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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4162/2021 r.g. vertente tra
Parte_1 difeso dall'avv. Antonio Rubinetti
APPELLANTE
e
Controparte_1 difesa dall'avv. Leonardo Alesii
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 26.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Nel 2016 Controparte_1 conviene in giudizio Parte_1 deducendo
che: con contratto di locazione decorrente dall'1.2.1997, per la durata di sei anni, costui ha ricevuto in godimento il "ripostiglio ad uso domestico" censito al Catasto di Cerveteri al
Foglio 56, Particella 2824 (ex 15) sito al km 53+113 della linea Roma-Grosseto; il contratto
è cessato alla data del 31.1.2003 e l'immobile non è stato rilasciato;
insta quindi per la condanna al rilascio ed al pagamento dei canoni e indennità di occupazione dovuti per il periodo 1.01.1999-31.7.2015 pari a complessivi € 11.525,08.
Parte_1 resiste sostenendo, tra l'altro, che il contratto, in difetto di disdetta ex art.3 1. n. 392/778, si è rinnovato fino alla scadenza del 31.1.2021 ed eccepisce la prescrizione quinquennale del credito per i canoni.
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 136/21 dichiara risolto il contratto
Parte_1 al rilascio del locale ed aldi locazione alla data del 31.1.2021 e condanna pagamento della somma mensile di € 51,65 dal 20.11.2011.
Avverso la predetta sentenza Parte_1 propone appello concludendo per il rigetto di tutte le domande svolte da CP_2 e la condanna al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo deduce tre motivi: 1) Il Tribunale ha erroneamente attribuito al ricorso introduttivo del giudizio la valenza di una disdetta del contratto di locazione, della quale invece ega l'esistenza avendo assunto che l'immobile è detenuto senza titolo;
2)
il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, quale proprietaria o locatrice;
3) la compensazione delle spese processuali non è conforme alla soccombenza di ulla durata del contratto e sui canoni dovuti.
Si costituisce CP_2 contestando la fondatezza del gravame.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) CP_2 non ha affatto negato, nel ricorso introduttivo,
l'esistenza del contratto di locazione tra le parti, in quanto ne ha negato solo la perdurante vigenza assumendone la scadenza dopo il primo esennio;
instando, quindi, per il rilascio ha univocamente manifestato la volontà di non rinnovare il richiamato contratto.
Quanto al motivo 2) è da ritenere che CP_2 abbia agito non già in rivendica quale proprietaria bensì come locatrice in ragione della cessazione della durata del titolo contrattuale;
al riguardo il motivo è del tutto apodittico nel negare la veste di concedente a CP_2, quale nuova denominazione, a decorrere dall'1.7.2002, di Ferrovie dello Stato -
Società di Trasporti e Servizi per Azioni, per conto della quale Metropolis spa ha stipulato il contratto con Parte_1
È altresì infondato il motivo 3) poiché la soccombenza in primo grado è stata reciproca, avuto riguardo all'accoglimento sia della domanda di rilascio - sia pure per una diversa scadenza - sia della domanda di pagamento canoni/indennità di occupazione sia pure nei limiti risultanti dall'applicazione della eccepita prescrizione quinquennale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 136/21; condanna Parte_1 al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di
CP 2 , liquidate in € 3.500,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 26.11.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4162/2021 r.g. vertente tra
Parte_1 difeso dall'avv. Antonio Rubinetti
APPELLANTE
e
Controparte_1 difesa dall'avv. Leonardo Alesii
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 26.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Nel 2016 Controparte_1 conviene in giudizio Parte_1 deducendo
che: con contratto di locazione decorrente dall'1.2.1997, per la durata di sei anni, costui ha ricevuto in godimento il "ripostiglio ad uso domestico" censito al Catasto di Cerveteri al
Foglio 56, Particella 2824 (ex 15) sito al km 53+113 della linea Roma-Grosseto; il contratto
è cessato alla data del 31.1.2003 e l'immobile non è stato rilasciato;
insta quindi per la condanna al rilascio ed al pagamento dei canoni e indennità di occupazione dovuti per il periodo 1.01.1999-31.7.2015 pari a complessivi € 11.525,08.
Parte_1 resiste sostenendo, tra l'altro, che il contratto, in difetto di disdetta ex art.3 1. n. 392/778, si è rinnovato fino alla scadenza del 31.1.2021 ed eccepisce la prescrizione quinquennale del credito per i canoni.
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 136/21 dichiara risolto il contratto
Parte_1 al rilascio del locale ed aldi locazione alla data del 31.1.2021 e condanna pagamento della somma mensile di € 51,65 dal 20.11.2011.
Avverso la predetta sentenza Parte_1 propone appello concludendo per il rigetto di tutte le domande svolte da CP_2 e la condanna al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo deduce tre motivi: 1) Il Tribunale ha erroneamente attribuito al ricorso introduttivo del giudizio la valenza di una disdetta del contratto di locazione, della quale invece ega l'esistenza avendo assunto che l'immobile è detenuto senza titolo;
2)
il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, quale proprietaria o locatrice;
3) la compensazione delle spese processuali non è conforme alla soccombenza di ulla durata del contratto e sui canoni dovuti.
Si costituisce CP_2 contestando la fondatezza del gravame.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) CP_2 non ha affatto negato, nel ricorso introduttivo,
l'esistenza del contratto di locazione tra le parti, in quanto ne ha negato solo la perdurante vigenza assumendone la scadenza dopo il primo esennio;
instando, quindi, per il rilascio ha univocamente manifestato la volontà di non rinnovare il richiamato contratto.
Quanto al motivo 2) è da ritenere che CP_2 abbia agito non già in rivendica quale proprietaria bensì come locatrice in ragione della cessazione della durata del titolo contrattuale;
al riguardo il motivo è del tutto apodittico nel negare la veste di concedente a CP_2, quale nuova denominazione, a decorrere dall'1.7.2002, di Ferrovie dello Stato -
Società di Trasporti e Servizi per Azioni, per conto della quale Metropolis spa ha stipulato il contratto con Parte_1
È altresì infondato il motivo 3) poiché la soccombenza in primo grado è stata reciproca, avuto riguardo all'accoglimento sia della domanda di rilascio - sia pure per una diversa scadenza - sia della domanda di pagamento canoni/indennità di occupazione sia pure nei limiti risultanti dall'applicazione della eccepita prescrizione quinquennale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 136/21; condanna Parte_1 al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di
CP 2 , liquidate in € 3.500,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 26.11.2025
IL PRESIDENTE est.