TRIB
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/02/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 361/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 361 dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Scilla Cresta Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Terni, Via Visciotti n. 1, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attore
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Budelli presso il cui studio, sito in
Perugia, Via G. Dottori, 85 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
- convenuta
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 10.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 21.2.2020, evocava in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, l' per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta per le lesioni cagionate al Sig.
[...]
a causa dell'intervento oggetto di causa, per i fatti e le ragioni esposti nel presente atto, e Parte_1 per l'effetto condannarla al risarcimento, in favore dell'attore di € 41.301,17 a titolo di pregiudizio non patrimoniale comprensivo di € 19.208,41 per danno biologico, € 9.604,20 per danno morale, €
12.488,56 per danno da mancanza di consenso informato ed € 5.791,45 a titolo di pregiudizio
patrimoniale comprensivo di € 2.195,45 per spese mediche sostenute ed € 3.600,00 per mancato guadagno, oppure al pagamento delle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia nei limiti del presente scaglione di valore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
1.2. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - che, in data 17.01.2016, nel corso di una partita di calcio dilettantistica, si era procurato una distorsione a carico del ginocchio destro;
- che, in data
18/01/2016, presso l' di Terni, il dott. , specialista in ortopedia e Org_1 Persona_1 traumatologia, gli aveva prescritto una risonanza magnetica;
- che, due giorni dopo, lo stesso gli aveva diagnosticato la lesione del legamento crociato anteriore, con conseguente instabilità rotatoria antero- laterale e gli aveva consigliato un intervento chirurgico di ricostruzione per via artroscopica;
- che, in data 14/02/2016, aveva effettuato un'ulteriore RMN presso la al fine di avere un parere CP_2 ulteriore ed aveva chiesto un consulto al Prof. il quale aveva confermato la diagnosi Persona_2 del Dott. e la necessità di un intervento ricostruttivo del legamento crociato;
- che, in data Per_1
18/03/2016, era stato ricoverato presso l' reparto di ortopedia e Controparte_3 traumatologia, al fine di sottoporsi ad un intervento di ricostruzione legamentosa intra-articolare biologica per via artroscopica, poi effettuato il giorno stesso, con dimissioni il giorno successivo;
- che, in occasione del ricovero, aveva firmato la dichiarazione di consenso informato, consistente in un modulo prestampato e precostituito dall'Azienda sanitaria, ove, tuttavia, le caselle dedicate a fondamentali informazioni concernenti la tipologia di patologia, le alternative terapeutiche possibili,
l'utilità e i rischi dell'intervento proposto, erano rimaste in bianco, mentre nel riquadro sottostante, risultava riportata la sua firma ed una dicitura apposta a penna dal medico, indicante unicamente l'indicazione del “trattamento terapeutico di ricostruzione LCA ginocchio destro”; - che, successivamente aveva seguito trattamenti riabilitativi ed esercizi di rafforzamento muscolare, sottoponendosi a visite di controllo effettuate anche dai medici ospedalieri che l'avevano operato;
- che, terminato il lungo iter riabilitativo, a fine agosto 2017, aveva ripreso ad allenarsi, ma aveva subito avvertito una fastidiosa sensazione di instabilità al ginocchio destro inficiante la corsa, soprattutto nei cambi di direzione;
- che, in particolare, in data 08/10/2017, nel corso della prima partita giocata dopo l'intervento, aveva avvertito un forte dolore al ginocchio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo,
a cessare gli allenamenti successivi ed a sottoporsi ad ulteriori accertamenti;
- che aveva allora effettuato, in data 10/10/2017, una RX al ginocchio destro sotto carico presso l' visionata Controparte_4 dal dott. , poi, in data 27/10/2017, una risonanza magnetica senza contrasto e, in data 23/11/2017, Per_1 una visita ortopedica specialistica presso il Prof. ; - che, alla luce della perdurante Persona_3 instabilità al ginocchio e del dolore provato in caso di marcia prolungata, in data 26/03/2018 si era sottoposto ad una risonanza magnetica senza contrasto presso l' - che, tutti gli esami Controparte_5 effettuati negli anni 2017-2018, avevano evidenziato una condizione di insufficienza del neolegamento crociato anteriore del ginocchio destro con necessità di intervento di revisione del neo legamento e, in particolare, la risonanza del 27/03/2018, aveva permesso di individuare la causa dell'insufficienza del neo legamento in un errato posizionamento di esso in sede di ricostruzione chirurgica;
- che dette risultanze avevano trovato conferma nella consulenza medico-legale effettuata dal dott. il quale Per_4
Pagina 2
aveva confermato l'errato posizionamento del tunnel tibiale ed il conseguente anomalo posizionamento del neo legamento, che pertanto non riusciva ad assolvere la propria funzione, cioè impedire la traslazione antero-laterale del ginocchio oltre i limiti fisiologici, conducendo di fatto ad una instabilità pressoché identica a quella precedente all'intervento chirurgico;
- che, pertanto, si era trovato costretto a sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di ricostruzione del neo legamento crociato anteriore destro presso altra struttura medica;
- che la struttura sanitaria, in conseguenza delle pretese avanzate in via stragiudiziale nei suoi confronti, l'aveva sottoposto a visita medico legale presso un professionista di fiducia, senza poi offrire alcun risarcimento e senza che la procedura svoltasi dinnanzi all'Organismo di Mediazione competente desse alcun esito.
1.3. Dalla ricostruzione proposta in punto di fatto, parte attrice desumeva che l'errato riposizionamento del neo-legamento, a seguito dell'intervento chirurgico del 18.03.2016, non poteva che derivare da un'errata esecuzione tecnica dell'intervento di ricostruzione artrostopica del legamento crociato anteriore, peraltro non presentante particolare complessità, evenienza nota in letteratura medica ed evidentemente mal gestita dai sanitari intervenuti e ciò nonostante dalla cartella clinica si evincesse un decorso operatorio del tutto normale. Inoltre, era stato violato il suo diritto all'autodeterminazione, in quanto il medico che aveva raccolto la dichiarazione di consenso, si era limitato a qualificare l'intervento come “di routine”, assicurando, piuttosto laconicamente, che la ricostruzione legamentosa avrebbe eliminato la lesione e la funzionalità del ginocchio sarebbe stata recuperata al 100%, senza precisare alcunché in merito agli eventuali esiti negativi, né in merito agli eventuali rischi, mentre se fosse stato correttamente informato della possibilità di riportare un danno permanente alla propria integrità fisica
(financo peggiore delle lesioni già subite), non vi si sarebbe sottoposto o comunque avrebbe eseguito ulteriori accertamenti diagnostici e/o chiesto ulteriori pareri medici, prima di optare per l'intervento.
1.4. Con riguardo al danno risarcibile, parte attrice attribuiva alla responsabilità dei medici intervenuti presso la Struttura sanitaria convenuta una diminuzione della propria integrità fisica stimata in una percentuale di invalidità pari all'8%, oltre a 90 giorni di inabilità temporanea (30 giorni al 100%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%), nonché in ulteriore inabilità temporanea parziale al 10% perdurata per un anno, periodo nel quale si era trovato in una condizione fisica caratterizzata da marcata instabilità rotatoria antero-laterale del ginocchio, che non si sarebbe concretizzata se il trattamento chirurgico fosse stato corretto.
1.5. Pertanto, considerato che, al momento dell'evento dannoso, aveva 28 anni, in forza di quanto previsto dalla tabella per lesioni micro permanenti applicabile, come aggiornata dal D.M. 22/07/2019, il danno da invalidità permanente era quantificabile in € 12.488,56; a cui aggiungere € 4.226,62 per l'inabilità temporanea parziale, tenuto conto dell'indennità giornaliera pari ad € 47,49 e considerati anche 365 giorni di inabilità al 10%; nonché € 2.493,23 in relazione al danno da inabilità temporanea conseguente al secondo intervento al quale era stato costretto a sottoporsi (90 giorni di cui 30 al 100%,
30 al 50%, 30 al 25%), per complessivi € 19.208,41, ai quali dovevano aggiungersi € 9.604,20 per danno morale ed € 12.488,56 per la violazione del diritto al consenso informato.
1.6. In punto di danno patrimoniale, parte attrice deduceva di aver sostenuto costi addebitabili alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta per complessivi € 2.195,45, quanto a spese per visite,
Pagina 3
farmaci, esami e fisioterapia, nonché di aver perso il compenso che avrebbe altrimenti percepito da parte della squadra di calcio in cui militava, pari ad € 400,00 al mese per i nove mesi dell'intero campionato
2017/2018 (agosto/aprile), per un complessivo ammontare di € 3.600,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2020 - in vista della prima udienza del 16/06/2020 - si costituiva in giudizio l Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto destituita di fondamento, con vittoria delle spese di lite.
2.1. A tal fine esponeva: - che l'esame della documentazione clinica in atti permetteva di escludere l'esistenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile all'operato dei sanitari dell' Controparte_1
atteso che, sia l'indicazione all'intervento, sia la sua esecuzione, sia la fase di successivo
[...] decorso post-operatorio erano stati del tutto corretti;
- che, pertanto, parte attrice non aveva adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine all'esistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni dedotti in citazione;
- che, in particolare, all'esito della visita del 13.07.2016 e del percorso riabilitativo svolto, il paziente era stato dichiarato “clinicamente guarito” e, all'esito della risonanza magnetica del 24.08.2016, risultava che il neolegamento fosse “in sede, di regolare intensità di segnale, con tunnel ossei ben allineati”, con esclusione della presenza di “lesioni delle strutture meniscali” ed attestazione della regolarità del legamento crociato posteriore e delle restanti componenti capsulo-legamentose; - che, sino al trauma dell'8.10.2017 (e, quindi, per oltre un anno dal completamento dell'iter riabilitativo), l'attore – per sua stessa ammissione – si era regolarmente allenato con la propria squadra di calcio quantomeno nei mesi di agosto, settembre e primi di ottobre dell'anno
2017; - che il trauma distorsivo incorso durante la partita dell'8.10.2017 era di entità tale da cagionare all'attore un vasto edema dell'emipiatto tibiale esterno, dal che derivava la possibilità di ascrivere a detto evento (e non all'operazione chirurgica del 18.03.2016, un'autonoma efficienza causale rispetto ai danni dedotti in citazione); - che, inoltre, l'attore, all'esito dell'intervento presso la non si Controparte_6 era mai sottoposto ad esame TC, unico che permette di dimostrare in maniera inequivocabile il decorso dei tunnel ossei;
- che, inoltre, vi era una rilevante discrepanza tra la prima relazione medico legale di parte, in cui il perito riferiva che l'attore si era infortunato l'08.10.2016 e la seconda, ove l'infortunio veniva collocato temporalmente, come in citazione, in data 08.10.2017.
2.2. Nemmeno poteva dirsi violato, a detta di parte convenuta, il consenso informato del paziente, il quale, a prescindere dal formalismo da questi evidenziato circa le singole caselle del modulo risultanti o meno spuntate, era stato dapprima visitato e poi operato dal medesimo chirurgo, il dott. , che lo Per_1 aveva reso edotto dei rischi e delle modalità di esecuzione dell'intervento di ricostruzione, specialmente alla visita del 20.01.2016, tanto che il paziente aveva prestato il proprio consenso a essere messo in lista d'attesa per l'intervento programmato, per poi sottoporvisi ben due mesi dopo, periodo durante il quale aveva certamente avuto tempo per riflettere ulteriormente sulla congruità dell'operazione; inoltre, ulteriore esaustiva informazione era stata fornita al paziente prima di procedere all'esecuzione dell'intervento ricostruttivo, con conseguente acquisizione del suo consenso scritto.
2.3. Peraltro, secondo parte convenuta, non era sostenibile la tesi attorea a detta della quale, se il paziente fosse stato reso edotto di tutti i rischi dell'intervento, o non vi si sarebbe sottoposto - in quanto, a seguito
Pagina 4
di un ulteriore trauma sportivo, aveva optato per un intervento del tutto analogo – ovvero, avrebbe chiesto un consulto ulteriore, atteso che si era rivolto all'uopo anche al Prof. Persona_2 ricevendo conferma dell'idoneità dell'intervento.
2.4. Infine, parte convenuta contestava anche la classificazione e la quantificazione dei danni conseguenza dei quali parte attrice chiedeva la liquidazione.
3. In sede di prima memoria di replica, parte attrice precisava: - che, in data 18.10.2017, era incorsa in un infortunio, ma non a seguito di un contrasto con altri giocatori o di un vero e proprio trauma, essendo caduto a terra in ragione di un improvviso cedimento del ginocchio;
- che l'errore medico emergeva, in particolare, dalla RMN del 27/03/2018, dalla quale era evincibile l'erronea angolazione dei fori ossei praticati nel corso dell'intervento di marzo 2016, errore dal quale era derivata l'insufficienza funzionale del neolegamento che, essendo posizionato male, non “legava”, per assenza del giusto grado di tensione, come dimostrava l'effettuazione di nuovi fori nelle epifisi distale di femore e prossimale di tibia da parte del chirurgo che l'aveva operato nel 2018.
3.1. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante il conferimento di incarico peritale al collegio di esperti composto dal dott. e dal dott. con ordinanza Persona_5 Persona_6 depositata in data 27.12.2020, e l'escussione dei due testimoni ammessi su richiesta di parte attrice
( e suoi compagni di squadra all'epoca dei fatti). Controparte_7 Controparte_8
3.2. Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2023 e, successivamente, all'esito dell'astensione del nuovo giudice assegnatario, all'udienza del 10.10.2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e trattenuta in decisione con ordinanza depositata e comunicata alle parti in data 16.10.2023.
4. La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
4.1. É noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis
Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass.
11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive
(c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019,
Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, SS.UU.,
9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).
4.2. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito,
Pagina 5
mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022,
Cass. 26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass.
5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, Cass. 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass.
8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. n.2980/2023; Cass.
13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass.
26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass.
18392/2017 e Cass. 8665/2017).
4.3. A quest'ultimo riguardo, giova precisare che, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o
l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, Cass. civ., n. 18392/2017).
4.4. Ne consegue che “se, al termine dell'istruttoria, restino incerti la causa del danno o quella dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al debitore della prestazione, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto, e il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge, per questi ultimi (ed eventualmente per la struttura sanitaria convenuta) l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile” (così, da ultimo, Cass. civ., n. 25884/2022, che, in motivazione richiama la già citata Cass. n. 18392/2017; nello stesso senso, cfr. anche Cass. n. 28991/2019).
5. Tanto premesso in punto di diritto, la ricostruzione della vicenda in punto di fatto, già esposta in sede di descrizione dello svolgimento del processo, può essere sinteticamente descritta nei termini che seguono alla luce dell'esito dell'istruttoria svolta, con particolare riferimento alla documentazione clinica in atti - letta con l'ausilio dell'elaborato peritale depositato in data 28.06.2021 - delle prove testimoniali espletate e delle risultanze della visita medica effettuata dal dott. presso il Persona_6 proprio studio in data 26.02.2021.
5.1. Come riferito dallo stesso paziente nel corso della visita peritale (oltre che in citazione), in data
17.01.2016, durante una partita di calcio dilettantistico (categoria “promozione”), ricadendo a terra dopo
Pagina 6
un salto, aveva accusato dolore e cedimento a livello del ginocchio destro, e pertanto aveva terminato subito di giocare. Il giorno successivo, si era sottoposto ad una visita specialistica presso l'Ospedale di
Terni a seguito della quale era stata eseguita una RMN che aveva confermato l'iniziale diagnosi di lesione del legamento crociato anteriore. In data 18.03.2016, era stato sottoposto, presso l' CP_1 ospedaliera convenuta, ad un intervento di “ricostruzione legamentosa intrarticolare biologica per via artroscopica con tendini gracile e semitendinoso quadruplicato per via artroscopica ginocchio destro”, nel corso del quale era stata accertata la “lesione completa del legamento crociato anteriore ed instabilità menisco laterale”. Durante il decorso post-operatorio, il paziente ha riferito al perito di non essere incorso in particolari problematiche, mentre ha dato atto che erano presenti dei fastidi al ginocchio a livello laterale e mediale durante la fisioterapia (eseguita regolarmente) e nel salire e scendere le scale.
5.2. La regolarità del decorso post-operatorio risulta accertata sia dalla visita ortopedica eseguita presso l' convenuta in data 11.04.2016, che nelle successive del 18.05.2016 e del Controparte_1
03.06.2016, mentre, dalla copia del referto della risonanza magnetica (RM) eseguita in data 24.08.2016, risulta un neo-legamento (ossia il legamento crociato anteriore ricostruito dai sanitari) almeno apparentemente “in sede, di regolare intensità di segnale, con tunnel ossei ben allineati;
non lesioni delle strutture meniscali;
regolare il legamento crociato posteriore e le restanti componenti capsulo- legamentose”.
5.3. Il paziente, inoltre, ha riferito al dott. che, nel mese di agosto 2017, aveva ripreso ad Persona_6 allenarsi con scarsi problemi nell'effettuare la corsa in linea retta, ma con sensazione di fastidio nei cambi di direzione. In occasione della prima partita ufficiale, nel mese di ottobre (08.10.2017), dopo pochi minuti, “correndo all'indietro ed effettuando una rotazione verso sinistra, [aveva avvertito] un forte dolore al ginocchio destro con immediato forte dolore gonfiore e limitazione funzionale per i quali
[era rimasto] a casa per 14 giorni interrompendo completamente il lavoro. Durante questi 14 giorni
[aveva osservato] riposo articolare applicando ghiaccio” (così, quanto riferito al Prof. Testimone_1 medico legale incaricato di visitare il paziente a seguito della sua richiesta risarcitoria, nel 2019, dall'Azienda convenuta – all. 3 alla comparsa;
parimenti, al c.t.u. il paziente ha riferito che “dopo pochi minuti a seguito di uno scatto ha accusato dolore al ginocchio e si è dovuto fermare, il ginocchio si era poi molto gonfiato”, v. p. 6 dell'elaborato).
5.4. La dinamica di quanto occorso in data 08.10.2017, così come riportata dal paziente nelle due occasioni sopra citate, ha trovato sostanziale conferma nelle deposizioni dei due testi sentiti, su richiesta di parte attrice, all'udienza del 11.02.2022.
5.5. In particolare, il teste ha riferito che, dopo l'intervento del 2016 (senza Controparte_7 specificazione del periodo esatto), veva seguito una preparazione atletica mirata, con Parte_1 allenamenti leggeri in quanto aveva avvertito dolore e instabilità al ginocchio;
dopo circa sedici mesi dall'intervento, gli allenatori avevano deciso di provare a farlo giocare, ma sin dai primi minuti della partita dell'08.10.2017, l'odierno attore aveva avvertito dolore al ginocchio, per poi, a un certo punto, mentre correva, e precisamente mentre “effettuava uno spostamento laterale leggero” era caduto a terra da solo, lamentando dolore al ginocchio. Parimenti, il teste altro membro della squadra, Controparte_8 ha riferito che l'attore aveva seguito appositi allenamenti differenziati, nel corso dei quali gli faceva
Pagina 7
male il ginocchio, come desumibile “da come correva” e, nel corso della partita dell'08.10.2017, era caduto da solo mentre correva, cadendo improvvisamente all'indietro.
5.6. Successivamente, il sig. i è sottoposto ad una serie di visite mediche ed esami, dai Parte_1 quali è emerso che era incorso in un “trauma distorsivo” a carico del ginocchio destro a seguito dell'incidente sportivo verificatosi in data 08/10/2017, “con probabile lesione capsulolegamentosa - clinicamente si apprezza tumefazione ballottamento rotule” (v. certificato dell' Organizzazione_2
a firma Dott. del 10.10.2017).
[...] Persona_1
5.7. In particolare, dalla risonanza magnetica del 27.10.2017, risulta quanto segue: “… non lesioni alle strutture meniscali. Esiti di ricostruzione del LCA, i tunnel ossei risultano ben affrontati con il neo legamento ben rappresentato nella gola intercondiloidea. Nella norma il LCP e le restanti componenti capsulo-legamentose regolari. Vasta area di edema intraspongioso a carico dell'emipiatto tibiale esterno. Sinovite reattiva con modesta quota di versamento intrarticolare prevalentemente distribuita al livello del recesso superiore e dello sfondato sotto quadricipitale. in asse. Ispessimento CP_9 reattivo delle settature del corpo adiposo di ”. Pt_2
5.8. Nel mese di novembre, il paziente ha effettuato una visita specialistica presso l'ortopedico Prof. in cui gli è stata riscontata un'insufficienza del neo-legamento e consigliato un intervento Per_3 chirurgico di revisione;
allegato al certificato del Prof. è presente un grafico di un esame di Per_3 artrometria GNRB che, secondo quanto attestato dai periti incarcati nel presente giudizio, evidenzia un quadro di lassità anteriore a carico del ginocchio destro.
5.9. É, poi, presente in atti il referto di una nuova risonanza magnetica effettuata, soltanto quattro mesi dopo, presso l'Istituto , datata 26.03.2018, dalla quale emerge che “il neo legamento è Org_3 continuo a livello della gola intercondiloidea. Sostanzialmente regolare il decorso del tunnel a livello femorale. A livello tibiale il tunnel descrive un andamento antero-posteriore in senso-cranio caudale su piani sagittali con secondario anomalo posizionamento del neo legamento stesso. Continui il legamento crociato posteriore e collaterali. Non evidenti rime di frattura della fibrocartilagine meniscali”.
5.10. Il paziente è stato, infine, indirizzato verso un nuovo intervento (poi effettuato in data 13.04.2018), consistente nella “ricostruzione LCA con rotuleo e meniscectomia selettiva del menisco laterale in artroscopia ginocchio dx” per “distorsione e distrazione legamento crociato del ginocchio e lesione del corno posteriore del menisco esterno”. Nel corso dell'intervento, è emerso un “neo LCA in sede, ma con foro tibiale posteriore e foro femorale verticale alle 13,00. Lesione corno posteriore menisco laterale”.
6. Il sig. a, infine, riferito ai periti che le sue condizioni sono attualmente migliorate Parte_1
(anche se continua ad accusare fastidi nel salire e scendere le scale a livello del ginocchio che ogni tanto si gonfia), di non aver più ripreso l'attività sportiva calcistica per timore di insorgenza di sintomatologia dolorosa, di giocare saltuariamente a padel e di svolgere l'attività lavorativa di barista presso l'Ospedale di Terni (come anche al momento dei fatti di causa).
7. Tanto premesso in punto di fatto, può ora procedersi all'esame delle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.
7.1. A riguardo, deve innanzitutto evidenziarsi che la c.t.u., dopo aver enunciato le possibili cause della lesione del crociato (sulle quali si tornerà a breve), ha ritenuto che l'intervento chirurgico del 18.03.2016,
Pagina 8
in relazione al quale occorre valutare la diligenza dei sanitari intervenuti presso la struttura sanitaria convenuta, fosse adeguato alla luce delle risultanze emerse dalle visite mediche e dagli esami di risonanza magnetica preliminarmente effettuati.
7.2. Quanto, invece, all'esecuzione dell'intervento, i periti hanno precisato che “dalla descrizione presente in cartella clinica appare correttamente eseguito;
il decorso postoperatorio risultava nella norma e in data 19.03.2016 il paziente veniva dimesso con prescrizione di fisioterapia, carico parziale
e controllo per il giorno 25.03.2016. Dalla documentazione risultano successive visite mensili di controllo durante le quali non veniva riscontrata alcuna complicazione e si prescrivevano cicli di fisioterapia riabilitativa” (v. p. 31 dell'elaborato).
7.3. D'altro canto, i periti hanno parimenti constatato che, una corretta lettura delle immagini estrapolate dalla risonanza magnetica del 24.08.2016, permette di evincere che, sebbene il tunnel femorale appaia adeguatamente orientato, al contrario, il “tunnel tibiale risulta oltre il limite del footprint nella linea del plateau e verticale” (p. 33 dell'elaborato).
7.4. I consulenti, a riguardo, hanno chiarito che “il posizionamento posteriore causa verticalizzazione dell'innesto e può causare ridotta resistenza, lassità in flessione, e possibile impeachment con il legamento crociato posteriore ai massimi gradi di flessione” e che da ciò è desumibile “che nel corso dell'intervento chirurgico del 18.03.2016 sia stato effettuato un non corretto orientamento del tunnel tibiale con conseguente direzione più verticale del neolegamento” (p. 33 dell'elaborato).
8. Ciò posto, può dirsi provato che, sia pur a fronte di una corretta diagnosi e di un'opzione trattamentale corrispondente alla migliore disponibile secondo la scienza ed esperienza dell'epoca, i chirurghi intervenuti non sono riusciti ad orientare correttamente entrambi i tunnel, in quanto quello tibiale è risultato verticalizzato anziché orientato verso sinistra (risultato che sarebbe stato, invece, ottimale), nonostante debba tenersi conto che, come sottolineato dai periti, “un accurato posizionamento in vivo appare difficile da ottenere” (pp. 27 e 28 dell'elaborato).
8.1. Ebbene, la negligenza e imperizia riscontrata dall'elaborato peritale con riguardo alla tecnica esecutiva dell'intervento, per quanto possa essere lieve, è certamente idonea ad integrare il presupposto di imputabilità della responsabilità contrattuale della sanitaria convenuta ai sensi degli artt. CP_10
1218 e 1228 c.c.
8.2. Il diritto al risarcimento del danno posto dal sig. a fondamento della sua pretesa Parte_3 risarcitoria è, tuttavia, da escludere per insufficiente prova del nesso causale tra l'erronea esecuzione dell'intervento del 18.03.2016 e l'invalidità permanente lamentata, nonché i singoli periodi di inabilità temporanea ad esso concomitanti e successivi.
8.3. In primo luogo, quanto all'invalidità permanente residuata in capo al paziente, i periti hanno concluso che, alla luce della documentazione clinica in atti, “non è possibile rilevare eventuali postumi permanenti in quanto la accertata insufficienza legamentosa risulta documentata successivamente al trauma sportivo del 08.10.2017”.
8.4. É doveroso premettere, a riguardo, che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, l'elaborato peritale non è incorso in alcun profilo di nullità per aver valutato la complessiva vicenda clinica anche alla luce di quanto accaduto nel corso della partita dell'08.10.2017. L'equivoco nasce dalla statuizione
Pagina 9
contenuta nel verbale d'udienza del 02.02.2021, redatto all'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti dal giudice allora procedente, il quale ha “ritenuto di non modificare il quesito già formulato in quanto dagli atti di causa non emerge che in data 8.10.2017 parte attrice sia occorsa in alcun nuovo evento traumatico” e ciò a fronte di una richiesta di riformulazione del quesito contenuta nelle note scritte di parte convenuta, la quale chiedeva l'estensione dell'oggetto della c.t.u. “anche all'indagine eziologica delle cause del sinistro occorso in data 8.10.2017”.
8.5. Evidentemente, il giudice non ha inteso suggerire ai c.t.u. di non tenere conto dell'eventuale rilievo eziologico che poteva assumere quanto accaduto quel giorno, ma soltanto escludere che fosse necessario uno specifico approfondimento del collegio peritale in ordine all'esatta dinamica dell'incidente, rimasta, del resto, sostanzialmente pacifica in atti (l'attore, nel corso della prima partita del campionato
2017/2018 è caduto da solo all'indietro mentre correva e, in particolare, mentre effettuava uno scatto laterale).
8.6. In ogni caso, come evidenziato dai periti, trattasi di circostanza fattuale di indubbia rilevanza nel decorso causale della fattispecie risarcitoria oggetto di causa, di talché i periti non potevano omettere di tenerne conto in sede di espletamento dell'incarico e di redazione dell'elaborato.
8.7. Può dirsi, allora, chiarita la piena validità e completezza dell'elaborato peritale, il quale con argomentazioni logiche e analitiche ha correttamente esaminato e dato conto di tutte le risultanze cliniche tempestivamente prodotte in atti, nonché delle dichiarazioni rese dall'attore nel corso della visita peritale, tra cui, appunto, la citata caduta dell'08.10.2017.
9. Peraltro, non è soltanto quanto occorso nella prima partita di campionato giocata dall'odierno attore a recidere il nesso causale tra il danno lamentato (invalidità permanente e giorni di inabilità temporanea successivi a detta data) e l'imperizia dei sanitari incaricati di eseguire l'operazione chirurgica del
18.03.2016, trattandosi di conclusione imposta dall'insieme di una serie di circostanze e valutazioni, delle quali si darà conto nel prosieguo.
9.1. Soltanto il completo esame dell'elaborato peritale permette, infatti, di comprendere a pieno le ragioni che hanno condotto i consulenti ad escludere che le conseguenze dannose descritte in citazione potessero porsi in correlazione causale con l'imperizia esecutiva emersa a carico dei sanitari intervenuti.
9.2. L'accertamento del nesso causale presuppone, del resto, non una mera applicazione al caso di specie della “determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo” (cd. criterio della causalità specifica ovvero della probabilità logica “combinata”, da ultimo ricostruito da Cass. 7355/2022).
9.3. Nel caso concreto, i fattori che vengono in rilievo per escludere che, in base al criterio del “più probabile che non”, l'errore medico abbia rappresentato una condicio sine qua non (o anche solo una concausa) dei danni dedotti in citazione coincidono, in primo luogo, con l'assenza di qualsivoglia documentazione clinica in atti (anche soltanto una visita medica) che, prima dell'08.10.2017, documenti una sofferenza ovvero un'instabilità del ginocchio propriamente riferibile all'errore sanitario.
Pagina 10
9.4. Ed anzi, si segnala che, nel corso delle tre visite ortopediche effettuate a seguito dell'intervento nella primavera del 2016, nonché dalla risonanza magnetica del 24.08.2016, il paziente risultava in recupero
(v. all. 8, in cui si segnala, nel corso della visita di giugno 2016, un “utile recupero del tono muscolare isometrico ed isotonico in eccentrica e/o sforzo (bilancio dolore sforzo)”), tanto che, in data 13.07.2016, gli era stato anche rilasciato un certificato di avvenuta guarigione clinica a seguito dell'infortunio del
17.01.2016, senza ulteriori specificazioni (v. doc. 13 all. alla citazione, p. 4, certificato le cui risultanze si differenziano, quindi, da quello contenuto nel medesimo documento e rilasciato a parte attrice in data
01.02.2018, ove si legge “risulta clinicamente guarito con postumi invalidanti, da valutarsi in sede medico legale, dalle lesioni riportate nel riferito infortunio verificatosi l'08.10.2017”).
9.5. Di contro, come segnalato dai periti incaricati, “l'insufficienza del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro” viene per la prima volta accertata nel corso della visita medica effettuata dal Prof. in data 23.11.2017 e, quindi, a seguito del trauma patito da parte attrice in data 08.10.2017, Per_3 trauma che, come chiarito dai periti in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, “ha stretta attinenza non solo a livello anatomo-topografico ma anche relativamente alla dinamica”, dato che “riguarda il comparto anatomico dello stesso apparato articolare, con dinamica compatibile, e pertanto deve necessariamente essere considerato e valutato” (v. p. 47 dell'elaborato).
10. Del resto, l'imprecisa esecuzione di un intervento chirurgico non può rappresentare per il paziente un danno-evento di per sé risarcibile, essendo parte attrice onerata di individuare il nesso causale diretto tra la condotta dei sanitari e la lesione al proprio diritto alla salute.
10.1. Sotto questo specifico versante, deve, allora, evidenziarsi come le risultanze istruttorie permettono, da un lato, di accertare un esito sostanzialmente fausto dell'intervento chirurgico e, dall'altro, di escludere l'imputazione causale dell'attuale invalidità lamentata dal paziente - ma anche soltanto dell'infortunio dell'08.10.2017 e dell'inabilità temporanea che ne è conseguita - all'errore medico descritto in perizia con probabilità superiori al 50%.
10.2. Il primo profilo di analisi impone di evidenziare che è pacifico in atti che, sin dall'agosto 2017, il vesse ripreso ad allenarsi come giocatore semi-professionista con la propria squadra, Parte_1 all'esito di un'attività di recupero e fisioterapica graduale e costante, tanto che, sebbene con riferiti dolori e sensazione di instabilità, aveva addirittura disputato in una partita di campionato ad ottobre 2017, anno successivo all'operazione per cui è causa.
10.3. Deve precisarsi, a riguardo, che di dette sensazioni di dolore e instabilità al ginocchio riferite dai testi (escussi soltanto a seguito del deposito dell'elaborato definitivo), i periti hanno tenuto conto in sede di stesura dell'elaborato, in quanto è stato lo stesso paziente a riferire al dott. in sede di visita Persona_6 peritale di aver seguito la “fisioterapia a domicilio con le indicazioni date alla dimissione” e “che erano presenti dei fastidi al ginocchio a livello laterale e mediale durante la fisioterapia, e nel salire e scendere le scale”; di aver ripreso ad allenarsi nel mese di agosto 2017 “con scarsi problemi nell'effettuare la corsa in linea retta, ma con sensazione di fastidio nei cambi di direzione” (v. pp. 5 e 6 dell'elaborato).
10.4. Cionondimeno, il collegio peritale ha escluso che dette sensazioni dolorose e l'infortunio che ne è seguito fossero causalmente riconducibili all'intervento, precisando che la sensazione che “qualcosa non andava” percepita dal non è certo una sintomatologia clinica e non si comprende come Parte_1
Pagina 11
si possa porre in correlazione all'intervento chirurgico. Inoltre, non si può neanche affermare che il paziente sia stato fermo “sportivamente parlando” in quanto aveva già ripreso gli allenamenti (come riporta lo stesso CTP a pag 5), quindi una attività fisico-sportiva sicuramente intensa trattandosi di allenamenti in una squadra di calcio semiprofessionistica” (v. p. 46 dell'elaborato).
10.5. Le conclusioni rassegnate dai periti meritano di essere lette alla luce delle premesse di carattere generale dagli stessi svolte in sede di descrizione del trauma patito dal paziente nel gennaio 2016 ed affrontato dai sanitari operanti presso la struttura sanitaria convenuta.
10.6. In merito, i consulenti d'ufficio hanno precisato in premessa che, a prescindere dalla tecnica utilizzata (necessariamente chirurgica), “la ricostruzione del LCA non ripristina necessariamente la Cont normale biomeccanica, ciò probabilmente riflette il fatto che la funzione dell è complessa, poiché contribuisce alla stabilità rotazionale traslazionale anteriore e anterolaterale ed inoltre il legamento nativo svolge una importante funzione propriocettiva che comparta adattamenti compensatori neuromuscolari che non è possibile ripristinare con l'intervento chirurgico” (v. p. 26 dell'elaborato).
10.7. In altri termini, al trauma subito dall'odierno attore in data 17.01.2016 (lesione del legamento crociato anteriore) non corrisponde, tra le tecniche disponibili in base alla migliore scienza ed esperienza dell'epoca, un trattamento chirurgico che assicura un pieno ed immediato recupero e ripristino dello status quo ante, potendo comunque residuare proprio quella sensazione di instabilità lamentata dal paziente sotto sforzo.
10.8. Il risultato che il paziente poteva legittimamente attendersi dall'intervento del 18.03.2016 (ossia il miglioramento delle proprie condizioni e la ripresa delle sue quotidiane attività) risulta, invece, raggiunto, tanto che dopo soli tre mesi è tornato a svolgere la sua attività lavorativa (v. elaborato del dott. e dopo un anno e mezzo ha disputato in una partita di campionato semi- Persona_7 professionistica (circostanze più volte valorizzate nel corso dell'elaborato peritale;
v., in particolare, p.
35, ove si legge che la “non precisa esecuzione dell'intervento ha comunque consentito al paziente la ripresa dell'attività sportiva consistente in allenamenti in una squadra di calcio semiprofessionistica fino alla partecipazione ad una partita ufficiale nel mese di ottobre 2017, a circa 19 mesi dall'intervento chirurgico, periodo durante il quale non risulta documentata alcuna lassità legamentosa e/o instabilità articolare”).
11. Ed ancora, come anticipato, nemmeno quanto accaduto nel corso della partita dell'08.10.2017 può dirsi addebitabile all'errore medico con percentuale di probabilità pari o superiore al 50%.
11.1. Giova riportare, anche con riguardo a questo secondo profilo di analisi, quanto esposto dai periti in sede di descrizione degli interventi traumatici idonei ad incidere sulla lesione del crociato anteriore
(che, peraltro, nel corso dell'infortunio di ottobre si è soltanto distorto e distratto, con ulteriore lesione del corno posteriore del menisco esterno- e non leso, come nel 2016). In particolare, tra i traumi che possono cagionare la rottura del crociato, i c.t.u. hanno annoverato anche i “traumi non da contatto”, ossia “tutte quelle situazioni che si verificano con il piede appoggiato a terra in condizioni di carico, come l'arresto improvviso durante la corsa, i cambi di direzione, il salto o l'atterraggio, in cui l'energia generata dal movimento è troppo elevata per la resistenza del legamento, che quindi, andrà incontro a una lesione” (v. p. 25 della c.t.u.).
Pagina 12
11.2. Del resto, va evidenziato che i due infortuni che vengono qui in rilievo, ossia quello ante-intervento occorso in data 17.01.2016 e quello post-intervento verificatosi l'08.10.2017, sono entrambi traumi “non da contatto”, in quanto, nel primo caso, il sig. durante una partita di calcio, ricadendo a Parte_1 terra dopo un salto, ha accusato dolore e cedimento a livello del ginocchio destro, mentre, nell'altro, ha avvertito un cedimento al ginocchio ed è caduto a terra all'indietro a seguito di uno scatto laterale effettuato mentre correva.
11.3. A ciò deve aggiungersi che, tra le conseguenze del posizionamento del tunnel tibiale “oltre il limite del footprint nella linea del plateau e verticale” addebitabile ai sanitari, i periti hanno annoverato unicamente l'astratta possibilità che si verifichi una “ridotta resistenza, lassità in flessione, e possibile impeachment con il legamento crociato posteriore ai massimi gradi di flessione”, senza, come detto, poter appurare che dette conseguenze si siano effettivamente verificate nel caso di specie, in assenza di documentazione clinica in tal senso deponente (ed anzi, contenente indicazioni di segno contrario, attestanti la guarigione clinica del paziente).
11.4. Piuttosto, i periti, sempre a partire dalla documentazione clinica in atti, hanno sottolineato la rilevante entità del trauma occorso al paziente nel corso della partita dell'08.10.2017, deducendola dalla presenza di “una vasta area di edema intraspongioso a livello dell'emipiatto tibiale esterno”, dalla
“sinovite reattiva con versamento intrarticolare e a livello dello sfondato sottoquadricipitale” (v. risonanza magnetica del 27.10.2017, all. 10 alla citazione, ove, peraltro si segnala che “i tunnel ossei risultano ben affrontati con il neolegamento ben rappresentato nella gola intercondiloidea”; v. anche p.
34 dell'elaborato); inoltre, le conseguenze cliniche del trauma hanno spinto i c.t.u. addirittura a dubitare della dinamica dell'infortunio laddove hanno affermato che “soltanto una ipersollecitazione per uno scatto per quanto possa avvenire velocemente non provoca di certo un quadro anatomico come quello riscontrato in occasione della RMN del 27.10.2017, né una lesione del corno posteriore del menisco esterno come riscontato in corso dell'intervento chirurgico del 13.04.2018. Il CTP parla di “ginocchio instabile” ma fino alla partecipazione alla partita ufficiale nel mese di ottobre 2017 non risulta documentata alcuna instabilità articolare” (p. 47 dell'elaborato).
11.5. In definitiva, è plausibile che, se anche l'intervento del 18.03.2016 fosse stato eseguito a regola d'arte, a seguito della partita dell'08.10.2017, il sig. avrebbe comunque patito le Parte_3 conseguenze dannose descritte in citazione, dato che, fino a quel momento, il suo decorso post- operatorio poteva dirsi positivo in base all'intera documentazione clinica in atti.
11.6. Deve, inoltre, evidenziarsi che, alla luce di quanto coerentemente affermato in merito dai periti, “a seguito del non corretto orientamento del tunnel tibiale non risultano derivati periodi di invalidità oltre
a quelli normalmente conseguenti alla tipologia di intervento”, con conseguente esclusione di qualsivoglia inabilità temporanea imputabile alla struttura sanitaria convenuta.
12. Le valutazioni sinora esposte impongono, dunque, di rigettare la domanda risarcitoria del danno alla salute e del danno patrimoniale - coincidente con le spese mediche sostenute a seguito dell'operazione chirurgica del 18.03.2016 e prima del nuovo infortunio (esborsi conseguiti alla lesione del 17.01.2016 e non certo eziologicamente connesse all'intervento in sé considerato), sia quelle ad esso successive -, in
Pagina 13
quanto è “più probabile che non” che la ragione causale delle stesse sia rinvenibile, appunto, nel nuovo trauma e non nelle modalità esecutive dell'operazione per cui è causa.
13. Infine, deve escludersi la fondatezza anche della domanda risarcitoria afferente alla lesione del consenso informato lamentata da parte attrice.
13.1. In particolare, in citazione si denuncia che le informazioni afferenti alla patologia, alla diagnosi, alle alternative terapeutiche, ai probabili esiti ed ai relativi rischi connessi all'intervento chirurgico sono state affidate ad un mero modulo prestampato in cui le relative caselle non sono nemmeno state spuntate dal medico addetto alla sua compilazione, mentre, nel paragrafo successivo del modulo, in calce al quale vi è la firma del medico e del paziente, vi è unicamente la dicitura “ricostruzione LCA ginocchio DX”.
13.2. A tal riguardo i periti hanno segnalato che “nel modulo di consenso informato presente nella cartella clinica dell'Ospedale di Terni non tutte le caselle del modulo appaiono “spuntate” come dovrebbero;
vi è comunque esplicito riferimento al trattamento terapeutico a cui il paziente dovrà essere sottoposto “ricostruzione LCA ginocchio dx” e lo stesso risulta validamente firmato dal paziente e dal medico in data 18.03.2016” (v. p. 36 dell'elaborato e cartella clinica – p. 8 dell'all. 5 alla citazione, dalla quale emerge che effettivamente il paziente sembrerebbe essere stato informato, unicamente in ordine alla tipologia di trattamento e non in merito agli altri elementi sopra-citati, in quanto le relative caselle non risultano barrate).
13.3. Dette risultanze documentali meritano, tuttavia, di essere sia contestualizzate dal punto di vista fattuale sia lette alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità più di recente pronunciatasi in tema di violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
13.4. Quanto al primo profilo, come eccepito in sede di comparsa di risposta dalla sanitaria CP_10 convenuta, deve constatarsi che il paziente era stato dapprima visitato e poi operato dal medesimo chirurgo, il dott. , che già in data 18.01.2016 aveva prescritto al sig. trattamenti Per_1 Parte_1 opportuni, indirizzandolo altresì per una risonanza magnetica da effettuare “per definizione diagnostica del trattamento ortopedico” (all. 1), per poi, in data 20.01.2016, presa visione dell'esame RMN, confermare la diagnosi clinica, e programmare l'intervento per l'inizio del mese di marzo 2016 (all. 3).
13.5. Ne deriva che, già a gennaio 2016, il paziente aveva prestato il suo consenso ad essere inserito in lista d'attesa per l'intervento, poi eseguito ben due mesi dopo, periodo durante il quale aveva certamente avuto tempo per riflettere ulteriormente sulla congruità dello stesso.
13.6. Inoltre, assume dirimente rilievo la considerazione per cui i periti hanno evidenziato, come detto, che soltanto un'operazione chirurgica può garantire un pieno recupero in presenza di una lesione del legamento crociato anteriore e che, nel caso di specie, la tipologia di intervento praticata presso la
Struttura sanitaria convenuta in data 18.03.2016 era adeguata al caso di specie e corrispondente al gold standard dell'epoca.
13.7. Ne consegue che è del tutto plausibile presumere che il consenso prestato da parte attrice in occasione dell'intervenuto per cui è causa - anche a voler dedurre dalla mancata spunta di tutte le caselle che non fosse “pienamente informato” - sarebbe stato accordato anche all'esito di un'informativa del tutto puntuale e completa, atteso che il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di
Pagina 14
necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit, v. Cass. 17806/2020).
13.8. Del resto, l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, atteso che, in presenza di un lamentato danno alla salute “l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente”, il quale è onerato di allegare specificamente i fatti dimostrativi della opzione “a monte” che il paziente avrebbe esercitato, nonché, nel caso in cui la lesione del consenso informato sia dedotta quale fonte di danni diversi ed ulteriori rispetto alla lesione dell'integrità fisica, anche gli specifici pregiudizi ulteriori patiti, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (v. Cass. 16633/2023, la quale richiama
Cass. n. 28985/2019 e Cass. 19199/2018).
13.9. Pertanto, qualora l'intervento prospettato coincida con la best option di trattamento nel caso concreto, è ben possibile presumere che il paziente, anche in presenza di una più completa informazione, avrebbe comunque prestato il suo consenso, con la conseguenza per cui l'imperita esecuzione dell'operazione potrebbe, semmai, dar luogo al risarcimento del solo danno alla salute (sempre che risulti provata la sua correlazione eziologica con l'errore medico, il che nella specie è stato escluso), ma non anche al risarcimento del danno da violazione del consenso informato (v. Cass. 16633/2023, cit., cfr. anche Trib. Milano, 19.01.2023, n. 352).
14. In altri termini, non è sostenibile, in base al ragionamento di natura necessariamente presuntiva sotteso ad un accertamento siffatto, quanto dedotto da parte attrice, secondo la quale, se fosse stata resa compiutamente edotta dei rischi insiti nell'intervento non si sarebbe sottoposta allo stesso, preferendo, piuttosto, rimanere con la lesione al legamento non curata ovvero optando per non meglio specificati approfondimenti.
14.1. Peraltro, come evidenziato in sede di comparsa di risposta, il paziente ha comunque sentito un altro parere dopo essere stato inserito nella lista d'attesa per l'intervento chirurgico del 18.03.2016, effettuando, in data 14/02/2016, un'ulteriore RMN presso la “al fine di avere un parere CP_2 ulteriore”, chiedendo altresì “un consulto al Prof. il quale confermava la diagnosi Persona_2 del Dott. e la necessità di un intervento ricostruttivo del legamento crociato” (v. p. 2 della Per_1 citazione e all. 4 alla stessa).
14.2. Non vi è, dunque, sufficiente prova della correlazione eziologica tra la possibile insufficienza informativa fornita dal medico operante in occasione dell'intervento chirurgico del 18.03.2016 e la dedotta lesione del diritto all'autodeterminazione di parte attrice.
15. In definitiva, nessun capo della domanda risarcitoria attorea può essere accolto per difetto di prova del nesso causale tra le condotte colpose ascritte ai sanitari e le conseguenze dannose così come articolate nell'atto introduttivo.
16. D'altro canto, la regolamentazione delle spese di lite non può non risentire dell'accertato inadempimento ascrivibile, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. alla Struttura ospedaliera convenuta, essendo emerso, come detto, che l'operazione chirurgica per cui è causa ha dato luogo ad un
Pagina 15
posizionamento non ottimale del tunnel tibiale. Il che impone di escludere l'arbitrarietà dell'iniziativa processuale intrapresa da parte attrice, andata incontro a reiezione esclusivamente per l'assenza di prova, in concreto, del nesso causale tra l'errore medico e l'attuale condizione psico-fisica del paziente, sicché risulterebbe iniquo, a fronte del quadro fattuale complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria espletata, far gravare interamente il peso economico del giudizio sull'odierno attore (v. Cass.
79972/2022; Cass. 15495/2022).
16.1. Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico paritario delle due parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 361/2020 tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in parti uguali.
Terni, 02/02/2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
Pagina 16