Sentenza 1 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CR
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 887/2024 promossa da:
(C.F.: , nato OT (KR) in data 16.5.1974, ed ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio domiciliato in OV (CS) alla Via Padre Francesco Russo presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Vincenzi (C.F. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1 calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nata a [...] in data [...], ed ai fini CP_1 C.F._3 del presente giudizio domiciliata in RÒ RI (Kr), via Venezia, snc, presso lo studio dell'avv. Giulia Conte (C.F. ; pec: , che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 14.08.2024, Parte_1
e esponevano: CP_1
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 Parte II Serie C
Anno 2015 Uff. 1.;
- che dalla loro unione nasceva il 6.08.2017 a OT la figlia minore (C.F.: Per_1
); C.F._5
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla reputazione, alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore Per_1 la più serena crescita psichica, fisica ed affettiva.
2) La casa coniugale in RÒ RI (KR), via JF Kennedy n. 4, in proprietà esclusiva del sig.
, situata al centro del paese, rimane assegnata alla sig.ra che vi Parte_1 CP_1 continuerà a vivere con la figlia fino a quando quest'ultima avrà raggiunto la maggiore età, salvo diversi accordi.
3) Le spese di ordinaria manutenzione relative all'immobile saranno interamente sopportate dalla SI , quelle di natura straordinaria, invece, rimarranno interamente a carico CP_1 del signor in qualità di proprietario. Le spese dell'immobile riferite alla stabile _1 convivenza e uso di entrambi i coniugi, fino al 31 Agosto 2024 saranno sostenute dal sig.
[...]
. La SI , in ragione della sua qualità di assegnataria dell'immobile, _1 CP_1 sosterrà, a far data dal 01/09/2024 in via esclusiva e per l'intero, il pagamento delle utenze serventi lo stesso, ivi comprese le spese condominiali. Il Signor sin da ora, esprime il _1 proprio consenso per la voltura delle dette utenze a nome della SI , prestandosi CP_1 al compimento ed alla sottoscrizione degli atti e dei documenti che, all'indicato fine, si renderanno necessari, con impegno da parte della ad effettuare dette volture entro 7 CP_1 giorni dal 01/9/2024.
4) Qualora le volture dei contratti non avverranno nei tempi suindicati, le relative spese dei consumi che arriveranno a nome del saranno evase da quest'ultimo il quale le decurterà _1 dalle somme dovute a titolo di mantenimento.
5) La figlia minore rimane affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, pur rimanendo prevalentemente collocata presso la madre. In applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della medesima, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
6) I tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minore si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, solo nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si conviene quanto segue: Il padre avrà il diritto - dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore uniformandosi ai seguenti tempi e modalità di frequentazione, compatibilmente con i propri impegni lavorativi:
a) A fine settimana alternati, dalle ore 12:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica immediatamente successiva durante il periodo scolastico, e sino alle ore 22:00 durante il periodo non scolastico;
due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 durante il periodo scolastico, con impegno ad assicurare lo svolgere dei compiti, alle ore 22:00 durante il periodo non scolastico;
durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni, dal 22 dicembre al 28 dicembre o dal 28dicembre al 5 gennaio;
durante le vacanze pasquali, la minore rimarrà con il padre per tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo, ferma la frequentazione ordinaria, il signor trascorrerà con la figlia minore un periodo di 15 _1 giorni consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la data del 31maggio di ogni anno.
7) Indipendentemente dalla frequentazione come indicata al superiore punto a), la minore trascorrerà sempre con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo; trascorrerà sempre con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima; i genitori, qualora lo vorranno, festeggeranno insieme il compleanno della minore, in caso di disaccordo, i genitori trascorreranno con la minore o il pranzo o la cena di compleanno, alternandosi di anno in anno.
8) Il Signor a titolo di mantenimento della figlia minore verserà, in favore della SI _1
, a decorrere dal mese di settembre 2024, un importo mensile pari ad Euro 200,00 CP_1
(Euro duecento/00). Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese. I coniugi, inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, dettagliate nel piano genitoriale allegato, così come disciplinate nelle linee guida adottate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29 novembre 2017, i cui contenuti dichiarano di conoscere. I genitori, come ex lege previsto, si impegnano a contribuire al mantenimento della propria figlia fino al raggiungimento, da parte della stessa, dell'indipendenza economica.
9) Il signor quale ulteriore forma di contribuzione, verserà entro e non oltre il giorno _1
28 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 200,00 (Euro Duecento//00) a titolo di CP_1 mantenimento per un limitato periodo temporale, e comunque non oltre 18 mesi, a far data da
Settembre 2024.
10) I coniugi divideranno l'importo dell'assegno unico della minore al 50%, e per questo anno,
a partire dal mese di Settembre 2024, il padre corrisponderà la metà dello stesso alla madre mentre dal prossimo anno e per anni a seguire lo stesso sarà percepito al 50%, separatamente e autonomamente.
11) Per quanto concerne i beni personali, nonché altri beni quali il computer portatile Mac, computer fisso Mec, pc desktop, router HP, stampante Epson, casse pc, tastiera, mouse n 3,
Xbox, Bimby da cucina, macchina da cucire antica marca Singer (regalo della nonna del Sig.
il Sig. provvederà a prelevarne una parte il giorno che lascerà l'immobile, _1 _1 mentre la restante parte in altra data che verrà concordata con la sig.ra . CP_1
12) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
13) La spesa relativa al contributo unificato sarà a carico del sig. per la metà, Parte_1 considerato che la sig.ra ha presentato istanza al COA di OT di CP_1 ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non avendo conseguito alcun reddito nell'anno
2023.
14) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Con decreto del 4.09.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 06.09.2024, il Giudice relatore disponeva un rinvio della prima udienza all'11.12.2024.
In data 5.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 887/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.12.2014 nel Comune di
Melissa (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 Parte II
Serie C Anno 2015 Uff. 1;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melissa (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di OT in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli