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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28263/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 28263/2018, emessa tra:
cod. fisc. cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
cod. fisc. , rappresentati e difesi dell'avv. Alessandro Di Parte_3 C.F._3
Dato (cod. fisc. ); C.F._4
ATTORI contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Severino Nappi e Francesco Percuoco Controparte_1
CONVENUTO
e
, rappresentato e difesa dagli avv.ti Stefano Febbi e Umberto Danise. CP_2 CP_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25/11/2024 e comparse conclusionali e di replica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con in giudizio e la al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 15 ereditaria sui beni mobili (somme giacenti su due diversi conti correnti), derivante dalla morte di Per_1
e di .
[...] Persona_2
A sostegno delle proprie pretese, gli attori premettevano:
• Che presso l'istituto bancario era acceso un conto corrente n. 05520552088-3, Controparte_4 cointestato tra (nata a [...], l'[...], e deceduta l'1.5.2018), (nato a Persona_2 Persona_1
Napoli, il 6.7.1961, e deceduto il 14.1.2015) e (nato a [...], il [...]); Controparte_1
• Che era la madre di e e che gli attori erano, invece, Persona_2 Persona_1 Controparte_1 rispettivamente, i figli e la moglie di deceduto il 14.1.2015, ragion per cui erano i Persona_1 suoi eredi legittimi, ciascuno per la quota di 1/3;
• che alla data del decesso di il suddetto conto corrente aveva un saldo di € Persona_1
84.117,31 tra giacenze di conto corrente ed investimenti in titoli. Tale dato si evinceva dalla lettura dell'estratto di conto corrente che vedeva un saldo di conto corrente, al 31.12.2014, di € 7.752,19 cui aggiungere la somma di € 76.528,47 quale ricavato della vendita dei titoli sottraendo ed aggiungendo la movimentazione bancaria tra il 31.12.2014 ed il 27.1.2015;
• che gli eredi di non ricevevano dai contitolari del suddetto conto corrente, Persona_1 Per_2
e la quota di 1/3 della giacenza di conto corrente e di controvalore in titoli,
[...] Controparte_1 loro spettante;
• che gli attori specificavano di avere diritto alla somma di € 28.039,10, pari ad ovvero 1/3 delle giacenze di conto corrente e titoli alla data del decesso del loro congiunto. Detto importo, tra l'altro, andava ripartito tra gli attori in tre quote uguali (ciascuna per ogni erede legittimo) di € 9.346,39 ciascuna;
• che nonostante il decesso del loro congiunto gli altri contitolari, e Persona_2 Controparte_1 continuavano a movimentare il suddetto conto corrente sino alla data del decesso di Persona_2 avvenuta l'1.5.2018, allorquando la giacenza sul suddetto conto si annullava quasi del tutto risultando essere di soli € 863,31, importo comunque da dividersi al 50% tra da una parte, ed Controparte_1
Per_
ed dall'altra, in rappresentazione del padre Parte_2 Persona_1
• che dagli estratti di detto conto corrente si evinceva che, in data 27.1.2015, ovvero appena 13 gg. dopo il decesso di e vendevano i titoli il cui ricavato Persona_1 Persona_2 Controparte_1 veniva dapprima accreditato sul conto e poi per la gran parte (€ 70.000,00) girocontato su un conto intestato esclusivamente alla (c/c 05520552145-6); conto sul quale aveva la delega ad operare il Per_2 solo Controparte_1
• che dall'esame della movimentazione di detto conto corrente emergeva che, alla fine del mese di marzo 2015, la effettuava investimenti in titoli per una somma di € 64.564,60 e, negli anni Per_2 successivi, incassava cedole periodiche. Sempre la vendeva poi i titoli, in data 12.7.2017 ricavando Per_2 pagina 2 di 15 la somma di € 10.017,13; quindi effettuava un'altra vendita di titoli, in data 22.11.2017; per un controvalore di € 20.333,52; effettuava, poi, una disposizione di pagamento in favore di sè stessa per €
5.000,00, in data 11.12.2017, ed un bonifico, in data 30.4.2018, subito prima del decesso, di € 4.500,00 in favore del figlio Controparte_1
• che in data 01.05.2018 decedeva lasciando, quali suoi eredi, il figlio e odierno convenuto Persona_2
Per_
e ed (suoi nipoti in quanto figli del defunto CP_1 CP_1 Parte_2 Persona_1 che gli succedono per rappresentazione);
• che - sempre secondo la ricostruzione attorea - al momento del decesso di , oltre ad 1/3 Persona_2 della giacenza di € 863,31 sul conto corrente n. 05520552088-3, entrava nell'asse ereditario della stessa anche la giacenza sul c/c 05520552145-6 di € 3.196,96 oltre ad € 29.058,37 per residui titoli come si evinceva dalla comunicazione della;
Controparte_4
• che pertanto, al momento del decesso di , la somma delle giacenze di conto corrente e Persona_2 controvalore in titoli, tutte entranti nel patrimonio ereditario, ammontava ad € 32.255,33;
• che, quindi, che alla data di decesso di e dovevano Persona_1 Persona_2 Controparte_1 corrispondere, agli stessi la somma di € 28.039,10 e che non avendolo fatto vi era un debito che cadeva al 50% tra e per un importo di € 14.019,55 pro capite. Controparte_1 Persona_2
• Che da quanto specificato derivava che sull'eredità della de cuius gravava un debito nei Persona_2 confronti degli attori per la somma di € 14.019,55; somma che andava suddivisa in tre quote di €
4.673,18 per ognuno degli attori;
• che, pertanto, il Giudice doveva autorizzare l'istituto bancario al relativo versamento in favore degli attori;
ciò dividendo l'importo in tre quote da € 4.673,18 ciascuna.
• che il residuo dell'asse ereditario di , era quindi pari ad € 18.235,78 (ovvero € 32.255,33 Persona_2 quale asse ereditario - € 14.019,55 quale debito dell'eredità), e che andava diviso al 50% tra CP_1 che aveva diritto alla somma di € 9.126,89 e ed che succedevano per
[...] Parte_1 Parte_2 rappresentazione al loro padre pertanto, previo ordine del giudice Persona_1 Controparte_4 avrebbe dovuto accreditare la somma di € 4.563,44 ciascuno;
• chiedevano, inoltre, gli eredi di di condannare al pagamento Persona_1 Controparte_1 della quota parte di sua competenza della somma indebitamente trattenuta e non versata agli eredi di ed ovvero all'importo, come sopra determinato, di € 14.019,55; Persona_1
• atteso che parte di detto importo, ovvero € 9.126,89, era giacente sul c/c dell'eredità di Persona_2 era di spettanza del convenuto parte attrice chiedeva che il Tribunale autorizzasse/o Controparte_1 ordinasse alla in persona del l.r.p.t di versare agli attori, quale acconto su quanto agli Controparte_4 stessi spettante, la predetta somma di € 9.126,89 (in tre quote di € 3.042,29 a testa per Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3 pagina 3 di 15 • chiedevano, inoltre, gli istanti di condannare a pagare in loro favore il residuo loro Controparte_1 dovuto, pari ad € 4.892,66 (ovvero la differenza tra quanto dovuto quale quota parte al momento del decesso del fratello, pari ad € 14.019,55, e quanto compensato con la sua quota di eredità della Per_2 pari ad € 9.126,89) il tutto salvo ulteriore verifica relativamente alle movimentazioni bancarie poste in essere dallo stesso sul conto corrente della madre;
• precisava, quindi, parte attrice, che ciascuno di loro era erede, per 1/3, dell'asse ereditario del loro Per_ Part congiunto ciò in quanto ed erano suoi figli e era la di Persona_1 Parte_3 lui moglie. Inoltre, ritenevano ed che essendo i figli del de cuius Parte_1 Parte_2 Per_1 gli succedevano per rappresentazione al momento del decesso della nonna;
[...] Persona_2
• chiariva che erano rimasti senza esito positivo, nonostante lo scambio di diverse comunicazioni a mezzo pec, tra i procuratori delle parti, i tentativi di una composizione bonaria della vicenda;
Con
• chiariva ancora parte attrice che ottenuti dalla ! , relativamente ai conti intestati alla CP_4
sia la movimentazione bancaria che la giacenza dei titoli nonché la comunicazione della delega ad Per_2 operare del convenuto, parte attrice riteneva necessario proporre azione giudiziaria per tutelare i propri diritti.
Tutto quanto premesso gli attori rassegnavano, dinnanzi al Tribunale adito le seguenti conclusioni:
a) accerti e dichiari che e quali rispettivamente figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3 coniuge, sono eredi legittimi del de cuius (defunto il 14.1.2015) nella misura di 1/3 Persona_1 ciascuno;
b) accerti e dichiari che, alla data del 14.1.2015, data di decesso di questi era contitolare, Persona_1 con la madre ed il fratello del c.c. 100573120411 acceso presso Persona_2 Controparte_1 CP_4
e che, detto conto, presentava un saldo di € 84.117,31, tra giacenza di conto corrente e controvalore
[...] in titoli.
c) accerti e dichiari, quindi, che alla data del 14.1.2015, gli attori avevano diritto a vedersi liquidare, dagli altri cointestatari del c/c, la quota di 1/3 della giacenza e del controvalore in titoli, per una somma complessiva di € 28.039,10 a sua volta da dividere in tre quote di € 9.346,39 ciascuna in favore di Pt_2
e ;
[...] Parte_1 Parte_3
d) accerti e dichiari che, successivamente al decesso di gli altri due cointestatari del c/c Persona_1 sopra richiamato continuavano ad operare sullo stesso ed anzi la apriva un nuovo conto Persona_2 corrente, sempre presso la medesima banca, conferendo delega ad operare al figlio sul Controparte_1 quale faceva transitare gran parte delle somme del conto corrente ancora cointestato con il Sig. Persona_1
così come risultante dagli estratti di c/c e come indicati nella parte in fatto.
[...]
pagina 4 di 15 e) accerti e dichiari che, al decesso di , avvenuto in Napoli, in data 1.5.2018, vi succedevano Persona_2
per la quota del 50%, ed ed per rappresentazione del Controparte_1 Parte_1 Parte_2 defunto padre per l'altro 50%. Persona_1
f) accerti e dichiari che l'asse ereditario di era costituito dalla quota di 1/3 della giacenza del Persona_2
c/c cointestato con i figli per un controvalore di € 287,77 (ovvero 863,31/3) nonché dalla giacenza del conto corrente intestato solo alla de cuius ed il relativo controvalore dei titoli per un importo di €
32.255,33. Si accerti quindi che la massa attiva complessiva della de cuius era pari ad € 32.543,10 o quel diverso importo che emergerà anche a seguito della consegna della documentazione da parte della banca come da relativo ordine richiesto.
g) si accerti e dichiari che la somma dovuta agli attori, alla data del 14.1.2015, da parte dei cointestatari del c/c per complessivi € 28.039,10 era dovuta da e da condannarsi pertanto a Persona_2 Controparte_1 corrispondere agli attori l'importo di € 14.019,55 ciascuno.
h) in forza del predetto accertamento si accerti che la quota di € 14.019,55 dovuta da agli attori, Persona_2 per i motivi di cui sopra, era un debito dell'eredità e per l'effetto si disponga e/o autorizzi il convenuto istituto bancario a prelevare detto importo dalle giacenze e a versare la somma di € 4.673,18 ad ognuno degli attori.
i) si determini, quindi, l'asse ereditario di nella misura complessiva residua di € 18.235,78 e, per Persona_2
l'effetto, si dichiari che detti importi, per successione, dovranno essere considerati al 50% (ovvero €
9.126,89) in favore dell'erede e per il restante 50% in favore degli eredi del de cuius Controparte_1
Per_
ed ovvero ed autorizzando, per l'effetto, l'istituto bancario al Persona_1 Parte_2 versamento in favore di questi ultimi della somma di € 4.563,44 ciascuno.
j) si accerti e dichiari che deve essere condannato a pagare la somma di € 14.019,55 agli Controparte_1 attori, per i motivi di cui sopra ed analoghi a quelli trattati per , e per l'effetto si ordini Persona_2 all'istituto bancario convenuto di versare la quota ereditaria di sua competenza pari ad € 9.126,89 in tre parti uguali di € 3.042,29 in favore degli attori.
k) si condanni al pagamento della differenza complessiva sopra determinata di € 4.892,66 Controparte_1 da dividersi in tre quote uguali di pari importo di € 1.630,88 in favore di ognuno degli attori.
l) si ordini all'istituto bancario la produzione dei documenti richiesti nel corpo dell'atto di citazione.
m) si condannino i convenuti, in solido o chi di essi tenuto, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, liquidandoli con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/01/2019 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 deduceva, in via preliminare, che era onere degli attori provare la loro legittimazione attiva. Nel merito, impugnava integralmente la ricostruzione attorea precisando che il conto corrente cointestato tra CP_1
e era stato acceso mediante giroconto da precedente rapporto, per €
[...] Persona_1 Persona_2 pagina 5 di 15 67.300,00 dalla tale conto, pertanto, conteneva i risparmi della e poi successivamente veniva Per_2 Per_2 alimentato esclusivamente con l'accredito della pensione della stessa e dai dividendi dei suoi titoli. Nessun apporto veniva effettuato da Tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, Persona_1 indipendentemente da chi le aveva effettuate, erano state effettuate nell'interesse della madre. La cointestazione era meramente formale ed, inoltre, il convenuto aveva effettuato solo azioni gestorie per conto della madre senza porre in essere alcuna azione distrattiva. Pertanto, concludeva il convenuto per il riconoscimento del diritto degli attori a ricevere pro quota solo quanto derivante dal decesso di . Persona_2
Precisando inoltre, che nulla era dovuto a in quanto il coniuge non poteva succedere per Parte_3 rappresentazione. Posto quanto innanzi rassegnava le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che nulla era dovuto agli attori da parte del convenuto ovvero Controparte_1 ridurre la pretesa a quanto di ragione;
b) dichiarare la tenuta al versamento agli attori unicamente di quanto di quanto risultante di CP_4 pertinenza degli stessi alla luce di quanto emergerà all'esito del giudizio, tenuto conto della difesa del convenuto;
c) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con Con comparsa del 21/01/2019 si costituiva Che la quale in via preliminare precisava che il suo CP_4 coinvolgimento nel giudizio era del tutto superfluo: nessun profilo di responsabilità della veniva CP_4 dedotto, allegato e tantomeno provato ex adverso. Infatti, il convenuto ente creditizio aveva sempre operato nel rispetto della normativa e delle norme contrattuali che la legavano a e Persona_2 Persona_1
(deceduti, rispettivamente, il 1.5.2018 ed il 14.1.2015) e che tuttora insistono nel rapporto con
[...]
Specificava, ancora, il convenuto che appresa la notizia della morte di in data Controparte_1 Persona_2
3.5.2018 (a seguito di comunicazione da parte dell'INPS tramite l'applicativo “PAPEN”) aveva prontamente provveduto a bloccare sia il predetto conto corrente n. 100573120411, intestato a , Persona_2
e con il relativo dossier titoli allo stesso collegato, sia il conto corrente Controparte_1 Persona_1
n. 100573120435, intestato alla sola (sul quale il figlio aveva delega ad operare) con il Persona_2 CP_1 relativo dossier titoli allo stesso collegato. Precisava, inoltre, che aveva appreso della morte di Persona_1 solo in data 14.5.2018, data in cui gli eredi del medesimo si recavano presso la Filiale di Napoli,
[...]
Piazza Piedigrotta per comunicarne la scomparsa (cfr. Istanza di restituzione del saldo del conto intestato ad presentata dagli eredi il successivo 16.5.2018 (all. prod telematica convenuta Che Persona_1
Con Banca! ) e posto quanto innanzi rassegnava le seguenti conclusioni:
a) Dichiarare l'assoluta estraneità di nella vicenda de qua e, stante l'inesistenza di CP_2 CP_3 qualsivoglia responsabilità addebitabile alla stessa, tenerla indenne dalle conseguenze del presente giudizio;
pagina 6 di 15 b) Condannare gli attori e o, in extrema ratio ed in Parte_1 Parte_2 Parte_3 relazione all'esito del giudizio, il convenuto al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento in favore di ! in persona del legale rapp. p.t.. CP_4 CP_3
Durante il giudizio venivano depositati documenti, espletata istruttoria orale con escussione di tre testi ed effettuato l'interrogatorio formale del convenuto , nonché disposto l'espletamento di Controparte_1
CTU, (depositata in data 23.03.2023, con chiarimenti del 05.07.2023)
All'udienza del 25.11.2024 la causa era introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
Nelle note conclusionali i procuratori di si dichiaravano antistatari. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, instauratasi sui seguenti beni mobili: Con
• denaro giacente sul conto 5520088 – 3 ( 100573120411) presso , (all'apertura CP_2
Con poi divenuta ) cointestato tra , e CP_5 CP_2 Persona_2 Persona_1 CP_1
[...]
Con
• denaro giacente sul conto 552145 – 6 ( 100573120435) presso , (all'apertura CP_2
Con poi divenuta ) intestato esclusivamente ad;
CP_5 CP_2 Persona_2
Con
• portafoglio titoli depositato presso la Che (BTP 20704 15-23 IT intestato CP_4 P.IVA_1 ad , ed Persona_2 Controparte_1 Persona_1
Posto quanto innanzi, si deve premettere che il procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria è disciplinato dagli artt. 784 e segg. c.p.c. e dagli artt, 194 e 195 disp. att. c.p.c.: trattasi di processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune (Cass, 08.09.1986 n. 5462; Cass. civ. 27.01.1986 n. 543).
Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (cfr. Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266). Esso, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente pagina 7 di 15 eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Dunque, il diritto delle parti allo scioglimento della comunione costituisce oggetto prioritario di accertamento, con riferimento alla qualità di eredi dei condividenti, nonché, atteso che la comunione trae origine da masse ereditarie plurime, anche in capo ai rispettivi danti causa.
In proposito, va dato seguito ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo cui la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile, dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.; tuttavia, qualora l'interessato sia impossibilitato a produrre i predetti in giudizio per fatti indipendenti dalla sua volontà, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere fornita con qualunque mezzo, a norma dell'art. 452 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 29-3-2006 n. 7276 (Rv. 587734-01), Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020 (Rv. 659330 - 01), Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19254 del 12/07/2024 (Rv. 671727 - 01)).
Ulteriormente, va richiamato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n.
22223).
Ebbene, gli attori instauravano il presente giudizio qualificandosi eredi legittimi di Persona_1
Per_ deceduto in data14.01.2015, la moglie ed i figli e nonché eredi per Parte_3 Parte_2
Per_ rappresentazione (in quanto nipoti) per i soli ed rispetto all'eredità di . Non Parte_2 Persona_2
è oggetto del giudizio la divisione della massa ereditaria riferibile ad (coniuge della . Parte_2 Per_2
Ebbene, la sussistenza del rapporto di parentela degli attori con è circostanza non Persona_1 oggetto di contestazione;
essa, inoltre, emerge dalla documentazione in atti (cfr atto notorio del 14.01.2015 all 6 prod attorea). Inoltre, dall'estratto per riassunto del certificato di morte di emergeva Persona_1 che lo stesso, coniugato con , era figlio di e (cfr. estratto per Parte_3 Persona_2 Parte_2 riassunto cert. mort del 15.05.2018 all 7 prod attorea).
Pertanto, dalla documentazione depositata si evince che era coniuge di Parte_3 Persona_1
Part nonchè che e erano figli di e e nipoti Parte_1 CP_1 Persona_1 Parte_3 della de cuius . Persona_2 pagina 8 di 15 Per quanto attiene alla posizione di parte attrice deduceva che era fratello di Controparte_1 Persona_1 nonchè figlio della de cuius : tale assunto non era stato oggetto di contestazione.
[...] Persona_2
I riferiti rapporti di discendenza, inoltre, fondano la prova della vocazione ereditaria e la proposizione e l'adesione alla domanda di divisione, integrano un contegno presuppone, dunque, la volontà di questi accettare la chiamata per la massa di (cfr. Cass. civ. n. 10060/2018). Persona_2
Posto quanto precede in merito al fondamento del diritto delle parti all'ottenimento della divisione ereditaria, per la sua effettuazione occorrono le risultanze istruttorie;
esse sono costituite dalla documentazione depositate dalle parti e le risultanze della CTU espletata, a firma della dott.ssa
[...]
. Per_3
Ed allora:
• dall'esame della documentazione in atti e dalla ricostruzione effettuata dal consulente d'ufficio emergeva che il conto corrente Barclay 552088-3 veniva acceso il 02.10.2013 con un bonifico da parte dei coniugi e;
ciò per complessivi euro 67.300,00; da tale somma in data Persona_2 Parte_2
07.10.2013 venivano trasferiti euro 61.426,35 che venivano investiti in un'operazione di acquisto titoli
(dossier titoli 055-00137480). Successivamente il conto si alimentava, solo a mezzo dell'accredito di una pensione mensile riferibile a e dall'accredito delle cedole derivanti dal dossier titoli 055- Persona_2
00137480 quale precedentemente costituito.
Tutto quanto innanzi posto, alla data del decesso di avvenuta il 14 gennaio 2015, il saldo Persona_1 del conto corrente era pari ad euro 8.746.19 riferito al giorno 02.01.2015 (tra il 02.01 e il giorno del decesso il conto non presenta movimentazioni). Dal 14.01.2015 in poi le operazioni più rilevanti effettuate sul conto corrente erano la vendita dei titoli che generavano un accredito il 27.01.2015 di euro 76.528,47 e a seguire il 04.02.2015 un giroconto fatto da di euro 70.000,00 sul c/c a lei intestato n. Persona_2 CP_5
552145-6 (cfr. CTU pag. 9); conto su cui le uniche operazioni di segno positivo successiveerano costituite dalla vendita di titoli.
Ed allora, relativamente al conto n. 552088-3, deve osservarsi che il versamento iniziale pari ad di 67.300,00 veniva effettuato con bonifico proveniente dai coniugi ed in mancanza di una Persona_2 Parte_2 diversa indicazione e prova (ad es. certificato di matrimonio tra ed , al fine di Parte_2 Persona_2 verificare il regime patrimoniale scelto dai coniugi) deve presumersi che tale importo fosse in proprietà al
50 % ciascuno di loro. Posto quanto innanzi ed osservato che nel presente giudizio non vi è domanda di divisione dell'eredità di l'attività divisionale in questa sede riguarderà le sole somme riferibili Parte_2 ad . Persona_2
Ciò posto giova osservare che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede;
la Suprema Corte ha chiarito che la consapevolezza pagina 9 di 15 da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore e il compimento di atti inequivocabili che presuppongono la volontà di accettare l'eredità possono configurare un'accettazione tacita ( cfr. Cass.
n. 11389/2024 e n.10544/2024). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha individuato diversi comportamenti che possono configurare un'accettazione tacita dell'eredità: stare in giudizio in veste di erede (cfr. Cass. n. 7995/2022, n. 10544/2022 cit); la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito (cfr. Cass n. 4843/2019); il prelievo di somme dal conto corrente del defunto da parte del chiamato all'eredità (cfr. Cass. n.4320/2018).
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi detto, si ritiene che movimentando tutti gli importi Persona_2 presenti sul primo conto (quello con originaria provvista comune a lei ed al coniuge) effettuava una accettazione tacita dell'eredità di suo marito ella diveniva titolare, pertanto, secondo le regole Parte_2 della successione legittima anche di un ulteriore terzo degli importi su di essi presenti (quale riferibile alla sua quota dell'eredità di . Parte_2
In merito al primo conto (n. 552088 – 3 cointestato tra , e ) deve Persona_2 Persona_1 CP_1 ulteriormente osservarsi come la cointestazione di un conto corrente implica, secondo l'articolo 1854 c.c., che tutti gli intestatari siano considerati creditori o debitori solidali dei saldi del conto. Questo principio porta a presumere che le somme depositate siano di proprietà comune e suddivise in parti uguali tra i cointestatari. Tuttavia, la cointestazione di un conto corrente fa sorgere una mera presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate, presunzione che può essere superata anche attraverso il ricorso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, così dimostrando che le somme presenti sul conto provengono esclusivamente da uno dei cointestatari (cfr. Cass. Civ. n. 24838/2021, e Cass. Civ. n.
487/2022). La recente giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato che l'origine delle risorse versate su un conto cointestato può costituire un elemento determinante per superare la presunzione di contitolarità.
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 1643/ 2025).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame e valutate le risultanze istruttorie, si ritiene ben superata la presunzione di contitolarità: la documentazione in atti (cfr estratti conto bancari da cui emergeva che sul conto veniva accreditata dall'INPS la pensione della all prod. attore e Per_2 convenuto) conferma che gli accrediti successivi all'apertura provenivano esclusivamente dai versamenti effettuati dalla (oltre versamento iniziale di € 67.3000,00 dagli accrediti della sua pensione e dalle Per_2 cedole relative ai titoli investiti); peraltro tale circostanza non era oggetto di contestazione.
Ritenuta superata la presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul c/c n. Controparte_4
05520552088-3 cointestato, e chiarita la riconducibilità delle stesse solo in parte ad (50% Persona_2 versamento iniziale oltre ad 1/3 del 50% riferibile al coniuge nonché le somme accreditate Parte_2 successivamente per la pensione e per le cedole dei titoli) e per la restante parte ad si ritiene Parte_2 pagina 10 di 15 che alla data del decesso di il 14.01.2015 gli attori, non avevano alcun diritto a vedersi Persona_1 liquidare la quota di 1/3 della giacenza e del controvalore in titoli, perché risulta acclarato che alcun diritto aveva su tali somme lo stesso La relativa domanda deve essere pertanto rigettata. Persona_1
Passando all'esame della domanda di parte attrice relativa alla successione della de cuius deve Persona_2 osservarsi che alla data della morte della stessa, avvenuta in data 01.05.2018, le succedevano per la quota del 50% il figlio e per il restante 50% i nipoti ex filio e ( quali Controparte_1 Parte_1 Parte_2 eredi per rappresentazione del padre, . Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge che l'asse ereditario di alla data della morte era costituito Persona_2 dagli importi giacenti su due c/c : rispettivamente il n. 552088 – 3 ( 100573120411), cointestato tra
[...]
e e n. 552145 – 6 ( 100573120435) intestato esclusivamente alla Parte_4 Persona_1 nonché in titoli di Stato (BTP 20/04 15 – 23 [...]), intestati a , Per_2 Persona_2 Controparte_1
e Persona_1
Deve evidenziarsi a questo punto che nella successione di rientrava anche il conto titoli Persona_2 cointestato a e in quanto per la determinazione della Persona_2 Controparte_1 Persona_1 titolarità delle somme dello stesso, sono applicabili le stesse conclusioni già espresse e utilizzate per le somme giacenti sul c/c n. 05520552088-3 (cointestato , e Controparte_4 Persona_2 Per_1 CP_1
; così dovendosi ritenere superata la presunzione di contitolarità e riconosciuta la Controparte_1 riferibilità delle stesse solo in parte ad (50% + 1/3 del 50% riferibile al coniuge Persona_2 Persona_2
) e per la restante parte ad Parte_2 Parte_2
Orbene, in mancanza di documentazione che attesti una diversa provenienza, di cui non vi è traccia in atti, dall'esame delle movimentazioni bancarie del conto il n. 552145 -6, intestato solo alla effettuate dal Per_2 consulente d'ufficio, si può ritenere che i titoli fossero stati acquistati con denaro derivante da tale conto: la sua giacenza iniziale (€ 70.000,00), infatti, si riduceva in pochi mesi ( dal 01.04.2015 al 12.06.2015 passava a € 9.040,00) per poi aumentare per accrediti di vendita titoli (€ 30.350,65) e riscossione cedole titoli (cfr. CTU pag. 9), per cui ritenuto che i titoli siano stati acquistati con somme provenienti dal suddetto conto, anche le somme corrispondenti devono considerarsi nella titolarità della per il 50% Per_2
+1/3 del 50% di e per la restante parte del coniuge Parte_2 Parte_2
Ebbene, tanto chiarito alla data della morte della sul primo conto corrente residuava solo l'importo di Per_2
€ 860,31 mentre sul secondo vi era l'importo di € 3.171,49, (cfr. CTU pag. 8 e ss entrambe le somme sono individuate più precisamente dal consulente al 30.09.2018); a tali somme dovranno aggiungersi gli importi Con del conto titoli per euro 29.058,37 (al 05.10.2018), (cfr. comunicazione all 10 prod CP_2 attorea).
Ed allora, per quanto concerne il conto n. 552145 – 6 ( 100573120435), la ricostruzione dei movimenti bancari quale effettuata dal CTU (cfr pag. 6 e ss CTU), evidenziava che lo stesso veniva aperto con un pagina 11 di 15 giroconto effettuato dal conto 5520088 – 3 ( 100573120411): giroconto pari ad € 70.000,00; ciò posto deve ritenersi che le somme depositate su tale ultimo conto erano solo per il 66,67 % (50%+16,67%) di proprietà della mentre la restante parte era nella titolarità della massa di Per_2 Parte_2
Per quanto concerne il valore dei titoli ( BTP 20.04 15 -23 [...]) cointestati alla data del
05.10.2018, tra , e (come da comunicazione della Persona_2 Persona_1 Controparte_1 CP_2
Con
! era pari ad € 29.058,37 e come verificato dal CTU ,cfr. CTU pag 4 n. 6)esso era pari ad 29 058,37.
[...]
Tutto quanto innanzi premesso, la domanda di accertamento della qualità di eredi per rappresentazione del padre premorto deve essere accolta come quella di apertura della successione sull'asse Persona_1 ereditario di . Persona_2
Ed allora:
. Atteso che il versamento iniziale di € 67.300,00 sul conto corrente n.552088 - 3 era stato effettuato dai coniugi e;
Parte_2 Persona_2
· Verificato che non vi è in atti prova del regime legale dei coniugi ed per cui Parte_2 Persona_2 si applicano i canoni della comunione ordinaria, gli importi vanno ritenuti nella titolarità del 50% per
[...]
e per 50% per;
Pt_2 Persona_2
· Acclarato che non vi è domanda di apertura successione e conseguente divisione ereditaria dei beni di in particolare del suo 50% delle somme versate sul primo conto. Parte_2
· Osservato, tuttavia, che la movimentazione del conto da parte della integra accettazione Per_2 dell'eredità del marito, la stessa acquisisce anche un ulteriore terzo del 50 % riferibile ad Parte_2
Per l'effetto, occorre procedere alla divisione dell'asse ereditario di tenendo conto che esso è Persona_2 costituito dal 66.67% di quanto giacente sui due conti correnti sopra descritti e sul saldo conto titoli per cui da:
• € 573,56 (pari al 66,67% del saldo € 860,31 al 30.09.2018 c/c 552088 – 3, conto cointestato Per_2
, ed;
[...] Controparte_1 Per_1 CP_1
• € 2.114,43 (pari al 66,67% del saldo - € 3171,49 - del c/c 552145 – 6, conto intestato solo alla
; Per_2
• € 19.373,21 (pari al 66,67% dei titoli BTP al 05.10.2018 - € 29.058,37 conto titoli intestato ad Per_2
ed );
[...] Persona_1 Parte_1
Ciò precisato l'asse ereditario residuato allo stato di è pari ad € 22.061,20. Tale importo andrà Persona_2 diviso tra il figlio per ½ ed i nipoti e 1/4 ciascuno. Controparte_1 Parte_2 Parte_1
Deve però rilevarsi che dall'esame degli estratti conto quale effettuato dal consulente è emerso che, nel periodo in cui la era ancora in vita, venivano emessi dal conto corrente cointestato n. 552088 – 3 n. 5 Per_2 assegni per un importo totale di € 6.700,00 (cfr CTU pag. 9); ciò in favore del convenuto Controparte_1 in particolare: pagina 12 di 15 • assegno del 10.03.2015 n.363 di euro 1.500,00;
• assegno del 24.02.2016 n.365 di euro 900.00;
• assegno del 24.02.2016 n.366 di euro 900.00;
• assegno del 03.03.2016 n.364 di euro 900.00.
Ciò posto, ed attesa la specifica richiesta di imputazione di tali somme effettuata da parte attrice, e verificato che nulla è stato provato dal convenuto circa la destinazione di tali somme per Controparte_1 esigenze della de cuius, l'importo deve essere imputato all'asse ereditario della e decurtato dalla Per_2 somma spettante a nella misura del 50 % e quindi sussiste un debito a suo carico ed in Controparte_1 favore della massa per complessivi € 3.350,00 (€ 1.675,00 per ogni nipote)
Per l'effetto, le quote della divisione saranno le seguenti:
• (figlio) € 7680,60 (€11.030,60 - € 3.350,00); Controparte_1
• (nipote) € 7190,30 ( € 5.515,30 + €1.675,00); Parte_2
• (nipote) € 7190,30 ( € 5. 515,30 + €1675,00). Parte_1
In ordine al governo delle spese deve aderirsi al principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12068 del
03/05/2024, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013).
Ciò posto, le spese si liquidano per ed come da dispositivo in applicazione Parte_2 Parte_1 della II tabella, III fascia (dei giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D. M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, e letto art. 4 comma 2 del DM citato, con applicazione di un solo aumento del 30%, dovuto all'assistenza di più parti aventi medesima posizione processuale.
Per il convenuto atteso l'accoglimento della domanda di rendiconto e la condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di e della somma di € 3350,00, letto art 5 DM 55/2014, e Parte_2 Parte_1 tenuto conto che per la determinazione del valore della causa nei giudizi di divisione si fa riferimento alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, sembra corretto calcolare il valore della sua quota al netto della domanda di rendiconto (per l'effetto il valore di riferimento deve considerarsi pari ad euro 7.680,60); tuttavia tenuto conto che rientrerebbe nella stessa fascia degli attori e che ciò non può ritenersi giustificato rispetto ai diversi esiti del giudizio, le spese si liquidano in applicazione della tabella 2, fascia III, del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ma con applicazione della compensazione delle spese per ¼.
pagina 13 di 15 Nei rapporti tra e le parti convenute, invece, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni Parte_3 per la integrale compensazione delle spese di lite;
ciò in applicazione dell'art. 4 I comma DM 55/2014
(qualità di persona fisica, età): la sua posizione che non ha richiesto ai convenuti di articolare alcuna difesa autonoma rispetto a quelle adottate rispetto agli altri attori. Con Per quanto concerne le spese relativamente alla convenuta , letto l'art 4 comma, attesa la CP_4 qualità degli attori (parti persone fisiche) e tenuto conto delle caratteristiche delle difese effettuate dall'ente creditizio, il quale sia nelle memorie istruttorie che note conclusionali, non ha effettuato elaborazioni giuridiche distinte dalla mera affermazione di non avere alcun titolo a partecipare al giudizio, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite;
ciò in applicazione della disciplina dell'art 92 cpc quale applicabile ratione temporis al caso in esame.
Per quanto attiene, le spese di CTU, il comune interesse delle parti alla divisione comporta che queste siano poste a carico delle parti costituite, in proporzione alle rispettive quote.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, ogni ulteriore istanza respinta o disattesa, definitivamente pronunziando sulla controversia proposta come in narrativa, così provvede:
· Dichiara aperta la successione di , nato a [...] l'[...] e deceduta l'1.05.2018, in Persona_2 favore di:
a. per il 50% % (500/1000); CP_1 CP_1
b. per il 25% (250/1000); Parte_2
c. per il 25 % (250/1000); Parte_1
· Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalla successione di;
ciò in Persona_2 relazione al denaro giacente sul c/c n. 552088 – 3 per € 860,31, (100573120411) acceso presso la
[...]
Con ; in relazione al denaro giacente sul c/c 552145 – 6 per € 3.171,49 acceso presso la Che Banca! CP_2
Con Con
, nonché in relazione al portafoglio titoli depositato presso la (BTP 20704 15-23 IT CP_2
00050105835) per € 29.058,37;
· le suddette somme vanno così suddivise:
a) € 7680,60; Controparte_1
b) € 7190,30; Parte_2
c) € 7190,30. Parte_1
Part
· Rigetta la domanda di , ed di attribuzione di quote Parte_3 Parte_1 CP_1 delle somme giacenti sul conto corrente n. 552088 – 3 (100573120411) formalmente cointestato tra Per_2
e
[...] Persona_1 Controparte_1
· Rigetta le residue domande attoree;
pagina 14 di 15 · Pone a carico della massa ereditaria le spese di lite;
spese che liquida in € 8.963,30 per compensi ed €
261,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali (15% sui compensi), CPA e IVA come per legge, a favore di ed con distrazione in favore procuratore antistatario dei medesimi ed Parte_2 Parte_1
€ 3.807,75 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, a favore del convenuto con distrazione in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari;
Controparte_1
. Compensa le spese tra le parti e Parte_3
Con
· Compensa le spese tra le parti e;
CP_4
· Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote.
Napoli lì 26/3/25 Il Giudice dr.ssa Francesca Console
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 28263/2018, emessa tra:
cod. fisc. cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
cod. fisc. , rappresentati e difesi dell'avv. Alessandro Di Parte_3 C.F._3
Dato (cod. fisc. ); C.F._4
ATTORI contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Severino Nappi e Francesco Percuoco Controparte_1
CONVENUTO
e
, rappresentato e difesa dagli avv.ti Stefano Febbi e Umberto Danise. CP_2 CP_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25/11/2024 e comparse conclusionali e di replica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con in giudizio e la al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 15 ereditaria sui beni mobili (somme giacenti su due diversi conti correnti), derivante dalla morte di Per_1
e di .
[...] Persona_2
A sostegno delle proprie pretese, gli attori premettevano:
• Che presso l'istituto bancario era acceso un conto corrente n. 05520552088-3, Controparte_4 cointestato tra (nata a [...], l'[...], e deceduta l'1.5.2018), (nato a Persona_2 Persona_1
Napoli, il 6.7.1961, e deceduto il 14.1.2015) e (nato a [...], il [...]); Controparte_1
• Che era la madre di e e che gli attori erano, invece, Persona_2 Persona_1 Controparte_1 rispettivamente, i figli e la moglie di deceduto il 14.1.2015, ragion per cui erano i Persona_1 suoi eredi legittimi, ciascuno per la quota di 1/3;
• che alla data del decesso di il suddetto conto corrente aveva un saldo di € Persona_1
84.117,31 tra giacenze di conto corrente ed investimenti in titoli. Tale dato si evinceva dalla lettura dell'estratto di conto corrente che vedeva un saldo di conto corrente, al 31.12.2014, di € 7.752,19 cui aggiungere la somma di € 76.528,47 quale ricavato della vendita dei titoli sottraendo ed aggiungendo la movimentazione bancaria tra il 31.12.2014 ed il 27.1.2015;
• che gli eredi di non ricevevano dai contitolari del suddetto conto corrente, Persona_1 Per_2
e la quota di 1/3 della giacenza di conto corrente e di controvalore in titoli,
[...] Controparte_1 loro spettante;
• che gli attori specificavano di avere diritto alla somma di € 28.039,10, pari ad ovvero 1/3 delle giacenze di conto corrente e titoli alla data del decesso del loro congiunto. Detto importo, tra l'altro, andava ripartito tra gli attori in tre quote uguali (ciascuna per ogni erede legittimo) di € 9.346,39 ciascuna;
• che nonostante il decesso del loro congiunto gli altri contitolari, e Persona_2 Controparte_1 continuavano a movimentare il suddetto conto corrente sino alla data del decesso di Persona_2 avvenuta l'1.5.2018, allorquando la giacenza sul suddetto conto si annullava quasi del tutto risultando essere di soli € 863,31, importo comunque da dividersi al 50% tra da una parte, ed Controparte_1
Per_
ed dall'altra, in rappresentazione del padre Parte_2 Persona_1
• che dagli estratti di detto conto corrente si evinceva che, in data 27.1.2015, ovvero appena 13 gg. dopo il decesso di e vendevano i titoli il cui ricavato Persona_1 Persona_2 Controparte_1 veniva dapprima accreditato sul conto e poi per la gran parte (€ 70.000,00) girocontato su un conto intestato esclusivamente alla (c/c 05520552145-6); conto sul quale aveva la delega ad operare il Per_2 solo Controparte_1
• che dall'esame della movimentazione di detto conto corrente emergeva che, alla fine del mese di marzo 2015, la effettuava investimenti in titoli per una somma di € 64.564,60 e, negli anni Per_2 successivi, incassava cedole periodiche. Sempre la vendeva poi i titoli, in data 12.7.2017 ricavando Per_2 pagina 2 di 15 la somma di € 10.017,13; quindi effettuava un'altra vendita di titoli, in data 22.11.2017; per un controvalore di € 20.333,52; effettuava, poi, una disposizione di pagamento in favore di sè stessa per €
5.000,00, in data 11.12.2017, ed un bonifico, in data 30.4.2018, subito prima del decesso, di € 4.500,00 in favore del figlio Controparte_1
• che in data 01.05.2018 decedeva lasciando, quali suoi eredi, il figlio e odierno convenuto Persona_2
Per_
e ed (suoi nipoti in quanto figli del defunto CP_1 CP_1 Parte_2 Persona_1 che gli succedono per rappresentazione);
• che - sempre secondo la ricostruzione attorea - al momento del decesso di , oltre ad 1/3 Persona_2 della giacenza di € 863,31 sul conto corrente n. 05520552088-3, entrava nell'asse ereditario della stessa anche la giacenza sul c/c 05520552145-6 di € 3.196,96 oltre ad € 29.058,37 per residui titoli come si evinceva dalla comunicazione della;
Controparte_4
• che pertanto, al momento del decesso di , la somma delle giacenze di conto corrente e Persona_2 controvalore in titoli, tutte entranti nel patrimonio ereditario, ammontava ad € 32.255,33;
• che, quindi, che alla data di decesso di e dovevano Persona_1 Persona_2 Controparte_1 corrispondere, agli stessi la somma di € 28.039,10 e che non avendolo fatto vi era un debito che cadeva al 50% tra e per un importo di € 14.019,55 pro capite. Controparte_1 Persona_2
• Che da quanto specificato derivava che sull'eredità della de cuius gravava un debito nei Persona_2 confronti degli attori per la somma di € 14.019,55; somma che andava suddivisa in tre quote di €
4.673,18 per ognuno degli attori;
• che, pertanto, il Giudice doveva autorizzare l'istituto bancario al relativo versamento in favore degli attori;
ciò dividendo l'importo in tre quote da € 4.673,18 ciascuna.
• che il residuo dell'asse ereditario di , era quindi pari ad € 18.235,78 (ovvero € 32.255,33 Persona_2 quale asse ereditario - € 14.019,55 quale debito dell'eredità), e che andava diviso al 50% tra CP_1 che aveva diritto alla somma di € 9.126,89 e ed che succedevano per
[...] Parte_1 Parte_2 rappresentazione al loro padre pertanto, previo ordine del giudice Persona_1 Controparte_4 avrebbe dovuto accreditare la somma di € 4.563,44 ciascuno;
• chiedevano, inoltre, gli eredi di di condannare al pagamento Persona_1 Controparte_1 della quota parte di sua competenza della somma indebitamente trattenuta e non versata agli eredi di ed ovvero all'importo, come sopra determinato, di € 14.019,55; Persona_1
• atteso che parte di detto importo, ovvero € 9.126,89, era giacente sul c/c dell'eredità di Persona_2 era di spettanza del convenuto parte attrice chiedeva che il Tribunale autorizzasse/o Controparte_1 ordinasse alla in persona del l.r.p.t di versare agli attori, quale acconto su quanto agli Controparte_4 stessi spettante, la predetta somma di € 9.126,89 (in tre quote di € 3.042,29 a testa per Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3 pagina 3 di 15 • chiedevano, inoltre, gli istanti di condannare a pagare in loro favore il residuo loro Controparte_1 dovuto, pari ad € 4.892,66 (ovvero la differenza tra quanto dovuto quale quota parte al momento del decesso del fratello, pari ad € 14.019,55, e quanto compensato con la sua quota di eredità della Per_2 pari ad € 9.126,89) il tutto salvo ulteriore verifica relativamente alle movimentazioni bancarie poste in essere dallo stesso sul conto corrente della madre;
• precisava, quindi, parte attrice, che ciascuno di loro era erede, per 1/3, dell'asse ereditario del loro Per_ Part congiunto ciò in quanto ed erano suoi figli e era la di Persona_1 Parte_3 lui moglie. Inoltre, ritenevano ed che essendo i figli del de cuius Parte_1 Parte_2 Per_1 gli succedevano per rappresentazione al momento del decesso della nonna;
[...] Persona_2
• chiariva che erano rimasti senza esito positivo, nonostante lo scambio di diverse comunicazioni a mezzo pec, tra i procuratori delle parti, i tentativi di una composizione bonaria della vicenda;
Con
• chiariva ancora parte attrice che ottenuti dalla ! , relativamente ai conti intestati alla CP_4
sia la movimentazione bancaria che la giacenza dei titoli nonché la comunicazione della delega ad Per_2 operare del convenuto, parte attrice riteneva necessario proporre azione giudiziaria per tutelare i propri diritti.
Tutto quanto premesso gli attori rassegnavano, dinnanzi al Tribunale adito le seguenti conclusioni:
a) accerti e dichiari che e quali rispettivamente figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3 coniuge, sono eredi legittimi del de cuius (defunto il 14.1.2015) nella misura di 1/3 Persona_1 ciascuno;
b) accerti e dichiari che, alla data del 14.1.2015, data di decesso di questi era contitolare, Persona_1 con la madre ed il fratello del c.c. 100573120411 acceso presso Persona_2 Controparte_1 CP_4
e che, detto conto, presentava un saldo di € 84.117,31, tra giacenza di conto corrente e controvalore
[...] in titoli.
c) accerti e dichiari, quindi, che alla data del 14.1.2015, gli attori avevano diritto a vedersi liquidare, dagli altri cointestatari del c/c, la quota di 1/3 della giacenza e del controvalore in titoli, per una somma complessiva di € 28.039,10 a sua volta da dividere in tre quote di € 9.346,39 ciascuna in favore di Pt_2
e ;
[...] Parte_1 Parte_3
d) accerti e dichiari che, successivamente al decesso di gli altri due cointestatari del c/c Persona_1 sopra richiamato continuavano ad operare sullo stesso ed anzi la apriva un nuovo conto Persona_2 corrente, sempre presso la medesima banca, conferendo delega ad operare al figlio sul Controparte_1 quale faceva transitare gran parte delle somme del conto corrente ancora cointestato con il Sig. Persona_1
così come risultante dagli estratti di c/c e come indicati nella parte in fatto.
[...]
pagina 4 di 15 e) accerti e dichiari che, al decesso di , avvenuto in Napoli, in data 1.5.2018, vi succedevano Persona_2
per la quota del 50%, ed ed per rappresentazione del Controparte_1 Parte_1 Parte_2 defunto padre per l'altro 50%. Persona_1
f) accerti e dichiari che l'asse ereditario di era costituito dalla quota di 1/3 della giacenza del Persona_2
c/c cointestato con i figli per un controvalore di € 287,77 (ovvero 863,31/3) nonché dalla giacenza del conto corrente intestato solo alla de cuius ed il relativo controvalore dei titoli per un importo di €
32.255,33. Si accerti quindi che la massa attiva complessiva della de cuius era pari ad € 32.543,10 o quel diverso importo che emergerà anche a seguito della consegna della documentazione da parte della banca come da relativo ordine richiesto.
g) si accerti e dichiari che la somma dovuta agli attori, alla data del 14.1.2015, da parte dei cointestatari del c/c per complessivi € 28.039,10 era dovuta da e da condannarsi pertanto a Persona_2 Controparte_1 corrispondere agli attori l'importo di € 14.019,55 ciascuno.
h) in forza del predetto accertamento si accerti che la quota di € 14.019,55 dovuta da agli attori, Persona_2 per i motivi di cui sopra, era un debito dell'eredità e per l'effetto si disponga e/o autorizzi il convenuto istituto bancario a prelevare detto importo dalle giacenze e a versare la somma di € 4.673,18 ad ognuno degli attori.
i) si determini, quindi, l'asse ereditario di nella misura complessiva residua di € 18.235,78 e, per Persona_2
l'effetto, si dichiari che detti importi, per successione, dovranno essere considerati al 50% (ovvero €
9.126,89) in favore dell'erede e per il restante 50% in favore degli eredi del de cuius Controparte_1
Per_
ed ovvero ed autorizzando, per l'effetto, l'istituto bancario al Persona_1 Parte_2 versamento in favore di questi ultimi della somma di € 4.563,44 ciascuno.
j) si accerti e dichiari che deve essere condannato a pagare la somma di € 14.019,55 agli Controparte_1 attori, per i motivi di cui sopra ed analoghi a quelli trattati per , e per l'effetto si ordini Persona_2 all'istituto bancario convenuto di versare la quota ereditaria di sua competenza pari ad € 9.126,89 in tre parti uguali di € 3.042,29 in favore degli attori.
k) si condanni al pagamento della differenza complessiva sopra determinata di € 4.892,66 Controparte_1 da dividersi in tre quote uguali di pari importo di € 1.630,88 in favore di ognuno degli attori.
l) si ordini all'istituto bancario la produzione dei documenti richiesti nel corpo dell'atto di citazione.
m) si condannino i convenuti, in solido o chi di essi tenuto, al pagamento delle spese e dei compensi di lite, liquidandoli con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/01/2019 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 deduceva, in via preliminare, che era onere degli attori provare la loro legittimazione attiva. Nel merito, impugnava integralmente la ricostruzione attorea precisando che il conto corrente cointestato tra CP_1
e era stato acceso mediante giroconto da precedente rapporto, per €
[...] Persona_1 Persona_2 pagina 5 di 15 67.300,00 dalla tale conto, pertanto, conteneva i risparmi della e poi successivamente veniva Per_2 Per_2 alimentato esclusivamente con l'accredito della pensione della stessa e dai dividendi dei suoi titoli. Nessun apporto veniva effettuato da Tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, Persona_1 indipendentemente da chi le aveva effettuate, erano state effettuate nell'interesse della madre. La cointestazione era meramente formale ed, inoltre, il convenuto aveva effettuato solo azioni gestorie per conto della madre senza porre in essere alcuna azione distrattiva. Pertanto, concludeva il convenuto per il riconoscimento del diritto degli attori a ricevere pro quota solo quanto derivante dal decesso di . Persona_2
Precisando inoltre, che nulla era dovuto a in quanto il coniuge non poteva succedere per Parte_3 rappresentazione. Posto quanto innanzi rassegnava le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che nulla era dovuto agli attori da parte del convenuto ovvero Controparte_1 ridurre la pretesa a quanto di ragione;
b) dichiarare la tenuta al versamento agli attori unicamente di quanto di quanto risultante di CP_4 pertinenza degli stessi alla luce di quanto emergerà all'esito del giudizio, tenuto conto della difesa del convenuto;
c) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con Con comparsa del 21/01/2019 si costituiva Che la quale in via preliminare precisava che il suo CP_4 coinvolgimento nel giudizio era del tutto superfluo: nessun profilo di responsabilità della veniva CP_4 dedotto, allegato e tantomeno provato ex adverso. Infatti, il convenuto ente creditizio aveva sempre operato nel rispetto della normativa e delle norme contrattuali che la legavano a e Persona_2 Persona_1
(deceduti, rispettivamente, il 1.5.2018 ed il 14.1.2015) e che tuttora insistono nel rapporto con
[...]
Specificava, ancora, il convenuto che appresa la notizia della morte di in data Controparte_1 Persona_2
3.5.2018 (a seguito di comunicazione da parte dell'INPS tramite l'applicativo “PAPEN”) aveva prontamente provveduto a bloccare sia il predetto conto corrente n. 100573120411, intestato a , Persona_2
e con il relativo dossier titoli allo stesso collegato, sia il conto corrente Controparte_1 Persona_1
n. 100573120435, intestato alla sola (sul quale il figlio aveva delega ad operare) con il Persona_2 CP_1 relativo dossier titoli allo stesso collegato. Precisava, inoltre, che aveva appreso della morte di Persona_1 solo in data 14.5.2018, data in cui gli eredi del medesimo si recavano presso la Filiale di Napoli,
[...]
Piazza Piedigrotta per comunicarne la scomparsa (cfr. Istanza di restituzione del saldo del conto intestato ad presentata dagli eredi il successivo 16.5.2018 (all. prod telematica convenuta Che Persona_1
Con Banca! ) e posto quanto innanzi rassegnava le seguenti conclusioni:
a) Dichiarare l'assoluta estraneità di nella vicenda de qua e, stante l'inesistenza di CP_2 CP_3 qualsivoglia responsabilità addebitabile alla stessa, tenerla indenne dalle conseguenze del presente giudizio;
pagina 6 di 15 b) Condannare gli attori e o, in extrema ratio ed in Parte_1 Parte_2 Parte_3 relazione all'esito del giudizio, il convenuto al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento in favore di ! in persona del legale rapp. p.t.. CP_4 CP_3
Durante il giudizio venivano depositati documenti, espletata istruttoria orale con escussione di tre testi ed effettuato l'interrogatorio formale del convenuto , nonché disposto l'espletamento di Controparte_1
CTU, (depositata in data 23.03.2023, con chiarimenti del 05.07.2023)
All'udienza del 25.11.2024 la causa era introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
Nelle note conclusionali i procuratori di si dichiaravano antistatari. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, instauratasi sui seguenti beni mobili: Con
• denaro giacente sul conto 5520088 – 3 ( 100573120411) presso , (all'apertura CP_2
Con poi divenuta ) cointestato tra , e CP_5 CP_2 Persona_2 Persona_1 CP_1
[...]
Con
• denaro giacente sul conto 552145 – 6 ( 100573120435) presso , (all'apertura CP_2
Con poi divenuta ) intestato esclusivamente ad;
CP_5 CP_2 Persona_2
Con
• portafoglio titoli depositato presso la Che (BTP 20704 15-23 IT intestato CP_4 P.IVA_1 ad , ed Persona_2 Controparte_1 Persona_1
Posto quanto innanzi, si deve premettere che il procedimento per lo scioglimento della comunione ereditaria è disciplinato dagli artt. 784 e segg. c.p.c. e dagli artt, 194 e 195 disp. att. c.p.c.: trattasi di processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune (Cass, 08.09.1986 n. 5462; Cass. civ. 27.01.1986 n. 543).
Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (cfr. Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266). Esso, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente pagina 7 di 15 eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Dunque, il diritto delle parti allo scioglimento della comunione costituisce oggetto prioritario di accertamento, con riferimento alla qualità di eredi dei condividenti, nonché, atteso che la comunione trae origine da masse ereditarie plurime, anche in capo ai rispettivi danti causa.
In proposito, va dato seguito ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo cui la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile, dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.; tuttavia, qualora l'interessato sia impossibilitato a produrre i predetti in giudizio per fatti indipendenti dalla sua volontà, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere fornita con qualunque mezzo, a norma dell'art. 452 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 29-3-2006 n. 7276 (Rv. 587734-01), Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020 (Rv. 659330 - 01), Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19254 del 12/07/2024 (Rv. 671727 - 01)).
Ulteriormente, va richiamato il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n.
22223).
Ebbene, gli attori instauravano il presente giudizio qualificandosi eredi legittimi di Persona_1
Per_ deceduto in data14.01.2015, la moglie ed i figli e nonché eredi per Parte_3 Parte_2
Per_ rappresentazione (in quanto nipoti) per i soli ed rispetto all'eredità di . Non Parte_2 Persona_2
è oggetto del giudizio la divisione della massa ereditaria riferibile ad (coniuge della . Parte_2 Per_2
Ebbene, la sussistenza del rapporto di parentela degli attori con è circostanza non Persona_1 oggetto di contestazione;
essa, inoltre, emerge dalla documentazione in atti (cfr atto notorio del 14.01.2015 all 6 prod attorea). Inoltre, dall'estratto per riassunto del certificato di morte di emergeva Persona_1 che lo stesso, coniugato con , era figlio di e (cfr. estratto per Parte_3 Persona_2 Parte_2 riassunto cert. mort del 15.05.2018 all 7 prod attorea).
Pertanto, dalla documentazione depositata si evince che era coniuge di Parte_3 Persona_1
Part nonchè che e erano figli di e e nipoti Parte_1 CP_1 Persona_1 Parte_3 della de cuius . Persona_2 pagina 8 di 15 Per quanto attiene alla posizione di parte attrice deduceva che era fratello di Controparte_1 Persona_1 nonchè figlio della de cuius : tale assunto non era stato oggetto di contestazione.
[...] Persona_2
I riferiti rapporti di discendenza, inoltre, fondano la prova della vocazione ereditaria e la proposizione e l'adesione alla domanda di divisione, integrano un contegno presuppone, dunque, la volontà di questi accettare la chiamata per la massa di (cfr. Cass. civ. n. 10060/2018). Persona_2
Posto quanto precede in merito al fondamento del diritto delle parti all'ottenimento della divisione ereditaria, per la sua effettuazione occorrono le risultanze istruttorie;
esse sono costituite dalla documentazione depositate dalle parti e le risultanze della CTU espletata, a firma della dott.ssa
[...]
. Per_3
Ed allora:
• dall'esame della documentazione in atti e dalla ricostruzione effettuata dal consulente d'ufficio emergeva che il conto corrente Barclay 552088-3 veniva acceso il 02.10.2013 con un bonifico da parte dei coniugi e;
ciò per complessivi euro 67.300,00; da tale somma in data Persona_2 Parte_2
07.10.2013 venivano trasferiti euro 61.426,35 che venivano investiti in un'operazione di acquisto titoli
(dossier titoli 055-00137480). Successivamente il conto si alimentava, solo a mezzo dell'accredito di una pensione mensile riferibile a e dall'accredito delle cedole derivanti dal dossier titoli 055- Persona_2
00137480 quale precedentemente costituito.
Tutto quanto innanzi posto, alla data del decesso di avvenuta il 14 gennaio 2015, il saldo Persona_1 del conto corrente era pari ad euro 8.746.19 riferito al giorno 02.01.2015 (tra il 02.01 e il giorno del decesso il conto non presenta movimentazioni). Dal 14.01.2015 in poi le operazioni più rilevanti effettuate sul conto corrente erano la vendita dei titoli che generavano un accredito il 27.01.2015 di euro 76.528,47 e a seguire il 04.02.2015 un giroconto fatto da di euro 70.000,00 sul c/c a lei intestato n. Persona_2 CP_5
552145-6 (cfr. CTU pag. 9); conto su cui le uniche operazioni di segno positivo successiveerano costituite dalla vendita di titoli.
Ed allora, relativamente al conto n. 552088-3, deve osservarsi che il versamento iniziale pari ad di 67.300,00 veniva effettuato con bonifico proveniente dai coniugi ed in mancanza di una Persona_2 Parte_2 diversa indicazione e prova (ad es. certificato di matrimonio tra ed , al fine di Parte_2 Persona_2 verificare il regime patrimoniale scelto dai coniugi) deve presumersi che tale importo fosse in proprietà al
50 % ciascuno di loro. Posto quanto innanzi ed osservato che nel presente giudizio non vi è domanda di divisione dell'eredità di l'attività divisionale in questa sede riguarderà le sole somme riferibili Parte_2 ad . Persona_2
Ciò posto giova osservare che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede;
la Suprema Corte ha chiarito che la consapevolezza pagina 9 di 15 da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore e il compimento di atti inequivocabili che presuppongono la volontà di accettare l'eredità possono configurare un'accettazione tacita ( cfr. Cass.
n. 11389/2024 e n.10544/2024). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha individuato diversi comportamenti che possono configurare un'accettazione tacita dell'eredità: stare in giudizio in veste di erede (cfr. Cass. n. 7995/2022, n. 10544/2022 cit); la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito (cfr. Cass n. 4843/2019); il prelievo di somme dal conto corrente del defunto da parte del chiamato all'eredità (cfr. Cass. n.4320/2018).
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi detto, si ritiene che movimentando tutti gli importi Persona_2 presenti sul primo conto (quello con originaria provvista comune a lei ed al coniuge) effettuava una accettazione tacita dell'eredità di suo marito ella diveniva titolare, pertanto, secondo le regole Parte_2 della successione legittima anche di un ulteriore terzo degli importi su di essi presenti (quale riferibile alla sua quota dell'eredità di . Parte_2
In merito al primo conto (n. 552088 – 3 cointestato tra , e ) deve Persona_2 Persona_1 CP_1 ulteriormente osservarsi come la cointestazione di un conto corrente implica, secondo l'articolo 1854 c.c., che tutti gli intestatari siano considerati creditori o debitori solidali dei saldi del conto. Questo principio porta a presumere che le somme depositate siano di proprietà comune e suddivise in parti uguali tra i cointestatari. Tuttavia, la cointestazione di un conto corrente fa sorgere una mera presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate, presunzione che può essere superata anche attraverso il ricorso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, così dimostrando che le somme presenti sul conto provengono esclusivamente da uno dei cointestatari (cfr. Cass. Civ. n. 24838/2021, e Cass. Civ. n.
487/2022). La recente giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato che l'origine delle risorse versate su un conto cointestato può costituire un elemento determinante per superare la presunzione di contitolarità.
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 1643/ 2025).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame e valutate le risultanze istruttorie, si ritiene ben superata la presunzione di contitolarità: la documentazione in atti (cfr estratti conto bancari da cui emergeva che sul conto veniva accreditata dall'INPS la pensione della all prod. attore e Per_2 convenuto) conferma che gli accrediti successivi all'apertura provenivano esclusivamente dai versamenti effettuati dalla (oltre versamento iniziale di € 67.3000,00 dagli accrediti della sua pensione e dalle Per_2 cedole relative ai titoli investiti); peraltro tale circostanza non era oggetto di contestazione.
Ritenuta superata la presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul c/c n. Controparte_4
05520552088-3 cointestato, e chiarita la riconducibilità delle stesse solo in parte ad (50% Persona_2 versamento iniziale oltre ad 1/3 del 50% riferibile al coniuge nonché le somme accreditate Parte_2 successivamente per la pensione e per le cedole dei titoli) e per la restante parte ad si ritiene Parte_2 pagina 10 di 15 che alla data del decesso di il 14.01.2015 gli attori, non avevano alcun diritto a vedersi Persona_1 liquidare la quota di 1/3 della giacenza e del controvalore in titoli, perché risulta acclarato che alcun diritto aveva su tali somme lo stesso La relativa domanda deve essere pertanto rigettata. Persona_1
Passando all'esame della domanda di parte attrice relativa alla successione della de cuius deve Persona_2 osservarsi che alla data della morte della stessa, avvenuta in data 01.05.2018, le succedevano per la quota del 50% il figlio e per il restante 50% i nipoti ex filio e ( quali Controparte_1 Parte_1 Parte_2 eredi per rappresentazione del padre, . Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge che l'asse ereditario di alla data della morte era costituito Persona_2 dagli importi giacenti su due c/c : rispettivamente il n. 552088 – 3 ( 100573120411), cointestato tra
[...]
e e n. 552145 – 6 ( 100573120435) intestato esclusivamente alla Parte_4 Persona_1 nonché in titoli di Stato (BTP 20/04 15 – 23 [...]), intestati a , Per_2 Persona_2 Controparte_1
e Persona_1
Deve evidenziarsi a questo punto che nella successione di rientrava anche il conto titoli Persona_2 cointestato a e in quanto per la determinazione della Persona_2 Controparte_1 Persona_1 titolarità delle somme dello stesso, sono applicabili le stesse conclusioni già espresse e utilizzate per le somme giacenti sul c/c n. 05520552088-3 (cointestato , e Controparte_4 Persona_2 Per_1 CP_1
; così dovendosi ritenere superata la presunzione di contitolarità e riconosciuta la Controparte_1 riferibilità delle stesse solo in parte ad (50% + 1/3 del 50% riferibile al coniuge Persona_2 Persona_2
) e per la restante parte ad Parte_2 Parte_2
Orbene, in mancanza di documentazione che attesti una diversa provenienza, di cui non vi è traccia in atti, dall'esame delle movimentazioni bancarie del conto il n. 552145 -6, intestato solo alla effettuate dal Per_2 consulente d'ufficio, si può ritenere che i titoli fossero stati acquistati con denaro derivante da tale conto: la sua giacenza iniziale (€ 70.000,00), infatti, si riduceva in pochi mesi ( dal 01.04.2015 al 12.06.2015 passava a € 9.040,00) per poi aumentare per accrediti di vendita titoli (€ 30.350,65) e riscossione cedole titoli (cfr. CTU pag. 9), per cui ritenuto che i titoli siano stati acquistati con somme provenienti dal suddetto conto, anche le somme corrispondenti devono considerarsi nella titolarità della per il 50% Per_2
+1/3 del 50% di e per la restante parte del coniuge Parte_2 Parte_2
Ebbene, tanto chiarito alla data della morte della sul primo conto corrente residuava solo l'importo di Per_2
€ 860,31 mentre sul secondo vi era l'importo di € 3.171,49, (cfr. CTU pag. 8 e ss entrambe le somme sono individuate più precisamente dal consulente al 30.09.2018); a tali somme dovranno aggiungersi gli importi Con del conto titoli per euro 29.058,37 (al 05.10.2018), (cfr. comunicazione all 10 prod CP_2 attorea).
Ed allora, per quanto concerne il conto n. 552145 – 6 ( 100573120435), la ricostruzione dei movimenti bancari quale effettuata dal CTU (cfr pag. 6 e ss CTU), evidenziava che lo stesso veniva aperto con un pagina 11 di 15 giroconto effettuato dal conto 5520088 – 3 ( 100573120411): giroconto pari ad € 70.000,00; ciò posto deve ritenersi che le somme depositate su tale ultimo conto erano solo per il 66,67 % (50%+16,67%) di proprietà della mentre la restante parte era nella titolarità della massa di Per_2 Parte_2
Per quanto concerne il valore dei titoli ( BTP 20.04 15 -23 [...]) cointestati alla data del
05.10.2018, tra , e (come da comunicazione della Persona_2 Persona_1 Controparte_1 CP_2
Con
! era pari ad € 29.058,37 e come verificato dal CTU ,cfr. CTU pag 4 n. 6)esso era pari ad 29 058,37.
[...]
Tutto quanto innanzi premesso, la domanda di accertamento della qualità di eredi per rappresentazione del padre premorto deve essere accolta come quella di apertura della successione sull'asse Persona_1 ereditario di . Persona_2
Ed allora:
. Atteso che il versamento iniziale di € 67.300,00 sul conto corrente n.552088 - 3 era stato effettuato dai coniugi e;
Parte_2 Persona_2
· Verificato che non vi è in atti prova del regime legale dei coniugi ed per cui Parte_2 Persona_2 si applicano i canoni della comunione ordinaria, gli importi vanno ritenuti nella titolarità del 50% per
[...]
e per 50% per;
Pt_2 Persona_2
· Acclarato che non vi è domanda di apertura successione e conseguente divisione ereditaria dei beni di in particolare del suo 50% delle somme versate sul primo conto. Parte_2
· Osservato, tuttavia, che la movimentazione del conto da parte della integra accettazione Per_2 dell'eredità del marito, la stessa acquisisce anche un ulteriore terzo del 50 % riferibile ad Parte_2
Per l'effetto, occorre procedere alla divisione dell'asse ereditario di tenendo conto che esso è Persona_2 costituito dal 66.67% di quanto giacente sui due conti correnti sopra descritti e sul saldo conto titoli per cui da:
• € 573,56 (pari al 66,67% del saldo € 860,31 al 30.09.2018 c/c 552088 – 3, conto cointestato Per_2
, ed;
[...] Controparte_1 Per_1 CP_1
• € 2.114,43 (pari al 66,67% del saldo - € 3171,49 - del c/c 552145 – 6, conto intestato solo alla
; Per_2
• € 19.373,21 (pari al 66,67% dei titoli BTP al 05.10.2018 - € 29.058,37 conto titoli intestato ad Per_2
ed );
[...] Persona_1 Parte_1
Ciò precisato l'asse ereditario residuato allo stato di è pari ad € 22.061,20. Tale importo andrà Persona_2 diviso tra il figlio per ½ ed i nipoti e 1/4 ciascuno. Controparte_1 Parte_2 Parte_1
Deve però rilevarsi che dall'esame degli estratti conto quale effettuato dal consulente è emerso che, nel periodo in cui la era ancora in vita, venivano emessi dal conto corrente cointestato n. 552088 – 3 n. 5 Per_2 assegni per un importo totale di € 6.700,00 (cfr CTU pag. 9); ciò in favore del convenuto Controparte_1 in particolare: pagina 12 di 15 • assegno del 10.03.2015 n.363 di euro 1.500,00;
• assegno del 24.02.2016 n.365 di euro 900.00;
• assegno del 24.02.2016 n.366 di euro 900.00;
• assegno del 03.03.2016 n.364 di euro 900.00.
Ciò posto, ed attesa la specifica richiesta di imputazione di tali somme effettuata da parte attrice, e verificato che nulla è stato provato dal convenuto circa la destinazione di tali somme per Controparte_1 esigenze della de cuius, l'importo deve essere imputato all'asse ereditario della e decurtato dalla Per_2 somma spettante a nella misura del 50 % e quindi sussiste un debito a suo carico ed in Controparte_1 favore della massa per complessivi € 3.350,00 (€ 1.675,00 per ogni nipote)
Per l'effetto, le quote della divisione saranno le seguenti:
• (figlio) € 7680,60 (€11.030,60 - € 3.350,00); Controparte_1
• (nipote) € 7190,30 ( € 5.515,30 + €1.675,00); Parte_2
• (nipote) € 7190,30 ( € 5. 515,30 + €1675,00). Parte_1
In ordine al governo delle spese deve aderirsi al principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12068 del
03/05/2024, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013).
Ciò posto, le spese si liquidano per ed come da dispositivo in applicazione Parte_2 Parte_1 della II tabella, III fascia (dei giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D. M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, e letto art. 4 comma 2 del DM citato, con applicazione di un solo aumento del 30%, dovuto all'assistenza di più parti aventi medesima posizione processuale.
Per il convenuto atteso l'accoglimento della domanda di rendiconto e la condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di e della somma di € 3350,00, letto art 5 DM 55/2014, e Parte_2 Parte_1 tenuto conto che per la determinazione del valore della causa nei giudizi di divisione si fa riferimento alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, sembra corretto calcolare il valore della sua quota al netto della domanda di rendiconto (per l'effetto il valore di riferimento deve considerarsi pari ad euro 7.680,60); tuttavia tenuto conto che rientrerebbe nella stessa fascia degli attori e che ciò non può ritenersi giustificato rispetto ai diversi esiti del giudizio, le spese si liquidano in applicazione della tabella 2, fascia III, del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ma con applicazione della compensazione delle spese per ¼.
pagina 13 di 15 Nei rapporti tra e le parti convenute, invece, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni Parte_3 per la integrale compensazione delle spese di lite;
ciò in applicazione dell'art. 4 I comma DM 55/2014
(qualità di persona fisica, età): la sua posizione che non ha richiesto ai convenuti di articolare alcuna difesa autonoma rispetto a quelle adottate rispetto agli altri attori. Con Per quanto concerne le spese relativamente alla convenuta , letto l'art 4 comma, attesa la CP_4 qualità degli attori (parti persone fisiche) e tenuto conto delle caratteristiche delle difese effettuate dall'ente creditizio, il quale sia nelle memorie istruttorie che note conclusionali, non ha effettuato elaborazioni giuridiche distinte dalla mera affermazione di non avere alcun titolo a partecipare al giudizio, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite;
ciò in applicazione della disciplina dell'art 92 cpc quale applicabile ratione temporis al caso in esame.
Per quanto attiene, le spese di CTU, il comune interesse delle parti alla divisione comporta che queste siano poste a carico delle parti costituite, in proporzione alle rispettive quote.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, ogni ulteriore istanza respinta o disattesa, definitivamente pronunziando sulla controversia proposta come in narrativa, così provvede:
· Dichiara aperta la successione di , nato a [...] l'[...] e deceduta l'1.05.2018, in Persona_2 favore di:
a. per il 50% % (500/1000); CP_1 CP_1
b. per il 25% (250/1000); Parte_2
c. per il 25 % (250/1000); Parte_1
· Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalla successione di;
ciò in Persona_2 relazione al denaro giacente sul c/c n. 552088 – 3 per € 860,31, (100573120411) acceso presso la
[...]
Con ; in relazione al denaro giacente sul c/c 552145 – 6 per € 3.171,49 acceso presso la Che Banca! CP_2
Con Con
, nonché in relazione al portafoglio titoli depositato presso la (BTP 20704 15-23 IT CP_2
00050105835) per € 29.058,37;
· le suddette somme vanno così suddivise:
a) € 7680,60; Controparte_1
b) € 7190,30; Parte_2
c) € 7190,30. Parte_1
Part
· Rigetta la domanda di , ed di attribuzione di quote Parte_3 Parte_1 CP_1 delle somme giacenti sul conto corrente n. 552088 – 3 (100573120411) formalmente cointestato tra Per_2
e
[...] Persona_1 Controparte_1
· Rigetta le residue domande attoree;
pagina 14 di 15 · Pone a carico della massa ereditaria le spese di lite;
spese che liquida in € 8.963,30 per compensi ed €
261,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali (15% sui compensi), CPA e IVA come per legge, a favore di ed con distrazione in favore procuratore antistatario dei medesimi ed Parte_2 Parte_1
€ 3.807,75 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, a favore del convenuto con distrazione in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari;
Controparte_1
. Compensa le spese tra le parti e Parte_3
Con
· Compensa le spese tra le parti e;
CP_4
· Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote.
Napoli lì 26/3/25 Il Giudice dr.ssa Francesca Console
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