Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2037 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 23.12.2024 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Qualiano alla via Parte_1 C.F._1
A. Salomone, 35 presso lo studio dell'avv.to Rosa Antonella Biancaccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in NA alla via CP_1 C.F._2
Vincenzo Cuoco, 15 presso lo studio dell'avv. Annamaria Raimondi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. (cfr. ordinanza del 23.12.2024).
Il P.M. in data 2.1.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 23.2.2022, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Villaricca in data 30 ottobre 2004, con la resistente (nata a [...] il
15.1.1973) e che dalla loro unione è nata una figlia - (nata a [...] l'[...]) - adiva Per_1
il Tribunale di NA RD perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare esponeva che dopo la separazione consensuale, con provvedimento del 2/9/2019 il
Tribunale dei Minori disponeva la sospensione dalla responsabilità genitoriale del ricorrente, con invio ai servizi di sostegno per entrambi i genitori;
che durante gli incontri individuali erano emerse altissime conflittualità tra la minore e la madre;
che la minore riferiva di gravissimi episodi a sfondo sessuale che la riguardavano unitamente ad altri ragazzi minorenni;
che, pertanto, su intervento coordinato di ASL e Servizi Sociali competenti, con ordinanza del 5/9/2019 la Commissione
Straordinaria del Comune di Calvizzano – Servizi ordinava ex art. 403 c.c., in via temporanea ed urgente, il ricovero della minore presso una struttura protetta;
di essere detenuto presso il Per_1
carcere di Poggioreale in seguito alla condanna per maltrattamenti e percettore esclusivamente di pensione di invalidità di 280,00 euro.
Su tali premesse chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore nella somma di
€ 200,00, essendo la figlia collocata presso una struttura a carico dello Stato.
Nel costituirsi in giudizio la resistente deduceva che il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di NA RD alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre spese processuali e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, per i reati p.p. dagli artt. 572 e 61 n. 11 quinquies c.p.; che era pendente dinanzi al T.M. un procedimento che aveva dichiarato in via provvisoria la sospensione del D'Avanzo dalla responsabilità genitoriale;
che la minore era particolarmente fragile emotivamente.
Esponeva, altresì, di aver scoperto che la minore intratteneva relazioni con coetanei inviando foto e video a sfondo sessuale;
che la minore era collocata presso la comunità “Co.Me.Te”; frequenta con profitto l'istituto alberghiero;
deduceva, infine, di incontrare la minore ogni 15 giorni oltre ad avere contatti telefonici anche a mezzo video chiamata.
Su tali premesse chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo della minore, stante il provvedimento di sospensione del ricorrente;
un assegno divorzile per sé pari ad € 200,00 mensili;
un assegno a titolo di contributo al mantenimento per la minore di
€ 300,00 mensili, come in sede di separazione, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 25 ottobre 2022, entrambi comparivano dinanzi al Presidente (dott.ssa
Tabarro) il quale, ritenuta la necessità di acquisire la documentazione attestante lo stato del giudizio
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di decadenza della responsabilità genitoriale proposto dal P.M. nei riguardi del ricorrente, rinviava all'udienza del 13.12.2022.
Depositata la documentazione, a modifica delle condizioni previste in sede di separazione, il
Presidente nulla stabiliva in ordine alla genitorialità, pendendo il procedimento dinanzi al T.M. ed essendo la minore in struttura;
tenuto conto del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, rideterminava il contributo economico per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 250,00; fissava in € 100,00 il contributo per il mantenimento della resistente;
infine nominava il G.I. (dott.ssa fissando l'udienza del 26-4-2023. Per_2
Su richiesta dei procuratori delle parti il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 23.12.2024)
In via preliminare il Collegio osserva che nulla va disposto sull'affido e diritto di visita essendo la figlia della coppia - (nata a [...] l'[...]) - divenuta maggiorenne ed è tornata a Per_1
vivere con la madre (cfr. decreto archiviazione del 26-11-2024).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
NA RD (avvenuta in data 21.7.2015) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 24/25 settembre 2015; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] l'[...]) Per_1
maggiorenne ma non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno
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periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre, sussiste in capo alla resistente Per_1
la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano
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giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Va, inoltre, evidenziato che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Va in primis tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 18), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il ricorrente, in precedenza detenuto, percepisce una pensione di invalidità civile pari ad € 322,00 mensili;
dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate risultano per l' anno 2022 redditi per € 4.153,15 e di € 4.111,25 per l' anno 2023; è titolare del 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Villaricca, I Traversa Consolare Campana
n. 160, int. 3, in cui risiede unitamente ai suoi genitori;
la resistente, invece, è stata affetta da un ictus ragion per cui ha cessato l'attività di fisioterapista;
da marzo 2022 percepisce una pensione di invalidità invalida pari a € 324,00 circa;
da aprile 2023 percepisce un reddito di cittadinanza di €
500,00 mensili;
è titolare di un conto corrente PostePay pari ad € 4072,27 (arretrati pensione); è comproprietaria per 1/3 con le sorelle e dell'appartamento sito in Persona_3 Persona_4
Calvizzano, alla via Aldo Moro, 14 dove attualmente vive ( cfr. note informative e documentazione in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia neomaggiorenne la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese
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mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
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Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Venendo al caso di specie, ritenuto che la resistente è titolare di pensione di invalidità pari a € 324,00 circa e da aprile 2023 percepisce un reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili;
che non sussiste alcun divario reddituale tra le parti;
che nulla è stato dedotto sul tenore di vita durante il matrimonio o sul contributo dato per la formazione del patrimonio (o di aver sacrificato aspettative professionali, anzi la resistente lavorava come fisioterapista prima delle problematiche di salute), il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della stessa con revoca, dal deposito della sentenza, dell'assegno di € 100,00 previsto in sede presidenziale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, della parziale soccombenza reciproca sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
I compensi spettanti al difensore della resistente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 18.10.2022 prot. n. 1314/2022 sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
7 R.G. n. 2037/2022
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villaricca il 30 ottobre
2004 ( atto n. 144, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); CP_1
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo la figlia (nata a [...] Per_1
l'11.11.2006) maggiorenne;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento della figlia (nata a [...] l'[...]) maggiorenne e non indipendente Per_1
economicamente, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del25-
10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) nulla dispone a titolo di assegno divorzile in assenza dei presupposti, con revoca, dal deposito della sentenza, dell'assegno di € 100,00 fissato in sede presidenziale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 144, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
f) compensa le spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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