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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 33011/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.09.2023 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorena Celotti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Medici presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE MI (MI) il giorno 04.09.2005
(anno 2005, atto n. 1144, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.09.2023, la Sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito , alle condizioni ivi Parte_2 previste.
Con atto depositato in data 17.01.2024 si è costituito in giudizio il Sig. Pt_2
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., a fronte del perfezionamento del seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2. La figlia minore di anni 16, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali ER eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor rimarrà assegnata alla signora Pt_2
, quale genitore con il collocamento prevalente della figlia e fino al raggiungimento Pt_1 dell'autonomia economica di quest'ultima. La signora terrà esclusivamente a proprio Pt_1 carico le utenze e le spese condominiali ordinarie.
4. Entrambi genitori potranno vedere la figlia con ampia libertà, accordandosi direttamente con la stessa. Il padre potrà vedere la figlia:
- tutti i mercoledì, dal pomeriggio fino a dopo cena;
- a weekend alterni, il sabato e la domenica, senza pernottamento, salvo migliori accordi con la figlia
- durante le festività natalizie, per la metà delle vacanze scolastiche, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- durante le festività pasquali, per metà delle vacanze scolastiche, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- per 15 giorni, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. Nell'ipotesi in cui il signor ecidesse di trascorrere a casa i 15 Pt_2 giorni di vacanza, la figlia resterà con il padre solo durante la giornata, mentre ER per il pernottamento rientrerà presso la casa familiare. Diversamente, qualora il signor decidesse di trascorrere le vacanze in un luogo di villeggiatura, allora Pt_2 ER pernotterà con il padre nel luogo prescelto.
5. I genitori contribuiranno al mantenimento della figlia in forma diretta, sostenendo al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo del
Tribunale di Milano del 14.11.2017, che qui si richiama integralmente.
6. Il signor percepirà per intero l'Assegno Unico erogato dall'Inps e di Parte_2 conseguenza la signora rinuncerà al 50% di sua spettanza Pt_1
7. Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il 30 settembre 2025, Parte_2 portando con sé i propri beni ed effetti personali. Qualora il signor ovesse reperire Pt_2 una nuova sistemazione prima del termine indicato, si trasferirà il prima possibile, rilasciando, dunque, la casa familiare prima del termine pattuito.
8. Le parti dichiarano di compensare le spese per l'assistenza legale ricevuta con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 13, co.8, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 14.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione, le parti dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole è stato regolarmente effettuato e ne è stato tenuto conto nel contenuto dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in TE MI (MI) in data 04.09.2005
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE MI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.09.2023 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorena Celotti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Medici presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE MI (MI) il giorno 04.09.2005
(anno 2005, atto n. 1144, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.09.2023, la Sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito , alle condizioni ivi Parte_2 previste.
Con atto depositato in data 17.01.2024 si è costituito in giudizio il Sig. Pt_2
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., a fronte del perfezionamento del seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2. La figlia minore di anni 16, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali ER eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva del signor rimarrà assegnata alla signora Pt_2
, quale genitore con il collocamento prevalente della figlia e fino al raggiungimento Pt_1 dell'autonomia economica di quest'ultima. La signora terrà esclusivamente a proprio Pt_1 carico le utenze e le spese condominiali ordinarie.
4. Entrambi genitori potranno vedere la figlia con ampia libertà, accordandosi direttamente con la stessa. Il padre potrà vedere la figlia:
- tutti i mercoledì, dal pomeriggio fino a dopo cena;
- a weekend alterni, il sabato e la domenica, senza pernottamento, salvo migliori accordi con la figlia
- durante le festività natalizie, per la metà delle vacanze scolastiche, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- durante le festività pasquali, per metà delle vacanze scolastiche, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- per 15 giorni, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. Nell'ipotesi in cui il signor ecidesse di trascorrere a casa i 15 Pt_2 giorni di vacanza, la figlia resterà con il padre solo durante la giornata, mentre ER per il pernottamento rientrerà presso la casa familiare. Diversamente, qualora il signor decidesse di trascorrere le vacanze in un luogo di villeggiatura, allora Pt_2 ER pernotterà con il padre nel luogo prescelto.
5. I genitori contribuiranno al mantenimento della figlia in forma diretta, sostenendo al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo del
Tribunale di Milano del 14.11.2017, che qui si richiama integralmente.
6. Il signor percepirà per intero l'Assegno Unico erogato dall'Inps e di Parte_2 conseguenza la signora rinuncerà al 50% di sua spettanza Pt_1
7. Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il 30 settembre 2025, Parte_2 portando con sé i propri beni ed effetti personali. Qualora il signor ovesse reperire Pt_2 una nuova sistemazione prima del termine indicato, si trasferirà il prima possibile, rilasciando, dunque, la casa familiare prima del termine pattuito.
8. Le parti dichiarano di compensare le spese per l'assistenza legale ricevuta con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 13, co.8, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 14.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione, le parti dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole è stato regolarmente effettuato e ne è stato tenuto conto nel contenuto dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in TE MI (MI) in data 04.09.2005
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE MI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato