello sia stato introdotto nel 2014, quindi dopo l'entrata in vigore della normativa che ha disposto l'abrogazione della normativa in esame. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 26522 del 09.11.2017). Nel caso di specie la sentenza conclusiva del procedimento di primo grado è stata pubblicata il 01.10.2013. Dunque, sulla base di una valutazione prognostica, rilevante ai soli fini dell'istanza di sospensione, non sarebbe possibile a questo giudicante motivare una ordinanza di sospensione nel senso di una plausibile riforma della decisione di primo grado. Dunque l'istanza di sospensione deve essere rigettata.
4 Con la prima domanda la parte attrice chiede la condanna alla restituzione dell'immobile. A sostegno della propria tesi la lamenta l'assenza di Controparte_1 qualsivoglia titolo che legittimi all'occupazione dell'immobile. Parte_1 Occorre rilevare che, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito “Unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poichè all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 7305 del 28.03.2014). Nel caso di specie appare di chiara evidenzia che sia stata esperita un'azione di carattere reale volta ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà e il conseguente effetto performativo della condanna alla restituzione del bene. Infatti la si limita a contestare l'assenza di un titolo legittimante il Controparte_1 possesso o la detenzione senza dedurre la sua invalidità o perdita di efficacia. Oggetto del presente contenzioso non è la validità o efficacia di un titolo che legittimi alla Parte_1 detenzione ma il diritto di proprietà della e la sua violazione Controparte_1 da parte della convenuta. Come noto l'attore che agisce in rivendicazione è onerato della così detta probatio diabolica, cioè è tenuto a dimostrare l'acquisto a titolo originario dei suoi danti causa. Tale onere, però, è destinato ad attenuarsi in relazione alle difese articolate dalla controparte anche alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. In particolare la Suprema Corte afferma che “L'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello dell'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (Corte di Cassazione, sen. n. 19653/2014). Nel caso di specie addirittura impronta tutta la sua difesa sull'esistenza del Parte_1 diritto di proprietà della eccependo, però, l'avvenuta CP_1 Controparte_1 occupazione. Invero nella stessa memoria di costituzione la convenuta riporta e conferma l'acquisto della proprietà del complesso immobiliare di via Cherasco 152 il 17.11.1984 (cfr. pag. 6 memoria di costituzione, primo rigo). Inoltre, paradossalmente, è proprio la convenuta a produrre la certificazione catastale degli immobili (cfr. allegati 15 e 16 alla memoria di costituzione) nonché il certificato della Conservatoria in cui si attesta l'assenza di trascrizioni in pregiudizio della per il periodo dal 01.01.1990 al Controparte_1 04.07.2012 (cfr. allegato 14 alla memoria di costituzione). Tutti questi elementi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti nel senso della sussistenza del diritto di proprietà in capo alla . Invero anche se la documentazione catastale, da Controparte_1 sola, non fornisce la prova della proprietà, può comunque essere tenuta in considerazione quale presunzione soprattutto quando, come nel caso di specie, la convenuta non contesta il fatto storico dell'acquisto ma, anzi, su di esso basa tutta la sua difesa. L'unica eccezione in senso proprio che solleva alla richiesta di restituzione è Parte_1 quella di usucapione. Come visto, però, la domanda di usucapione avanzata dalla stessa Parte_1
è stata rigettata con la sentenza 19247/2013 che esplica il suo effetto vincolante anche
[...] nel presente giudizio come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 13719/2019. Invero non sussistono ragioni per discostarsi dalla prefata decisione. Dunque, stante la pacifica ammissione di occupazione da parte di degli Parte_1 immobili per cui è causa deve essere accolta la prima domanda di restituzione.
5 In conclusione deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della Parte_1
, dell'unità immobiliare sita in Roma, via Cherasco 152, Controparte_1 interno 2, censita al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 12 e del box auto sito in Roma, via Cherasco 152, distinto con il n. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20. Con la seconda domanda la avanza richiesta di risarcimento Controparte_1 per l'illegittima occupazione deducendo che ha concesso in locazione gli Parte_1 immobili per cui è causa a con contratto di locazione del 01.08.2011 dal Parte_2 quale ricava la somma mensile di € 900,00. Da qui la richiesta di risarcimento pari alla locupletazione ottenuta dall'occupante abusiva. La giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, appare divisa tra un primo filone esegetico il quale ritiene che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 16670 del 09.08.2016) ed una seconda ricostruzione interpretativa secondo cui “Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 15111 del 17.06.2013; conforme Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 15757 del 27.07.2015). Nel caso di specie, però, non sussistono sufficienti presunzioni per concludere nel senso della sussistenza del danno. Deve rilevarsi come la non abbia neanche prospettato Controparte_1 l'eventualità di un utilizzo anche indiretto dell'immobile per cui è causa o uno specifico pregiudizio, in termini di mancato guadagno, che avrebbe subito. Infatti nessuna allegazione viene effettuata dall'attrice con riguardo al così detto danno-conseguenza, cioè ai pregiudizi che si sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso (in questo caso l'occupazione abusiva). Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile. A nulla rileva, poi, l'impiego fruttifero dell'immobile da parte dell'occupante abusiva non essendo ammissibile nel nostro ordinamento il risarcimento dei danni punitivi. Proprio in analoga fattispecie la Suprema Corte ha affermato che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 11203 del 24.04.2019).
6 Dunque la domanda di risarcimento del danno della deve Controparte_1 essere rigettata. La convenuta avanza due domande riconvenzionali: la prima contenuta nella memoria difensiva e finalizzata ad ottenere il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1150 c.c. quale possessore in buona fede;
la seconda, presentata solo nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di cui al medesimo art. 1150 c.c., quale possessore in mala fede. Tale ultima domanda riconvenzionale, in quanto nuova e non indicata nella memoria di costituzione, deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva. Si tratta, infatti, di una domanda nuova e aggiuntiva rispetto a quelle indicate nella comparsa di costituzione. La prima domanda riconvenzionale deve essere rigettata poiché mancano i presupposti stessi per il riconoscimento dell'indennità, cioè la condizione di buona fede di . Parte_1 Invero la stessa convenuta sostiene di essere sempre stata a conoscenza dell'altruità della cosa palesando, allora, la sua mala fede nell'occupazione. D'altra parte, ove si accedesse alla tesi ventilata dalla convenuta, secondo la quale la sua occupazione sarebbe iniziata quale comodataria, allora la stessa dovrebbe essere qualificata quale mera detentrice, come tale esclusa dalla tutela di cui all'art. 1150 c.c. Sul punto la Suprema Corte statuisce che “La previsione di cui all'art. 1150 c.c.- che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto” (Corte di Cassazione, Sez. II, sen. n. 28379 del 28.11.2017). In conclusione la domanda riconvenzionale di deve essere rigettata. Parte_1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa eliminando la fase istruttoria, che non si è tenuta e applicando la massima riduzione a causa del rigetto della seconda domanda di parte attrice. Pertanto deve essere Parte_1 condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore della , Controparte_1 che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati;
Parte_1
3.1.- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'odierna appellante occupante senza titolo ed ha ingiustamente ordinato il rilascio delle porzioni immobiliari in favore della , nonostante la pendenza del giudizio di CP_1 appello avente r.g 2259/2014 per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione. Inoltre, eccepisce l'errato rigetto dell'eccezione di usucapione, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione in violazione dell'art. 295 c.p.c.. Invero, la presente causa è stata sospesa con ordinanza dell'08.11.2017 dal giudice di primo grado per pregiudizialità del giudizio già pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma. Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la occupante senza titolo, sulla scorta della Pt_1 sentenza di primo grado di altro giudizio ancora pendente. Invero, il Tribunale ha inizialmente sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con ordinanza;
la stessa è stata impugnata dalla controparte ed annullata dalla Corte di Cassazione, non per difetto di pregiudizialità, ma per difetto di motivazione. Dunque, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere nuovamente il giudizio, emendando il difetto di motivazione al fine di evitare il contrasto tra giudicati.
3.2- Con il secondo motivo si eccepisce la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1150 c.c.
– omesso esame dei fatti storici”
7 Il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda ritenendo insussistente la condizione di buona fede in capo alla in quanto consapevole dell'altruità della cosa. Pt_1
In questi termini, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1150 c.c. e avrebbe omesso di valutare i fatti storici. Infatti, secondo la parte, la consapevolezza dell'intestazione della proprietà in capo a terzi non implicherebbe necessariamente la consapevolezza di ledere un diritto altrui. Dunque, la qualifica di possessore di buona fede sarebbe legata alle circostanze in cui si acquisisce il possesso;
in questo senso, l'appellante sottolinea che l'acquisto del possesso da parte della sarebbe avvenuto in un contesto familiare, per come già Pt_1 ricostruito in primo grado. Inoltre, la parte eccepisce che la società non avrebbe CP_1 mai contestato nulla all'appellante, se non quando la stessa ha agito per la declaratoria di accertamento dell'avvenuto acquisto ad usucapionem. La parte afferma, poi, che, ai sensi dell'art. 1147 c.c., vi sarebbe una presunzione relativa di buona fede, superabile se chi la contesta fornisce la prova della sua insussistenza;
tale prova non sarebbe stata fornita dalla società appellata. Invero, la avrebbe affermato la CP_1 consapevolezza da parte della di un successivo e necessario atto di vendita per Pt_1 acquistare la proprietà degli immobili oggetto di lite. Ciò sarebbe stato ricavato dalle stesse dichiarazioni dell'appellante che, in realtà, avrebbe solo voluto illustrare l'originario progetto familiare di acquisto e ristrutturazione del casale, volto a riservare a ciascun componente della famiglia un'unità immobiliare. Dunque, con tale animus la avrebbe mantenuto il Pt_1 possesso degli immobili che si sarebbe manifestato come assoluto, pacifico e di pubblico dominio per tutto il tempo necessario ai fini dell'usucapione.
3.3.- Con il terzo motivo si contesta l'“Erroneo esame degli atti processuali” Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la subordinata domanda di indennità ex art. 1150 c.c per il possessore in mala fede sia stata formulata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c. e come tale inammissibile. Invero, la parte sostiene di aver formulato tale richiesta con le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva del 29.05.2015, prima del mutamento del rito. La stessa sarebbe stata ripresa nella memoria ex art. 183, co. 6 n.
1. Dunque, la domanda sarebbe stata formulata nella memoria introduttiva, mentre con la prima memoria istruttoria sarebbe stata solo esplicitata la condizione di “possessore di mala fede”.
3.4.- Con il quarto motivo di appello si lamenta il vizio di motivazione stante l'erroneo presupposto su cui si fonda. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la avesse dedotto di essere stata comodataria degli immobili oggetto di causa. Pt_1
Invero, l'appellante avrebbe negato, in sede di primo grado, la sussistenza di un contratto di comodato dei relativi immobili. Peraltro, tale assunto sarebbe stato sconfessato già nell'altro giudizio avente rg n. 61320/2010, i cui atti sono stati prodotti. Secondo la parte sarebbe stato espressamente opposto che il contratto di comodato aveva ad oggetto porzioni diverse da quelle possedute dalla Pt_1
Dunque, l'appellante insiste per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1150 c.c., in quanto la avrebbe occupato gli immobili allo stato “rustico”, per come affermato dalla stessa Pt_1 controparte. Tuttavia, gli stessi immobili oggi si troverebbero in uno stato diverso, finito e rifinito. Di tali miglioramenti la società appellata si è detta responsabile, ma non avrebbe prodotto alcunché a fondamento di tale affermazione;
al contempo, l'azione di rilascio avanzata dimostrerebbe l'insussistenza della disponibilità degli immobili al fine di dare esecuzione ai lavori. Al contrario, la avrebbe fornito i documenti comprovanti i lavori edili eseguiti Pt_1
8 sulle porzioni da lei occupate. Inoltre, anche il costo del condono edilizio sarebbe stato sostenuto dall'appellante, come da documentazione prodotta. Infine, la parte rinnova l'istanza di accertamento dello stato “finito e rifinito” sia a mezzo prova testimoniale che CTU.
4.- ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame Controparte_1 condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari e ha proposto, altresì, appello incidentale per i motivi di seguito enunciati;
4.1- Con il primo motivo si contestano l'“Erroneo esame degli atti processuali e l'erronea e/o omessa contradditoria valutazione delle circostanze dedotte.” Il giudice avrebbe errato nel non riconoscere il risarcimento a titolo di occupazione senza titolo nonostante l'avvenuto accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte della Pt_1
In particolare, la domanda risarcitoria sarebbe stata rigettata in quanto ritenuta non provata la sussistenza del danno dato dalla misura dell'utilizzo economico del bene. Sul punto, la parte afferma che il giudice pur riportando entrambi gli orientamenti, avrebbe aderito a quello più risalente, secondo cui è necessaria la prova da parte del proprietario di un'effettiva lesione e non, invece, l'orientamento che sostiene la sussistenza di un danno in re ipsa. In ogni caso, il Tribunale avrebbe trascurato che la proprietà dell'immobile sussisterebbe non in capo ad un soggetto privato, ma ad una società di costruzioni immobiliari la cui attività consiste nel godere della piena disponibilità delle proprie unità immobiliari. Dunque, il danno sarebbe stato individuato nell'ammontare delle somme percepite dalla a titolo di Pt_1 canone di locazione, con interessi e rivalutazione economica.
4.2.- Con il secondo motivo si eccepisce l'“Erroneo esame degli atti processuali – erronea e/o omessa e/o contraddittoria valutazione delle circostanze dedotte. Erronea quantificazione delle spese legali.” Il giudice avrebbe errato nel non condannare la alle spese legali di giudizio, stante Pt_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e l'utilizzo economico del bene;
a fondamento di tale decisione vi sarebbe il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla società . Dunque, il presente motivo è consequenziale Controparte_1 all'accoglimento del primo con cui si chiede la condanna al risarcimento del danno subito. La parte chiede, infine, che nel caso di accoglimento dell'appello principale vengano compensate tutte le somme richieste a vario titolo.
5.- L'appellante, nelle note in sostituzione dell'udienza del 23 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., eccepisce la cancellazione dal registro delle imprese della società
[...]
avvenuta in data 16.09.2020, come da visura prodotta. Controparte_1
Pertanto, chiede venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale ex adverso proposto per mancanza di legittimazione della suddetta società. Inoltre, l'appellante rinuncia al primo motivo di appello e all'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., stante la definizione del giudizio avente rg. 2259/2014 con sentenza di rigetto dell'intervenuto acquisto per usucapione emessa il 4.8.2020 dalla Corte di appello di Roma, sez. VIII civ. e avente n. 3923/2020. La parte precisa che la sentenza è passata in giudicato in conseguenza della rinuncia della all'interposto ricorso per Cassazione. Pt_1
6.- L'appellato, nelle note in sostituzione dell'udienza del 23 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., adduce, anch'egli, quale fatto sopravvenuto all'instaurazione del presente giudizio,
9 l'emissione della sentenza n. 3923/2020 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato l'appello proposto dall'odierna appellante in merito all'intervenuta usucapione Pt_1 dell'immobile oggetto della presente causa;
in questi termini, secondo la società appellata sarebbe venuto meno il motivo fondante la difesa del presente gravame.
7.1.- Il primo motivo di doglianza si intende rinunciato da parte appellante, come dalla stessa espressamente richiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 04.08.2020 e, dunque, nelle more del giudizio, infatti, è sopravvenuta la sentenza della Corte di Appello di Roma avente n. 3923/2020 che ha rigettato, anche in secondo grado, la domanda di accertamento di intervenuta usucapione dell'immobile oggetto del presente giudizio. Detta sentenza è passata in giudicato in quanto non risulta impugnata in Cassazione,come dichiarato da parte appellante.
7.2.- I successivi motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. Questa Corte condivide quanto affermato dal Tribunale in merito al rigetto del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1150 c.c. per il possessore di buona fede, nonché di quella prevista per il possessore di mala fede. Preliminarmente, appare dirimente qualificare la posizione della rispetto al bene Pt_1 immobile oggetto di causa. Sul punto, si rammenta che, nelle more, in relazione al medesimo immobile, questa Corte si è espressa in separato giudizio volto all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte della Pt_1
Nella citata sentenza, nel rigettare la domanda attorea, si legge “in ogni caso l'appellante non risulta aver fornito prova adeguata dell'esercizio di un possesso uti dominus ed alios escludendi, esercitato per un ventennio sull'appartamento in oggetto, ed invero le stesse allegazioni in fatto presentano ampi margini di incertezza. In primis non può ritenersi pacifico che l'appellante abbia iniziato a possedere uti domina dal 1985 l'appartamento all'int.2 solo perché la nei capitoli del deferito interrogatorio formale in prime cure, ha Controparte_1 dedotto che “la ha preso possesso nel marzo 1985 di due porzioni di un edificio sito Pt_1 in Roma, Via Cherasco 152 (appartamento distinto con int. 2 e box n. 2) a seguito di un contratto di comodato sottoscritto con la medesima società”: infatti una tale capitolazione consente di ritenere ammessa al più una detenzione qualificata, rispetto alla quale difetta ogni deduzione e prova di una successiva interversio”. Dunque, questa Corte ha già escluso la sussistenza in capo all'odierna appellante della qualifica di possessore, facendo rientrare la sua posizione nell'ambito di una detenzione qualificata, per averlo ricevuto dai familiari nell'ambito di un progetto f di acquisto e ristrutturazione del casale, volto a riservare a ciascun componente della famiglia un'unità immobiliare. L'immobile, infatti, è stato ricavato da un casale rurale, acquistato dalla società Controparte_1
[...
le cui quote erano al tempo riconducibili a e Persona_2 CP_3 Controparte_4 rispettivamente madre e fratelli dell'odierna appellante. Orbene, alla luce di tali conclusioni che assumono piena rilevanza nel presente giudizio, non può che concludersi per l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1150 c.c.. Si rammenta, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alla norma un carattere eccezionale e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. In particolare, è stato ribadito che “la previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può,
10 quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.” (Ordinanza n. 29924 del 2004). Infine, in applicazione del principio della "ragione più liquida"(cfr. Cass. n. 10839 del 18/04/2019), la doglianza relativa all'erronea affermazione circa l'inammissibilità per tardività della richiesta dell'indennità per il possessore di mala fede ex art. 1150 c.c., risulta assorbita. Infatti, per come appena precisato, risulta insussistente il presupposto della qualifica di possessore, imprescindibile ai fini del riconoscimento dell'indennità anche per il possessore in mala fede.
Dunque, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
8.- Anche l'appello incidentale della società è infondato e Controparte_1 non può trovare accoglimento.
8.1.- Preliminarmente, questa Corte rileva che l'eccezione sollevata dall'appellante in relazione all'inammissibilità dell'appello incidentale, a seguito di cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, non può trovare accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., anche a seguito della perdita della capacità processuale della parte, come nel caso di specie, il procuratore può continuare a compiere le attività processuali e a ricevere le notificazioni. Infatti, se egli non dichiara o notifica l'evento interruttivo, il processo prosegue nei confronti delle parti originarie. Nel caso che qui ci occupa, l'evento non è stato dichiarato dal difensore di parte appellata, ma eccepito solo da parte appellante. Occorre dunque procedere all'esame dell'appello incidentale nel merito. Invero, la questione posta dal primo motivo dell'impugnazione incidentale è stata affrontata nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU n. 33645/2022). In tale occasione, la Suprema Corte ha respinto l'idea di un danno in re ipsa e ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). Solo, poi, a seguito di una specifica contestazione del convenuto, il proprietario è tenuto a fornire la prova anche mediante presunzioni o richiamando le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Orbene, in applicazione di tale principio, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata resiste alla doglianza avanzata dalla società Costruzione considerando che, anche nel presente CP_1 giudizio, non vi è alcuna specifica allegazione, né tantomeno prova, sia pure fornita per presunzioni, dello specifico pregiudizio subito dalla società appellante che si è limitata a domandare l'indennità di occupazione, omettendo qualsiasi deduzione in ordine alla concreta possibilità di godimento perduta. Dal rigetto del primo motivo, consegue il rigetto anche del secondo, che riguarda la condanna alle spese, stante la stretta conseguenzialità, così come affermato dalla stessa parte nel proprio atto di impugnazione.
9.- Le spese di lite del grado sono compensate stante la reciproca soccombenza
P.Q.M.
11 la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 24282/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale della società ; Controparte_5
3) compensa le spese di lite;
4) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 438/2020 vertente
TRA
, (C.F. , con l'avv. RODOLFO POLCHI Parte_1 C.F._1
Appellante-appellata incidentale
E
(C.F. ), in persona delle liquidatrici Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. AMEDEO TOSTI
Appellata- appellante incidentale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 24282/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da ha dichiarato occupante abusiva Parte_1 Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Roma, via Cherasco 152, interno 2, censita al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 12 e del box auto sito in Roma, via Cherasco 152, distinto con il n. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20; ha condannato all'immediato rilascio, in favore della Parte_1 Controparte_1
, dell'unità immobiliare sita in Roma, via Cherasco 152, interno 2, censita al
[...] N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 12 e del box auto sito in Roma, via Cherasco 152, distinto con il n. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...] ; ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa alla Controparte_1 indennità dovuta al possessore in buona fede;
ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale relativa all'indennità dovuta al possessore in mala fede;
ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si sono liquidate in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese Controparte_1 generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con ricorso iscritto a ruolo il 09.02.2015 la ha chiesto di vocare in giudizio al fine Controparte_1 Parte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha alcun titolo per detenere e/o concedere in locazione l'unità Parte_1 immobiliare sita in Roma, Via Cherasco n. 152 int. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 12 Categoria A7 cl. 5, vani 7,5, partita 606181, nonché il box sito in Roma, alla Via Cherasco n. 152, distinto con il n. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 20 Categoria C6 classe 7, mq. 17 e, per l'effetto, ordinargliene l'immediato rilascio e riconsegna all'istante; ANCORA IN VIA PRINCIPALE condannare la Sig.ra al risarcimento del danno in favore dell'odierna istante, Parte_1 pari al canone dalla stessa applicato al contratto di locazione sottoscritto con il Sig. Parte_2
quantificato in €. 900,00 mensili, per un totale di €. 10.800,00 annui, per il termine di
[...] prescrizione decennale, per un totale di €. 109.800,00 comprensivo anche del deposito cauzionale versato dall'odierno conduttore;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA qualora venga ritenuto valido il contratto siglato tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
, accertato e dichiarato che la Sig.ra non ha alcun titolo per detenere
[...] Parte_1 e/o concedere in locazione l'unità immobiliare sita in Roma, Via Cherasco n. 152 int. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 12 Categoria A7 cl. 5vani 7,5, partita 606181, nonché il box sito in Roma, alla Via Cherasco n. 152, distinto con il n. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 20 Categoria C6 classe 7, mq. 17, per l'effetto, condannare in ogni caso la Sig.ra al risarcimento del danno Parte_1 in favore dell'odierna istante, pari al canone dalla stessa applicato al contratto di locazione sottoscritto con il Sig. quantificato in €. 900,00 mensili, per un totale di €. Parte_2
10.800,00 annui, per il termine di prescrizione decennale, per un totale di €. 109.800,00 comprensivo anche del deposito cauzionale versato, ordinando al Sig. , dalla Parte_2 data della domanda, di versare il relativo canone di affitto alla Società Costruzioni 2B a r.l. in liquidazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si è costituita con memoria depositata il 30.05.2015 nella quale ha rassegnato Parte_1 le conclusioni così precisate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “In rito, preliminarmente, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 e 337 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi la Corte di Appello di Roma (r.g. n. 2259/2014); nel merito, rigettare le domande formulate dalla poiché Parte_3 infondate in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando fondata la eccezione riconvenzionale di usucapione, formulata e confermata da del diritto di proprietà delle Parte_1 porzioni immobiliari de quibus e precisamente delle seguenti: - unità immobiliare sita in Roma, Via Cherasco n. 152 int. 2, censita al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 4 e 12 Categoria A7 cl. 5, vani 7,5, partita 606181; - box sito in Roma, alla Via Cherasco n. 152, distinto con il n. 2, censito al NCEU del Comune di Roma, foglio 107, particella 947, Sub. 20 ,Categoria C6, classe 7, mq. 17 ; In via subordinata, nel merito: - accertare e dichiarare che è stata possessore di buona fede, a fare tempo dal marzo 1985, delle Parte_1 porzioni immobiliari suddette e delle quali è preteso il rilascio;
- accertare e dichiarare che delle porzioni immobiliari dette ha preso possesso quando esse erano allo stato rustico costituito da muratore e tramezzi ed ha realizzato a proprie cure e spese tutti i lavori di miglioramento per portarle allo stato finito e rifinito nel quale attualmente si trovano, realizzando il consolidamento delle murature al piano terreno;
i pavimenti, i rivestimenti, i servizi, gli infissi interni ed esterni, tanto al piano terra che al piano sopraelevato;
le tramezzature interne sempre al piano sopraelevato, nonché, tanto al piano terra che al piano sopraelevato gli impianti tecnologici (elettrico, idraulico e termico); portando a finitura il box auto che era solo realizzato nelle murature, completandolo con gli impianti, gli intonaci, la serranda;
che realizzò tutte le opere di sistemazione esterna comprese le recinzioni e sanò urbanisticamente le porzioni
2 provvedendo al loro condono edilizio - accertare e dichiarare, conseguentemente, che a Parte_1 la deve corrispondere l'indennità nella misura dell'aumento di
[...] Controparte_1 valore conseguito dalle porzioni immobiliari per effetto dei miglioramenti e della sanatoria edilizia , determinandola nella somma - che si indica - di euro 300.000,00 (trecentomila/00) o nella somma maggiore o minore che risulterà dall'esperenda istruttoria, con conseguente condanna di al relativo pagamento;
con interessi e rivalutazione come per legge CP_1 sulle liquidande somme;
- accertare e dichiarare il diritto, ex art. 1152 c.c. della sig.ra Parte_1
di ritenere gli immobili per cui è causa fino a quando non le sia stata corrisposta dalla
[...] l'indennità che sarà in suo favore liquidata con i loro accessori;
- In via di Controparte_1 ulteriore subordine, per la stessa denegata ipotesi, ove mai non ritenuto di buona fede il possesso di condannare la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Parte_1
della minor somma tra l'importo della spesa sostenuta per la realizzazione dei
[...] miglioramenti detti e l'aumento di valore conseguito dalle porzioni de quibus. Minore somma che si indica e si richiede in euro180.000,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà da esperenda istruttoria;
con interessi e rivalutazione come per legge sulle liquidande somme per ogni titolo;
Sempre in via gradata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Co rilascio avanzata dalla società , dichiarare comunque infondata la domanda della CP_1 relativa alla pretesa di risarcimento del danno e comunque prescritto il diritto al
[...] risarcimento ex art dall'art. 2947 c.c. In ogni caso, per quanto fosse ritenuto fondato e non prescritto il diritto al risarcimento rapportarlo all'effettività del reddito percepito dalla Parte_1 in euro 700,00 mensili o nella misura inferiore che competa. Operare compensazione
[...] tra le somme che la sig.ra fosse condannata a pagare in favore della Pt_1 Controparte_1 per risarcimento del danno, con quelle dovute dalla Soc. medesima alla comparente a titolo
[...] di spese effettuate per le riparazioni straordinarie ed a titolo di indennità liquidande in accoglimento delle subordinate sopra formulate. Con vittoria di spese, competenze, spese generali , Iva e Cpa”. All'udienza del 11.06.2015, poiché la controversia non verte in materia locatizia ma di diritto di proprietà, è stato disposto il mutamento del rito da locatizio in ordinario con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Ritenuta superflua l'istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione ma, con ordinanza depositata il 08.11.2017, è stata disposta la sospensione del presente giudizio con quello pendente innanzi la Corte d'Appello di Roma e avente R.G. 2259/2014. Avverso tale ordinanza è stato presentato ricorso innanzi la Corte di Cassazione la quale, con ordinanza 13719/2019 del 22.05.2019, ha disposto la prosecuzione del giudizio. Con ricorso depositato il 07.06.2019 è stata disposta la prosecuzione del giudizio mediante rinvio per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Espone la società attrice di essere proprietaria degli immobili siti in Roma, via Cherasco 152, interno 2 censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, sub. 12 nonché del box sito in Roma, via Cherasco 152 distinto con il numero 2, identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20. La riferisce che, con atto Controparte_1 di citazione notificato il 20.10.2010, ha chiesto l'usucapione di detti immobili. Parte_1 Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 19247/2013 in cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di usucapione. Nelle more del giudizio la è CP_1 Controparte_1 venuta a conoscenza che l'unità immobiliare per cui è causa è stata concessa in locazione da a con contratto del 01.08.2011. Da qui l'odierna azione Parte_1 Parte_2 volta ad ottenere il rilascio dell'immobile, quale conseguenza del rigetto della domanda di usucapione, nonché il risarcimento del danno pari al canone di locazione applicato da Parte_1
al quantificato in € 900,00 mensili per € 10.800,00 annui per un totale di €
[...] Pt_2 109.800,00. Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'esistenza di un giudizio di Parte_1 appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di usucapione e chiedendo la sospensione del presente contenzioso. Nel merito la convenuta eccepisce l'usucapione. In particolare
3 evidenzia che i suoi genitori, e vendettero alcune porzioni di un Persona_1 Persona_2 loro immobile sito in Roma, via Giuseppe Renzi e con il ricavato acquistarono il casale rurale, allora di un solo piano, sito in Roma, via Cherasco 152. Tale acquisto si è perfezionato il 17.11.1984 a nome della il cui capitale era in misura minima di Controparte_2 Per_2 e dei di lei figli: e Il progetto prevedeva di
[...] Controparte_3 Controparte_4 sopraelevare il casale di un piano, ristrutturarlo e ricavarne otto appartamenti da destinare a ciascun membro della famiglia e, per il resto, alla vendita. deduce di essersi Parte_1 trasferita nell'immobile per cui è causa dal 1986 e, pertanto, solleva eccezione di usucapione. In via subordinata spiega domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento Parte_1 dell'indennità di cui all'art. 1150 c.c. In particolare la convenuta deduce di aver effettuato numerose opere di miglioria dell'immobile che ne hanno aumentato il valore per € 300.000,00. Solo tardivamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. avanza Parte_1 ulteriore domanda riconvenzionale, inammissibile perché tardiva, volta ad ottenere l'indennità spettante al possessore di mala fede, cioè la minor somma tra gli importi spesi per le migliorie e l'aumento di valore dell'immobile. La causa è stata, poi, rinviata per la discussione”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel corso della discussione orale la Difesa di ha reiterato la richiesta di sospensione del presente giudizio con Parte_1 quello pendente innanzi la Corte d'Appello. Sul punto ha evidenziato l'esistenza di una corposa giurisprudenza della Suprema Corte che consente al giudice procedente di disporre una nuova ordinanza di sospensione emendandola dal difetto di motivazione contenuto nella prima (Corte di Cassazione, ord. n. 17936/2018). Viene, allora, chiesto all'odierno giudicante di disporre una nuova sospensione motivando le ragioni per cui ritenga non implausibile la riforma della sentenza impugnata. A tal proposito deve evidenziarsi, come appare evidente dalla lettura dei documenti, che la sentenza 19247/13 del Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di usucapione avanzata da nei confronti della per il Parte_1 Controparte_1 mancato deposito da parte dell'attrice della visura ipotecaria storica, necessaria per verificare una serie continua di trascrizioni e, quindi, l'attuale intestazione della proprietà dell'immobile (cfr. allegato 2 al ricorso). L'atto di appello, contenente la richiesta al Giudice di secondo grado di ammettere detta documentazione, chiede l'applicazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c. secondo la quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere ammessi nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa” (cfr. atto di appello allegato 3 alla comparsa di costituzione). In particolare Parte_1 chiede che trovi applicazione la predetta disposizione vigente ratione temporis, cioè prima dell'abrogazione operata dal D. L. 83 del 2012 convertito nella L. 134 del 2012. Deve, però, evidenziarsi come il giudizio di appello sia stato introdotto nel 2014, quindi dopo l'entrata in vigore della normativa che ha disposto l'abrogazione della normativa in esame. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 26522 del 09.11.2017). Nel caso di specie la sentenza conclusiva del procedimento di primo grado è stata pubblicata il 01.10.2013. Dunque, sulla base di una valutazione prognostica, rilevante ai soli fini dell'istanza di sospensione, non sarebbe possibile a questo giudicante motivare una ordinanza di sospensione nel senso di una plausibile riforma della decisione di primo grado. Dunque l'istanza di sospensione deve essere rigettata.
4 Con la prima domanda la parte attrice chiede la condanna alla restituzione dell'immobile. A sostegno della propria tesi la lamenta l'assenza di Controparte_1 qualsivoglia titolo che legittimi all'occupazione dell'immobile. Parte_1 Occorre rilevare che, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito “Unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poichè all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 7305 del 28.03.2014). Nel caso di specie appare di chiara evidenzia che sia stata esperita un'azione di carattere reale volta ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà e il conseguente effetto performativo della condanna alla restituzione del bene. Infatti la si limita a contestare l'assenza di un titolo legittimante il Controparte_1 possesso o la detenzione senza dedurre la sua invalidità o perdita di efficacia. Oggetto del presente contenzioso non è la validità o efficacia di un titolo che legittimi alla Parte_1 detenzione ma il diritto di proprietà della e la sua violazione Controparte_1 da parte della convenuta. Come noto l'attore che agisce in rivendicazione è onerato della così detta probatio diabolica, cioè è tenuto a dimostrare l'acquisto a titolo originario dei suoi danti causa. Tale onere, però, è destinato ad attenuarsi in relazione alle difese articolate dalla controparte anche alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. In particolare la Suprema Corte afferma che “L'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello dell'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (Corte di Cassazione, sen. n. 19653/2014). Nel caso di specie addirittura impronta tutta la sua difesa sull'esistenza del Parte_1 diritto di proprietà della eccependo, però, l'avvenuta CP_1 Controparte_1 occupazione. Invero nella stessa memoria di costituzione la convenuta riporta e conferma l'acquisto della proprietà del complesso immobiliare di via Cherasco 152 il 17.11.1984 (cfr. pag. 6 memoria di costituzione, primo rigo). Inoltre, paradossalmente, è proprio la convenuta a produrre la certificazione catastale degli immobili (cfr. allegati 15 e 16 alla memoria di costituzione) nonché il certificato della Conservatoria in cui si attesta l'assenza di trascrizioni in pregiudizio della per il periodo dal 01.01.1990 al Controparte_1 04.07.2012 (cfr. allegato 14 alla memoria di costituzione). Tutti questi elementi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti nel senso della sussistenza del diritto di proprietà in capo alla . Invero anche se la documentazione catastale, da Controparte_1 sola, non fornisce la prova della proprietà, può comunque essere tenuta in considerazione quale presunzione soprattutto quando, come nel caso di specie, la convenuta non contesta il fatto storico dell'acquisto ma, anzi, su di esso basa tutta la sua difesa. L'unica eccezione in senso proprio che solleva alla richiesta di restituzione è Parte_1 quella di usucapione. Come visto, però, la domanda di usucapione avanzata dalla stessa Parte_1
è stata rigettata con la sentenza 19247/2013 che esplica il suo effetto vincolante anche
[...] nel presente giudizio come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 13719/2019. Invero non sussistono ragioni per discostarsi dalla prefata decisione. Dunque, stante la pacifica ammissione di occupazione da parte di degli Parte_1 immobili per cui è causa deve essere accolta la prima domanda di restituzione.
5 In conclusione deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della Parte_1
, dell'unità immobiliare sita in Roma, via Cherasco 152, Controparte_1 interno 2, censita al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 12 e del box auto sito in Roma, via Cherasco 152, distinto con il n. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 107, particella 947, subalterno 20. Con la seconda domanda la avanza richiesta di risarcimento Controparte_1 per l'illegittima occupazione deducendo che ha concesso in locazione gli Parte_1 immobili per cui è causa a con contratto di locazione del 01.08.2011 dal Parte_2 quale ricava la somma mensile di € 900,00. Da qui la richiesta di risarcimento pari alla locupletazione ottenuta dall'occupante abusiva. La giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, appare divisa tra un primo filone esegetico il quale ritiene che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 16670 del 09.08.2016) ed una seconda ricostruzione interpretativa secondo cui “Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 15111 del 17.06.2013; conforme Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 15757 del 27.07.2015). Nel caso di specie, però, non sussistono sufficienti presunzioni per concludere nel senso della sussistenza del danno. Deve rilevarsi come la non abbia neanche prospettato Controparte_1 l'eventualità di un utilizzo anche indiretto dell'immobile per cui è causa o uno specifico pregiudizio, in termini di mancato guadagno, che avrebbe subito. Infatti nessuna allegazione viene effettuata dall'attrice con riguardo al così detto danno-conseguenza, cioè ai pregiudizi che si sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso (in questo caso l'occupazione abusiva). Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile. A nulla rileva, poi, l'impiego fruttifero dell'immobile da parte dell'occupante abusiva non essendo ammissibile nel nostro ordinamento il risarcimento dei danni punitivi. Proprio in analoga fattispecie la Suprema Corte ha affermato che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 11203 del 24.04.2019).
6 Dunque la domanda di risarcimento del danno della deve Controparte_1 essere rigettata. La convenuta avanza due domande riconvenzionali: la prima contenuta nella memoria difensiva e finalizzata ad ottenere il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1150 c.c. quale possessore in buona fede;
la seconda, presentata solo nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di cui al medesimo art. 1150 c.c., quale possessore in mala fede. Tale ultima domanda riconvenzionale, in quanto nuova e non indicata nella memoria di costituzione, deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva. Si tratta, infatti, di una domanda nuova e aggiuntiva rispetto a quelle indicate nella comparsa di costituzione. La prima domanda riconvenzionale deve essere rigettata poiché mancano i presupposti stessi per il riconoscimento dell'indennità, cioè la condizione di buona fede di . Parte_1 Invero la stessa convenuta sostiene di essere sempre stata a conoscenza dell'altruità della cosa palesando, allora, la sua mala fede nell'occupazione. D'altra parte, ove si accedesse alla tesi ventilata dalla convenuta, secondo la quale la sua occupazione sarebbe iniziata quale comodataria, allora la stessa dovrebbe essere qualificata quale mera detentrice, come tale esclusa dalla tutela di cui all'art. 1150 c.c. Sul punto la Suprema Corte statuisce che “La previsione di cui all'art. 1150 c.c.- che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto” (Corte di Cassazione, Sez. II, sen. n. 28379 del 28.11.2017). In conclusione la domanda riconvenzionale di deve essere rigettata. Parte_1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa eliminando la fase istruttoria, che non si è tenuta e applicando la massima riduzione a causa del rigetto della seconda domanda di parte attrice. Pertanto deve essere Parte_1 condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore della , Controparte_1 che si liquidano in € 2.768,00 per compensi ed € 415,20 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati;
Parte_1
3.1.- Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'odierna appellante occupante senza titolo ed ha ingiustamente ordinato il rilascio delle porzioni immobiliari in favore della , nonostante la pendenza del giudizio di CP_1 appello avente r.g 2259/2014 per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione. Inoltre, eccepisce l'errato rigetto dell'eccezione di usucapione, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione in violazione dell'art. 295 c.p.c.. Invero, la presente causa è stata sospesa con ordinanza dell'08.11.2017 dal giudice di primo grado per pregiudizialità del giudizio già pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma. Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la occupante senza titolo, sulla scorta della Pt_1 sentenza di primo grado di altro giudizio ancora pendente. Invero, il Tribunale ha inizialmente sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con ordinanza;
la stessa è stata impugnata dalla controparte ed annullata dalla Corte di Cassazione, non per difetto di pregiudizialità, ma per difetto di motivazione. Dunque, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere nuovamente il giudizio, emendando il difetto di motivazione al fine di evitare il contrasto tra giudicati.
3.2- Con il secondo motivo si eccepisce la “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1150 c.c.
– omesso esame dei fatti storici”
7 Il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda ritenendo insussistente la condizione di buona fede in capo alla in quanto consapevole dell'altruità della cosa. Pt_1
In questi termini, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1150 c.c. e avrebbe omesso di valutare i fatti storici. Infatti, secondo la parte, la consapevolezza dell'intestazione della proprietà in capo a terzi non implicherebbe necessariamente la consapevolezza di ledere un diritto altrui. Dunque, la qualifica di possessore di buona fede sarebbe legata alle circostanze in cui si acquisisce il possesso;
in questo senso, l'appellante sottolinea che l'acquisto del possesso da parte della sarebbe avvenuto in un contesto familiare, per come già Pt_1 ricostruito in primo grado. Inoltre, la parte eccepisce che la società non avrebbe CP_1 mai contestato nulla all'appellante, se non quando la stessa ha agito per la declaratoria di accertamento dell'avvenuto acquisto ad usucapionem. La parte afferma, poi, che, ai sensi dell'art. 1147 c.c., vi sarebbe una presunzione relativa di buona fede, superabile se chi la contesta fornisce la prova della sua insussistenza;
tale prova non sarebbe stata fornita dalla società appellata. Invero, la avrebbe affermato la CP_1 consapevolezza da parte della di un successivo e necessario atto di vendita per Pt_1 acquistare la proprietà degli immobili oggetto di lite. Ciò sarebbe stato ricavato dalle stesse dichiarazioni dell'appellante che, in realtà, avrebbe solo voluto illustrare l'originario progetto familiare di acquisto e ristrutturazione del casale, volto a riservare a ciascun componente della famiglia un'unità immobiliare. Dunque, con tale animus la avrebbe mantenuto il Pt_1 possesso degli immobili che si sarebbe manifestato come assoluto, pacifico e di pubblico dominio per tutto il tempo necessario ai fini dell'usucapione.
3.3.- Con il terzo motivo si contesta l'“Erroneo esame degli atti processuali” Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la subordinata domanda di indennità ex art. 1150 c.c per il possessore in mala fede sia stata formulata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c. e come tale inammissibile. Invero, la parte sostiene di aver formulato tale richiesta con le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva del 29.05.2015, prima del mutamento del rito. La stessa sarebbe stata ripresa nella memoria ex art. 183, co. 6 n.
1. Dunque, la domanda sarebbe stata formulata nella memoria introduttiva, mentre con la prima memoria istruttoria sarebbe stata solo esplicitata la condizione di “possessore di mala fede”.
3.4.- Con il quarto motivo di appello si lamenta il vizio di motivazione stante l'erroneo presupposto su cui si fonda. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la avesse dedotto di essere stata comodataria degli immobili oggetto di causa. Pt_1
Invero, l'appellante avrebbe negato, in sede di primo grado, la sussistenza di un contratto di comodato dei relativi immobili. Peraltro, tale assunto sarebbe stato sconfessato già nell'altro giudizio avente rg n. 61320/2010, i cui atti sono stati prodotti. Secondo la parte sarebbe stato espressamente opposto che il contratto di comodato aveva ad oggetto porzioni diverse da quelle possedute dalla Pt_1
Dunque, l'appellante insiste per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1150 c.c., in quanto la avrebbe occupato gli immobili allo stato “rustico”, per come affermato dalla stessa Pt_1 controparte. Tuttavia, gli stessi immobili oggi si troverebbero in uno stato diverso, finito e rifinito. Di tali miglioramenti la società appellata si è detta responsabile, ma non avrebbe prodotto alcunché a fondamento di tale affermazione;
al contempo, l'azione di rilascio avanzata dimostrerebbe l'insussistenza della disponibilità degli immobili al fine di dare esecuzione ai lavori. Al contrario, la avrebbe fornito i documenti comprovanti i lavori edili eseguiti Pt_1
8 sulle porzioni da lei occupate. Inoltre, anche il costo del condono edilizio sarebbe stato sostenuto dall'appellante, come da documentazione prodotta. Infine, la parte rinnova l'istanza di accertamento dello stato “finito e rifinito” sia a mezzo prova testimoniale che CTU.
4.- ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame Controparte_1 condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari e ha proposto, altresì, appello incidentale per i motivi di seguito enunciati;
4.1- Con il primo motivo si contestano l'“Erroneo esame degli atti processuali e l'erronea e/o omessa contradditoria valutazione delle circostanze dedotte.” Il giudice avrebbe errato nel non riconoscere il risarcimento a titolo di occupazione senza titolo nonostante l'avvenuto accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte della Pt_1
In particolare, la domanda risarcitoria sarebbe stata rigettata in quanto ritenuta non provata la sussistenza del danno dato dalla misura dell'utilizzo economico del bene. Sul punto, la parte afferma che il giudice pur riportando entrambi gli orientamenti, avrebbe aderito a quello più risalente, secondo cui è necessaria la prova da parte del proprietario di un'effettiva lesione e non, invece, l'orientamento che sostiene la sussistenza di un danno in re ipsa. In ogni caso, il Tribunale avrebbe trascurato che la proprietà dell'immobile sussisterebbe non in capo ad un soggetto privato, ma ad una società di costruzioni immobiliari la cui attività consiste nel godere della piena disponibilità delle proprie unità immobiliari. Dunque, il danno sarebbe stato individuato nell'ammontare delle somme percepite dalla a titolo di Pt_1 canone di locazione, con interessi e rivalutazione economica.
4.2.- Con il secondo motivo si eccepisce l'“Erroneo esame degli atti processuali – erronea e/o omessa e/o contraddittoria valutazione delle circostanze dedotte. Erronea quantificazione delle spese legali.” Il giudice avrebbe errato nel non condannare la alle spese legali di giudizio, stante Pt_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e l'utilizzo economico del bene;
a fondamento di tale decisione vi sarebbe il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla società . Dunque, il presente motivo è consequenziale Controparte_1 all'accoglimento del primo con cui si chiede la condanna al risarcimento del danno subito. La parte chiede, infine, che nel caso di accoglimento dell'appello principale vengano compensate tutte le somme richieste a vario titolo.
5.- L'appellante, nelle note in sostituzione dell'udienza del 23 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., eccepisce la cancellazione dal registro delle imprese della società
[...]
avvenuta in data 16.09.2020, come da visura prodotta. Controparte_1
Pertanto, chiede venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale ex adverso proposto per mancanza di legittimazione della suddetta società. Inoltre, l'appellante rinuncia al primo motivo di appello e all'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., stante la definizione del giudizio avente rg. 2259/2014 con sentenza di rigetto dell'intervenuto acquisto per usucapione emessa il 4.8.2020 dalla Corte di appello di Roma, sez. VIII civ. e avente n. 3923/2020. La parte precisa che la sentenza è passata in giudicato in conseguenza della rinuncia della all'interposto ricorso per Cassazione. Pt_1
6.- L'appellato, nelle note in sostituzione dell'udienza del 23 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., adduce, anch'egli, quale fatto sopravvenuto all'instaurazione del presente giudizio,
9 l'emissione della sentenza n. 3923/2020 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato l'appello proposto dall'odierna appellante in merito all'intervenuta usucapione Pt_1 dell'immobile oggetto della presente causa;
in questi termini, secondo la società appellata sarebbe venuto meno il motivo fondante la difesa del presente gravame.
7.1.- Il primo motivo di doglianza si intende rinunciato da parte appellante, come dalla stessa espressamente richiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 04.08.2020 e, dunque, nelle more del giudizio, infatti, è sopravvenuta la sentenza della Corte di Appello di Roma avente n. 3923/2020 che ha rigettato, anche in secondo grado, la domanda di accertamento di intervenuta usucapione dell'immobile oggetto del presente giudizio. Detta sentenza è passata in giudicato in quanto non risulta impugnata in Cassazione,come dichiarato da parte appellante.
7.2.- I successivi motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. Questa Corte condivide quanto affermato dal Tribunale in merito al rigetto del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1150 c.c. per il possessore di buona fede, nonché di quella prevista per il possessore di mala fede. Preliminarmente, appare dirimente qualificare la posizione della rispetto al bene Pt_1 immobile oggetto di causa. Sul punto, si rammenta che, nelle more, in relazione al medesimo immobile, questa Corte si è espressa in separato giudizio volto all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte della Pt_1
Nella citata sentenza, nel rigettare la domanda attorea, si legge “in ogni caso l'appellante non risulta aver fornito prova adeguata dell'esercizio di un possesso uti dominus ed alios escludendi, esercitato per un ventennio sull'appartamento in oggetto, ed invero le stesse allegazioni in fatto presentano ampi margini di incertezza. In primis non può ritenersi pacifico che l'appellante abbia iniziato a possedere uti domina dal 1985 l'appartamento all'int.2 solo perché la nei capitoli del deferito interrogatorio formale in prime cure, ha Controparte_1 dedotto che “la ha preso possesso nel marzo 1985 di due porzioni di un edificio sito Pt_1 in Roma, Via Cherasco 152 (appartamento distinto con int. 2 e box n. 2) a seguito di un contratto di comodato sottoscritto con la medesima società”: infatti una tale capitolazione consente di ritenere ammessa al più una detenzione qualificata, rispetto alla quale difetta ogni deduzione e prova di una successiva interversio”. Dunque, questa Corte ha già escluso la sussistenza in capo all'odierna appellante della qualifica di possessore, facendo rientrare la sua posizione nell'ambito di una detenzione qualificata, per averlo ricevuto dai familiari nell'ambito di un progetto f di acquisto e ristrutturazione del casale, volto a riservare a ciascun componente della famiglia un'unità immobiliare. L'immobile, infatti, è stato ricavato da un casale rurale, acquistato dalla società Controparte_1
[...
le cui quote erano al tempo riconducibili a e Persona_2 CP_3 Controparte_4 rispettivamente madre e fratelli dell'odierna appellante. Orbene, alla luce di tali conclusioni che assumono piena rilevanza nel presente giudizio, non può che concludersi per l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1150 c.c.. Si rammenta, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alla norma un carattere eccezionale e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. In particolare, è stato ribadito che “la previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può,
10 quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.” (Ordinanza n. 29924 del 2004). Infine, in applicazione del principio della "ragione più liquida"(cfr. Cass. n. 10839 del 18/04/2019), la doglianza relativa all'erronea affermazione circa l'inammissibilità per tardività della richiesta dell'indennità per il possessore di mala fede ex art. 1150 c.c., risulta assorbita. Infatti, per come appena precisato, risulta insussistente il presupposto della qualifica di possessore, imprescindibile ai fini del riconoscimento dell'indennità anche per il possessore in mala fede.
Dunque, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
8.- Anche l'appello incidentale della società è infondato e Controparte_1 non può trovare accoglimento.
8.1.- Preliminarmente, questa Corte rileva che l'eccezione sollevata dall'appellante in relazione all'inammissibilità dell'appello incidentale, a seguito di cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, non può trovare accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., anche a seguito della perdita della capacità processuale della parte, come nel caso di specie, il procuratore può continuare a compiere le attività processuali e a ricevere le notificazioni. Infatti, se egli non dichiara o notifica l'evento interruttivo, il processo prosegue nei confronti delle parti originarie. Nel caso che qui ci occupa, l'evento non è stato dichiarato dal difensore di parte appellata, ma eccepito solo da parte appellante. Occorre dunque procedere all'esame dell'appello incidentale nel merito. Invero, la questione posta dal primo motivo dell'impugnazione incidentale è stata affrontata nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU n. 33645/2022). In tale occasione, la Suprema Corte ha respinto l'idea di un danno in re ipsa e ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). Solo, poi, a seguito di una specifica contestazione del convenuto, il proprietario è tenuto a fornire la prova anche mediante presunzioni o richiamando le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Orbene, in applicazione di tale principio, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata resiste alla doglianza avanzata dalla società Costruzione considerando che, anche nel presente CP_1 giudizio, non vi è alcuna specifica allegazione, né tantomeno prova, sia pure fornita per presunzioni, dello specifico pregiudizio subito dalla società appellante che si è limitata a domandare l'indennità di occupazione, omettendo qualsiasi deduzione in ordine alla concreta possibilità di godimento perduta. Dal rigetto del primo motivo, consegue il rigetto anche del secondo, che riguarda la condanna alle spese, stante la stretta conseguenzialità, così come affermato dalla stessa parte nel proprio atto di impugnazione.
9.- Le spese di lite del grado sono compensate stante la reciproca soccombenza
P.Q.M.
11 la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 24282/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale della società ; Controparte_5
3) compensa le spese di lite;
4) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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