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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2612/2025 promossa tra:
(C. F. ), elettivamente domiciliata alla Via Rosati Parte_1 C.F._1 n.159/B, in Foggia (FG) presso lo studio dell'Avv. Biase Mafrolla, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C. F. , elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2 MO PE n.42 in Stornara (FG) presso lo studio dell'Avv. Michele Di Gaetano, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. OGGETTO: modifica condizioni divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 08.10.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui al relativo verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co4 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato in data 03.6.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: che con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1183/2022 del 05.5.2022 (pubbl. il
[...] 03.5.2022) le parti sono addivenute alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni convenute dalle stesse con la scrittura privata del 26.10.2021; che con tale convenzione le parti avevano previsto l'affidamento condiviso dei figli attualmente di anni 17, e Persona_1
, attualmente di anni 13, il loro collocamento presso la madre e la corresponsione da parte del Per_2 padre di un assegno di mantenimento in favore dei figli;
che nulla è stato previsto in merito all'A.U.U.; che lei attualmente percepisce solo il 50% dell'A.U.U.; che a lei spetterebbe percepire l'intero A.U.U., in quanto genitrice collocataria dei minori e per quanto affermato dalla Circolare INPS 23/2022; che lei è la figura genitoriale maggiormente impegnata nell'accudimento quotidiano dei minori;
che il resistente non avrebbe versato alcune somme dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli;
che a causa dell'inadempimento del resistente all'ordinanza del 27.11.2016 emessa nel procedimento di separazione, la ricorrente ha notificato atto di precetto al intimandogli il pagamento delle CP_1 somme stabilite per l'assegno di mantenimento in favore dei minori;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020 del 18.9.2020, in seguito ad opposizione all'atto di precetto del resistente, la pagina 1 di 7 ricorrente è stata riconosciuta creditrice della somma di € 5.856,00 e che il resistente ha parzialmente corrisposto tale somma;
che in conseguenza dell'adempimento parziale del la ricorrente gli CP_1 ha notificato nuovo atto di precetto intimandogli il pagamento della somma residua;
che attualmente il secondo la tesi della ricorrente, non adempirebbe alle spese straordinarie per il piano CP_1 terapeutico dentale per il figlio . Per_2 Pertanto, la ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore la corresponsione dell'intero ammontare dell'A.U.U. stabilito in favore dei figli e la condanna alle spese del giudizio del resistente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata 04.9.2025 si è costituito e ha Controparte_1 dedotto: che, secondo la propria tesi, in base alla normativa sull'A.U.U. il detto riconoscimento economico deve essere erogato dall'INPS in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo tra le parti o specifico provvedimento del Giudice;
che tra le parti non vi è stato alcun accordo per l'attribuzione esclusiva dell'A.U.U a uno di loro, né un provvedimento giudiziale che abbia disposto in tal senso;
che l'affidamento dei figli è stato disposto in maniera condivisa;
che la collocazione prevalente dei figli non significa affidamento esclusivo né, secondo il resistente, potrebbe attribuire automaticamente l'A.U.U. a uno dei genitori, perché anche il CP_1 vede e tiene con sé i figli;
che, “pur trovandosi in oggettive difficoltà economiche, non ha mai fatto venir meno la propria presenza nella vita dei figli, che continua a frequentare regolarmente nei giorni previsti dagli accordi” e ha sempre provveduto al loro mantenimento;
che vi sono due decisioni del Tribunale di Foggia, la prima, la sentenza di separazione n.3516/2016, che ha disposto a titolo di mantenimento per la prole l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio e la seconda, la sentenza di divorzio n.1183/2022, che ha recepito gli accordi convenuti tra i coniugi, i quali prevedevano la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ad € 180,00 mensili per ciascuno di loro;
che dal marzo 2022 al febbraio 2025, l'intero importo dell'A.U.U. è stato percepito solo dalla ricorrente e che solo dal marzo 2025, dopo averne fatta richiesta, lui percepisce il 50% di tale assegno;
che per quanto riguarda la somma non ancora corrisposta degli importi relativi all'assegno di mantenimento, la ricorrente ha intrapreso “azione esecutiva anche presso terzi”; che con la scrittura privata di cui agli accordi di divorzio il resistente si era impegnato a corrispondere a favore della
[...] la somma di € 5.856,00 derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020 in rate CP_1 mensili di € 100,00 e che ha già corrisposto l'importo di € 2.756,00; che non ha corrisposto la somma residua di € 3.100,00 di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020, perché la ha CP_2 percepito in via esclusiva l'A.U.U. in favore dei figli;
che è suo intento recuperare la somma di € 7.200,00 “relativa alla propria quota di AUU nella misura del 50%, sin dalla sua istituzione (marzo 2022) e per tutta la durata della percezione esclusiva (febbraio 2025) da parte della ricorrente, percepita oltre il 50%”, motivo per cui ha formulato domanda riconvenzionale. Pertanto, il resistente ha così concluso: “1) in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile perché infondato in fatto ed in diritto;
2) rigettare integralmente il ricorso proposto dalla signora
, in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale, riconoscere dovuta al resistente la quota di AUU nella misura del 50%, sin dalla sua istituzione e per tutta la durata della percezione esclusiva da parte della ricorrente, e, pertanto, condannare la signora al pagamento della somma di € 7.200,00, ovvero la somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, indebitamente percepita oltre il 50% dalla ricorrente, con ogni conseguente statuizione in punto di interessi e rivalutazione monetaria”; condanna alle spese processuali della ricorrente. Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 08.10.2025, all'esito della quale il Giudice si è riservato e con ordinanza del giorno 08.11.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., pervenuto in data 19.11.2025.
*****
1. Sulla rideterminazione del versamento dell'A.U.U. in favore dei figli. pagina 2 di 7 Al fine di affrontare più compiutamente la presente fattispecie di modifica delle condizioni di divorzio, bisogna brevemente ripercorrere le posizioni delle parti in ordine logico. Le parti sono addivenute alla cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale con sentenza del Tribunale di Foggia n.1183/2022 del 02.5.2022 (pubbl. il 03.5.2022), che ha omologato le condizioni convenute tra le parti, le quali nulla stabilivano in merito al versamento dell'A.U.U.
ricorrente, ha chiesto il versamento dell'intero A.U.U. stabilito in favore dei figli, Controparte_3 in quanto genitrice collocataria prevalente dei minori e creditrice della somma di € 3.100,00 quali assegni di mantenimento in favore dei figli non ancora versati dal resistente in ragione della sentenza di separazione. La ricorrente afferma di avere diritto all'intera corresponsione dell'A.U.U. in base all'orientamento più recente della Corte di Cassazione in tema di Assegno Unico Universale e in virtù della Circolare INPS 23/2022. La a sostegno della propria tesi ha esposto che con atto di precetto notificato al resistente in CP_2 data 14.5.2018 gli ha intimato il pagamento della somma totale di € 7.500,00 (cfr. atto di precetto del 24.4.2018). A seguito dell'opposizione del il Tribunale di Foggia con la sentenza CP_1
n.1177/2020 del 18.9.2020 ha riconosciuto l'attuale ricorrente creditrice della minor somma di € 5.856,00. Tale somma è stata parzialmente corrisposta del resistente, per cui la afferma di CP_2 essere ancora creditrice della somma residua di € 3.100,00, che ha provveduto a richiedere al
[...] con un ulteriore atto di precetto del 29.5.2025. CP_1 La ricorrente ha aggiunto di aver percepito l'intero ammontare dell'A.U.U. dal momento della sentenza di divorzio del Tribunale di Foggia n.1183/2022 del 02.5.2022 (pubbl. il 03.5.2022), che ha recepito gli accordi intercorsi tra i coniugi, i quali, tuttavia, come già detto, nulla stabilivano per la corresponsione dell'A.U.U. Tale Assegno è stato corrisposto dall'I.N.P.S. interamente alla ricorrente fino al febbraio 2025 e solo da marzo 2025 l'Assegno Unico Universale è stato corrisposto al 50% tra le parti, a seguito di istanza del resistente. Costituitosi nel presente procedimento, resistente, ha affermato che il versamento Controparte_1 della metà dell'A.U.U. spetta anche lui, in assenza di espresso accordo tra le parti o di statuizione da parte del Giudice. Il resistente ha sostenuto di frequentare regolarmente i figli e di corrispondere regolarmente in loro favore l'assegno di mantenimento, secondo gli accordi di divorzio intercorsi tra gli ex coniugi e omologati dal Tribunale. Pertanto, il resistente ha chiesto che l'A.U.U. continui ad essere corrisposto al 50% tra i genitori affidatari dei minori e, in via riconvenzionale, la ripetizione del 50% dell'A.U.U. corrisposto all'ex moglie dal momento dalla sentenza di divorzio del 2022 fino al febbraio 2025. Pertanto, sulla base del potere/dovere del Giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in assenza o difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. ex multis Cass. civ. ord. n.5153/2019), e qualificata la presente domanda come di modifica delle condizioni di divorzio, si deve premettere che secondo l'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengono giustificati motivi” le parti, in ogni tempo, possono chiedere “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Quanto appena affermato si ricollega anche alla previsione dell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”. I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni già adottate sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi stipulati, con la conseguenza che non rientrano in tale novero i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (si veda Cass. civ. n.28436/2017; Cass. civ. n.11488/2008). pagina 3 di 7 La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae, cioè di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra le parti al mutamento della situazione di fatto, nel caso in cui tale modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio. Pertanto, il Giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, comportando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al momento in cui è stato adottato il relativo provvedimento (si veda Cass. civ. 2147/2003). Si afferma ciò in ragione del consolidato principio secondo cui in materia di diritto di famiglia, le decisioni passano in cosa giudicata rebus sic stantibus. Pertanto, tali decisioni sono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Cass. civ. ord. n.944/2023; si vedano anche Cass. Civ. n.19020/2020; Cass. civ. n.2953/2017; Cass. civ. 30033/2011; Cass. Civ. 17320/2005). Orbene, in tale sede, pertanto, non si accerterà se spetta o meno il diritto alla percezione dell'A.U.U. alle parti, ma se sono mutate le condizioni economiche rispetto al momento della sentenza di divorzio del Tribunale di Foggia n.1183/2022 del 02.5.2025 (pubbl. il 03.5.2022), che ha omologato gli accordi convenuti tra gli ex coniugi in data 15.9.2021, e se tali mutate condizioni incidano in concreto sulle condizioni patrimoniali delle parti, determinandone uno squilibrio, tale da giustificare una rivisitazione. Tanto premesso, è opportuno ribadire che gli ex coniugi nei patti di divorzio nulla avevano previsto circa la quota della corresponsione dell'A.U.U. (o dei vecchi Assegni Familiari) e il Giudice nulla aveva deciso su quest'ultima nella già menzionata sentenza di divorzio. L'art. 2 co 2 D.Lgs 230/2021 in materia di A.U.U. prevede che “l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 e 5”. L'art. 6 co 4 D.Lgs. 230/2021 prevede che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Pertanto, già da tale chiara formulazione risulta pacifico che l'A.U.U., in caso di affidamento condiviso, spetta interamente al genitore istante solamente in caso di accordo tra i genitori, mentre in caso di affidamento esclusivo viene corrisposto interamente al genitore affidatario, anche in mancanza di accordo. Infatti, nel caso di affidamento condiviso, in mancanza di accordo, un genitore, parimenti affidatario, può in qualsiasi momento presentare idonea istanza all'I.N.P.S. per il versamento in suo favore del 50% dell'Assegno, anche successivamente alla richiesta dell'altro genitore. La Circolare INPS n.23/2022, a chiarimento, sotto al capitolo “erogazione del beneficio” afferma che
“ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.230/2021, l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, in base alla scelta e alle dichiarazioni dei richiedenti. Ancora, più nello specifico, esplicitando quanto appena detto, la predetta circolare afferma “ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%”. La medesima circolare aggiunge che “nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può pagina 4 di 7 optare per il pagamento ripartito al 50%. […] Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, ferma restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%”. Pertanto, emerge chiaramente, anche dalla interpretazione fornita dall'INPS nella circolare 23/2022, che l'A.U.U., in caso di affidamento condiviso spetta al 50% tra i genitori, in mancanza di accordo tra le parti;
mentre in caso di affidamento esclusivo, in mancanza di un diverso accordo, spetta al 100% al genitore affidatario dei minori, anche in considerazione dell'art. 2 co2 D.Lgs. 230/2021. Tuttavia, il Giudice, anche in caso di affidamento condiviso e collocamento del figlio prevalentemente presso uno dei genitori, può prevedere che l'A.U.U. sia interamente corrisposto dal genitore collocatario, avuto riguardo a tutte le condizioni, a cagione, proprio, della ratio dell'A.U.U. di strumento a sostegno della genitorialità che il Giudice della Famiglia può utilizzare per raggiungere o, quanto meno, perseguire condizioni di maggiore equilibrio economico tra le parti a tutela della prole. La soluzione appena indicata dell'art. 6 co4 D.Lgs. non contrasta con Cass. civ. ord. n.4672/2025, citata dalla ricorrente, anzi specifica le opzioni interpretative in campo e definisce i poteri del Giudice. La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione nella menzionata ordinanza trae origine da un procedimento di divorzio definito dal Tribunale di Lanciano, tra l'altro, stabilendo l'intera corresponsione dell'A.U.U. alla madre, presso la quale era stato collocato prevalentemente il figlio minore, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La Corte di Appello di L'Aquila aveva confermato la decisione del Tribunale di Lanciano dell'intera corresponsione dell'A.U.U. alla madre. Sul ricorso proposto dal padre, che riteneva non possibile in caso di affidamento condiviso che il Giudice potesse prevedere l'intera corresponsione dell'Assegno al genitore collocatario del figlio minore, la Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, che il Giudice possa statuire l'intera percezione dell'A.U.U. a uno dei genitori, non solo in caso di affido esclusivo, ma anche in caso di affidamento condiviso e quando non vi sia accordo tra i genitori nell'ambito dell'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al Giudice ai fini del perseguimento dello scopo della misura dell'A.U.U., “finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità” (vedi Cass. civ. 4672/2025). Pertanto, in tale contesto, afferma la Corte che è potere e facoltà del Giudice stabilire con proprio provvedimento l'intera corresponsione dell'A.U.U. a uno dei genitori, anche in caso di affidamento condiviso dei figli, avendo riguardo alle condizioni del caso concreto. Invece, nel caso in cui vi sia un unico genitore affidatario (es. affidamento esclusivo), l'A.U.U. spetta a tale genitore, anche in assenza di espressa decisione del Giudice e in mancanza di accordo tra le parti, in maniera tale da garantire
“l'immediato pagamento e superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps” (vedi Cass. 4672/2025). La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'INPS n.23/22, la quale specifica che 'qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento del 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento'. Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini l'immediato pagamento
pagina 5 di 7 dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps”. Pertanto, è chiaro anche dalla menzionata ordinanza Cass. n.4672/2025 che in caso di affidamento esclusivo o c.d. super esclusivo (o a maggior ragione in caso di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale) l'A.U.U., in mancanza di accordo tra le parti e previsione del Giudice in merito, viene “automaticamente” interamente corrisposto al genitore affidatario (vedi Cass. civ. 4672/2025 “va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario), che cura interamente le vicende del minore, prendendo anche decisioni di straordinaria amministrazione nei suoi interessi. Invece, in caso di affidamento condiviso dei figli l'A.U.U. può essere interamente corrisposto a uno dei genitori, esercenti parimenti la responsabilità genitoriale, in due casi: a) in caso di accordo tra gli stessi;
b) per provvedimento del Giudice che, valutate le circostanze del caso concreto, lo consideri opportuno. Non sfugge al Collegio, pertanto, la funzione equilibratrice che l'attribuzione dell'assegno unico può aiutare a conseguire, avendone già fatta applicazione. Occorre, tuttavia, verificare la ricorrenza della fattispecie analizzata dalla Corte nel caso di specie. Orbene, si osserva sul punto che, vertendo il giudizio nella modifica delle condizioni di divorzio e non essendovi stato un accordo tra le parti, l'A.U.U., in base ai criteri sopra ricordati, deve ritenersi spettante al 50% a ciascuno dei genitori. La ricorrente nel presente giudizio non ha posto a fondamento della domanda le mutate condizioni, anche economiche, che avrebbero potuto comportare all'attualità il vaglio di una diversa ripartizione della corresponsione dell'A.U.U. rispetto alla sentenza di divorzio. Le motivazioni addotte dalla circa la collocazione prevalente dei minori presso di sé e Parte_1 l'essere creditrice della somma di € 3.100,00 nei confronti del non sono infatti dirimenti ai CP_1 fini di una diversa conclusione. La prima perché, come ampiamente visto, in caso di disaccordo tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (uno dei requisiti dell'A.U.U., insieme a quelli reddituali), l'Assegno Unico Universale viene corrisposto al 50% tra i richiedenti, a meno che la corresponsione per intero dell'Assegno a uno dei genitori non venga disposto dal Giudice. Inoltre, è pacifico che il resistente, anche lui esercente la responsabilità genitoriale sui figli, eserciti regolarmente il proprio diritto di visita e corrisponda all'attualità l'assegno di mantenimento nei confronti di e . Persona_1 Per_2 La seconda motivazione circa l'essere creditrice nei confronti del resistente della somma di € 3.100,00 è priva di pregio, perché riguarda una questione affrontata in altro giudizio, terminato con sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020 del 18.9.2020, che ha riconosciuto la creditrice di alcune Parte_1 somme per il recupero delle quali sembra certo che la ricorrente abbia già intrapreso ogni e più idonea azione e misura (cfr. pignoramento presso terzi). Infine, il riconoscimento del 50% dell'A.U.U. in favore dei figli al resistente si collega alla ratio dell'Assegno Unico Universale, cioè quella di sostegno alla genitorialità per quanto occorrente nell'interesse dei figli, di cui, si ribadisce, anche il si prende, pacificamente, cura CP_1 materialmente e moralmente. Pertanto, per tutti i motivi esposti in precedenza, non essendovi fatti sopravvenuti rilevanti che consentano una diversa valutazione, anche, economica, la domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, con il riconoscimento del 50% dell'A.U.U. in favore di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
2. Sulla domanda riconvenzionale del resistente di restituzione da parte della ricorrente delle somme erogate dall'INPS come A.U.U.
pagina 6 di 7 Il resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, “la restituzione” della somma di € 7.200,00 o in quella maggiore o minore “indebitamente percepita” come A.U.U. dalla ricorrente in misura maggiore del 50%, con conseguente statuizione in punto di interessi e rivalutazione monetaria. La presente domanda è inammissibile e, comunque, infondata nel merito. In primo luogo, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso procedimento il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di modifica delle condizioni di divorzio (o di separazione o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o versamento somme, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010). In secondo luogo, pur volendo andare oltre l'aspetto anzidetto, deve evidenziarsi come una eventuale compensazione tra le rispettive posizioni debitorie/creditorie ben avrebbe potuto essere avanzata nei giudizi in cui la ricorrente ha azionato il proprio credito, l'eventuale giudicato formatosi negli stessi coprendo il dedotto ed il deducibile (cfr. atto di precetto 24.4.2018, sentenza 1177/2020, atto di precetto 29.5.2025, atto di pignoramento presso terzi 27.5.2025). Per tutti tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal resistente.
3. Sulle spese di lite In considerazione dell'esito della controversia con la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda della ricorrente di modifica delle condizioni di divorzio, disponendo che l'A.U.U. vada percepito al 50% tra le parti, così come da parte motiva;
• Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal resistente, così come da parte motiva;
• Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 23.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2612/2025 promossa tra:
(C. F. ), elettivamente domiciliata alla Via Rosati Parte_1 C.F._1 n.159/B, in Foggia (FG) presso lo studio dell'Avv. Biase Mafrolla, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C. F. , elettivamente domiciliato alla Via Controparte_1 C.F._2 MO PE n.42 in Stornara (FG) presso lo studio dell'Avv. Michele Di Gaetano, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale. OGGETTO: modifica condizioni divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 08.10.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui al relativo verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co4 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato in data 03.6.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: che con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1183/2022 del 05.5.2022 (pubbl. il
[...] 03.5.2022) le parti sono addivenute alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni convenute dalle stesse con la scrittura privata del 26.10.2021; che con tale convenzione le parti avevano previsto l'affidamento condiviso dei figli attualmente di anni 17, e Persona_1
, attualmente di anni 13, il loro collocamento presso la madre e la corresponsione da parte del Per_2 padre di un assegno di mantenimento in favore dei figli;
che nulla è stato previsto in merito all'A.U.U.; che lei attualmente percepisce solo il 50% dell'A.U.U.; che a lei spetterebbe percepire l'intero A.U.U., in quanto genitrice collocataria dei minori e per quanto affermato dalla Circolare INPS 23/2022; che lei è la figura genitoriale maggiormente impegnata nell'accudimento quotidiano dei minori;
che il resistente non avrebbe versato alcune somme dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli;
che a causa dell'inadempimento del resistente all'ordinanza del 27.11.2016 emessa nel procedimento di separazione, la ricorrente ha notificato atto di precetto al intimandogli il pagamento delle CP_1 somme stabilite per l'assegno di mantenimento in favore dei minori;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020 del 18.9.2020, in seguito ad opposizione all'atto di precetto del resistente, la pagina 1 di 7 ricorrente è stata riconosciuta creditrice della somma di € 5.856,00 e che il resistente ha parzialmente corrisposto tale somma;
che in conseguenza dell'adempimento parziale del la ricorrente gli CP_1 ha notificato nuovo atto di precetto intimandogli il pagamento della somma residua;
che attualmente il secondo la tesi della ricorrente, non adempirebbe alle spese straordinarie per il piano CP_1 terapeutico dentale per il figlio . Per_2 Pertanto, la ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore la corresponsione dell'intero ammontare dell'A.U.U. stabilito in favore dei figli e la condanna alle spese del giudizio del resistente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata 04.9.2025 si è costituito e ha Controparte_1 dedotto: che, secondo la propria tesi, in base alla normativa sull'A.U.U. il detto riconoscimento economico deve essere erogato dall'INPS in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo tra le parti o specifico provvedimento del Giudice;
che tra le parti non vi è stato alcun accordo per l'attribuzione esclusiva dell'A.U.U a uno di loro, né un provvedimento giudiziale che abbia disposto in tal senso;
che l'affidamento dei figli è stato disposto in maniera condivisa;
che la collocazione prevalente dei figli non significa affidamento esclusivo né, secondo il resistente, potrebbe attribuire automaticamente l'A.U.U. a uno dei genitori, perché anche il CP_1 vede e tiene con sé i figli;
che, “pur trovandosi in oggettive difficoltà economiche, non ha mai fatto venir meno la propria presenza nella vita dei figli, che continua a frequentare regolarmente nei giorni previsti dagli accordi” e ha sempre provveduto al loro mantenimento;
che vi sono due decisioni del Tribunale di Foggia, la prima, la sentenza di separazione n.3516/2016, che ha disposto a titolo di mantenimento per la prole l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio e la seconda, la sentenza di divorzio n.1183/2022, che ha recepito gli accordi convenuti tra i coniugi, i quali prevedevano la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ad € 180,00 mensili per ciascuno di loro;
che dal marzo 2022 al febbraio 2025, l'intero importo dell'A.U.U. è stato percepito solo dalla ricorrente e che solo dal marzo 2025, dopo averne fatta richiesta, lui percepisce il 50% di tale assegno;
che per quanto riguarda la somma non ancora corrisposta degli importi relativi all'assegno di mantenimento, la ricorrente ha intrapreso “azione esecutiva anche presso terzi”; che con la scrittura privata di cui agli accordi di divorzio il resistente si era impegnato a corrispondere a favore della
[...] la somma di € 5.856,00 derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020 in rate CP_1 mensili di € 100,00 e che ha già corrisposto l'importo di € 2.756,00; che non ha corrisposto la somma residua di € 3.100,00 di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020, perché la ha CP_2 percepito in via esclusiva l'A.U.U. in favore dei figli;
che è suo intento recuperare la somma di € 7.200,00 “relativa alla propria quota di AUU nella misura del 50%, sin dalla sua istituzione (marzo 2022) e per tutta la durata della percezione esclusiva (febbraio 2025) da parte della ricorrente, percepita oltre il 50%”, motivo per cui ha formulato domanda riconvenzionale. Pertanto, il resistente ha così concluso: “1) in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile perché infondato in fatto ed in diritto;
2) rigettare integralmente il ricorso proposto dalla signora
, in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale, riconoscere dovuta al resistente la quota di AUU nella misura del 50%, sin dalla sua istituzione e per tutta la durata della percezione esclusiva da parte della ricorrente, e, pertanto, condannare la signora al pagamento della somma di € 7.200,00, ovvero la somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, indebitamente percepita oltre il 50% dalla ricorrente, con ogni conseguente statuizione in punto di interessi e rivalutazione monetaria”; condanna alle spese processuali della ricorrente. Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 08.10.2025, all'esito della quale il Giudice si è riservato e con ordinanza del giorno 08.11.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., pervenuto in data 19.11.2025.
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1. Sulla rideterminazione del versamento dell'A.U.U. in favore dei figli. pagina 2 di 7 Al fine di affrontare più compiutamente la presente fattispecie di modifica delle condizioni di divorzio, bisogna brevemente ripercorrere le posizioni delle parti in ordine logico. Le parti sono addivenute alla cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale con sentenza del Tribunale di Foggia n.1183/2022 del 02.5.2022 (pubbl. il 03.5.2022), che ha omologato le condizioni convenute tra le parti, le quali nulla stabilivano in merito al versamento dell'A.U.U.
ricorrente, ha chiesto il versamento dell'intero A.U.U. stabilito in favore dei figli, Controparte_3 in quanto genitrice collocataria prevalente dei minori e creditrice della somma di € 3.100,00 quali assegni di mantenimento in favore dei figli non ancora versati dal resistente in ragione della sentenza di separazione. La ricorrente afferma di avere diritto all'intera corresponsione dell'A.U.U. in base all'orientamento più recente della Corte di Cassazione in tema di Assegno Unico Universale e in virtù della Circolare INPS 23/2022. La a sostegno della propria tesi ha esposto che con atto di precetto notificato al resistente in CP_2 data 14.5.2018 gli ha intimato il pagamento della somma totale di € 7.500,00 (cfr. atto di precetto del 24.4.2018). A seguito dell'opposizione del il Tribunale di Foggia con la sentenza CP_1
n.1177/2020 del 18.9.2020 ha riconosciuto l'attuale ricorrente creditrice della minor somma di € 5.856,00. Tale somma è stata parzialmente corrisposta del resistente, per cui la afferma di CP_2 essere ancora creditrice della somma residua di € 3.100,00, che ha provveduto a richiedere al
[...] con un ulteriore atto di precetto del 29.5.2025. CP_1 La ricorrente ha aggiunto di aver percepito l'intero ammontare dell'A.U.U. dal momento della sentenza di divorzio del Tribunale di Foggia n.1183/2022 del 02.5.2022 (pubbl. il 03.5.2022), che ha recepito gli accordi intercorsi tra i coniugi, i quali, tuttavia, come già detto, nulla stabilivano per la corresponsione dell'A.U.U. Tale Assegno è stato corrisposto dall'I.N.P.S. interamente alla ricorrente fino al febbraio 2025 e solo da marzo 2025 l'Assegno Unico Universale è stato corrisposto al 50% tra le parti, a seguito di istanza del resistente. Costituitosi nel presente procedimento, resistente, ha affermato che il versamento Controparte_1 della metà dell'A.U.U. spetta anche lui, in assenza di espresso accordo tra le parti o di statuizione da parte del Giudice. Il resistente ha sostenuto di frequentare regolarmente i figli e di corrispondere regolarmente in loro favore l'assegno di mantenimento, secondo gli accordi di divorzio intercorsi tra gli ex coniugi e omologati dal Tribunale. Pertanto, il resistente ha chiesto che l'A.U.U. continui ad essere corrisposto al 50% tra i genitori affidatari dei minori e, in via riconvenzionale, la ripetizione del 50% dell'A.U.U. corrisposto all'ex moglie dal momento dalla sentenza di divorzio del 2022 fino al febbraio 2025. Pertanto, sulla base del potere/dovere del Giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in assenza o difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. ex multis Cass. civ. ord. n.5153/2019), e qualificata la presente domanda come di modifica delle condizioni di divorzio, si deve premettere che secondo l'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengono giustificati motivi” le parti, in ogni tempo, possono chiedere “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Quanto appena affermato si ricollega anche alla previsione dell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”. I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni già adottate sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi stipulati, con la conseguenza che non rientrano in tale novero i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (si veda Cass. civ. n.28436/2017; Cass. civ. n.11488/2008). pagina 3 di 7 La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae, cioè di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra le parti al mutamento della situazione di fatto, nel caso in cui tale modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio. Pertanto, il Giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, comportando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al momento in cui è stato adottato il relativo provvedimento (si veda Cass. civ. 2147/2003). Si afferma ciò in ragione del consolidato principio secondo cui in materia di diritto di famiglia, le decisioni passano in cosa giudicata rebus sic stantibus. Pertanto, tali decisioni sono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Cass. civ. ord. n.944/2023; si vedano anche Cass. Civ. n.19020/2020; Cass. civ. n.2953/2017; Cass. civ. 30033/2011; Cass. Civ. 17320/2005). Orbene, in tale sede, pertanto, non si accerterà se spetta o meno il diritto alla percezione dell'A.U.U. alle parti, ma se sono mutate le condizioni economiche rispetto al momento della sentenza di divorzio del Tribunale di Foggia n.1183/2022 del 02.5.2025 (pubbl. il 03.5.2022), che ha omologato gli accordi convenuti tra gli ex coniugi in data 15.9.2021, e se tali mutate condizioni incidano in concreto sulle condizioni patrimoniali delle parti, determinandone uno squilibrio, tale da giustificare una rivisitazione. Tanto premesso, è opportuno ribadire che gli ex coniugi nei patti di divorzio nulla avevano previsto circa la quota della corresponsione dell'A.U.U. (o dei vecchi Assegni Familiari) e il Giudice nulla aveva deciso su quest'ultima nella già menzionata sentenza di divorzio. L'art. 2 co 2 D.Lgs 230/2021 in materia di A.U.U. prevede che “l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 e 5”. L'art. 6 co 4 D.Lgs. 230/2021 prevede che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Pertanto, già da tale chiara formulazione risulta pacifico che l'A.U.U., in caso di affidamento condiviso, spetta interamente al genitore istante solamente in caso di accordo tra i genitori, mentre in caso di affidamento esclusivo viene corrisposto interamente al genitore affidatario, anche in mancanza di accordo. Infatti, nel caso di affidamento condiviso, in mancanza di accordo, un genitore, parimenti affidatario, può in qualsiasi momento presentare idonea istanza all'I.N.P.S. per il versamento in suo favore del 50% dell'Assegno, anche successivamente alla richiesta dell'altro genitore. La Circolare INPS n.23/2022, a chiarimento, sotto al capitolo “erogazione del beneficio” afferma che
“ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.230/2021, l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, in base alla scelta e alle dichiarazioni dei richiedenti. Ancora, più nello specifico, esplicitando quanto appena detto, la predetta circolare afferma “ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%”. La medesima circolare aggiunge che “nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può pagina 4 di 7 optare per il pagamento ripartito al 50%. […] Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, ferma restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%”. Pertanto, emerge chiaramente, anche dalla interpretazione fornita dall'INPS nella circolare 23/2022, che l'A.U.U., in caso di affidamento condiviso spetta al 50% tra i genitori, in mancanza di accordo tra le parti;
mentre in caso di affidamento esclusivo, in mancanza di un diverso accordo, spetta al 100% al genitore affidatario dei minori, anche in considerazione dell'art. 2 co2 D.Lgs. 230/2021. Tuttavia, il Giudice, anche in caso di affidamento condiviso e collocamento del figlio prevalentemente presso uno dei genitori, può prevedere che l'A.U.U. sia interamente corrisposto dal genitore collocatario, avuto riguardo a tutte le condizioni, a cagione, proprio, della ratio dell'A.U.U. di strumento a sostegno della genitorialità che il Giudice della Famiglia può utilizzare per raggiungere o, quanto meno, perseguire condizioni di maggiore equilibrio economico tra le parti a tutela della prole. La soluzione appena indicata dell'art. 6 co4 D.Lgs. non contrasta con Cass. civ. ord. n.4672/2025, citata dalla ricorrente, anzi specifica le opzioni interpretative in campo e definisce i poteri del Giudice. La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione nella menzionata ordinanza trae origine da un procedimento di divorzio definito dal Tribunale di Lanciano, tra l'altro, stabilendo l'intera corresponsione dell'A.U.U. alla madre, presso la quale era stato collocato prevalentemente il figlio minore, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La Corte di Appello di L'Aquila aveva confermato la decisione del Tribunale di Lanciano dell'intera corresponsione dell'A.U.U. alla madre. Sul ricorso proposto dal padre, che riteneva non possibile in caso di affidamento condiviso che il Giudice potesse prevedere l'intera corresponsione dell'Assegno al genitore collocatario del figlio minore, la Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, che il Giudice possa statuire l'intera percezione dell'A.U.U. a uno dei genitori, non solo in caso di affido esclusivo, ma anche in caso di affidamento condiviso e quando non vi sia accordo tra i genitori nell'ambito dell'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al Giudice ai fini del perseguimento dello scopo della misura dell'A.U.U., “finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità” (vedi Cass. civ. 4672/2025). Pertanto, in tale contesto, afferma la Corte che è potere e facoltà del Giudice stabilire con proprio provvedimento l'intera corresponsione dell'A.U.U. a uno dei genitori, anche in caso di affidamento condiviso dei figli, avendo riguardo alle condizioni del caso concreto. Invece, nel caso in cui vi sia un unico genitore affidatario (es. affidamento esclusivo), l'A.U.U. spetta a tale genitore, anche in assenza di espressa decisione del Giudice e in mancanza di accordo tra le parti, in maniera tale da garantire
“l'immediato pagamento e superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps” (vedi Cass. 4672/2025). La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che “occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'INPS n.23/22, la quale specifica che 'qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento del 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento'. Il collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini l'immediato pagamento
pagina 5 di 7 dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps”. Pertanto, è chiaro anche dalla menzionata ordinanza Cass. n.4672/2025 che in caso di affidamento esclusivo o c.d. super esclusivo (o a maggior ragione in caso di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale) l'A.U.U., in mancanza di accordo tra le parti e previsione del Giudice in merito, viene “automaticamente” interamente corrisposto al genitore affidatario (vedi Cass. civ. 4672/2025 “va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario), che cura interamente le vicende del minore, prendendo anche decisioni di straordinaria amministrazione nei suoi interessi. Invece, in caso di affidamento condiviso dei figli l'A.U.U. può essere interamente corrisposto a uno dei genitori, esercenti parimenti la responsabilità genitoriale, in due casi: a) in caso di accordo tra gli stessi;
b) per provvedimento del Giudice che, valutate le circostanze del caso concreto, lo consideri opportuno. Non sfugge al Collegio, pertanto, la funzione equilibratrice che l'attribuzione dell'assegno unico può aiutare a conseguire, avendone già fatta applicazione. Occorre, tuttavia, verificare la ricorrenza della fattispecie analizzata dalla Corte nel caso di specie. Orbene, si osserva sul punto che, vertendo il giudizio nella modifica delle condizioni di divorzio e non essendovi stato un accordo tra le parti, l'A.U.U., in base ai criteri sopra ricordati, deve ritenersi spettante al 50% a ciascuno dei genitori. La ricorrente nel presente giudizio non ha posto a fondamento della domanda le mutate condizioni, anche economiche, che avrebbero potuto comportare all'attualità il vaglio di una diversa ripartizione della corresponsione dell'A.U.U. rispetto alla sentenza di divorzio. Le motivazioni addotte dalla circa la collocazione prevalente dei minori presso di sé e Parte_1 l'essere creditrice della somma di € 3.100,00 nei confronti del non sono infatti dirimenti ai CP_1 fini di una diversa conclusione. La prima perché, come ampiamente visto, in caso di disaccordo tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (uno dei requisiti dell'A.U.U., insieme a quelli reddituali), l'Assegno Unico Universale viene corrisposto al 50% tra i richiedenti, a meno che la corresponsione per intero dell'Assegno a uno dei genitori non venga disposto dal Giudice. Inoltre, è pacifico che il resistente, anche lui esercente la responsabilità genitoriale sui figli, eserciti regolarmente il proprio diritto di visita e corrisponda all'attualità l'assegno di mantenimento nei confronti di e . Persona_1 Per_2 La seconda motivazione circa l'essere creditrice nei confronti del resistente della somma di € 3.100,00 è priva di pregio, perché riguarda una questione affrontata in altro giudizio, terminato con sentenza del Tribunale di Foggia n.1177/2020 del 18.9.2020, che ha riconosciuto la creditrice di alcune Parte_1 somme per il recupero delle quali sembra certo che la ricorrente abbia già intrapreso ogni e più idonea azione e misura (cfr. pignoramento presso terzi). Infine, il riconoscimento del 50% dell'A.U.U. in favore dei figli al resistente si collega alla ratio dell'Assegno Unico Universale, cioè quella di sostegno alla genitorialità per quanto occorrente nell'interesse dei figli, di cui, si ribadisce, anche il si prende, pacificamente, cura CP_1 materialmente e moralmente. Pertanto, per tutti i motivi esposti in precedenza, non essendovi fatti sopravvenuti rilevanti che consentano una diversa valutazione, anche, economica, la domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, con il riconoscimento del 50% dell'A.U.U. in favore di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
2. Sulla domanda riconvenzionale del resistente di restituzione da parte della ricorrente delle somme erogate dall'INPS come A.U.U.
pagina 6 di 7 Il resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, “la restituzione” della somma di € 7.200,00 o in quella maggiore o minore “indebitamente percepita” come A.U.U. dalla ricorrente in misura maggiore del 50%, con conseguente statuizione in punto di interessi e rivalutazione monetaria. La presente domanda è inammissibile e, comunque, infondata nel merito. In primo luogo, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso procedimento il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di modifica delle condizioni di divorzio (o di separazione o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o versamento somme, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.2155/2010). In secondo luogo, pur volendo andare oltre l'aspetto anzidetto, deve evidenziarsi come una eventuale compensazione tra le rispettive posizioni debitorie/creditorie ben avrebbe potuto essere avanzata nei giudizi in cui la ricorrente ha azionato il proprio credito, l'eventuale giudicato formatosi negli stessi coprendo il dedotto ed il deducibile (cfr. atto di precetto 24.4.2018, sentenza 1177/2020, atto di precetto 29.5.2025, atto di pignoramento presso terzi 27.5.2025). Per tutti tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal resistente.
3. Sulle spese di lite In considerazione dell'esito della controversia con la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda della ricorrente di modifica delle condizioni di divorzio, disponendo che l'A.U.U. vada percepito al 50% tra le parti, così come da parte motiva;
• Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal resistente, così come da parte motiva;
• Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 23.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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