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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 3609/2021, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CE), alla via Cristoforo Colombo n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Micol
Olivares, in virtù di procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Napoli, alla via Toledo n. 424, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(CE), viale Giovanni Maria Morlaiter n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
Parlato, C.F. (Fax: 0817614871; PEC: C.F._3 [...]
, presso il quale è elett.te domicilia in Napoli, alla via Email_1
CE NI n. 42, in sostituzione del precedente difensore, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1
spiegando le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, riconosciuta la responsabilità della convenuta ordinare, in via provvisoria, la restituzione della caparra ricevuta, pari ad € 41.000, 00; 2) in via principale, riconosciuta la esclusiva responsabilità della sig.ra , in Parte_1
ordine al verificarsi di quanto in narrativa, accogliere la presente domanda e, conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa, dichiarare nullo il contratto preliminare di vendita sottoscritto dalle parti in data 31/07/2009 ai sensi dell'art. 11 dello stesso contratto siccome l'immobile non presenta le qualità previste in fase di contrattazione e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 capo (a) sempre dello stesso contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c. ordinare alla convenuta
[...]
la restituzione della caparra maggiorata di una cifra pari alla stessa Parte_1
caparra versatale (doppio della caparra) pari ad € 82,000,00. Condannare la convenuta al rimborso di tutte le spese sostenute fino ad oggi dalla attrice per rendere
l'immobile meno inospitale, maggiorato degli interessi e rivalutazione con rimborso delle spese effettuate dalla stessa per c.t.p., il tutto pari ad € 4.500,00, ovvero della maggiore o minore somma che si voglia riconoscere;
3) condannare la convenuta alle spese e competenze del giudizio con attribuzione, il tutto con sentenza esecutiva, come per legge”.
A sostegno delle domande parte attrice dichiarava che, con contratto preliminare stipulato in data 31.07.2009, si impegnava all'acquisto di un immobile sito in Castel
LT - Loc. Bagnara, viale Panaro, già viale Abate, identificato al NCEU del
Comune di Castel LT al foglio 18, p.lla 5179, sub 1, cat A/3, classe 3, nonché di un locale adiacente adibito a ricovero auto riportato al NCEU del comune di Castel
LT al Fgl. 18, p.lla 5179, sub. 2, classe 2 – per il corrispettivo di euro 80.000,00.
Rappresentava, altresì, di aver provveduto a versare, all'indomani della conclusione del contratto preliminare, la somma di euro 41,000, 00, pattuita a titolo di caparra confirmatoria. Aggiungeva che la parte convenuta acconsentiva ad immetterla, in via immediata, nella disponibilità del bene come effettivamente avvenuto. Deduceva che, una volta entrata nel possesso dell'immobile, riscontrava la presenza di “numerosi vizi occulti” come descritti meglio in atto introduttivo; inoltre, la promittente venditrice ometteva di depositare presso il notaio la certificazione energetica richiesta;
infine, il fondo su cui insisteva il fabbricato promesso in vendita risultava essere oggetto di un
“gravame enfiteutico” a favore del Comune di Castel LT, non dichiarato nel contratto preliminare.
Si costituiva la convenuta la quale sosteneva che l'attrice non Parte_1
aveva fornito alcuna prova dei vizi lamentati e delle spese affrontate per porvi rimedio, né aveva provveduto a denunciarli nel rispetto dei termini prescritti all'art. 1495 c.c..
Deduceva di aver provveduto tempestivamente a depositare la certificazione energetica, di essere titolare della piena proprietà dell'immobile promesso in vendita e che alcun diritto reale gravava su di esso.
In definitiva, la convenuta assumeva che alla parte attrice dovesse addebitarsi, in via esclusiva, la responsabilità per la mancata conclusione del contratto definitivo e, pertanto, spiegava domanda riconvenzionale e le seguenti testuali conclusioni:
“In via principale – dichiarata la domanda improponibile, improseguibile come proposta, inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, per l'effetto rigettarla,
- dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile descritto in premessa per inadempimento della promittente acquirente;
- per l'effetto, autorizzare la convenuta a trattenere la caparra versata, pari ad €
41,000,00; - condannare la sig.ra all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile vuoto di persone e cose;
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata: - condannare la sig.ra al pagamento Controparte_1 delle indennità di occupazione non corrisposte dal 31/07/2009, nella misura che sarà quantificata all'esito di CTU a disporsi, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici ISTAT – condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta, per le causali esposte, da liquidarsi equitativamente o in sede separata. In ogni caso – con vittoria di spese, diritti ed onorari (con C.S.G. al 12,5 % ex art. 14 D.M. 127/04, C.P.A. ed I.V.A. di legge) in favore del procuratore anticipatario”.
La Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2300/2021, pubblicata il
05.07.2021, così provvedeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 1420/2010, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta la scrittura Parte_1
privata di compravendita stipulata tra le parti il 31.7.2009 e, per l'effetto, condanna
al pagamento, in favore di , della complessiva Parte_1 Controparte_1
somma di euro 83.832,00, oltre interessi dalla domanda (16.3.2010) al soddisfo;
2. accoglie la domanda di pagamento di indennità di occupazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 13.060,41, oltre interessi legali dal 31.12.2016 al soddisfo;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1
in euro 348,00 per esborsi ed euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso generali
15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Camillo Federico;
4. le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente nella misura del
50% a carico di entrambe le parti”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 2300/2021, pubblicata il 05.07.2021, sulla base dei seguenti motivi:
1) “Erroneità della pronuncia di incommerciabilità del bene e di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per “grave inadempimento” della promittente venditrice”; 2) “Omessa pronuncia sulla domanda di riduzione giudiziale della caparra”;
3) “Errata determinazione della indennità di occupazione”;
4) “Omessa pronuncia sulla domanda di rilascio dell'immobile”;
Indicati i suddetti motivi, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni:
“ In via principale: - dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile descritto in premessa per inadempimento della promissaria acquirente;
- per l'effetto, autorizzare la convenuta a trattenere la caparra versata, pari ad € 41.000,00; In via subordinata - Nel caso in cui l'adita Corte ritenesse dichiarare la nullità del contratto preliminare stipulato inter partes o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione della promittente acquirente, rigettare la domanda di condanna della convenuta al pagamento di una somma pari al doppio della caparra versata, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1385 II co, c.c.. limitando la restituzione all'importo percepito di € 41.000,00
(pari a quello della caparra confirmatoria versata dall'attrice alla stipula del preliminare), detratto quanto dall'appellata dovuto alla appellante a titolo di indennità di occupazione e risarcimento danni a liquidarsi;
In via ancora più gradata
- Nel caso in cui l'adita Corte ritenesse confermare la pronuncia di risoluzione - condannare la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
delle indennità di occupazione non corrisposte dal 31/07/2009 fino Parte_1
all'effettivo rilascio dell'immobile detenuto senza titolo, nella misura indicata in atti dalla convenuta o, in subordine, che riterrà equa e giusta liquidare, oppure, in via ancora più gradata nella misura quantificata nella CTU espletata in primo grado, ovvero rinnovando la CTU (ove ritenuto); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici ISTAT dalle singole scadenze fino all'effettivo rilascio dell'immobile; - condannare la sig.ra all'immediato rilascio dell'immobile, libero Controparte_1
e vuoto di persone e cose;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, il tutto oltre C.S.G., CPA ed IVA di legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art 342 cpc e sostenendo l'infondatezza nel merito di tutti i motivi di impugnazione. L'appellata formulava le seguenti conclusioni:
“conclude affinchè l'On. Corte adita rigetti il gravame qui proposto e confermi la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.2300/2021 per tutto quanto esposto in narrativa e, quindi, dichiari la risoluzione per il grave inadempimento da parte della venditrice con restituzione del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c. e si insiste per la esecutività della sentenza di primo grado.
Con riserva di controdedurre in base al comportamento di controparte. Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Concessa la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, la causa subiva vari rinvii. All'udienza del 12.09.2025, sulle definitive conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
I motivi della decisione
1.Innanzitutto, va rigettata l'eccezione avanzata dalla appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, l'appellante ha indicato, con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e anche le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
2.1 Venendo al merito dell'impugnazione, occorre rilevare che, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della ritenuta incommerciabilità del bene promesso in vendita incentrata sulla correlazione operata dal primo giudice tra l'esistenza di usi civici gravanti sul bene medesimo e l'impossibilità di conseguire la sanatoria dell'abuso edilizio. A fondamento di tale doglianza deduce che tale correlazione non risulterebbe in alcun modo provata, ma anzi verrebbe affermata “in maniera arbitraria” dal C.T.U. e che, in ogni caso, il bene potrebbe essere liberato dal vincolo su di esso insistente attraverso la attivazione della procedura di affrancazione. Precisa, altresì, che il termine fissato per la stipula del contratto definitivo sarebbe non essenziale e tale, dunque, da poter essere prorogato al fine di consentire al promittente venditore di addivenire alla liberazione del bene da ogni peso e alla sanatoria dell'abuso edilizio.
L'appellante contesta, altresì, la contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove il primo Giudice giunge a riscontrare un inadempimento di non scarsa importanza della parte promittente la vendita. Secondo l'appellante, il primo Giudice non avrebbe fatto buon governo dei canoni interpretativi della volontà delle parti nella stipula del preliminare avente ad oggetto un immobile da sanare, evidenziando che la mancata sanatoria integrerebbe un presupposto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico del promittente venditore “legittimando il promissario acquirente a richiedere la restituzione della caparra versata in occasione della promessa di vendita, la cui ritenzione è divenuta senza titolo”. L'appellante afferma, ancora, che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato il comportamento della sempre improntato a buona fede e consistente nel fatto di Pt_1
aver prodotto la documentazione attestante la domanda di concessione edilizia in sanatoria, la ricevuta delle oblazioni pagate e dei diritti per danno ambientale. Ritiene che tali circostanze giustificherebbero, piuttosto, una declaratoria di risoluzione per inadempimento della controparte in quanto ingiustificatamente sottrattasi all'obbligo di concludere definitivo. Inoltre, censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento e non la nullità dello stesso contratto per incommerciabilità del bene come accertata dallo stesso giudice.
2.2 Tanto esposto, la Corte rileva come dalle complessive acquisizioni processuali siano ricavabili i fatti di seguito esposti.
L'immobile promesso in vendita risulta gravato da una concessione livellaria che non
è stata dichiarata al momento della conclusione del contratto preliminare. La presenza di un livello e la sua mancata estinzione sono circostanze dedotte in atto introduttivo del giudizio di primo grado e non contestate dalla odierna appellante. Per contro, dal contratto preliminare si evince come la promittente venditrice abbia garantito la piena proprietà e disponibilità dell'immobile e l'assenza di pesi o vincoli insistenti su di esso.
In ogni caso, la promissaria acquirente non risulta essere mai stata edotta della presenza di livelli sull'immobile promesso in vendita.
Emerge dagli atti e, in particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio di primo grado e relativi allegati che il livello gravante sul terreno oggetto della costruzione abusiva per cui è causa risulta persistere come da attestazione rilasciata nel febbraio 2016 dalla
Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale Foreste Ufficio Usi Civici.
Ora, pur prescindendosi dalla questione della non affrancabilità del livello in questione come affermata dal CTU nell'elaborato in atti, la procedura preordinata alla liquidazione del livello gravante sul fondo non è stata mai intrapresa dalla promittente venditrice, nonostante la sottoscrizione del preliminare in data 31/07/2009 e, quindi, il notevole lasso di tempo intercorso.
Orbene, è di tutta evidenza che la presenza di un livello in favore del concedente
Comune, che non risulta dichiarato dall'odierna appellante, viola il regolamento di interessi fissato dalle parti e costituisce una causa di risoluzione da addebitare alla promittente venditrice che, in sede di prestazione del preliminare consenso, non solo affermava di essere piena e legittima proprietaria del bene, ma garantiva espressamente di trasferire l'immobile, già momento del rogito definitivo, libero da pesi, vincoli e oneri di qualsivoglia natura e senza pendenze con l'autorità pubblica (art 3).
Si precisa, ancora, che la affrancazione impone l'attivazione di una procedura particolarmente complessa a titolo oneroso e che, in taluni casi, può anche prevedere che una porzione del bene gravato possa essere scorporata a tutela dell'interesse collettivo.
Sotto tale profilo, parte appellante si è limitata ad affermare l'affrancabilità del livello ma ha trascurato di attivare la procedura di liquidazione a tal fine richiesta e di dare contezza degli specifici oneri che si imporrebbero in concreto, anche in ragione della originaria classificazione del bene su cui insiste il livello come appartenente al demanio comunale disponibile (cfr attestazione rilasciata nel dicembre del 2009 dal Comune di
Castelvolturno, in atti).
Inoltre, è parimenti evidente che la preesistenza e persistenza di un livello in favore del
Comune concedente sull'intera porzione di terreno costituente area di sedime della costruzione destinata ad abitazione oggetto del preliminare de quo impedisce di per sé
l'ottenimento della sanatoria dell'abuso edilizio con conseguente correttezza della pronuncia di primo grado di risoluzione contrattuale in ragione del rilevante inadempimento della . Pt_1
In definitiva, le sopra esposte motivazioni inducono a confermare la valutazione di non scarsa importanza dell'inadempimento posto in essere dalla promittente venditrice e a considerarlo di per sé idoneo a fondare l'effetto caducatorio del preliminare come richiesto dalla controparte in giudizio. Per tutte tali ragioni il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e pertanto, va rigettato.
2.3.Con il secondo motivo, l'appellante censura l'operato del primo giudice nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riduzione giudiziale della caparra confirmatoria. A fondamento di tale doglianza deduce che l'entità dell'importo pattuito a titolo di caparra confirmatoria avrebbe dovuto giustificarne una riqualificazione in termini di clausola penale o ancora una declaratoria di nullità per contrasto con l'art. 2 della Costituzione.
La predetta doglianza è destituita di pregio per i motivi di seguito esposti.
Parte appellante omette di indicare le circostanze dalle quali potersi ricavare la necessità di riqualificazione della clausola in termini di clausola penale. Per contro, ove si guardi sia al tenore letterale della pattuizione, sia alle modalità prescelte per la sua esecuzione emerge la volontà univoca delle parti di attribuirvi la valenza di caparra confirmatoria. L'impegno assunto, difatti, è stato espressamente qualificato come tale dalle parti al momento della conclusione del contratto, né è possibile ravvisare una discrepanza tra quanto pattuito e la funzione in concreto assegnata alla somma corrisposta, poiché l'importo è stato versato al momento della conclusione del contratto preliminare e della immissione nel possesso del bene.
Attesa poi la diversità strutturale e funzionale intercorrente tra la penale e la caparra confirmatoria, il potere di riduzione della penale attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. non può trovare applicazione anche con riferimento alla caparra. Inoltre, l'art. 1384
c.c., attribuendo al giudice il potere di modificare il contenuto delle pattuizioni private
è una norma non suscettibile di applicazione analogica in quanto eccezionale rispetto alla regola generale sancita dall'art. 1322 c.c. che impone il rispetto dell'autonomia contrattuale (Cass, 25/08/2020, n.17715).
Né la clausola negoziale de qua riflette con immediatezza un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno dell'appellante, tale da poter giustificare una declaratoria di nullità della stessa per contrasto con l'art. 2 della
Costituzione. 2.4 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo Giudice, nonostante abbia emesso la sentenza a giugno 2021, avrebbe omesso di aggiornare il calcolo dell'indennità di occupazione, in ogni caso sottostimata, dalla data del deposito dell'elaborato peritale (31.12.2016) fino all'effettivo rilascio del bene, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Al riguardo,
l'appellante precisa che, a seguito della risoluzione del contratto dichiarata dal primo
Giudice, la odierna appellata non ha mai spontaneamente provveduto al rilascio dell'immobile e a corrispondere la relativa indennità come stabilità dal primo Giudice.
Il motivo di gravame in esame è parzialmente fondato.
Non è contestata la circostanza che la non abbia ancora provveduto al rilascio CP_1
dell'immobile: pertanto, in considerazione del venir meno del titolo legittimante la detenzione anticipata del bene promesso in vendita, la promissaria acquirente è tenuta a corrispondere l'indennizzo, il cui diritto è stato già accertato e attribuito dalla sentenza di primo grado in favore della promittente venditrice (Cass. n. 6575 del 2017;
Cass. n. 28381 del 2017), che non trascuri il lasso di tempo intercorso successivamente al deposito della relazione tecnica d'ufficio sino alla presente decisione.
Venendo alla determinazione dell'importo dovuto per il periodo successivo a quello oggetto della sentenza appellata, da liquidarsi sempre in via equitativa, occorre mantenere fermo il parametro adottato in sede di consulenza tecnica di ufficio con riferimento all'anno 2016 e pari al valore minimo rilevato dall'OMI (0,80 €/mq). A tal fine, si considera opportuno valorizzare sia il peculiare stato di grave deterioramento in cui versa l'immobile con presenza di numerose infiltrazioni dal solaio di copertura e muffa alle pareti e di un impianto elettrico solo parzialmente funzionante, come più ampiamente descritto dal CTU anche mediante rilievi fotografici, sia il suo prevedibile aggravamento e maggiore ammaloramento con il trascorrere del tempo.
Alla luce delle superiori considerazioni, va confermata la spettanza della somma come determinata dal primo Giudice in sentenza di euro 13.060,41 e quanto al periodo successivo a partire dall'anno 2017 e per ciascun anno sino al giorno della presente decisione (02.12.2025), dovrà accordarsi alla superficie commerciale dell'immobile il valore dello 0,80 €/mq per mese. Pertanto, considerando una superficie commerciale accertata dal C.T.U. pari a 128,77 mq, il valore locativo dell'immobile risulta pari a euro 1.236,19 in ragione di ciascun anno, per un complessivo importo di euro
11.022,07 maturato dal 1.1.2017 al 2.12.2025 e dovuto dall'appellata non già a titolo risarcitorio, ma a norma dell'art. 2033 c.c. Sulle predette somme spettano gli interessi legali da calcolarsi sul canone figurato di euro 103,01 dalla singola scadenza mensile per ciascun anno considerato sino al soddisfo.
2.5 Il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della omessa declaratoria di condanna al rilascio dell'immobile, è fondato. Invero, il venir meno anche del titolo contrattuale legittimante la detenzione del bene da parte della promissaria acquirente fa sorgere l'obbligo della sua immediata restituzione. Al riguardo, trattasi di una omessa pronuncia da parte del primo giudice, che non risulta aver esaminato la fondata domanda di restituzione dell'immobile ritualmente avanzata in via riconvenzionale dalla originaria convenuta.
Le spese di giudizio
Stante l'esito finale della lite, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per metà tra le parti in causa e per l'altra metà vanno poste a carico dell'appellante in favore della controparte. Dette spese si liquidano per intero come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n.
147/2022, con quantificazione del compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello. Resta ferma la ripartizione tra le parti al 50% delle spese della ctu espletata in primo grado come già stabilito dal primo
Giudice. Le spese di secondo grado devono attribuirsi, per la metà dell'intero come liquidato in dispositivo, al procuratore antistatario della parte odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere n. 2300/2021, così provvede: 1) In accoglimento parziale dell'appello proposto da e in Parte_1
riforma parziale della sentenza appellata, condanna a Controparte_1
rilasciare, in favore di l'immobile oggetto del preliminare Parte_1
sottoscritto in data 31.07.2009, libero da persone e cose, nonché al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di euro 11.022,07, a titolo Parte_1
di indennità di occupazione dal 1.1.2017 alla data della presente decisione, oltre interessi legali da calcolarsi come in motivazione;
2) Compensa tra le parti la metà delle spese del doppio grado e condanna
[...]
al pagamento, in favore di dell'altra metà Parte_1 Controparte_1
di dette spese, che si liquidano, per intero, quanto al primo grado in euro 348,00 per esborsi e in euro 11.977,00 per compensi professionali, e, quanto al secondo grado, in euro 9.603,00 per compensi professionali, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con distrazione della metà delle spese di secondo grado a favore dell'Avv. Maurizio
Parlato quale antistatario;
3) Ferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il consigliere est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio