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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 330/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2/23 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 2.01.2023
TRA
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Maurizio Falcone
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Elefante
Appellata
NONCHÈ
e , nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
Convenuti in riassunzione-contumaci
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
con ricorso ex art.702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Parte_4
Salerno chiedendo la condanna di , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
e al pagamento dell'importo di euro 14.850,00, quale saldo dei Parte_3 lavori di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà, sito in Salerno alla
Via F.lli De Mattia n.6, il cui corrispettivo, per accordo tra le parti, era stato 1 determinato in euro 30.350,00, valore delle opere sostanzialmente confermato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale preventivamente adito con ricorso per accertamento tecnico preventivo richiesto al fine di verificare l'effettiva consistenza economica dei lavori e della loro regolare esecuzione.
Assumeva la ricorrente che i committenti avevano corrisposto esclusivamente la somma di euro 17.050,00, iva compresa, e che, pertanto, aveva diritto a riscuotere il saldo il cui pagamento era stato inutilmente richiesto ai predetti.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i resistenti contestando la domanda;
deducevano in primo luogo l'esistenza di ulteriori versamenti in acconto, corrisposti in contanti e non fatturati, per complessivi euro 8.100,00.
Sostenevano di aver corrisposto la somma di euro 2.500,00 in più di quanto dovuto, atteso che l'importo dei lavori stimato dal proprio consulente di parte ammontava ad euro 20.802,74, oltre iva;
proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate in eccesso.
Convertito il rito in quello ordinario, l'attrice modificava la domanda ammettendo di aver percepito ulteriori pagamenti in contanti per la complessiva somma di euro 8.100,00 e chiedendo la condanna dei convenuti, a titolo di saldo del corrispettivo, al pagamento di euro 8.235,00, iva inclusa.
Stante le contestazioni formulate dai resistenti delle risultanze acquisite in via preventiva , veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, all'esito della quale, con sentenza n. 2/2023, il Tribunale così statuiva:
“1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice società e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della stessa attrice società, della somma di € 8.184,03 oltre iva ed oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice società, delle spese di lite che liquida in € 400,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta;
3) Pone le spese di CTU, sia quella relativa all'ATP (R.G. 4432/13), sia quella espletata nel corso del presente giudizio, definitivamente a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.”
Tanto premesso, la nell'impugnare ulteriormente la Controparte_1
2 comparsa di costituzione dei convenuti, provvede al deposito delle seguenti memorie integrative, al fine della parziale rettifica della domanda introduttiva e della contraddizione delle eccezioni spiegate dai convenuti\resistenti: a) Modifica della domanda – effettiva esistenza di versamenti ulteriori: In via preliminare, a parziale modifica della domanda introduttiva, la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante riconosce ed accusa l'esistenza di ulteriori versamenti effettuati in contanti dalla committenza ed erroneamente non conteggiati al fine della determinazione del saldo ad essa dovuto”.
In particolare il giudice di primo grado, ritenuto pacifico in causa l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in lite, ha affermato la sussistenza di un credito in favore dell'attrice a titolo di saldo dei lavori eseguiti specificando di aver tratto il proprio convincimento “dalla dichiarazione datata 6.12.2012, prodotta da parte attrice, a firma dell'ing. , Consulente Tecnico di parte Persona_2 convenuta e coniuge della convenuta ing. , progettista Parte_1 quest'ultima, nonché direttore dei lavori appaltati. Detta scrittura, ove veniva quantificato in € 14.850,00 il credito dell'impresa appaltatrice, unitamente alla mancata produzione di puntuali contestazioni sulla qualità dei lavori eseguiti dalla stessa impresa, ed alla mancanza di prova dei versamenti che si pretendono effettuati in favore dell'attrice, induce questo giudicante nel ritenere la stessa impresa creditrice nei confronti dei convenuti”. (v. sent. terza pagina).
Di poi il Tribunale, dato atto che i convenuti non avessero fornito prova di aver fatto eseguire da altra impresa alcuni lavori indicati dall'attrice, sulla scorta della contabilizzazione dei lavori (la cui esecuzione era stata riscontrata in sede di indagine peritale) operata dal CTU, ing. , ha ritenuto il corrispettivo Persona_3 dovuto dai committenti in euro 22.548,03 oltre iva, somma dalla quale doveva essere detratto l'importo di euro 14.364,00, al netto dell'Iva, quale somma dei versamenti effettuati dai convenuti (€ 15.800,00 iva compresa) non avendo questi ultimi fornito prova di aver eseguito altri pagamenti, tale non potendosi ritenere l'avvenuto il rilascio, da parte dell'impresa attrice, di fatture non quietanzate.
3 Sulla base di tali argomentazioni ha determinato in euro 8.184,03 il residuo credito della società affermando di aver tratto tale Controparte_1 importo dai conteggi eseguiti dal CTU.
Ritenendola ingiusta ed errata, , , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
hanno proposto appello avverso detta sentenza per i motivi di Parte_3 seguito illustrati, così concludendo: “I. accertare e dichiarare che l'importo dei lavori effettuati dall'impresa ammontano a 20.457,33 Controparte_1 euro, oltre IVA al 10%, per complessivi 22.503,06 euro;
II. accertare e dichiarare che i signori , , e Parte_2 Persona_1 Parte_1 Pt_3
hanno corrisposto all'impresa complessivi
[...] Controparte_1
23.900,00 euro, di cui 15.800,00 euro mediante n. 8 bonifici bancari, e 8.100,00 euro mediante n. 8 versamenti in contanti;
III. condannare, per l'effetto,
l'impresa alla restituzione dell'importo di 1.396,94 euro Controparte_1
(23.900,00 euro - 22.503,06 euro), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda (11 settembre 2015) al soddisfo;
IV. porre, conseguentemente, le spese di C.T.U., sia quella relativa all'A.T.P. (n. 4432/2013 R.G.), sia quella espletata nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico dell'impresa con vittoria di spese e compensi del Parte_5 doppio grado, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Si è costituita la contestando, perché infondate, le Controparte_1 censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Dichiarata l'interruzione della causa essendo intervenuto il decesso di ER
, la causa è stata regolarmente riassunta dagli appellanti ,
[...] Parte_1
e con ricorso notificato agli eredi della parte Parte_2 Parte_3 deceduta, e , che non si sono costituiti. CP_2 CP_3
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
4 Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di , CP_2 CP_3 eredi di , nei cui confronti risulta eseguita regolarmente la notifica Persona_1 dell'atto di riassunzione del giudizio.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha affermato la sussistenza di un residuo credito a titolo di saldo in capo all'appellata ritenendo non comprovato l'eccepito pagamento di ulteriori somme nonché fondando il proprio convincimento, unitamente alla mancata produzione di puntuali contestazioni sulla qualità dei lavori eseguiti dalla stessa impresa, sulla dichiarazione datata 6.12.2012, prodotta da parte attrice, a firma dell'ing. , ove veniva quantificato in euro 14.850,00 il residuo Persona_2 credito dell'impresa appaltatrice.
Assumono, in particolare, che il giudice di prime cure ha errato a fondare il proprio convincimento su un documento (la dichiarazione a firma dell'ing.
) non avente efficacia di ricognizione del debito;
pure sarebbe Persona_2 incorso in errore il Tribunale nel ritenere sfornita di prova l'allegazione di ulteriori pagamenti, avendo gli appellati prodotto in primo grado, all'atto della propria costituzione, cinque quietanze di pagamento sottoscritte da , Parte_6 circostanza, peraltro specificamente ammessa e riconosciuta dall'attrice nelle memorie come de riconosciuto in sede di memoria ex articolo 183, comma 6, n.
1 c.p.c.
Con il secondo motivo contestano l'affermazione del primo giudice secondo cui i convenuti avevano lamentato che alcune lavorazioni non erano state Pt_1 eseguite dall'appellata ma da altra impresa aliena ai fatti di causa.
Sostengono di non aver allegato tale circostanza, bensì di aver riferito che alcuni i lavori non erano stati effettuati dalla bensì realizzati Controparte_1 dagli operai dei committenti.
Denunciano la violazione dell'art. 2697 c.c. nell'aver tratto il convincimento dell'avvenuta esecuzione da parte della anche dei lavori Controparte_1 contestati dai convenuti in via presuntiva senza che l'attrice, come era suo specifico onere, averne dato prova.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
5
Considerato che
i motivi di appello devolvono a questa Corte interamente il thema decidendum del giudizio di primo grado, occorre dare atto delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie acquisite in quel giudizio.
Nel ricorso introduttivo del giudizio la deduceva: Controparte_1
1) di aver eseguito lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Salerno alla
Via F.lli De Mattia n.6 di proprietà di , , Parte_7 Parte_1 Pt_2
, e , riportato nel Catasto Fabbricati del
[...] Persona_1 Parte_3
Comune di Salerno al Foglio 64 particella 2525 sub. 17, Cat. A\1, mq 120, piano 1 int.14;
2) detti lavori erano consistiti nella rimozione e l'accantonamento dei pavimenti e dei rivestimenti verticali di cucina e dei due bagni, compresa la spicconatura, il distaccamento dei sottostanti strati di allettamento, la rimozione e il trasporto a rifiuto, l'assistenza alla realizzazione di impianti, la realizzazione del massetto di sottofondo di malta e cemento per la posa in opera dei pavimenti nella cucina e nei bagni, la posa in opera di pavimenti e rivestimenti, la preparazione di superfici con stucco emulsionato e relativa scartavetratura, la tinteggiatura delle superfici interne con due mani di pittura lavabile opaca, la sostituzione dell'infisso del bagno e del relativo marmo, la rimozione degli igienici e delle porte interne con sostituzione di alcune di esse;
3) che la progettazione e direzione dei lavori in questione veniva affidata alla comproprietaria Ing. , coadiuvata dal marito Ing. Parte_1 CP_4
, e per l'esecuzione dei lavori le parti concordavano un prezzo
[...] complessivo di euro 30.350,00 oltre Iva nella misura di legge;
4) che i lavori venivano eseguiti e completati a regola d'arte dall'Impresa che a fronte delle lavorazioni eseguite percepiva esclusivamente acconti per complessivi euro 17.050,00 comprensivi di Iva, per cui residuava un saldo in suo favore di euro 14.850,00 oltre iva (complessivamente 16.335,00) che i committenti dei lavori non provvedevano a saldare malgrado ripetuti solleciti;
6 5) di aver depositato ricorso presso il Tribunale di Salerno per accertamento tecnico preventivo a fini anche conciliativi iscritto al fine della determinazione esatta del credito vantato e di una auspicata conciliazione;
6) che il ctu incaricato, l'ng. concludeva con Parte_8
l'affermazione per cui “I lavori eseguiti dalla Controparte_1 nell'immobile di Via Fratelli De Mattia n.6 …. ammontano ad €uro
30.491,90 oltre Iva come per legge …”, in misura addirittura leggermente superiore a quello convenuto tra le parti;
7) che malgrado l'espletamento della procedura di A.T.P. e le trattative svoltesi nel corso della stessa, i proprietari\committenti non provvedevano al saldo di quanto risultato da loro effettivamente dovuto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei resistenti al pagamento dell'importo di euro
14.850,00, quale saldo dei descritti lavori di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà.
Costituendosi in giudizio i resistenti eccepivano l'intervenuto pagamento di ulteriori acconti per complessivi euro 8.100,00 che aggiunti a euro 15.500,00, oltre IVA, fatturati, sommavano euro 23.600,00, oltre IVA.
Deducevano di aver versato euro 2.500,00 in più del dovuto, pari ad euro
20.802,74, corrispettivo dell'appalto determinato dal proprio consulente di parte, dovendosi ritenere errata la quantificazione dei lavori operata dal consulente nominato nell'ambito del procedimento di nell'accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1, in data
3.11.2015, la società modificava la propria domanda Controparte_1 specificando che “In via preliminare, a parziale modifica della domanda introduttiva, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 riconosce ed accusa l'esistenza di ulteriori versamenti effettuati in contanti dalla committenza ed erroneamente non conteggiati al fine della determinazione del saldo ad essa dovuto. Ciononostante, i conteggi effettivi determinano in ogni caso un rilevante saldo creditorio a favore dell'Impresa: a fronte, infatti, dei
33.385,00 €uro di lavori stimati dal Consulente d'Ufficio dell'A.T.P. (€ 30.350,00 oltre Iva per € 3.035,00) i Sigg.ri hanno provveduto esclusivamente al Pt_1
7 versamento di €uro 25.150,00 (di cui €uro 15.500,00 oltre Iva per €uro 1.550,00 fatturati ed €uro 8.100,00 non fatturati ed a cui va dunque aggiunta l'Iva) ragion per cui è evidente che a credito della Società attrice residua un saldo positivo di
€uro 8.235,00 . Pertanto, a parziale modifica della domanda introduttiva, la
Società attrice chiede la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
€uro 8.235,00 (Iva inclusa) a titolo di saldo del compenso per l'opera eseguita, oltre in ogni caso al pagamento delle spese e competenze della fase di A.T.P. secondo i parametri di legge ed ivi comprese le spese del C.T.U. come liquidate dal Tribunale nella misura di €uro 3.147,72.”
Orbene, sulla base delle allegazioni, delle contestazioni, dei documenti prodotti e delle specifiche ammissioni delle parti devono ritenersi acquisiti in causa: 1)
l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti riconducibile al contratto di appalto di opera;
2) l'esecuzione degli interventi elencati nell'atto introduttivo;
3) l'intervenuto pagamento da parte dei committenti, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dei lavori dedotti in lite, della somma complessiva 23.900,00 euro, di cui 15.800,00 euro con bonifici bancari ed 8.100,00 euro in contanti.
Giova ricordare che nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167
c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
Dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto” (Cass. n.
19490/2018).
8 Nel caso di specie, tali principi trovano piena applicazione sul rilievo, per un verso, che v'è stata una corretta e specifica allegazione dei fatti da parte della società attrice in primo grado e, per altro verso, che i convenuti costituiti in giudizio non hanno, nei termini di rito, preso posizione, in maniera puntuale e specifica, sul fatto dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali era stato invocato il compenso.
La società attrice, invero, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ma ancor prima nel ricorso per atp, ha allegato l'esecuzione delle opere ivi elencate. I convenuti, invece, a fronte dell'affermata esecuzione dei lavori indicati, anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., si sono difesi limitandosi a contestare le risultanze della c.t.u. eseguita in sede di atp in ordine alla quantificazione dei prezzi dei lavori (nel ricorso per ATP l'odierna appellata aveva elencato gli stessi lavori), facendo rinvio alla consulenza tecnica di parte, prodotta contestualmente alla propria costituzione;
in detta relazione il ctp contestava esclusivamente la quantificazione dei prezzi operata dal consulente tecnico nominato in sede di atp, l'ing. , in relazione ai lavori eseguiti Parte_9 nonché la debenza del solo costo per gli oneri di discarica, invece computato dall'ing. . Parte_9
La linea difensiva seguita dai convenuti, non è logicamente incompatibile con l'effettiva esecuzione delle opere in questione, incidendo, piuttosto, sull'entità del corrispettivo da corrispondersi.
Ne consegue che le contestazioni dei convenuti, avanzate in sede di consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado in ordine all'effettiva esecuzione da parte della società di tutti i lavori dedotti in lite, sono intempestive per cui la società attrice non era gravata, sul punto, di alcun ulteriore onere probatorio.
Ciò nonostante, non è affatto condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'appellata a titolo di saldo dei lavori;
le conclusioni cui lo stesso è pervenuto contrastano con le emergenze processuali e con i predetti principi.
Quanto all'intervenuto pagamento della somma complessiva 23.900,00 euro da parte degli appellanti, la circostanza, oltre che comprovata dalla documentazione
9 prodotta in lite dagli odierni appellanti in primo grado quanto alla somma di euro
8.100,00, è stata specificamente ammessa dall'attrice in primo grado;
quest'ultima, nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (depositata in data
3.11.2015), nel modificare la domanda, ha addirittura allegato di aver percepito la maggior somma “di €uro 25.150,00 (di cui €uro 15.500,00 oltre Iva per €uro
1.550,00 fatturati ed €uro 8.100,00 non fatturati ed a cui va dunque aggiunta
l'Iva)”; dalla documentazione prodotta dalla in sede di Controparte_1
CTU risulta tuttavia che effettivamente l'appaltatrice ha ricevuto dai committenti la somma di euro 15.800,00 a mezzo bonifici bancari (e non, come in origine allegato, di euro 17.050,00), importo che sommato ad euro 8.100,00, somma pacificamente corrisposta a mezzo pagamento in contanti, ammonta ad euro
23.900,00.
La doglianza degli appellanti in merito all'esatta quantificazione delle somme corrisposte all'appellata è dunque fondata, essendo la circostanza dell'intervenuto pagamento di detta somma specificamente ammessa dalla società appaltatrice in primo grado e non più contestabile.
Ha anche errato il Tribunale a valorizzare, quale atto ricognitivo del debito, la dichiarazione datata 6.12.2012, a firma dell'ing. , ove veniva Persona_2
quantificato in euro 14.850,00 il residuo credito dell'impresa appaltatrice, trattandosi di dichiarazione proveniente da un terzo, estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il cui rapporto di coniugio con una delle parti
), pure nominata direttore dei lavori, non implica un potere di Persona_1 rappresentanza negoziale della parte;
non risulta inoltre che l'ing. abbia Per_2 assunto l'incarico di direttore dei lavori in sostituzione della moglie, l'ing.
[...]
. ER
In ogni caso, laddove tale dichiarazione fosse stata resa dal direttore dei lavori o in sua rappresentanza, essa non avrebbe avuto alcun valore vincolante in ordine alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto dedotto in lite;
ed invero, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in detto ambito tecnico, mentre sono prive
10 di valore vincolante quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera (Cass. n. 7242 /2001; Cass. n.
5632/1996; Cass. n. 2333/1995; Cass. n. 1247/1983; Cass. n. 5694/1979).
Ciò posto, deve ritenersi insussistente il diritto di ciascuna parte a reclamare alcunché dall'altra.
Lo spontaneo pagamento della somma di euro 23.900,00 da parte degli appellanti, la riconsegna agli stessi dell'immobile ristrutturato nella stessa data in cui risulta eseguito l'ultimo bonifico (5.11.2012), la mancanza di prova in merito a solleciti di pagamento del saldo da parte dell'appaltatrice, la mancata emissione di ulteriori fatture di pagamento (oltre alle tre pacificamente emesse per il complessivo importo di euro 17.050,00) in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, sono elementi che inducono questa Corte
a ritenere che le parti abbiano raggiunto un accordo tacito sull'entità del corrispettivo dell'appalto, non richiedendo detto patto alcuna formalizzazione in virtù del principio di libertà delle forme che regola il contratto di appalto tra privati.
Detta somma, peraltro, è sostanzialmente corrispondente al prezzo dell'appalto come determinato dal CTU in primo grado (v. computo nell'allegato B della relazione a firma del ctu ing. ). Per_3
Alla stregua delle osservazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande proposte da ciascuna parte.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, stante il complessivo esito del giudizio che ha visto la soccombenza di entrambe le parti, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU, sia quella relativa all'ATP (R.G. 4432/13), sia quella espletata nel corso del giudizio di primo grado vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 - in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte dall'appellante e dall'appellata;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 330/23 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2/23 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 2.01.2023
TRA
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Maurizio Falcone
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Elefante
Appellata
NONCHÈ
e , nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
Convenuti in riassunzione-contumaci
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
con ricorso ex art.702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Parte_4
Salerno chiedendo la condanna di , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
e al pagamento dell'importo di euro 14.850,00, quale saldo dei Parte_3 lavori di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà, sito in Salerno alla
Via F.lli De Mattia n.6, il cui corrispettivo, per accordo tra le parti, era stato 1 determinato in euro 30.350,00, valore delle opere sostanzialmente confermato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale preventivamente adito con ricorso per accertamento tecnico preventivo richiesto al fine di verificare l'effettiva consistenza economica dei lavori e della loro regolare esecuzione.
Assumeva la ricorrente che i committenti avevano corrisposto esclusivamente la somma di euro 17.050,00, iva compresa, e che, pertanto, aveva diritto a riscuotere il saldo il cui pagamento era stato inutilmente richiesto ai predetti.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i resistenti contestando la domanda;
deducevano in primo luogo l'esistenza di ulteriori versamenti in acconto, corrisposti in contanti e non fatturati, per complessivi euro 8.100,00.
Sostenevano di aver corrisposto la somma di euro 2.500,00 in più di quanto dovuto, atteso che l'importo dei lavori stimato dal proprio consulente di parte ammontava ad euro 20.802,74, oltre iva;
proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate in eccesso.
Convertito il rito in quello ordinario, l'attrice modificava la domanda ammettendo di aver percepito ulteriori pagamenti in contanti per la complessiva somma di euro 8.100,00 e chiedendo la condanna dei convenuti, a titolo di saldo del corrispettivo, al pagamento di euro 8.235,00, iva inclusa.
Stante le contestazioni formulate dai resistenti delle risultanze acquisite in via preventiva , veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, all'esito della quale, con sentenza n. 2/2023, il Tribunale così statuiva:
“1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice società e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della stessa attrice società, della somma di € 8.184,03 oltre iva ed oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice società, delle spese di lite che liquida in € 400,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta;
3) Pone le spese di CTU, sia quella relativa all'ATP (R.G. 4432/13), sia quella espletata nel corso del presente giudizio, definitivamente a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.”
Tanto premesso, la nell'impugnare ulteriormente la Controparte_1
2 comparsa di costituzione dei convenuti, provvede al deposito delle seguenti memorie integrative, al fine della parziale rettifica della domanda introduttiva e della contraddizione delle eccezioni spiegate dai convenuti\resistenti: a) Modifica della domanda – effettiva esistenza di versamenti ulteriori: In via preliminare, a parziale modifica della domanda introduttiva, la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante riconosce ed accusa l'esistenza di ulteriori versamenti effettuati in contanti dalla committenza ed erroneamente non conteggiati al fine della determinazione del saldo ad essa dovuto”.
In particolare il giudice di primo grado, ritenuto pacifico in causa l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in lite, ha affermato la sussistenza di un credito in favore dell'attrice a titolo di saldo dei lavori eseguiti specificando di aver tratto il proprio convincimento “dalla dichiarazione datata 6.12.2012, prodotta da parte attrice, a firma dell'ing. , Consulente Tecnico di parte Persona_2 convenuta e coniuge della convenuta ing. , progettista Parte_1 quest'ultima, nonché direttore dei lavori appaltati. Detta scrittura, ove veniva quantificato in € 14.850,00 il credito dell'impresa appaltatrice, unitamente alla mancata produzione di puntuali contestazioni sulla qualità dei lavori eseguiti dalla stessa impresa, ed alla mancanza di prova dei versamenti che si pretendono effettuati in favore dell'attrice, induce questo giudicante nel ritenere la stessa impresa creditrice nei confronti dei convenuti”. (v. sent. terza pagina).
Di poi il Tribunale, dato atto che i convenuti non avessero fornito prova di aver fatto eseguire da altra impresa alcuni lavori indicati dall'attrice, sulla scorta della contabilizzazione dei lavori (la cui esecuzione era stata riscontrata in sede di indagine peritale) operata dal CTU, ing. , ha ritenuto il corrispettivo Persona_3 dovuto dai committenti in euro 22.548,03 oltre iva, somma dalla quale doveva essere detratto l'importo di euro 14.364,00, al netto dell'Iva, quale somma dei versamenti effettuati dai convenuti (€ 15.800,00 iva compresa) non avendo questi ultimi fornito prova di aver eseguito altri pagamenti, tale non potendosi ritenere l'avvenuto il rilascio, da parte dell'impresa attrice, di fatture non quietanzate.
3 Sulla base di tali argomentazioni ha determinato in euro 8.184,03 il residuo credito della società affermando di aver tratto tale Controparte_1 importo dai conteggi eseguiti dal CTU.
Ritenendola ingiusta ed errata, , , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
hanno proposto appello avverso detta sentenza per i motivi di Parte_3 seguito illustrati, così concludendo: “I. accertare e dichiarare che l'importo dei lavori effettuati dall'impresa ammontano a 20.457,33 Controparte_1 euro, oltre IVA al 10%, per complessivi 22.503,06 euro;
II. accertare e dichiarare che i signori , , e Parte_2 Persona_1 Parte_1 Pt_3
hanno corrisposto all'impresa complessivi
[...] Controparte_1
23.900,00 euro, di cui 15.800,00 euro mediante n. 8 bonifici bancari, e 8.100,00 euro mediante n. 8 versamenti in contanti;
III. condannare, per l'effetto,
l'impresa alla restituzione dell'importo di 1.396,94 euro Controparte_1
(23.900,00 euro - 22.503,06 euro), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda (11 settembre 2015) al soddisfo;
IV. porre, conseguentemente, le spese di C.T.U., sia quella relativa all'A.T.P. (n. 4432/2013 R.G.), sia quella espletata nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico dell'impresa con vittoria di spese e compensi del Parte_5 doppio grado, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Si è costituita la contestando, perché infondate, le Controparte_1 censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Dichiarata l'interruzione della causa essendo intervenuto il decesso di ER
, la causa è stata regolarmente riassunta dagli appellanti ,
[...] Parte_1
e con ricorso notificato agli eredi della parte Parte_2 Parte_3 deceduta, e , che non si sono costituiti. CP_2 CP_3
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
4 Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di , CP_2 CP_3 eredi di , nei cui confronti risulta eseguita regolarmente la notifica Persona_1 dell'atto di riassunzione del giudizio.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha affermato la sussistenza di un residuo credito a titolo di saldo in capo all'appellata ritenendo non comprovato l'eccepito pagamento di ulteriori somme nonché fondando il proprio convincimento, unitamente alla mancata produzione di puntuali contestazioni sulla qualità dei lavori eseguiti dalla stessa impresa, sulla dichiarazione datata 6.12.2012, prodotta da parte attrice, a firma dell'ing. , ove veniva quantificato in euro 14.850,00 il residuo Persona_2 credito dell'impresa appaltatrice.
Assumono, in particolare, che il giudice di prime cure ha errato a fondare il proprio convincimento su un documento (la dichiarazione a firma dell'ing.
) non avente efficacia di ricognizione del debito;
pure sarebbe Persona_2 incorso in errore il Tribunale nel ritenere sfornita di prova l'allegazione di ulteriori pagamenti, avendo gli appellati prodotto in primo grado, all'atto della propria costituzione, cinque quietanze di pagamento sottoscritte da , Parte_6 circostanza, peraltro specificamente ammessa e riconosciuta dall'attrice nelle memorie come de riconosciuto in sede di memoria ex articolo 183, comma 6, n.
1 c.p.c.
Con il secondo motivo contestano l'affermazione del primo giudice secondo cui i convenuti avevano lamentato che alcune lavorazioni non erano state Pt_1 eseguite dall'appellata ma da altra impresa aliena ai fatti di causa.
Sostengono di non aver allegato tale circostanza, bensì di aver riferito che alcuni i lavori non erano stati effettuati dalla bensì realizzati Controparte_1 dagli operai dei committenti.
Denunciano la violazione dell'art. 2697 c.c. nell'aver tratto il convincimento dell'avvenuta esecuzione da parte della anche dei lavori Controparte_1 contestati dai convenuti in via presuntiva senza che l'attrice, come era suo specifico onere, averne dato prova.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
5
Considerato che
i motivi di appello devolvono a questa Corte interamente il thema decidendum del giudizio di primo grado, occorre dare atto delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie acquisite in quel giudizio.
Nel ricorso introduttivo del giudizio la deduceva: Controparte_1
1) di aver eseguito lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Salerno alla
Via F.lli De Mattia n.6 di proprietà di , , Parte_7 Parte_1 Pt_2
, e , riportato nel Catasto Fabbricati del
[...] Persona_1 Parte_3
Comune di Salerno al Foglio 64 particella 2525 sub. 17, Cat. A\1, mq 120, piano 1 int.14;
2) detti lavori erano consistiti nella rimozione e l'accantonamento dei pavimenti e dei rivestimenti verticali di cucina e dei due bagni, compresa la spicconatura, il distaccamento dei sottostanti strati di allettamento, la rimozione e il trasporto a rifiuto, l'assistenza alla realizzazione di impianti, la realizzazione del massetto di sottofondo di malta e cemento per la posa in opera dei pavimenti nella cucina e nei bagni, la posa in opera di pavimenti e rivestimenti, la preparazione di superfici con stucco emulsionato e relativa scartavetratura, la tinteggiatura delle superfici interne con due mani di pittura lavabile opaca, la sostituzione dell'infisso del bagno e del relativo marmo, la rimozione degli igienici e delle porte interne con sostituzione di alcune di esse;
3) che la progettazione e direzione dei lavori in questione veniva affidata alla comproprietaria Ing. , coadiuvata dal marito Ing. Parte_1 CP_4
, e per l'esecuzione dei lavori le parti concordavano un prezzo
[...] complessivo di euro 30.350,00 oltre Iva nella misura di legge;
4) che i lavori venivano eseguiti e completati a regola d'arte dall'Impresa che a fronte delle lavorazioni eseguite percepiva esclusivamente acconti per complessivi euro 17.050,00 comprensivi di Iva, per cui residuava un saldo in suo favore di euro 14.850,00 oltre iva (complessivamente 16.335,00) che i committenti dei lavori non provvedevano a saldare malgrado ripetuti solleciti;
6 5) di aver depositato ricorso presso il Tribunale di Salerno per accertamento tecnico preventivo a fini anche conciliativi iscritto al fine della determinazione esatta del credito vantato e di una auspicata conciliazione;
6) che il ctu incaricato, l'ng. concludeva con Parte_8
l'affermazione per cui “I lavori eseguiti dalla Controparte_1 nell'immobile di Via Fratelli De Mattia n.6 …. ammontano ad €uro
30.491,90 oltre Iva come per legge …”, in misura addirittura leggermente superiore a quello convenuto tra le parti;
7) che malgrado l'espletamento della procedura di A.T.P. e le trattative svoltesi nel corso della stessa, i proprietari\committenti non provvedevano al saldo di quanto risultato da loro effettivamente dovuto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei resistenti al pagamento dell'importo di euro
14.850,00, quale saldo dei descritti lavori di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà.
Costituendosi in giudizio i resistenti eccepivano l'intervenuto pagamento di ulteriori acconti per complessivi euro 8.100,00 che aggiunti a euro 15.500,00, oltre IVA, fatturati, sommavano euro 23.600,00, oltre IVA.
Deducevano di aver versato euro 2.500,00 in più del dovuto, pari ad euro
20.802,74, corrispettivo dell'appalto determinato dal proprio consulente di parte, dovendosi ritenere errata la quantificazione dei lavori operata dal consulente nominato nell'ambito del procedimento di nell'accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1, in data
3.11.2015, la società modificava la propria domanda Controparte_1 specificando che “In via preliminare, a parziale modifica della domanda introduttiva, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 riconosce ed accusa l'esistenza di ulteriori versamenti effettuati in contanti dalla committenza ed erroneamente non conteggiati al fine della determinazione del saldo ad essa dovuto. Ciononostante, i conteggi effettivi determinano in ogni caso un rilevante saldo creditorio a favore dell'Impresa: a fronte, infatti, dei
33.385,00 €uro di lavori stimati dal Consulente d'Ufficio dell'A.T.P. (€ 30.350,00 oltre Iva per € 3.035,00) i Sigg.ri hanno provveduto esclusivamente al Pt_1
7 versamento di €uro 25.150,00 (di cui €uro 15.500,00 oltre Iva per €uro 1.550,00 fatturati ed €uro 8.100,00 non fatturati ed a cui va dunque aggiunta l'Iva) ragion per cui è evidente che a credito della Società attrice residua un saldo positivo di
€uro 8.235,00 . Pertanto, a parziale modifica della domanda introduttiva, la
Società attrice chiede la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
€uro 8.235,00 (Iva inclusa) a titolo di saldo del compenso per l'opera eseguita, oltre in ogni caso al pagamento delle spese e competenze della fase di A.T.P. secondo i parametri di legge ed ivi comprese le spese del C.T.U. come liquidate dal Tribunale nella misura di €uro 3.147,72.”
Orbene, sulla base delle allegazioni, delle contestazioni, dei documenti prodotti e delle specifiche ammissioni delle parti devono ritenersi acquisiti in causa: 1)
l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti riconducibile al contratto di appalto di opera;
2) l'esecuzione degli interventi elencati nell'atto introduttivo;
3) l'intervenuto pagamento da parte dei committenti, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dei lavori dedotti in lite, della somma complessiva 23.900,00 euro, di cui 15.800,00 euro con bonifici bancari ed 8.100,00 euro in contanti.
Giova ricordare che nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167
c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.
Dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto” (Cass. n.
19490/2018).
8 Nel caso di specie, tali principi trovano piena applicazione sul rilievo, per un verso, che v'è stata una corretta e specifica allegazione dei fatti da parte della società attrice in primo grado e, per altro verso, che i convenuti costituiti in giudizio non hanno, nei termini di rito, preso posizione, in maniera puntuale e specifica, sul fatto dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali era stato invocato il compenso.
La società attrice, invero, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ma ancor prima nel ricorso per atp, ha allegato l'esecuzione delle opere ivi elencate. I convenuti, invece, a fronte dell'affermata esecuzione dei lavori indicati, anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., si sono difesi limitandosi a contestare le risultanze della c.t.u. eseguita in sede di atp in ordine alla quantificazione dei prezzi dei lavori (nel ricorso per ATP l'odierna appellata aveva elencato gli stessi lavori), facendo rinvio alla consulenza tecnica di parte, prodotta contestualmente alla propria costituzione;
in detta relazione il ctp contestava esclusivamente la quantificazione dei prezzi operata dal consulente tecnico nominato in sede di atp, l'ing. , in relazione ai lavori eseguiti Parte_9 nonché la debenza del solo costo per gli oneri di discarica, invece computato dall'ing. . Parte_9
La linea difensiva seguita dai convenuti, non è logicamente incompatibile con l'effettiva esecuzione delle opere in questione, incidendo, piuttosto, sull'entità del corrispettivo da corrispondersi.
Ne consegue che le contestazioni dei convenuti, avanzate in sede di consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado in ordine all'effettiva esecuzione da parte della società di tutti i lavori dedotti in lite, sono intempestive per cui la società attrice non era gravata, sul punto, di alcun ulteriore onere probatorio.
Ciò nonostante, non è affatto condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'appellata a titolo di saldo dei lavori;
le conclusioni cui lo stesso è pervenuto contrastano con le emergenze processuali e con i predetti principi.
Quanto all'intervenuto pagamento della somma complessiva 23.900,00 euro da parte degli appellanti, la circostanza, oltre che comprovata dalla documentazione
9 prodotta in lite dagli odierni appellanti in primo grado quanto alla somma di euro
8.100,00, è stata specificamente ammessa dall'attrice in primo grado;
quest'ultima, nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (depositata in data
3.11.2015), nel modificare la domanda, ha addirittura allegato di aver percepito la maggior somma “di €uro 25.150,00 (di cui €uro 15.500,00 oltre Iva per €uro
1.550,00 fatturati ed €uro 8.100,00 non fatturati ed a cui va dunque aggiunta
l'Iva)”; dalla documentazione prodotta dalla in sede di Controparte_1
CTU risulta tuttavia che effettivamente l'appaltatrice ha ricevuto dai committenti la somma di euro 15.800,00 a mezzo bonifici bancari (e non, come in origine allegato, di euro 17.050,00), importo che sommato ad euro 8.100,00, somma pacificamente corrisposta a mezzo pagamento in contanti, ammonta ad euro
23.900,00.
La doglianza degli appellanti in merito all'esatta quantificazione delle somme corrisposte all'appellata è dunque fondata, essendo la circostanza dell'intervenuto pagamento di detta somma specificamente ammessa dalla società appaltatrice in primo grado e non più contestabile.
Ha anche errato il Tribunale a valorizzare, quale atto ricognitivo del debito, la dichiarazione datata 6.12.2012, a firma dell'ing. , ove veniva Persona_2
quantificato in euro 14.850,00 il residuo credito dell'impresa appaltatrice, trattandosi di dichiarazione proveniente da un terzo, estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il cui rapporto di coniugio con una delle parti
), pure nominata direttore dei lavori, non implica un potere di Persona_1 rappresentanza negoziale della parte;
non risulta inoltre che l'ing. abbia Per_2 assunto l'incarico di direttore dei lavori in sostituzione della moglie, l'ing.
[...]
. ER
In ogni caso, laddove tale dichiarazione fosse stata resa dal direttore dei lavori o in sua rappresentanza, essa non avrebbe avuto alcun valore vincolante in ordine alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto dedotto in lite;
ed invero, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in detto ambito tecnico, mentre sono prive
10 di valore vincolante quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera (Cass. n. 7242 /2001; Cass. n.
5632/1996; Cass. n. 2333/1995; Cass. n. 1247/1983; Cass. n. 5694/1979).
Ciò posto, deve ritenersi insussistente il diritto di ciascuna parte a reclamare alcunché dall'altra.
Lo spontaneo pagamento della somma di euro 23.900,00 da parte degli appellanti, la riconsegna agli stessi dell'immobile ristrutturato nella stessa data in cui risulta eseguito l'ultimo bonifico (5.11.2012), la mancanza di prova in merito a solleciti di pagamento del saldo da parte dell'appaltatrice, la mancata emissione di ulteriori fatture di pagamento (oltre alle tre pacificamente emesse per il complessivo importo di euro 17.050,00) in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, sono elementi che inducono questa Corte
a ritenere che le parti abbiano raggiunto un accordo tacito sull'entità del corrispettivo dell'appalto, non richiedendo detto patto alcuna formalizzazione in virtù del principio di libertà delle forme che regola il contratto di appalto tra privati.
Detta somma, peraltro, è sostanzialmente corrispondente al prezzo dell'appalto come determinato dal CTU in primo grado (v. computo nell'allegato B della relazione a firma del ctu ing. ). Per_3
Alla stregua delle osservazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande proposte da ciascuna parte.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, stante il complessivo esito del giudizio che ha visto la soccombenza di entrambe le parti, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU, sia quella relativa all'ATP (R.G. 4432/13), sia quella espletata nel corso del giudizio di primo grado vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 - in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte dall'appellante e dall'appellata;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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